52.2005.147
risoluzione del consiglio comunale relativa alla rinuncia allo sfruttamento di diverse sorgenti e all'autorizzazione alla cancellazione delle stesse dal piano delle zone di protezione delle acque
5 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.147
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TRAM
Titolo:
risoluzione del consiglio comunale relativa alla rinuncia allo sfruttamento di diverse sorgenti e all'autorizzazione alla cancellazione delle stesse dal piano delle zone di protezione delle acque
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MESSAGGIO
ZONA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE
art. 13 LOC
art. 56 LOC
art. 61 LOC
art. 71 LOC
art. 212 LOC
Incarto n.
52.2005.147
Lugano
5 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2005 del
RI 1
contro
la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1555) del
Consiglio di Stato, che accoglie,
nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa inoltrata da CO 1, CO 2, CO 3,
CO 4, CO 5 ed CO 6 avverso la decisione
13 settembre 2004 con cui il consiglio comunale di Chiasso ha rinunciato allo
sfruttamento delle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo Morbiasco e ha
autorizzato la loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle
acque, subordinatamente dal Piano generale delle canalizzazioni e dal Piano
regolatore;
viste le risposte:
- 9 maggio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
- 10 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Con messaggio
n. 6/2004 del 9/10 marzo 2004, il municipio di Chiasso ha proposto di
rinunciare allo sfruttamento delle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo
Morbiasco situate nella zona di Pedrinate e della Bellavista e di procedere in
seguito alla loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle acque,
subordinatamente dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC) e dal Piano
regolatore (PR), in quanto esse risultavano ormai insufficienti per alimentare il
crescente fabbisogno in acqua delle abitazioni della zona.
b) Con rapporto del 30 agosto 2004, sottoscritto
unicamente dal proprio presidente, la commissione speciale per l'esame del piano
regolatore ha invitato il consiglio comunale ad approvare il messaggio
municipale.
Il rapporto è poi stato sottoscritto da
altri 7 membri nel corso della settimana precedente la seduta del legislativo.
c) Il 13 settembre 2004, alla presenza di 40
consiglieri su 45, il consiglio comunale ha approvato la trattanda relativa al messaggio
n. 6/2004 con 21 voti favorevoli, 2 astenuti e 17 contrari.
La risoluzione è stata pubblicata all’albo
comunale il 15 settembre 2004.
B. a) Il 30
settembre 2004, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 ed CO 6, cittadini attivi di Chiasso,
hanno impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento.
Essi hanno sollevato dubbi in ordine alla
validità del rapporto commissionale, rilevando che era stato sottoscritto solo dal
presidente, non era stato depositato tempestivamente all'albo comunale e non informava
sufficientemente i consiglieri comunali sui motivi che giustificavano la
rinuncia alle sorgenti.
Sempre secondo i ricorrenti, la delibera
doveva essere in ogni caso annullata in quanto non aveva raccolto la
maggioranza assoluta dei votanti.
b) Con giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio
di Stato ha accolto il gravame nella misura in cui era ricevibile e annullato
la risoluzione del consiglio comunale.
Ha rilevato che la deliberazione del legislativo,
vertendo su una trattanda riconducibile a una variante del PR, doveva raccogliere
il voto della maggioranza assoluta dei votanti.
Il Governo ha inoltre rimproverato all'autorità
comunale di non avere rispettato la procedura volta a permettere al legislativo
di deliberare sull'oggetto ed ha espresso una nota di biasimo nei confronti del
municipio e dei commissari, richiamandoli affinché rispettassero d'ora in
avanti scrupolosamente le disposizioni per l'adozione delle risoluzioni delle
autorità comunali.
C. Contro il
predetto giudicato governativo, il comune di Chiasso insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, sostiene che il caso in
rassegna non è retto dalla normativa in materia di piano regolatore, bensì dalla
procedura relativa alla protezione delle acque.
Non potendo essere considerata una variante
di PR, conclude il comune, per rinunciare e cancellare le sorgenti non sarebbe
pertanto necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.
D. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
La Sezione degli enti locali si limita a
prendere atto dell'inoltro dell'impugnativa, mentre i ricorrenti in prima
istanza e il presidente del consiglio comunale non si sono espressi sul ricorso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune
ricorrente certa (art. 43 PAmm e 209 lett. b LOC).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Le
risoluzioni del consiglio comunale sono prese a maggioranza dei votanti e
devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del
consiglio (art. 61 cpv. 1 LOC).
L'adozione e la modifica del piano
regolatore deve raccogliere invece il voto affermativo della maggioranza
assoluta dei membri del consiglio (art. 61 cpv. 2 combinato con l'art. 13 cpv.
1.
lett. d LOC).
L'art. 212 LOC dispone che le singole
decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se la votazione
non sia stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c) o quando fossero
violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
2.2
In concreto, il 13 settembre 2004 il consiglio
comunale di Chiasso, alla presenza di 40 consiglieri su 45, ha deciso con 21
voti favorevoli, 17 contrari e 2 membri del consesso astenuti di rinunciare
alle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo Morbiasco e di autorizzare la
loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle acque,
subordinatamente dal PGC e dal PR.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
delibera del consiglio comunale fosse riconducibile in sostanza a una variante
del PR e l'ha quindi annullata, dal momento che non aveva raccolto il voto
della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
La tesi dell'Esecutivo cantonale non può
essere condivisa.
2.3
Il voto affermativo della maggioranza
assoluta dei membri del consiglio è necessario soltanto per adottare e modificare
il piano regolatore. Tale maggioranza non può essere estesa ai casi che riguardano
una modifica del piano delle zone di protezione delle acque.
Certo, tale piano va considerato alla
stregua di uno strumento di pianificazione. Lo è tuttavia in virtù del diritto
federale sulla protezione delle acque, non nel senso della legislazione in
materia di pianificazione del territorio (DTF 120 Ib 296; Scolari, Commentario,
IIa ed., n. 220 ad art. 28 LALPT).
L'art. 20 cpv. 1 LPAc dispone infatti che i
cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse
pubblico d’acqua sotterranea e agli impianti d’interesse pubblico e
d’alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del
diritto di proprietà. A livello cantonale, l'art. 31 LALIA prevede che il piano
dei settori di protezione delle acque deve essere costantemente adeguato alle
nuove conoscenze. Inoltre, nell'ambito dei settori S, gli enti pubblici proprietari
delle prese d'acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall'entrata
in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano
delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti
(art. 34 cpv. 1 LALIA).
Gli atti vanno trasmessi in seguito al
Dipartimento del territorio per approvazione e la decisione di allestimento del
piano notificata per iscritto ai proprietari gravati, i quali, entro il termine
di trenta giorni, possono presentare ricorso al Consiglio di Stato (v. art. 36
cpv. 1 LALIA senz'altro applicabile, secondo il principio del parallelismo
delle forme, anche in caso di modifica del piano).
Contrariamente a quanto assume il Governo,
la rinuncia e la susseguente cancellazione delle sorgenti in parola dal piano
di protezione delle acque non possono quindi essere equiparate ad una una
variante di PR. Il PGC e il PR vengono semplicemente aggiornati in base alla
decisione di modifica del piano di protezione delle acque sotterranee, ma non influiscono
sulla decisione presa in tale materia. Come ha rilevato il comune, la decisione
non impedisce comunque di avviare la procedura di variante di PR se, a seguito
dello stralcio delle aree di protezione delle acque, dovessero effettivamente esserci
delle esigenze particolari di azzonamento.
Non porta a diversa conclusione il fatto che
le rappresentazioni grafiche fissino, per l'utilizzazione dei fondi, dei
vincoli speciali per la protezione delle acque (art. 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h
LALPT). Esse sono riportate nel PR solo a titolo informativo. Non partecipano
all'effetto vincolante del piano.
È inoltre irrilevante
che sia stata la commissione speciale per l'esame del PR ad allestire il
rapporto. La stessa è infatti la più affine alla tematica tra le diverse commissioni
esistenti nel comune di Chiasso.
Per rinunciare e cancellare le sorgenti dal
Piano delle zone di protezione delle acque, subordinatamente dal PGC e dal PR, non
occorreva pertanto raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta
dei membri del legislativo.
La censura sollevata dal comune si rivela pertanto
fondata.
3.
Il
Consiglio di Stato ha inoltre rimproverato al municipio e ai membri della commissione
speciale per l'esame del piano regolatore di non avere rispettato del tutto la
procedura volta a permettere al legislativo di deliberare sull'oggetto qui in
contestazione.
3.1
Salvo i casi in cui è domandata e
concessa l'urgenza, i messaggi sottoposti dal municipio al legislativo comunale
non possono essere discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una
commissione del legislativo (art. 56 cpv. 2 LOC). La commissione competente per
l'esame di un determinato messaggio municipale allestisce rapporto scritto con
le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni
prima della seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La
cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli
consiglieri comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).
Le norme in questione mirano a preparare
convenientemente le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi
membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte
del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di
causa (STA 20 dicembre 2002 in re PSS consid. 2.1., pubbl. in RDAT II-2003 n.
3).
Va in ogni caso rilevato che il controllo
giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività
dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi municipali,
e poi dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è comunque limitato.
Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi municipali che il
municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento
della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da
giustificare la conclusione che l'organo deliberante è stato fuorviato o non ha
potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (STA 15 marzo 2000 in
re B. e llcc; RDAT I-1999 n. 2, I-1995 n. 12).
3.2
A Chiasso la commissione speciale per
l'esame del piano regolatore è composta di 9 membri.
Il rapporto commissionale in parola datato
30.
agosto 2004, che invitava il legislativo ad approvare il messaggio
municipale, è stato depositato presso la cancelleria comunale in tempo utile
come prevede l'art. 71 LOC, la seduta del consiglio comunale essendosi svolta
il 13 settembre successivo. A quel momento, tuttavia, esso era stato
sottoscritto soltanto dal proprio presidente. È solo nel corso della settimana precedente la seduta del consiglio
comunale che altri 7 commissari su 8 l'hanno firmato.
Come ha già avuto modo di considerare il Consiglio
di Stato questo modo di agire non va esente da critiche. Ciò non permette
tuttavia di annullare l'intera procedura, la violazione non potendo essere
considerata essenziale ai sensi dell'art. 212 lett. e LOC. Non risulta infatti
che il rapporto commissionale abbia in qualche modo fuorviato il consiglio
comunale al momento della deliberazione o che quest'ultimo non abbia potuto
determinarsi sull'oggetto con la necessaria cognizione di causa (v. estratto 14
ottobre 2004 del municipio di Chiasso del verbale relativo alla trattanda in rassegna).
Il Governo, del resto, si è limitato su
questo punto a richiamare il municipio e i commissari affinché rispettassero
d'ora in avanti scrupolosamente le disposizioni sulla procedura per l'adozione
delle risoluzioni delle autorità comunali.
4.4.1
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto
accolto, la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato annullata e la
risoluzione del consiglio comunale di Chiasso confermata.
4.2
Non si prelevano tasse e spese di giustizia, considerato che i ricorrenti
in prima istanza non hanno resistito al gravame.
Non si assegnano ripetibili, ritenuto che il
comune non si è avvalso del patrocinio di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 56, 61, 71, 208, 209 e 212 LOC; 1,
3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 aprile 2005 (n. 1555) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la risoluzione 13 settembre 2004 del
consiglio comunale di Chiasso è confermata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 rappr. da: RA 1
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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