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Decisione

52.2005.138

abuso manifesto da parte di una cittadina straniera nell'invocare il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno ottenuto per v

24 maggio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1hanno

cessato di vivere insieme definitivamente a partire dalla metà del mese di

dicembre 2004, quindi dopo poco meno di cinque mesi di matrimonio. La

separazione dura ormai da quasi sei mesi e nemmeno la ricorrente pretende che si

tratti di una situazione provvisoria. Inoltre, il fatto che la disunione sarebbe

imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno

condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,

2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

5. Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede stabilmente da meno di un anno nel

nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata.

Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e famigliari (tra cui la

figlia C__________) a Cuba, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di

giungere in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro in

patria non le pone alcun problema di riadattamento.

La sua richiesta di autorizzarla a svolgere

l'attività di cameriera in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione

Considerandi

coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è

determinante nel presente ambito. Né tanto meno può apparire di particolare

rilievo il fatto che ella dovrà se del caso partecipare alla causa in Pretura

contro il marito: infatti nulla le impedirà di farsi rappresentare, quando sarà

possibile farlo, o di chiedere un nulla osta per tale motivo.

In questo senso, la decisione impugnata è

rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto

alla protezione della sfera privata e della restrizione dei diritti

fondamentali, sanciti dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti

civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e dagli art. 8 CEDU, 9 e 36 Cost.

Infine, ella non può nemmeno prevalersi di

una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di

conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non

essendovi stata un'effettiva vita familiare.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato

in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo

sulla carta.

In particolare, la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2

lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua

concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 8 CEDU; 17 Patto

ONU II; 13 e 36 Cost; 100 cpv. 1 lett.

b n. 3 e 101 lett. d OG, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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