52.2005.143
rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro CE/AELS a un cittadino italiano
22 settembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2005.143
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, TRAM
Titolo:
rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro CE/AELS a un cittadino italiano
DIMORA E RESIDENZA
LAVORO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
art. 1 ALC
art. 4 ALC
art. 10 ALC
art. 16 ALC
art. 2 ALC ALL1
art. 5 ALC ALL1
art. 6 ALC ALL1
art. 27 ALC ALL1
art. 4 OLCP
art. 24 OLCP
Incarto n.
52.2005.143
Lugano
22 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2005 di
RI 1RI 1, I- __________,
patrocinato dall'avv. PA 1, ,
contro
la risoluzione 12 aprile 2005 (n. 1739) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso
di dimora CE/AELS a scopo di lavoro;
viste le risposte:
- 3 maggio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 3 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 17
giugno 1993 il cittadino italiano RI 1 (1958) ha ottenuto un permesso temporaneo
valido fino al 16 settembre successivo per lavorare come venditore presso una
ditta di Taverne.
Il 12 novembre 1998 il ricorrente è stato
posto, nel canton Vaud, al beneficio di un permesso di lavoro per 45 giorni
nell'arco del 1998 per svolgere l'attività di impiegato.
b) Con decisione 24 novembre 1999, l'Ufficio
federale degli stranieri (ora della migrazione) gli ha vietato l'entrata in
territorio elvetico sino al 24 novembre 2001, in quanto egli vi aveva soggiornato
e lavorato senza la necessaria autorizzazione.
Il 25 settembre 2001 è stato emanato contro l'interessato
un ulteriore divieto d'entrata valido fino al 25 settembre 2004, nuovamente per
grave infrazione alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri.
c) Il 9 gennaio 2002 il giudice
dell'istruzione di Friborgo lo ha condannato a una multa di fr. 250.–, sospesa
con un periodo di prova di un anno, per infrazione alla LDDS.
Dal canto suo, con sentenza
("ordonnance") del 30 marzo 2004, il giudice dell'istruzione del
distretto di Losanna lo ha condannato, ancora per infrazione alla LDDS, a 30
giorni di detenzione, a una multa di fr. 500.– e all'espulsione dal territorio
elvetico per la durata di tre anni, pene tutte sospese condizionalmente con un
periodo di prova di due anni.
Il 6 maggio 2004 egli è stato respinto dalle
autorità elvetiche, mentre tentava di varcare la frontiera a Ponte Tresa.
B. Il 14
dicembre 2004 RI 1, tramite la A__________ SA, ha chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di rilasciargli
un permesso di lavoro annuale per svolgere l'attività di rappresentante della
menzionata ditta nell'ambito della vendita a porta a porta.
Il 23 febbraio 2005 il dipartimento ha
respinto la domanda per motivi di ordine pubblico in considerazione del
comportamento tenuto in precedenza dall'interessato nel nostro paese.
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 5 Allegato I ALC e 24 OLCP, la LDDS e l'ODDS.
C. Con
giudizio 12 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza
ribadito quanto addotto dal dipartimento, considerando la decisione adottata
dall'autorità di prime cure conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di lavoro.
Il ricorrente contesta di essere una
minaccia per l'ordine pubblico, rilevando che i suoi precedenti penali sono
stati sospesi condizionalmente e non sono di una gravità tale da impedirgli di
lavorare in Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Pendente il
ricorso, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha trasmesso al tribunale
un rapporto di contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri a
carico di RI 1 per attività abusiva (vendita di capi di abbigliamento tra l'11
novembre 2004 e il 25 febbraio 2005) e un verbale d'interrogatorio di polizia
dal quale risulta che egli è stato denunciato al Ministero pubblico per
infrazione alla LStup e contravvenzione alla LDDS.
Il tribunale ha in seguito trasmesso tali
risultanze all'insorgente, per conoscenza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
1.3. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di
soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella
sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002). Gli art. 4 ALC e 2 cpv. 1 Allegato
Fatti
I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente il diritto di
soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra
parte contraente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10
ALC.
In concreto, il ricorrente è cittadino
italiano e titolare di una carta di legittimazione valida. Di conseguenza, egli
può prevalersi dei diritti conferitigli dall'Accordo in parola per lavorare nel
nostro paese (art. 2 cpv. 1, 6 e 27 Allegato I ALC; 4 cpv. 1 e 2 OLCP).
1.4. Di conseguenza, potendo la decisione
impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di
diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il permesso sollecitato possa
essergli rifiutato è una questione di merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1.
L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti
conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati
soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi resa
in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee antecedentemente
alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa
disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).
Se sono adempiute le condizioni, è possibile
disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni
della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n.
10.1 delle "Istruzioni e
commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle
persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri nonché i
seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del
Liechtenstein", emanate dall'allora Ufficio federale degli stranieri, ora
della migrazione: Istruzioni OLCP).
2.2. Per decidere la concessione di un
permesso di dimora a un cittadino straniero dal profilo della LDDS occorre esaminare
se, nei suoi confronti, esiste un motivo di espulsione.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero
può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine
o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono
di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente
nel Paese che lo ospita (lett. b), quando in seguito a malattia mentale abbia
compromesso l'ordine pubblico (lett. c) oppure quando egli stesso, o una persona
a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica (lett. d).
L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che
l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del
suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
Considerandi
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
2.3
La LDDS e la sua ordinanza di
esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e
la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
In questo senso, con l'entrata in vigore
dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista
all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. In effetti,
l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai
cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione
che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi
violazioni dell'ordine pubblico possono essere limitati (cfr. art. 3 Direttiva
64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti
speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri,
giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica, GU L 56 del 1964, pag. 850; Moser, Accords bilatéraux et mesures
d'éloignement au titre de l'ordre public et de la sécurité publique, RDAF
59/2003, pag. 93; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli
stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in
RDAT II-2001 547).
2.4
Da quanto precede, risulta che la
normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.
Di conseguenza, il caso in esame va
esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.
Va inoltre rilevato che, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo
presente le garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
così come il principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid. 3.3., 176
consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
3.
3.1. In
concreto, RI 1 ha già avuto modo di interessare a diverse riprese la autorità
amministrative e penali del nostro Paese.
Il 24 novembre 1999 l'allora Ufficio
federale degli stranieri (UFDS) gli ha vietato l'entrata in territorio elvetico
sino al 24 novembre 2001, in quanto egli vi aveva soggiornato e lavorato senza
la necessaria autorizzazione. Ritenuto che era rientrato nuovamente e
ripetutamente in Svizzera nonostante il divieto emesso nei suoi confronti il 24
novembre 1999, il 25 settembre 2001 l'UFDS ha emanato nei confronti del ricorrente
un ulteriore divieto d'entrata, questa volta valido fino al 25 settembre 2004.
Il 9 gennaio 2002 il giudice dell'istruzione
di Friborgo lo ha condannato a una multa di fr. 250.–, sospesa con un periodo
di prova di un anno, per infrazione alla LDDS.
Dal canto suo, ancora per infrazione alla
LDDS, il 30 marzo 2004 il giudice dell'istruzione del distretto di Losanna ha
condannato RI 1 a 30 giorni di detenzione, a una multa di fr. 500.– e all'espulsione
dal territorio elvetico per la durata di tre anni, ma le ha sospese
condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Nonostante il divieto di
entrata a suo carico, tra il febbraio 2000 e l'agosto 2001 l'interessato aveva
aiutato alcune prostitute per lo più brasiliane ad attraversare la frontiera
con l'ausilio di automobili noleggiate affinché esse potessero lavorare
illegalmente a Losanna, conducendole presso diversi clienti.
Dagli atti risulta pure che il 6 maggio 2004
egli è stato respinto a Ponte Tresa, mentre tentava di varcare la frontiera.
3.2
Esaminando i precedenti penali
dell'insorgente, bisogna considerare che egli è stato condannato diverse volte per
infrazione alla LDDS.
Orbene, tali reati, qualificati nel caso di
specie come delitti, non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un
settore importante della società come quello che disciplina l'entrata e il soggiorno
di persone straniere nel nostro paese.
Inoltre, il primo divieto di entrata emanato
nei suoi confronti dall'UFDS per avere soggiornato in Svizzera e lavorato senza
la necessaria autorizzazione, non è bastato a farlo desistere dall'infrangere
nuovamente la legge, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo
comportamento.
Dispositivo
Per questi motivi, il dipartimento si è
rifiutato di rilasciargli un permesso di dimora CE/AELS.
D'altra parte, benché le colpe
dell'interessato non vadano certo minimizzate, segnatamente il fatto di avere
aiutato diverse cittadine extracomunitarie a entrare illegalmente in Svizzera, bisogna
considerare che, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti
illeciti come quelli precedentemente esposti, le specifiche modalità di
commissione delle infrazioni non evidenziano una particolare pericolosità
dell'insorgente.
Lo dimostrano peraltro le pene relativamente
modeste inflittegli.
In siffatte circostanze, il rifiuto di
rilasciare un permesso di dimora all'insorgente potrebbe eventualmente apparire
giustificato soltanto di fronte a elementi concreti e precisi che permettano di
formulare una prognosi negativa sulla sua condotta.
Orbene, in assenza di ulteriori indizi,
questa situazione non è di per se stessa suscettibile di far ritenere che il
ricorrente rappresenti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave
ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per
motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.
Le circostanze della presente fattispecie
avrebbero potuto avere una certa rilevanza per il diniego di un permesso
all'insorgente nell'ambito dell'applicazione del diritto interno. Non l'hanno
più con l'entrata in vigore dell'ALC, in quanto i motivi di ordine pubblico che
giustificano il diniego di un'autorizzazione di soggiorno a un cittadino
comunitario sono divenuti molto più restrittivi rispetto a quelli contemplati
dalla LDDS.
Inoltre, allo stadio attuale, non porterebbe
a diversa conclusione il procedimento contravvenzionale aperto dopo
l'emanazione della decisione dipartimentale di diniego di concedere il permesso
all'insorgente per attività abusiva per avere venduto capi d'abbigliamento tra
il 1° novembre 2004 e il 25 febbraio 2005 e il fatto che egli sia stato
denunciato al Ministero pubblico per infrazione alla LStup e contravvenzione
alla LDDS. Difatti, fino all'emanazione di un'eventuale sentenza di condanna,
egli beneficia della presunzione di innocenza.
4. In esito
alle considerazioni che precedono, ritenuto pure che in Italia non risultano
precedenti penali e procedimenti pendenti a suo carico (v. certificato generale
del casellario giudiziale, rispettivamente, certificato della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di __________ dei carichi pendenti penali, del
12 dicembre 2004 rispettivamente dell'11 febbraio 2005), il ricorso va dunque
accolto per il fatto che i rimproveri mossi all'insorgente non sono tali da
giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità inferiore nei
suoi confronti.
In simili circostanze, ben si giustifica di
annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la
tutela, rinviando direttamente gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
affinché provveda a rilasciare un permesso di lavoro CE/AELS all'insorgente.
Nulla impedirà comunque all'autorità di
prime cure di revocare in futuro il permesso di soggiorno all'insorgente qualora
le indagini attualmente in corso sul suo conto dovessero sfociare in condanne
tali da giustificare il suo allontanamento dal territorio elvetico per motivi
di ordine pubblico.
5. Visto
l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 10, 11
LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
12 aprile 2005 (n. 1739) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 23
febbraio 2005 (COM 5) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni.
2. Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché provveda
al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS all'insorgente.
3. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1
Caselle,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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