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Decisione

52.2005.150

procedura di concorso per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente per uno stabile

8 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18

gennaio 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un

pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva,

per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente al Centro studi di L__________

per un periodo di 30 anni (energie contracting; cfr. FU n. 5/2005, pag. 330).

Il bando di concorso invitava le ditte

interessate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della logistica, che

avrebbe messo i documenti di gara a disposizione dei concorrenti a partire dal

18 gennaio 2005. Specificava inoltre che le offerte avrebbero dovuto pervenire

alla Cancelleria dello Stato in busta chiusa e con la dicitura specificante il

concorso in oggetto entro le 1600 del 28 febbraio 2005.

B Il 18

gennaio 2005 la Sezione della

logistica ha inviato alle ricorrenti la documentazione di gara, consistente in

un fascicolo rilegato, che - fornite alcune indicazioni preliminari di

carattere generale - informava i concorrenti sulla situazione del Centro studi

di L__________ (cifra 6), con particolare riferimento alla centrale tecnica esistente

(cifra 6.2) ed alla rete di teleriscaldamento (cifra 6.3), evidenziando, nel contempo,

quale obbiettivo (cifra 7), la sostituzione dell'attuale centrale con un nuovo

impianto.

La documentazione precisava inoltre che

oggetto del concorso era la fornitura di calore da parte dell'offerente e

aggiudicatario che si fosse impegnato a pianificare, finanziare, edificare,

installare e mantenere sul terreno del centro un impianto di produzione,

distribuzione e resa del calore (cifra 8). Essa definiva infine la procedura

(cifra 9), prescrivendo in particolare che i concorrenti/offerenti avrebbero

dovuto inoltrare i seguenti documenti (cifra 9.2):

a)

dichiarazioni

comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;

b)

documenti attestanti il

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;

c)

documentazione tecnica

di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;

La cifra 9.4 fissava i seguenti criteri di

valutazione:

A. Esperienza

progettuale 45 punti

A. 1 Referenze per impianti progettati 10

punti

A. 2 Referenze per impianti eseguiti 25

punti

A. 3 Apprezzamento della documentazione 10 punti

B. Esperienza

realizzativa 25 punti

B. 1 Qualità tecnica delle opere eseguite 15 punti

B. 2 Concordanza tra dati tecnici (...) 10

punti

C. Rinomanza e

struttura 30 punti

precisando che tutti i criteri d'idoneità

avrebbero dovuto essere supportati da documentazione. Il committente si

riservava la possibilità di assumere informazioni e/o documentazione supplementari

presso il concorrente o presso terzi.

C. In tempo

utile la comunità di lavoro formata dalle ditte Tech-Insta SA e Caliqua SA ha

inoltrato alla Cancelleria dello Stato la propria candidatura, corredata dalla

documentazione richiesta dalle prescrizioni di gara (cifra 9.2).

Con decisione 19 aprile 2005 il Consiglio di

Stato l'ha scartata, perché non era stato allegato il modulo d'offerta

originale.

D. Contro la

predetta decisione le ditte RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Secondo le ricorrenti l'estromissione dalla

gara configurerebbe un eccesso di formalismo. La mancata produzione del documento

non giustificherebbe una simile conclusione.

E. All'accoglimento

del ricorso si è opposto l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) del DFE,

contestando succintamente le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno

discussi qui appresso per quanto necessario.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4

DLACIAP. La legittimazione attiva delle ricorrenti, direttamente e

personalmente colpite dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Le prescrizioni di gara consegnate nel bando di concorso o nel

capitolato d'appalto costituiscono notoriamente la legge del concorso. Esse

vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve attenervisi, per

non incorrere in una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo della

parità di trattamento e del principio di trasparenza. L'offerta deve essere

completa e corrispondere alle prescrizioni del bando. Tale insomma da permettere

al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione rispettivamente

alla selezione dei concorrenti idonei. Offerte difformi dalle prescrizioni di

gara vanno dunque per principio escluse (Galli/Moser/Lang, Das öffentliche

Beschaffungswesen der Schweiz, §996, n. 408 e 438). Resta riservato il

principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di

formalismo eccessivo (RDAT 2002 II n. 47; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II. ed., n. 480 seg.). Difformità irrilevanti vanno tollerate.

3.

Nell'evenienza

concreta, la cifra 9.2 delle prescrizioni di gara stabiliva che i concorrenti

dovevano inoltrare la seguente documentazione:

d)

dichiarazioni

comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;

e)

documenti attestanti il

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;

f)

documentazione tecnica

di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;

Le ricorrenti si sono sostanzialmente attenute

a queste indicazioni, allegando alla propria offerta tanto la documentazione

comprovante la loro idoneità generale (attestazioni relative al pagamento degli

oneri sociali e delle imposte), quanto quella comprovante la loro idoneità specifica

(referenze).

Il committente ha scartato la candidatura

delle ricorrenti, rimproverando loro di non aver allegato anche il modulo d'offerta

originale. A torto, tuttavia.

Le prescrizioni di gara (cifra 9.2) non

chiedevano in effetti ai concorrenti di allegare anche il fascicolo denominato Appalto

CIAP Prima fase Centro Studi di L__________, contenente le prescrizioni di

gara, che la Sezione della logistica aveva inviato loro il 18 gennaio 2005. Tali

prescrizioni chiedevano ai concorrenti di produrre unicamente la documentazione

summenzionata, lasciando addirittura aperta la possibilità di completarla in un

secondo tempo sia per quel che concerne i documenti attestanti l'idoneità

generale (oneri sociali e imposte), sia per quel che concerne l'idoneità

specifica (referenze). Se il committente intendeva imporre ai concorrenti di

allegare anche il fascicolo delle prescrizioni di gara avrebbe dovuto indicarlo

esplicitamente alla cifra 9.2 delle stesse, ove era elencata la documentazione

che i concorrenti dovevano produrre. Non basta che il fascicolo in questione

riservi in calce due semplici spazi recanti l'intestazione Luogo e data,

rispettivamente La ditta offerente. Né giustifica una diversa

conclusione il fatto che la lettera accompagnante la documentazione di gara

inviata dal committente ai partecipanti alla gara sollecitasse l'inoltro di una

copia del capitolato d'appalto (firmato e timbrato) con tutti i documenti

richiesti. A prescindere dal fatto che nemmeno il committente si è prevalso

di questa indicazione, quello che il committente impropriamente chiama modulo

d'offerta non è in realtà un capitolato, mediante il quale i concorrenti

definiscono gli estremi della prestazione concretamente offerta. È soltanto un

fascicolo, volto a stabilire le regole della gara e la documentazione che i

concorrenti dovevano presentare per essere ammessi alla selezione.

Il concorso non è in effetti impostato

secondo la procedura libera, ma secondo quella selettiva. La fase della gara qui

in esame è soltanto destinata a definire il novero dei concorrenti idonei, che

saranno ammessi a presentare un'offerta. Oggetto di selezione non sono

prestazioni concretamente proposte dai concorrenti, ma i concorrenti stessi,

che vengono valutati unicamente dal profilo della loro idoneità. I concorrenti

non devono quindi presentare alcuna offerta, ma soltanto una candidatura, ossia

una richiesta di ammissione alla seguente fase del concorso.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa

impugnata nella misura in cui esclude la candidatura delle ricorrenti.

Dato l'esito non si preleva una tassa di

giustizia. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2005 del

Consiglio di Stato (n. 1776) è annullata nella misura in cui esclude la candidatura

delle ricorrenti.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3. Lo Stato

rifonderà fr. 1'000.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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