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Decisione

52.2005.142

Permesso di soggiorno richesto nell'ambito del ricongiungimento famigliare - abuso di diritto

24 maggio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi RI 1.

Nella primavera del 2000 la ricorrente si è

trasferita nel canton San Gallo, il 1° settembre 2001 in Ticino.

b) Con decisione 15 febbraio 2002, la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha

respinto la domanda di RI 1 volta a autorizzare l'entrata di K__________ e A__________

nel nostro Paese e a rilasciare loro un permesso di soggiorno, rilevando che nessuna

norma permetteva di ottenere il ricongiungimento familiare in Svizzera e

soggiungendo che lo stesso era stato richiesto tardivamente.

Il 19 novembre 2002, l'allora Ufficio

federale degli stranieri (ora: della migrazione) ha respinto la domanda di

entrata in Svizzera di K__________ e A__________ __________ per trascorrere la

vacanze presso la madre, in quanto la loro uscita dal territorio elvetico alla

scadenza del soggiorno non era sufficientemente assicurata.

c) Il 21 novembre 2003, RI 1 ha ottenuto un

permesso di domicilio e convive attualmente a __________ con B__________.

B. a) Il 6

gennaio 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Serbia e Montenegro, che suo

figlio A__________ fosse autorizzato a entrare nel nostro Paese per vivere

presso di lei.

Ella ha motivato la domanda con il fatto che

A__________ aveva sempre vissuto presso i nonni materni, i quali non sarebbero

più in grado di occuparsene a causa delle loro precarie condizioni di salute,

ritenuto inoltre che l'altra figlia, K__________, era ormai sposata.

b) Il 23 febbraio 2005 l'autorità

dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di A__________

e di non rilasciargli un permesso di dimora, in quanto il ricongiungimento con la

madre era stato chiesto tardivamente e non dettato da circostanze oggettive, bensì

essenzialmente volto a offrirgli condizioni di vita migliori che in Serbia e Montenegro.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.

C. Con

giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,

perché il legame tra madre e figlio non appariva intenso ed effettivamente

vissuto, segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli

stessi, ritenuto pure che A__________ è nato e cresciuto in Serbia e Montenegro

dove vive ancora presso i nonni materni che lo hanno accudito da quando la

madre è partita per l'estero.

Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi

fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come

erano state vissute fino a quel momento, in quanto le condizioni di salute dei

nonni materni non erano di una gravità tale da impedire loro di occuparsi del

nipote, il quale aveva raggiunto un'età che gli consente una maggiore

indipendenza e necessita di minori attenzioni.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio A__________

sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di

dimora. In via del tutto subordinata, ella chiede di rinviare gli atti al Consiglio

di Stato per nuovo giudizio.

Sostiene di aver richiesto il

ricongiungimento alle autorità appenzellesi e sangallesi già nel 1993 rispettivamente

nel 1998/1999. Di conseguenza, ella soggiunge, la domanda non può essere

considerata tardiva. Secondo la ricorrente, il Governo ha violato il principio

inquisitorio sancito dall'art. 18 PAmm per non aver accertato l'esistenza delle

sue precedenti richieste di raggruppamento familiare.

In ogni caso ritiene che vi siano

attualmente le premesse per il ricongiungimento grazie alle sue attuali

condizioni finanziarie, più stabili rispetto agli anni passati.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che vivano con questi ultimi.

RI 1 è domiciliata in Svizzera dal 21

novembre 2003 e suo figlio A__________ aveva 14 anni al momento del deposito

della domanda di ricongiungimento familiare.

Conformemente alla norma menzionata, di

principio, egli dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora

la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al

Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa

sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame

di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera

può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal

caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle

autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è

limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto

amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.

1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93

consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art.

10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo

straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli

intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

Per la soluzione della vertenza non è necessario

esaminare più a fondo se la ricorrente abbia mantenuto con suo figlio un legame

intenso e vivo. In effetti, per le ragioni che seguono, nella misura in cui la

censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe

comunque respinta nel merito.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Come si vedrà in seguito (consid. 3.2) non è

infatti necessario richiamare dalle autorità appenzellesi e sangallesi competenti

in materia di polizia degli stranieri e dall'Ufficio federale della migrazione eventuali

incarti esistenti concernenti la ricorrente, i suoi figli e l'ex marito per

accertare se RI 1 avesse effettivamente richiesto il ricongiungimento con i

figli già nel 1993 e nel 1998/1999, in quanto tali mezzi di prova non sono

determinanti per il giudizio che questo tribunale è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

L'art. 17

cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico

un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può

essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è

il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per

anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro

Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento

più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata

essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il

ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia

nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non

esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere

il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel

permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che

hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si

deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali

cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).

Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio

abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti,

altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai

possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio

abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel

frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova

situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal

diritto civile.

Valgono per analogia i principi appena

esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è

restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro

famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.

2c).

3.

3.1. In

concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 21 novembre 1993 per vivere insieme al

marito connazionale S__________ lasciando i suoi figli di primo letto K__________

e A__________, nati rispettivamente nel 1986 e 1990, in Serbia presso i nonni

materni.

Dopo il divorzio pronunciato l'11 maggio

1999.

la ricorrente ha scelto di continuare a soggiornare in Svizzera, nel

cantone di Appenzello esterno successivamente nel canton San Gallo e in Ticino,

e di vivere separata da K__________ e A__________.

Il 15 febbraio 2002, la Sezione dei permessi

e dell'immigrazione aveva già respinto la sua domanda di riunirsi con i figli

in Svizzera, ponendo segnatamente in evidenza che il ricongiungimento familiare

era stato chiesto tardivamente. In seguito, il 19 novembre 2002, l'Ufficio

federale degli stranieri ha respinto la domanda di entrata in Svizzera di K__________

e A__________ per trascorrere la vacanze presso la madre, ritenendo che la loro

uscita dal territorio elvetico alla scadenza del soggiorno non fosse sufficientemente

assicurata.

Il 21 novembre 2003 RI 1 ha ottenuto un permesso

di domicilio, ciò che le conferiva da subito il diritto a ottenere di

ricongiungersi con i figli in Svizzera, ma è solo il 6 gennaio 2005 che ella ha

depositato la domanda in favore di A__________ senza peraltro documentare che

il legame con lo stesso sia di un'intensità tale da imporre il suo

trasferimento definitivo in Svizzera. Non porta a diversa conclusione il fatto

che essi abbiano sempre tenuto regolarmente dei contatti, in quanto è del tutto

naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.

3.2

La ricorrente contesta che il

ricongiungimento sia tardivo, sostenendo di averlo richiesto, non solo nel 2002,

ma anche nel 1993 e nel 1998/1999. Ella si duole del fatto che il Consiglio di

Stato avrebbe violato il principio inquisitorio per non aver verificato

l'esistenza delle sue precedenti richieste.

Ora, è vero che la

procedura amministrativa è retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1

PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e

in modo completo i fatti determinanti per la causa. Va però ricordato che,

soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o

si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a

collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo

informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue

allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Nel

caso concreto, invece, malgrado quanto sostenuto nel gravame, l'insorgente non

ha saputo dimostrare di aver depositato nel 1993 e nel 1998/1999 delle

richieste di ricongiungimento famigliare. Va in ogni caso rilevato che il dipartimento

ha accertato l'assenza di simili domande presso le autorità del Cantone di

Appenzello esterno, dove l'insorgente ha risieduto dal 1993 al 2000 (v. scritto

14.

aprile 2003 della Sezione di permessi e dell'immigrazione al legale dell'insorgente).

Giova peraltro ricordare che il 15 febbraio

2002.

la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto a quel momento la

domanda di ricongiungimento ponendo in evidenza la tardività della richiesta. La

decisione non è stata contestata dall'interessata ed è cresciuta in giudicato.

Ai fini del presente giudizio non è quindi necessario richiamare dalle

autorità sangallesi e appenzellesi, come pure da quelle federali, gli incarti

concernenti l'insorgente e i suoi famigliari per accertare quanto asserito

dalla stessa.

3.3

Da quando RI 1 si è separata dal figlio,

della cura e dell'educazione dello stesso si sono sempre occupati i nonni

materni.

Dinnanzi al Consiglio di Stato la ricorrente

ha invocato la modifica delle relazioni esistenti, sostenendo che le condizioni

di salute dei suoi genitori non permetterebbe loro di continuare ad occuparsi

di suo figlio.

In questa sede ella non fa più valere tale

argomento. A ragione, dal momento che le malattie cui essi soffrirebbero (sua

madre di bronchitis chr. obstructiva, sys. cervicobranchiale bill, insuffitientio

VB, gonarthrosis bill e hypotensio art; suo padre di fibrilatio

atriorum, arhytmia extrasystolica ventricularis, sy. lumbale chr. e hypertensio

art.: v. certificato medico prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato,

peraltro non datato), non hanno impedito loro di occuparsi finora di A__________,

il quale ha raggiunto un'età (15 anni) che gli consente una maggiore

indipendenza e necessita di minori attenzioni. Inoltre egli può pure contare sulla

sorella, ormai maggiorenne, che nel frattempo si è sposata.

Si deve poi considerare che A__________ risiede

da sempre in Serbia __________. È dunque là che ha i suoi legami sociali e culturali più stretti.

Dato che nel suo paese d'origine sono ancora presenti famigliari, segnatamente

i nonni materni e la sorella con i quali ha i contatti più intensi, non appare

dunque appropriato inserirlo in un ambiente di cui non conosce la lingua e in

un sistema scolastico e professionale sensibilmente diverso dal suo.

In siffatte circostanze non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad

avviare nuovamente una pratica di ricongiungimento famigliare, se non,

verosimilmente, la volontà che suo figlio benefici di un futuro migliore,

segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di

quelli ottenibili in Serbia e Montenegro.

In questo senso, non permette quindi di

giungere a diversa conclusione il fatto che, grazie alla sua attuale situazione

finanziaria più stabile rispetto all'epoca delle sue precedenti richieste, sarebbe

finalmente in grado di mantenere suo figlio in Svizzera.

3.4

Visto quanto precede, si deve

concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti

e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

4.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.

4.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia altrimenti

violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati almeno

dal 1993. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano

una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché

l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica

restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve

essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione

se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che

fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio della

ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente

economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a

mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a A__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna

normativa internazionale o federale. La decisione censurata non procede inoltre

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità

di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della

misura adottata.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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