52.2005.142
Permesso di soggiorno richesto nell'ambito del ricongiungimento famigliare - abuso di diritto
24 maggio 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2005.142
Data decisione, Autorità:
24.05.2005, TRAM
Titolo:
Permesso di soggiorno richesto nell'ambito del ricongiungimento famigliare - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIMORA E RESIDENZA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 17 cpv. 2 LDDS
art. 18 LPAMM
Incarto n.
52.2005.142
Lugano
24 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1578) del Consiglio
di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 febbraio
2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di autorizzazione di entrata e di rilascio di
un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore del
figlio A__________ (__________1990);
viste le risposte:
- 29 aprile 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 3 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina iugoslava (ora serbomontenegrina) RI 1 (1967) è entrata la prima volta
in Svizzera il 21 novembre 1993 per ricongiungersi con il marito S__________
(1965), dimorante nel cantone di Appenzello esterno, ottenendo per tale motivo
un permesso di dimora.
La ricorrente è madre di K__________ (__________1986)
e A__________ (__________1990), nati da un precedente matrimonio e rimasti a
vivere nel loro paese d'origine presso i nonni materni.
Con sentenza 11 maggio 1999, il Tribunale
fondamentale di V__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra
Fatti
i coniugi RI 1.
Nella primavera del 2000 la ricorrente si è
trasferita nel canton San Gallo, il 1° settembre 2001 in Ticino.
b) Con decisione 15 febbraio 2002, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda di RI 1 volta a autorizzare l'entrata di K__________ e A__________
nel nostro Paese e a rilasciare loro un permesso di soggiorno, rilevando che nessuna
norma permetteva di ottenere il ricongiungimento familiare in Svizzera e
soggiungendo che lo stesso era stato richiesto tardivamente.
Il 19 novembre 2002, l'allora Ufficio
federale degli stranieri (ora: della migrazione) ha respinto la domanda di
entrata in Svizzera di K__________ e A__________ __________ per trascorrere la
vacanze presso la madre, in quanto la loro uscita dal territorio elvetico alla
scadenza del soggiorno non era sufficientemente assicurata.
c) Il 21 novembre 2003, RI 1 ha ottenuto un
permesso di domicilio e convive attualmente a __________ con B__________.
B. a) Il 6
gennaio 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Serbia e Montenegro, che suo
figlio A__________ fosse autorizzato a entrare nel nostro Paese per vivere
presso di lei.
Ella ha motivato la domanda con il fatto che
A__________ aveva sempre vissuto presso i nonni materni, i quali non sarebbero
più in grado di occuparsene a causa delle loro precarie condizioni di salute,
ritenuto inoltre che l'altra figlia, K__________, era ormai sposata.
b) Il 23 febbraio 2005 l'autorità
dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di A__________
e di non rilasciargli un permesso di dimora, in quanto il ricongiungimento con la
madre era stato chiesto tardivamente e non dettato da circostanze oggettive, bensì
essenzialmente volto a offrirgli condizioni di vita migliori che in Serbia e Montenegro.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non
fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,
perché il legame tra madre e figlio non appariva intenso ed effettivamente
vissuto, segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli
stessi, ritenuto pure che A__________ è nato e cresciuto in Serbia e Montenegro
dove vive ancora presso i nonni materni che lo hanno accudito da quando la
madre è partita per l'estero.
Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi
fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come
erano state vissute fino a quel momento, in quanto le condizioni di salute dei
nonni materni non erano di una gravità tale da impedire loro di occuparsi del
nipote, il quale aveva raggiunto un'età che gli consente una maggiore
indipendenza e necessita di minori attenzioni.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio A__________
sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di
dimora. In via del tutto subordinata, ella chiede di rinviare gli atti al Consiglio
di Stato per nuovo giudizio.
Sostiene di aver richiesto il
ricongiungimento alle autorità appenzellesi e sangallesi già nel 1993 rispettivamente
nel 1998/1999. Di conseguenza, ella soggiunge, la domanda non può essere
considerata tardiva. Secondo la ricorrente, il Governo ha violato il principio
inquisitorio sancito dall'art. 18 PAmm per non aver accertato l'esistenza delle
sue precedenti richieste di raggruppamento familiare.
In ogni caso ritiene che vi siano
attualmente le premesse per il ricongiungimento grazie alle sue attuali
condizioni finanziarie, più stabili rispetto agli anni passati.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che vivano con questi ultimi.
RI 1 è domiciliata in Svizzera dal 21
novembre 2003 e suo figlio A__________ aveva 14 anni al momento del deposito
della domanda di ricongiungimento familiare.
Conformemente alla norma menzionata, di
principio, egli dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora
la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al
Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa
sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera
può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art.
10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo
straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli
intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Per la soluzione della vertenza non è necessario
esaminare più a fondo se la ricorrente abbia mantenuto con suo figlio un legame
intenso e vivo. In effetti, per le ragioni che seguono, nella misura in cui la
censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe
comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in seguito (consid. 3.2) non è
infatti necessario richiamare dalle autorità appenzellesi e sangallesi competenti
in materia di polizia degli stranieri e dall'Ufficio federale della migrazione eventuali
incarti esistenti concernenti la ricorrente, i suoi figli e l'ex marito per
accertare se RI 1 avesse effettivamente richiesto il ricongiungimento con i
figli già nel 1993 e nel 1998/1999, in quanto tali mezzi di prova non sono
determinanti per il giudizio che questo tribunale è chiamato a rendere.
Considerandi
2.
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può
essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è
il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per
anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro
Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento
più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata
essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il
ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia
nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere
il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel
permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che
hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si
deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali
cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).
Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio
abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti,
altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai
possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio
abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal
diritto civile.
Valgono per analogia i principi appena
esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è
restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro
famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.
2c).
3.
3.1. In
concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 21 novembre 1993 per vivere insieme al
marito connazionale S__________ lasciando i suoi figli di primo letto K__________
e A__________, nati rispettivamente nel 1986 e 1990, in Serbia presso i nonni
materni.
Dopo il divorzio pronunciato l'11 maggio
1999.
la ricorrente ha scelto di continuare a soggiornare in Svizzera, nel
cantone di Appenzello esterno successivamente nel canton San Gallo e in Ticino,
e di vivere separata da K__________ e A__________.
Il 15 febbraio 2002, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione aveva già respinto la sua domanda di riunirsi con i figli
in Svizzera, ponendo segnatamente in evidenza che il ricongiungimento familiare
era stato chiesto tardivamente. In seguito, il 19 novembre 2002, l'Ufficio
federale degli stranieri ha respinto la domanda di entrata in Svizzera di K__________
e A__________ per trascorrere la vacanze presso la madre, ritenendo che la loro
uscita dal territorio elvetico alla scadenza del soggiorno non fosse sufficientemente
assicurata.
Il 21 novembre 2003 RI 1 ha ottenuto un permesso
di domicilio, ciò che le conferiva da subito il diritto a ottenere di
ricongiungersi con i figli in Svizzera, ma è solo il 6 gennaio 2005 che ella ha
depositato la domanda in favore di A__________ senza peraltro documentare che
il legame con lo stesso sia di un'intensità tale da imporre il suo
trasferimento definitivo in Svizzera. Non porta a diversa conclusione il fatto
che essi abbiano sempre tenuto regolarmente dei contatti, in quanto è del tutto
naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.
3.2
La ricorrente contesta che il
ricongiungimento sia tardivo, sostenendo di averlo richiesto, non solo nel 2002,
ma anche nel 1993 e nel 1998/1999. Ella si duole del fatto che il Consiglio di
Stato avrebbe violato il principio inquisitorio per non aver verificato
l'esistenza delle sue precedenti richieste.
Ora, è vero che la
procedura amministrativa è retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1
PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e
in modo completo i fatti determinanti per la causa. Va però ricordato che,
soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o
si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a
collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo
informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue
allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Nel
caso concreto, invece, malgrado quanto sostenuto nel gravame, l'insorgente non
ha saputo dimostrare di aver depositato nel 1993 e nel 1998/1999 delle
richieste di ricongiungimento famigliare. Va in ogni caso rilevato che il dipartimento
ha accertato l'assenza di simili domande presso le autorità del Cantone di
Appenzello esterno, dove l'insorgente ha risieduto dal 1993 al 2000 (v. scritto
14.
aprile 2003 della Sezione di permessi e dell'immigrazione al legale dell'insorgente).
Giova peraltro ricordare che il 15 febbraio
2002.
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto a quel momento la
domanda di ricongiungimento ponendo in evidenza la tardività della richiesta. La
decisione non è stata contestata dall'interessata ed è cresciuta in giudicato.
Ai fini del presente giudizio non è quindi necessario richiamare dalle
autorità sangallesi e appenzellesi, come pure da quelle federali, gli incarti
concernenti l'insorgente e i suoi famigliari per accertare quanto asserito
dalla stessa.
3.3
Da quando RI 1 si è separata dal figlio,
della cura e dell'educazione dello stesso si sono sempre occupati i nonni
materni.
Dinnanzi al Consiglio di Stato la ricorrente
ha invocato la modifica delle relazioni esistenti, sostenendo che le condizioni
di salute dei suoi genitori non permetterebbe loro di continuare ad occuparsi
di suo figlio.
In questa sede ella non fa più valere tale
argomento. A ragione, dal momento che le malattie cui essi soffrirebbero (sua
madre di bronchitis chr. obstructiva, sys. cervicobranchiale bill, insuffitientio
VB, gonarthrosis bill e hypotensio art; suo padre di fibrilatio
atriorum, arhytmia extrasystolica ventricularis, sy. lumbale chr. e hypertensio
art.: v. certificato medico prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato,
peraltro non datato), non hanno impedito loro di occuparsi finora di A__________,
il quale ha raggiunto un'età (15 anni) che gli consente una maggiore
indipendenza e necessita di minori attenzioni. Inoltre egli può pure contare sulla
sorella, ormai maggiorenne, che nel frattempo si è sposata.
Si deve poi considerare che A__________ risiede
da sempre in Serbia __________. È dunque là che ha i suoi legami sociali e culturali più stretti.
Dato che nel suo paese d'origine sono ancora presenti famigliari, segnatamente
i nonni materni e la sorella con i quali ha i contatti più intensi, non appare
dunque appropriato inserirlo in un ambiente di cui non conosce la lingua e in
un sistema scolastico e professionale sensibilmente diverso dal suo.
In siffatte circostanze non si vedono
oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad
avviare nuovamente una pratica di ricongiungimento famigliare, se non,
verosimilmente, la volontà che suo figlio benefici di un futuro migliore,
segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di
quelli ottenibili in Serbia e Montenegro.
In questo senso, non permette quindi di
giungere a diversa conclusione il fatto che, grazie alla sua attuale situazione
finanziaria più stabile rispetto all'epoca delle sue precedenti richieste, sarebbe
finalmente in grado di mantenere suo figlio in Svizzera.
3.4
Visto quanto precede, si deve
concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti
e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.
Occorre
esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
4.1
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e
straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno
sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della
famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed
infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate
dall'autorità (ibidem).
4.3
In concreto, è da escludere che l'art.
8.
CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia altrimenti
violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati almeno
dal 1993. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano
una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve
essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che
fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio della
ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente
economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a
mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.
5.
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora a A__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna
normativa internazionale o federale. La decisione censurata non procede inoltre
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura adottata.
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;
8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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