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Decisione

52.2005.146

revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera separata da diversi mesi dal marito di nazionalità elvetica - abuso di diritto

15 giugno 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15

aprile 2002 la cittadina iugoslava (ora serbomontenegrina) RI 1 si è sposata

nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico M__________.

Il 7 agosto 2002, ella è entrata in Svizzera

per vivere insieme al marito a __________, ottenendo per questo motivo un

permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005.

RI 1 è madre di M__________, nato da una

precedente relazione e rimasto a vivere nel paese d'origine.

Dal 9 agosto 2002 al 27 aprile 2003, la

ricorrente ha lavorato a tempo parziale (aiuto ai piani) presso l'hotel __________.

All'inizio del mese di maggio del 2003 ella si è trasferita in un monolocale a __________,

dove nel corso del successivo mese di giugno ha svolto l'attività di

parrucchiera a metà tempo. Dal 30 agosto 2004 ella abita in una stanza dell'hotel

__________, dove attualmente lavora come cameriera.

B. a) Interrogato

il 24 novembre 2004 in merito alla sua situazione matrimoniale, M__________ ha

dichiarato alla Polizia cantonale di avere smesso di vivere insieme alla moglie

da circa un anno e di volere divorziare dalla stessa.

Dal canto suo, il 12 gennaio 2005 RI 1 ha

precisato alla polizia di aver cessato la comunione domestica nel settembre 2003

quando suo marito, ubriaco, l'aveva cacciata fuori casa, e di alloggiare

attualmente in una stanza dell'hotel __________.

Il 22 febbraio 2005 la ricorrente ha

notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora,

dall'appartamento coniugale di via __________ all'hotel __________.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare

il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile

2004 (recte: 2005) per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in

seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2003, della vita in

comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal

modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per

continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8

ODDS).

Il dipartimento le ha pure rimproverato di

aver sottaciuto la separazione già in occasione del rinnovo, il 26 luglio 2004,

del suo permesso presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________.

C. Con

giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal

dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine era

esigibile.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ritiene che il Consiglio di Stato, non

procedendo all'audizione di diversi testi che ella gli aveva notificato, abbia

violato il suo diritto di essere sentita. Rileva inoltre di non essere stata avvertita

unitamente al marito, al momento dell'interrogatorio di polizia, del loro diritto

di non rispondere e che ella ha pure firmato il verbale nonostante non capisse

la lingua italiana.

Nel merito, contesta di invocare il vincolo

matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo di essersi separata provvisoriamente

dal marito con il suo consenso perché egli ha dei problemi con l'alcool e la

maltrattava, ma di aver continuato a frequentarlo nei momenti in cui egli non

beveva. In questa sede produce una dichiarazione di M__________, il quale

ritratta ora le sue intenzioni di divorziare e afferma di essere disposto a ricomporre

la comunione coniugale.

La ricorrente ritiene che la decisione di

revoca sia in ogni caso contraria al principio della proporzionalità.

Sottolinea di lavorare regolarmente, di essere ben inserita socialmente e senza

debiti e di non aver notificato la separazione all'autorità per semplice

negligenza.

Chiede inoltre di concedere l'effetto

sospensivo al ricorso, anche per permettere nel frattempo a suo figlio __________

di ricongiungersi al più presto con lei in Svizzera.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 21 ottobre 2004 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1, valido fino al 6 agosto

2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a

statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Come verrà precisato in seguito (consid. 3.3.1.),

non è infatti necessario procedere all'audizione dei testi notificati dall'insorgente

volti ad accertare l'intensità del legame coniugale e il comportamento tenuto

dal marito prima e dopo la separazione, in quanto non apporterebbero a questo tribunale

ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un

cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non

sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in

materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla

limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

2.2

L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone

che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga

adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel

corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,

segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni

impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

3.

3.1. In

concreto, la ricorrente è giunta nel nostro Paese il 7 agosto 2002 per vivere con

il marito M__________ a __________.

Due giorni più tardi, ella ha iniziato a

lavorare a tempo parziale presso l'hotel __________ come aiuto ai piani, attività

che ha svolto fino al 27 aprile 2003. Dopodiché, all'inizio di maggio del 2003,

ella ha lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi in un monolocale a __________,

dove nel corso del mese successivo ha lavorato come parrucchiera in un salone. Il

30.

agosto 2004 ella è tornata a __________, tuttavia non per riprendere a

vivere insieme al marito, ma per alloggiare in una stanza dell'omonimo albergo dove

attualmente svolge l'attività di cameriera.

Il 24 novembre 2004 M__________ ha

dichiarato alla Polizia cantonale che non viveva più insieme alla moglie da

circa un anno e che intendeva chiedere il divorzio. Interrogata a sua volta, il

12.

gennaio 2005 RI 1 ha precisato che suo marito M__________, ubriaco, l'aveva

cacciata da casa nel corso del mese di settembre del 2003 e che da allora non

avevano più ripreso la vita in comune a causa dei problemi di alcool del marito.

Tenuto conto che i coniugi vivevano separati

ormai da circa un anno e mezzo e che M__________ era intenzionato a divorziare,

il dipartimento ha revocato il permesso alla ricorrente. Il Governo ha

confermato la predetta decisione, fondandosi sul medesimo complesso di fatti

ritenuto dall'autorità di prime cure.

3.2

Le conclusioni cui sono giunte le

autorità inferiori possono senz'altro essere condivise.

In effetti, al di là dei loro incontri

sporadici a partire dalla separazione avvenuta nel settembre 2003, da allora i

coniugi __________ non hanno più ripreso la loro vita in comune e hanno

organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo pure indipendente

dal lato finanziario.

In questa sede la ricorrente versa una

dichiarazione del marito rilasciata il 19 aprile 2005, il quale ritratta ora le

sue intenzioni di divorzio ventilate durante l'interrogatorio di polizia e non esclude

di tornare entro breve tempo a vivere insieme alla moglie (doc. 8). Sennonché,

l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda sine die la propria

decisione, facendola dipendere dalla volontà di ricomporre la comunione

domestica non appena essi avranno risolto la loro crisi coniugale che dura da

oltre un anno e mezzo.

Con l'unione coniugale gravemente turbata ed

esistente solo dal lato formale, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da

parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni

contenuto e scopo ormai almeno dal settembre 2003, al fine di conservare il suo

permesso di soggiorno ottenuto per vivere con M__________.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato

di rilasciarle un permesso di dimora.

3.3

3.3.1

L'insorgente chiede di procedere all'audizione di __________, __________

e __________, __________, __________, __________ come pure di Luca, __________ e __________ __________, richiesta che aveva invano formulato già dinnanzi al Consiglio di

Stato, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere

sentita.

Il diritto di essere sentiti, garantito

dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette di rifiutare una

prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe

comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb

e rinvii).

Secondo la ricorrente, le testimonianze offerte

avrebbero permesso di farsi un'idea sull'intensità del suo legame con il marito

e sul comportamento tenuto da quest'ultimo nei suoi confronti prima e dopo la

separazione.

Sennonché, sapere se la crisi matrimoniale

sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno

condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,

2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Bisogna inoltre considerare che la disunione

dura tuttora (ricorso ad C pag. 4, ad 2 pag. 8). In questo senso, non

permettere di giungere a diversa conclusione il fatto che i coniugi a volte si

frequenterebbero, ritenuto peraltro che le loro asserite visite sono limitate

nei periodi in cui il marito è sobrio (ricorso ad 2, pag. 8).

Di conseguenza, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione

dei coniugi, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi

pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa

della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire i testi notificati.

Da questo profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei

diritti di parte della ricorrente. Per gli stessi motivi si può prescindere

anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente.

3.3.2

La ricorrente ritiene che sia il proprio

verbale d'interrogatorio di polizia cantonale sia quello di suo marito siano

viziati e vadano pertanto estromessi dall'inserto di causa, in quanto essi sarebbero

stati sentiti senza essere informati del loro diritto di non rispondere. RI 1 non

avrebbe inoltre capito la portata delle proprie dichiarazioni in quanto non

comprenderebbe sufficientemente bene la lingua italiana.

Sennonché, non risulta affatto dai

menzionati verbali d'interrogatorio che al momento della loro audizione - o immediatamente

dopo - i coniugi __________ si siano lamentati di non essere stati edotti del

diritto di non rispondere alle domande che venivano rivolte loro. Inoltre, al

momento di essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e capire

abbastanza bene lingua italiana e che non necessitava dell'ausilio di un

interprete.

In ogni caso la questione non merita di

essere ulteriormente approfondita, in quanto la stessa non è comunque

suscettibile di influire sull'esito della causa.

Il fatto che durante il proprio

interrogatorio M__________ abbia espresso l'intenzione di divorziare,

intenzione peraltro ritratta solo dinnanzi al tribunale (v. doc. 8), non è una circostanza

decisiva per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS alla fattispecie in esame. Essenziale

ai fini del giudizio è per contro la circostanza che, a quel momento, essi

vivevano già da tempo separati e che tale situazione dura tuttora, a distanza di

oltre sei mesi dai loro interrogatori.

A prescindere dal modo con cui sono stati

allestiti i controversi verbali, si tratta dunque di un dato di fatto ammesso

dalla stessa ricorrente nei suoi allegati di causa.

4.

Resta da

verificare la proporzionalità della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede da circa tre anni nel nostro paese.

Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha

tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari (tra cui il figlio __________)

in Serbia e Montenegro, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere

in Svizzera all'età di 33 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non

le pone assolutamente alcun problema di riadattamento.

Il semplice fatto che ella si senta ben

integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una

conclusione a lei più favorevole.

Visto quanto precede, l'insorgente non

potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi

dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base

a questo disposto, non essendovi più stata vita familiare.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non

risulta lesiva del principio della proporzionalità.

Va infine rilevato che il 26 luglio 2004, al

momento del rinnovo del suo permesso di dimora, l'insorgente ha sottaciuto al

dipartimento che viveva già separata dal marito, contravvenendo in tal modo

all'art. 3 cpv. 2 LDDS, secondo cui lo straniero deve informare esattamente

l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la

concessione del permesso.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

tale mancanza è riprovevole anche se fosse dovuta a negligenza.

5.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100

cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,

60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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