52.2005.138
abuso manifesto da parte di una cittadina straniera nell'invocare il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno ottenuto per v
24 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.138
Data decisione, Autorità:
24.05.2005, TRAM
Titolo:
abuso manifesto da parte di una cittadina straniera nell'invocare il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito di nazionalità svizzera
ABUSO DI DIRITTO
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 8 CEDU
art. 9 COST
art. 36 COST
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
art. 10 cpv. 3 ODDS
art. 17 ONU II
Incarto n.
52.2005.138
Lugano
24 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1581) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 3 maggio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 3 maggio 2005 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina cubana RI 1 (1978) è entrata in Svizzera il 26 giugno 2004, dove si è
poi sposata, un mese più tardi, con il cittadino elvetico M__________ (1948). A
seguito del matrimonio, ella ha poi ottenuto un permesso di dimora annuale
valido fino al 25 luglio 2005.
La ricorrente è madre di C__________ (1999),
residente a Cuba, nata da una precedente relazione con un connazionale.
B. a) Il 9
dicembre 2004 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni l'inizio di un'attività lucrativa come cameriera
in un bar di Lugano.
Interrogato il 31 gennaio 2005 dalla Polizia
cantonale in merito alla sua situazione coniugale, M__________ ha affermato che
il suo matrimonio era in crisi e che intendeva divorziare.
Analogamente interrogata, il 2 febbraio 2005
RI 1 ha confermato la crisi matrimoniale e ha dichiarato di avere lasciato
l'abitazione coniugale verso la metà di dicembre e di non avere più contatti
con il marito.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 28 febbraio 2005 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare
il permesso di dimora di RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30 aprile
2005 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie senza
possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse il
matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel
nostro Paese.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal
dipartimento, soggiungendo che nulla si opponeva al suo rientro nel Paese
d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora inclusa l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa.
La ricorrente contesta sia di avere
contratto matrimonio fittizio, sia di richiamarsi a un'unione coniugale
esistente solo sulla carta, addebitando al marito la responsabilità della
separazione avvenuta verso la metà
di dicembre del 2004.
La decisione di revoca, soggiunge la
ricorrente, sarebbe in ogni caso contraria al principio di proporzionalità, perché
il suo allontanamento dal territorio elvetico le impedirà di presenziare alle
udienze nell'ambito della procedura di divorzio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 28 febbraio 2005 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1, valido fino al 25
luglio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di
matrimonio fittizio (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per
vivere stabilmente nel nostro paese, trent'anni di età di differenza tra i
coniugi, il fatto che il marito avesse dichiarato alla polizia che lo scopo dell'interessata
era di convincerlo a sposarla al fine di ottenere un permesso di dimora in
Svizzera, la loro breve convivenza dopo le nozze), ha in sostanza risolto di
respingere l'impugnativa inoltrata dall'insorgente rilevando come quest'ultima
commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai
svuotato di qualsiasi contenuto.
Di conseguenza cadono nel vuoto le censure
della ricorrente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e
non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.
3. 3.1. L'art.
7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
4. In
concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 26 giugno 2004, per poi sposarsi il 26
luglio successivo con M__________.
Fatti
I coniugi RI 1hanno
cessato di vivere insieme definitivamente a partire dalla metà del mese di
dicembre 2004, quindi dopo poco meno di cinque mesi di matrimonio. La
separazione dura ormai da quasi sei mesi e nemmeno la ricorrente pretende che si
tratti di una situazione provvisoria. Inoltre, il fatto che la disunione sarebbe
imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno
condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,
2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,
svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
5. Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede stabilmente da meno di un anno nel
nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata.
Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e famigliari (tra cui la
figlia C__________) a Cuba, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di
giungere in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro in
patria non le pone alcun problema di riadattamento.
La sua richiesta di autorizzarla a svolgere
l'attività di cameriera in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione
Considerandi
coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è
determinante nel presente ambito. Né tanto meno può apparire di particolare
rilievo il fatto che ella dovrà se del caso partecipare alla causa in Pretura
contro il marito: infatti nulla le impedirà di farsi rappresentare, quando sarà
possibile farlo, o di chiedere un nulla osta per tale motivo.
In questo senso, la decisione impugnata è
rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto
alla protezione della sfera privata e della restrizione dei diritti
fondamentali, sanciti dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e dagli art. 8 CEDU, 9 e 36 Cost.
Infine, ella non può nemmeno prevalersi di
una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di
conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non
essendovi stata un'effettiva vita familiare.
6.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato
in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo
sulla carta.
In particolare, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua
concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 8 CEDU; 17 Patto
ONU II; 13 e 36 Cost; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 e 101 lett. d OG, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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