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Decisione

52.2005.149

ordine di rimozione di un impianto pubblicitario

21 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i cartelli e le insegne esistenti sarebbero stati soppressi;

che nel corso del 2002 l'autorità comunale

ha dunque posato la nuova segnaletica per gli esercizi pubblici che hanno

aderito alla proposta municipale, ad eccezione di quello della ricorrente, ritenuto

che la stessa era intenzionata a mantenere l'insegna presente al mapp. 325 RFD;

che, dopo

essersi rivolto al DT, al fine di ottenere delucidazioni, con decisione 16

novembre 2004 il municipio ha formalmente invitato la ricorrente a voler

allontanare l'insegna abusiva, sottolineando che la posa della stessa non è mai

stata autorizzata né dal municipio e neppure dall'autorità cantonale;

che con

scritto 25 novembre 2004 la ricorrente ha diffidato il municipio dal procedere

alla rimozione dell'impianto, evidenziando di voler uniformare l'insegna esistente

con l'autorizzazione dipartimentale 25 gennaio 2000;

che con risoluzione 6/15 dicembre 2004 il

municipio ha ordinato alla ricorrente l'allontanamento, entro 15 giorni,

dell'insegna posata abusivamente, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio

e dell'art. 292 CPS;

che il 12

aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla ricorrente; l'insegna, non essendo

mai stata autorizzata, né dall'autorità cantonale né tanto meno dal municipio,

sarebbe in effetti abusiva;

che a mente dell'autorità di prime cure, quanto

presente in loco non è neppure conforme a quanto autorizzato dal DT nel 2000 e

non è peraltro mai stato oggetto di una sanatoria a livello comunale; in

assenza di valida autorizzazione l'agire dell'autorità comunale non presta

fianco a critiche;

che contro

tale giudicato governativo la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento e postulando nel contempo

l'autorizzazione al mantenimento dell'insegna al mapp. n. 325 RFD nelle attuali

forme e misure;

che l'insegna, ribadisce l'interessata,

dispone di un'autorizzazione cantonale ed è collocata in quel punto da anni; a

suo avviso non vi sarebbero motivi per ordinarne la rimozione; evidenzia infine

una disparità di trattamento, ritenuto che sul territorio comunale sarebbero

presenti molti impianti pubblicitari poco dignitosi e più invasivi del proprio;

che all'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio, entrambi senza

formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il DT, Ufficio

segnaletica stradale e impianti pubblicitari, con argomentazioni che saranno

riprese - per quanto necessario - in appresso;

considerato, in diritto

che la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 18 cpv. 2 LImpPub; la

legittimazione della ricorrente è data dall'art. 43 PAmm; il ricorso,

Considerandi

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che giusta

l'art. 3 LImpPub, l'esposizione di ogni impianto pubblicitario (ai sensi dell'art.

1.

LImpPub e 2 RLImpPub) soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata

a titolo precario;

che,

all'interno delle località, competente per il rilascio di tale autorizzazione è

l'autorità comunale, che può definire i criteri d'autorizzazione mediante piano

regolatore e regolamenti comunali (art. 5 LImpPub, 4 RLImpPub);

che, in quest'ottica, il CO 1 ha adottato

un'ordinanza concernente appunto la posa di impianti pubblicitari (ris. mun. n.

519.

del 14 aprile 2003);

che, in concreto, sul mapp. n. RFD è

posizionata un'insegna direzionale con la dicitura "";

che tale insegna, nelle dimensioni attuali,

non è mai stata autorizzata;

che in effetti, come evidenziato dal

Consiglio di Stato, né l'autorità cantonale (competente fino al 1. ottobre 2001

sotto l'egida dell'abrogata Legge sulle insegne e sulle scritte destinate al

pubblico) né il municipio hanno mai autorizzato la posa di tale impianto

pubblicitario;

che giova a tal proposito evidenziare come

la domanda di autorizzazione 10 dicembre 1999 inoltrata dalla ricorrente per la

posa di un'insegna di cm 150 x 75 era stata respinta dall'allora competente

autorità cantonale;

che in particolare la stessa aveva

autorizzato, a titolo precario, la posa di un'insegna di dimensioni ridotte (cm

100.

x 25); a seguito dello stralcio decretato dal Tribunale cantonale amministrativo,

tale decisione dipartimentale è pertanto cresciuta in giudicato;

che l'ordine di rimozione di un impianto

pubblicitario posato senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una

violazione materiale del diritto (art. 16 LImpPub); a tal proposito si

evidenzia che non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione;

occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;

che in concreto con decisione 25 gennaio

2000, cresciuta in giudicato, l'allora competente Servizio segnaletica e

insegne (DT) aveva respinto il rilascio del permesso come postulato dalla ricorrente;

per di più l'insegna posata non rispetta neppure quanto allora autorizzato, a

titolo precario;

che in tali condizioni l'ordine di rimozione

impartito alla ricorrente si appalesa pertanto conforme al diritto;

che la prassi dell'autorità comunale che la

ricorrente pretende di documentare producendo una serie di fotografie di impianti

pubblicitari analoghi a quello in disamina, non permette di giungere a diversa

conclusione;

che l'applicazione del principio della parità

di trattamento nell'illegalità è possibile unicamente qualora l'autorità

rifiuti di rivedere la prassi illegale e nel contempo che alcun interesse

preponderante vi si opponga (SJ 2001 I p. 529 segg.);

che dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità,

l'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale in ogni

caso su quello della ricorrente; l'impegno dell'autorità, come nel caso in

disamina, a non più tollerare la posa di insegne abusive esclude comunque l'applicazione

del suddetto principio;

che in siffatte circostanze il ricorso

dev'essere respinto;

che la tassa di giustizia va posta a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 5, 9, 16, 17, 18 LImpPub; 2

RLImpPub; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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