52.2005.146
revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera separata da diversi mesi dal marito di nazionalità elvetica - abuso di diritto
15 giugno 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2005.146
Data decisione, Autorità:
15.06.2005, TRAM
Titolo:
revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera separata da diversi mesi dal marito di nazionalità elvetica - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
MEZZI DI PROVA / NUOVI FATTI / NUOVE DOMANDE
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 29 COST
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
art. 18 LPAMM
art. 10 cpv. 3 ODDS
Incarto n.
52.2005.146
Lugano
15 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1579) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 28 febbraio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 29 aprile 2005 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 3 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15
aprile 2002 la cittadina iugoslava (ora serbomontenegrina) RI 1 si è sposata
nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico M__________.
Il 7 agosto 2002, ella è entrata in Svizzera
per vivere insieme al marito a __________, ottenendo per questo motivo un
permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005.
RI 1 è madre di M__________, nato da una
precedente relazione e rimasto a vivere nel paese d'origine.
Dal 9 agosto 2002 al 27 aprile 2003, la
ricorrente ha lavorato a tempo parziale (aiuto ai piani) presso l'hotel __________.
All'inizio del mese di maggio del 2003 ella si è trasferita in un monolocale a __________,
dove nel corso del successivo mese di giugno ha svolto l'attività di
parrucchiera a metà tempo. Dal 30 agosto 2004 ella abita in una stanza dell'hotel
__________, dove attualmente lavora come cameriera.
B. a) Interrogato
il 24 novembre 2004 in merito alla sua situazione matrimoniale, M__________ ha
dichiarato alla Polizia cantonale di avere smesso di vivere insieme alla moglie
da circa un anno e di volere divorziare dalla stessa.
Dal canto suo, il 12 gennaio 2005 RI 1 ha
precisato alla polizia di aver cessato la comunione domestica nel settembre 2003
quando suo marito, ubriaco, l'aveva cacciata fuori casa, e di alloggiare
attualmente in una stanza dell'hotel __________.
Il 22 febbraio 2005 la ricorrente ha
notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora,
dall'appartamento coniugale di via __________ all'hotel __________.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare
il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile
2004 (recte: 2005) per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2003, della vita in
comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal
modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per
continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8
ODDS).
Il dipartimento le ha pure rimproverato di
aver sottaciuto la separazione già in occasione del rinnovo, il 26 luglio 2004,
del suo permesso presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
C. Con
giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal
dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine era
esigibile.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ritiene che il Consiglio di Stato, non
procedendo all'audizione di diversi testi che ella gli aveva notificato, abbia
violato il suo diritto di essere sentita. Rileva inoltre di non essere stata avvertita
unitamente al marito, al momento dell'interrogatorio di polizia, del loro diritto
di non rispondere e che ella ha pure firmato il verbale nonostante non capisse
la lingua italiana.
Nel merito, contesta di invocare il vincolo
matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo di essersi separata provvisoriamente
dal marito con il suo consenso perché egli ha dei problemi con l'alcool e la
maltrattava, ma di aver continuato a frequentarlo nei momenti in cui egli non
beveva. In questa sede produce una dichiarazione di M__________, il quale
ritratta ora le sue intenzioni di divorziare e afferma di essere disposto a ricomporre
la comunione coniugale.
La ricorrente ritiene che la decisione di
revoca sia in ogni caso contraria al principio della proporzionalità.
Sottolinea di lavorare regolarmente, di essere ben inserita socialmente e senza
debiti e di non aver notificato la separazione all'autorità per semplice
negligenza.
Chiede inoltre di concedere l'effetto
sospensivo al ricorso, anche per permettere nel frattempo a suo figlio __________
di ricongiungersi al più presto con lei in Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 21 ottobre 2004 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1, valido fino al 6 agosto
2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come verrà precisato in seguito (consid. 3.3.1.),
non è infatti necessario procedere all'audizione dei testi notificati dall'insorgente
volti ad accertare l'intensità del legame coniugale e il comportamento tenuto
dal marito prima e dopo la separazione, in quanto non apporterebbero a questo tribunale
ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
2.2
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3.
3.1. In
concreto, la ricorrente è giunta nel nostro Paese il 7 agosto 2002 per vivere con
il marito M__________ a __________.
Due giorni più tardi, ella ha iniziato a
lavorare a tempo parziale presso l'hotel __________ come aiuto ai piani, attività
che ha svolto fino al 27 aprile 2003. Dopodiché, all'inizio di maggio del 2003,
ella ha lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi in un monolocale a __________,
dove nel corso del mese successivo ha lavorato come parrucchiera in un salone. Il
30.
agosto 2004 ella è tornata a __________, tuttavia non per riprendere a
vivere insieme al marito, ma per alloggiare in una stanza dell'omonimo albergo dove
attualmente svolge l'attività di cameriera.
Il 24 novembre 2004 M__________ ha
dichiarato alla Polizia cantonale che non viveva più insieme alla moglie da
circa un anno e che intendeva chiedere il divorzio. Interrogata a sua volta, il
12.
gennaio 2005 RI 1 ha precisato che suo marito M__________, ubriaco, l'aveva
cacciata da casa nel corso del mese di settembre del 2003 e che da allora non
avevano più ripreso la vita in comune a causa dei problemi di alcool del marito.
Tenuto conto che i coniugi vivevano separati
ormai da circa un anno e mezzo e che M__________ era intenzionato a divorziare,
il dipartimento ha revocato il permesso alla ricorrente. Il Governo ha
confermato la predetta decisione, fondandosi sul medesimo complesso di fatti
ritenuto dall'autorità di prime cure.
3.2
Le conclusioni cui sono giunte le
autorità inferiori possono senz'altro essere condivise.
In effetti, al di là dei loro incontri
sporadici a partire dalla separazione avvenuta nel settembre 2003, da allora i
coniugi __________ non hanno più ripreso la loro vita in comune e hanno
organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo pure indipendente
dal lato finanziario.
In questa sede la ricorrente versa una
dichiarazione del marito rilasciata il 19 aprile 2005, il quale ritratta ora le
sue intenzioni di divorzio ventilate durante l'interrogatorio di polizia e non esclude
di tornare entro breve tempo a vivere insieme alla moglie (doc. 8). Sennonché,
l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda sine die la propria
decisione, facendola dipendere dalla volontà di ricomporre la comunione
domestica non appena essi avranno risolto la loro crisi coniugale che dura da
oltre un anno e mezzo.
Con l'unione coniugale gravemente turbata ed
esistente solo dal lato formale, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da
parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni
contenuto e scopo ormai almeno dal settembre 2003, al fine di conservare il suo
permesso di soggiorno ottenuto per vivere con M__________.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
di rilasciarle un permesso di dimora.
3.3
3.3.1
L'insorgente chiede di procedere all'audizione di __________, __________
e __________, __________, __________, __________ come pure di Luca, __________ e __________ __________, richiesta che aveva invano formulato già dinnanzi al Consiglio di
Stato, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere
sentita.
Il diritto di essere sentiti, garantito
dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette di rifiutare una
prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe
comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb
e rinvii).
Secondo la ricorrente, le testimonianze offerte
avrebbero permesso di farsi un'idea sull'intensità del suo legame con il marito
e sul comportamento tenuto da quest'ultimo nei suoi confronti prima e dopo la
separazione.
Sennonché, sapere se la crisi matrimoniale
sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno
condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,
2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Bisogna inoltre considerare che la disunione
dura tuttora (ricorso ad C pag. 4, ad 2 pag. 8). In questo senso, non
permettere di giungere a diversa conclusione il fatto che i coniugi a volte si
frequenterebbero, ritenuto peraltro che le loro asserite visite sono limitate
nei periodi in cui il marito è sobrio (ricorso ad 2, pag. 8).
Di conseguenza, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione
dei coniugi, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi
pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa
della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire i testi notificati.
Da questo profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei
diritti di parte della ricorrente. Per gli stessi motivi si può prescindere
anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente.
3.3.2
La ricorrente ritiene che sia il proprio
verbale d'interrogatorio di polizia cantonale sia quello di suo marito siano
viziati e vadano pertanto estromessi dall'inserto di causa, in quanto essi sarebbero
stati sentiti senza essere informati del loro diritto di non rispondere. RI 1 non
avrebbe inoltre capito la portata delle proprie dichiarazioni in quanto non
comprenderebbe sufficientemente bene la lingua italiana.
Sennonché, non risulta affatto dai
menzionati verbali d'interrogatorio che al momento della loro audizione - o immediatamente
dopo - i coniugi __________ si siano lamentati di non essere stati edotti del
diritto di non rispondere alle domande che venivano rivolte loro. Inoltre, al
momento di essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e capire
abbastanza bene lingua italiana e che non necessitava dell'ausilio di un
interprete.
In ogni caso la questione non merita di
essere ulteriormente approfondita, in quanto la stessa non è comunque
suscettibile di influire sull'esito della causa.
Il fatto che durante il proprio
interrogatorio M__________ abbia espresso l'intenzione di divorziare,
intenzione peraltro ritratta solo dinnanzi al tribunale (v. doc. 8), non è una circostanza
decisiva per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS alla fattispecie in esame. Essenziale
ai fini del giudizio è per contro la circostanza che, a quel momento, essi
vivevano già da tempo separati e che tale situazione dura tuttora, a distanza di
oltre sei mesi dai loro interrogatori.
A prescindere dal modo con cui sono stati
allestiti i controversi verbali, si tratta dunque di un dato di fatto ammesso
dalla stessa ricorrente nei suoi allegati di causa.
4.
Resta da
verificare la proporzionalità della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede da circa tre anni nel nostro paese.
Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha
tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari (tra cui il figlio __________)
in Serbia e Montenegro, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere
in Svizzera all'età di 33 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non
le pone assolutamente alcun problema di riadattamento.
Il semplice fatto che ella si senta ben
integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una
conclusione a lei più favorevole.
Visto quanto precede, l'insorgente non
potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi
dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base
a questo disposto, non essendovi più stata vita familiare.
Ne consegue che la risoluzione impugnata non
risulta lesiva del principio della proporzionalità.
Va infine rilevato che il 26 luglio 2004, al
momento del rinnovo del suo permesso di dimora, l'insorgente ha sottaciuto al
dipartimento che viveva già separata dal marito, contravvenendo in tal modo
all'art. 3 cpv. 2 LDDS, secondo cui lo straniero deve informare esattamente
l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la
concessione del permesso.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
tale mancanza è riprovevole anche se fosse dovuta a negligenza.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessata.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La domanda di concessione dell'effetto
sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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