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Decisione

52.2005.143

rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro CE/AELS a un cittadino italiano

22 settembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente il diritto di

soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra

parte contraente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10

ALC.

In concreto, il ricorrente è cittadino

italiano e titolare di una carta di legittimazione valida. Di conseguenza, egli

può prevalersi dei diritti conferitigli dall'Accordo in parola per lavorare nel

nostro paese (art. 2 cpv. 1, 6 e 27 Allegato I ALC; 4 cpv. 1 e 2 OLCP).

1.4. Di conseguenza, potendo la decisione

impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di

diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire

sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il permesso sollecitato possa

essergli rifiutato è una questione di merito.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1.

L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti

conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati

soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi resa

in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee antecedentemente

alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa

disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).

Se sono adempiute le condizioni, è possibile

disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni

della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n.

10.1 delle "Istruzioni e

commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle

persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri nonché i

seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del

Liechtenstein", emanate dall'allora Ufficio federale degli stranieri, ora

della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2. Per decidere la concessione di un

permesso di dimora a un cittadino straniero dal profilo della LDDS occorre esaminare

se, nei suoi confronti, esiste un motivo di espulsione.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero

può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine

o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono

di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente

nel Paese che lo ospita (lett. b), quando in seguito a malattia mentale abbia

compromesso l'ordine pubblico (lett. c) oppure quando egli stesso, o una persona

a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza

pubblica (lett. d).

L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che

l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa

sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere

conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del

suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia

Considerandi

subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

2.3

La LDDS e la sua ordinanza di

esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e

la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

In questo senso, con l'entrata in vigore

dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista

all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. In effetti,

l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai

cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione

che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi

violazioni dell'ordine pubblico possono essere limitati (cfr. art. 3 Direttiva

64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti

speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri,

giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità

pubblica, GU L 56 del 1964, pag. 850; Moser, Accords bilatéraux et mesures

d'éloignement au titre de l'ordre public et de la sécurité publique, RDAF

59/2003, pag. 93; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli

stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in

RDAT II-2001 547).

2.4

Da quanto precede, risulta che la

normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.

Di conseguenza, il caso in esame va

esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

Va inoltre rilevato che, come nel caso di

qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo

presente le garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

così come il principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid. 3.3., 176

consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

3.

3.1. In

concreto, RI 1 ha già avuto modo di interessare a diverse riprese la autorità

amministrative e penali del nostro Paese.

Il 24 novembre 1999 l'allora Ufficio

federale degli stranieri (UFDS) gli ha vietato l'entrata in territorio elvetico

sino al 24 novembre 2001, in quanto egli vi aveva soggiornato e lavorato senza

la necessaria autorizzazione. Ritenuto che era rientrato nuovamente e

ripetutamente in Svizzera nonostante il divieto emesso nei suoi confronti il 24

novembre 1999, il 25 settembre 2001 l'UFDS ha emanato nei confronti del ricorrente

un ulteriore divieto d'entrata, questa volta valido fino al 25 settembre 2004.

Il 9 gennaio 2002 il giudice dell'istruzione

di Friborgo lo ha condannato a una multa di fr. 250.–, sospesa con un periodo

di prova di un anno, per infrazione alla LDDS.

Dal canto suo, ancora per infrazione alla

LDDS, il 30 marzo 2004 il giudice dell'istruzione del distretto di Losanna ha

condannato RI 1 a 30 giorni di detenzione, a una multa di fr. 500.– e all'espulsione

dal territorio elvetico per la durata di tre anni, ma le ha sospese

condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Nonostante il divieto di

entrata a suo carico, tra il febbraio 2000 e l'agosto 2001 l'interessato aveva

aiutato alcune prostitute per lo più brasiliane ad attraversare la frontiera

con l'ausilio di automobili noleggiate affinché esse potessero lavorare

illegalmente a Losanna, conducendole presso diversi clienti.

Dagli atti risulta pure che il 6 maggio 2004

egli è stato respinto a Ponte Tresa, mentre tentava di varcare la frontiera.

3.2

Esaminando i precedenti penali

dell'insorgente, bisogna considerare che egli è stato condannato diverse volte per

infrazione alla LDDS.

Orbene, tali reati, qualificati nel caso di

specie come delitti, non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un

settore importante della società come quello che disciplina l'entrata e il soggiorno

di persone straniere nel nostro paese.

Inoltre, il primo divieto di entrata emanato

nei suoi confronti dall'UFDS per avere soggiornato in Svizzera e lavorato senza

la necessaria autorizzazione, non è bastato a farlo desistere dall'infrangere

nuovamente la legge, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo

comportamento.

Dispositivo

Per questi motivi, il dipartimento si è

rifiutato di rilasciargli un permesso di dimora CE/AELS.

D'altra parte, benché le colpe

dell'interessato non vadano certo minimizzate, segnatamente il fatto di avere

aiutato diverse cittadine extracomunitarie a entrare illegalmente in Svizzera, bisogna

considerare che, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti

illeciti come quelli precedentemente esposti, le specifiche modalità di

commissione delle infrazioni non evidenziano una particolare pericolosità

dell'insorgente.

Lo dimostrano peraltro le pene relativamente

modeste inflittegli.

In siffatte circostanze, il rifiuto di

rilasciare un permesso di dimora all'insorgente potrebbe eventualmente apparire

giustificato soltanto di fronte a elementi concreti e precisi che permettano di

formulare una prognosi negativa sulla sua condotta.

Orbene, in assenza di ulteriori indizi,

questa situazione non è di per se stessa suscettibile di far ritenere che il

ricorrente rappresenti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave

ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per

motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.

Le circostanze della presente fattispecie

avrebbero potuto avere una certa rilevanza per il diniego di un permesso

all'insorgente nell'ambito dell'applicazione del diritto interno. Non l'hanno

più con l'entrata in vigore dell'ALC, in quanto i motivi di ordine pubblico che

giustificano il diniego di un'autorizzazione di soggiorno a un cittadino

comunitario sono divenuti molto più restrittivi rispetto a quelli contemplati

dalla LDDS.

Inoltre, allo stadio attuale, non porterebbe

a diversa conclusione il procedimento contravvenzionale aperto dopo

l'emanazione della decisione dipartimentale di diniego di concedere il permesso

all'insorgente per attività abusiva per avere venduto capi d'abbigliamento tra

il 1° novembre 2004 e il 25 febbraio 2005 e il fatto che egli sia stato

denunciato al Ministero pubblico per infrazione alla LStup e contravvenzione

alla LDDS. Difatti, fino all'emanazione di un'eventuale sentenza di condanna,

egli beneficia della presunzione di innocenza.

4. In esito

alle considerazioni che precedono, ritenuto pure che in Italia non risultano

precedenti penali e procedimenti pendenti a suo carico (v. certificato generale

del casellario giudiziale, rispettivamente, certificato della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di __________ dei carichi pendenti penali, del

12 dicembre 2004 rispettivamente dell'11 febbraio 2005), il ricorso va dunque

accolto per il fatto che i rimproveri mossi all'insorgente non sono tali da

giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità inferiore nei

suoi confronti.

In simili circostanze, ben si giustifica di

annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la

tutela, rinviando direttamente gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

affinché provveda a rilasciare un permesso di lavoro CE/AELS all'insorgente.

Nulla impedirà comunque all'autorità di

prime cure di revocare in futuro il permesso di soggiorno all'insorgente qualora

le indagini attualmente in corso sul suo conto dovessero sfociare in condanne

tali da giustificare il suo allontanamento dal territorio elvetico per motivi

di ordine pubblico.

5. Visto

l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino deve però

rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 10, 11

LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione

12 aprile 2005 (n. 1739) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 23

febbraio 2005 (COM 5) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché provveda

al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS all'insorgente.

3. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1

Caselle,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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