52.2005.150
procedura di concorso per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente per uno stabile
8 giugno 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.150
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, TRAM
Titolo:
procedura di concorso per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente per uno stabile
ESCLUSIONE
PROCEDURA
art. 15 CIAP
Incarto n.
52.2005.150
Lugano
8 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 aprile 2005 delle
RI 1, ,
RI 2, ,
tutte patrocinate da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 19 aprile 2005 del Consiglio di Stato
(n. 1776), che esclude la comunità di lavoro formata dalle ricorrenti dalla
procedura di concorso per l'assegnazione della fornitura di calore occorrente
al Centro studi di L__________ (energie contracting);
viste le risposte:
- 9 maggio 2005 del
Dipartimento del territorio (Ufficio lavori sussidiati e appalti);
- 10 maggio 2005 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- 19 maggio 2005 della CO
6;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 18
gennaio 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva,
per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente al Centro studi di L__________
per un periodo di 30 anni (energie contracting; cfr. FU n. 5/2005, pag. 330).
Il bando di concorso invitava le ditte
interessate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della logistica, che
avrebbe messo i documenti di gara a disposizione dei concorrenti a partire dal
18 gennaio 2005. Specificava inoltre che le offerte avrebbero dovuto pervenire
alla Cancelleria dello Stato in busta chiusa e con la dicitura specificante il
concorso in oggetto entro le 1600 del 28 febbraio 2005.
B Il 18
gennaio 2005 la Sezione della
logistica ha inviato alle ricorrenti la documentazione di gara, consistente in
un fascicolo rilegato, che - fornite alcune indicazioni preliminari di
carattere generale - informava i concorrenti sulla situazione del Centro studi
di L__________ (cifra 6), con particolare riferimento alla centrale tecnica esistente
(cifra 6.2) ed alla rete di teleriscaldamento (cifra 6.3), evidenziando, nel contempo,
quale obbiettivo (cifra 7), la sostituzione dell'attuale centrale con un nuovo
impianto.
La documentazione precisava inoltre che
oggetto del concorso era la fornitura di calore da parte dell'offerente e
aggiudicatario che si fosse impegnato a pianificare, finanziare, edificare,
installare e mantenere sul terreno del centro un impianto di produzione,
distribuzione e resa del calore (cifra 8). Essa definiva infine la procedura
(cifra 9), prescrivendo in particolare che i concorrenti/offerenti avrebbero
dovuto inoltrare i seguenti documenti (cifra 9.2):
a)
dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
b)
documenti attestanti il
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;
c)
documentazione tecnica
di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;
La cifra 9.4 fissava i seguenti criteri di
valutazione:
A. Esperienza
progettuale 45 punti
A. 1 Referenze per impianti progettati 10
punti
A. 2 Referenze per impianti eseguiti 25
punti
A. 3 Apprezzamento della documentazione 10 punti
B. Esperienza
realizzativa 25 punti
B. 1 Qualità tecnica delle opere eseguite 15 punti
B. 2 Concordanza tra dati tecnici (...) 10
punti
C. Rinomanza e
struttura 30 punti
precisando che tutti i criteri d'idoneità
avrebbero dovuto essere supportati da documentazione. Il committente si
riservava la possibilità di assumere informazioni e/o documentazione supplementari
presso il concorrente o presso terzi.
C. In tempo
utile la comunità di lavoro formata dalle ditte Tech-Insta SA e Caliqua SA ha
inoltrato alla Cancelleria dello Stato la propria candidatura, corredata dalla
documentazione richiesta dalle prescrizioni di gara (cifra 9.2).
Con decisione 19 aprile 2005 il Consiglio di
Stato l'ha scartata, perché non era stato allegato il modulo d'offerta
originale.
D. Contro la
predetta decisione le ditte RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo le ricorrenti l'estromissione dalla
gara configurerebbe un eccesso di formalismo. La mancata produzione del documento
non giustificherebbe una simile conclusione.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) del DFE,
contestando succintamente le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno
discussi qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP. La legittimazione attiva delle ricorrenti, direttamente e
personalmente colpite dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Le prescrizioni di gara consegnate nel bando di concorso o nel
capitolato d'appalto costituiscono notoriamente la legge del concorso. Esse
vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve attenervisi, per
non incorrere in una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo della
parità di trattamento e del principio di trasparenza. L'offerta deve essere
completa e corrispondere alle prescrizioni del bando. Tale insomma da permettere
al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione rispettivamente
alla selezione dei concorrenti idonei. Offerte difformi dalle prescrizioni di
gara vanno dunque per principio escluse (Galli/Moser/Lang, Das öffentliche
Beschaffungswesen der Schweiz, §996, n. 408 e 438). Resta riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo (RDAT 2002 II n. 47; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II. ed., n. 480 seg.). Difformità irrilevanti vanno tollerate.
3.
Nell'evenienza
concreta, la cifra 9.2 delle prescrizioni di gara stabiliva che i concorrenti
dovevano inoltrare la seguente documentazione:
d)
dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
e)
documenti attestanti il
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;
f)
documentazione tecnica
di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;
Le ricorrenti si sono sostanzialmente attenute
a queste indicazioni, allegando alla propria offerta tanto la documentazione
comprovante la loro idoneità generale (attestazioni relative al pagamento degli
oneri sociali e delle imposte), quanto quella comprovante la loro idoneità specifica
(referenze).
Il committente ha scartato la candidatura
delle ricorrenti, rimproverando loro di non aver allegato anche il modulo d'offerta
originale. A torto, tuttavia.
Le prescrizioni di gara (cifra 9.2) non
chiedevano in effetti ai concorrenti di allegare anche il fascicolo denominato Appalto
CIAP Prima fase Centro Studi di L__________, contenente le prescrizioni di
gara, che la Sezione della logistica aveva inviato loro il 18 gennaio 2005. Tali
prescrizioni chiedevano ai concorrenti di produrre unicamente la documentazione
summenzionata, lasciando addirittura aperta la possibilità di completarla in un
secondo tempo sia per quel che concerne i documenti attestanti l'idoneità
generale (oneri sociali e imposte), sia per quel che concerne l'idoneità
specifica (referenze). Se il committente intendeva imporre ai concorrenti di
allegare anche il fascicolo delle prescrizioni di gara avrebbe dovuto indicarlo
esplicitamente alla cifra 9.2 delle stesse, ove era elencata la documentazione
che i concorrenti dovevano produrre. Non basta che il fascicolo in questione
riservi in calce due semplici spazi recanti l'intestazione Luogo e data,
rispettivamente La ditta offerente. Né giustifica una diversa
conclusione il fatto che la lettera accompagnante la documentazione di gara
inviata dal committente ai partecipanti alla gara sollecitasse l'inoltro di una
copia del capitolato d'appalto (firmato e timbrato) con tutti i documenti
richiesti. A prescindere dal fatto che nemmeno il committente si è prevalso
di questa indicazione, quello che il committente impropriamente chiama modulo
d'offerta non è in realtà un capitolato, mediante il quale i concorrenti
definiscono gli estremi della prestazione concretamente offerta. È soltanto un
fascicolo, volto a stabilire le regole della gara e la documentazione che i
concorrenti dovevano presentare per essere ammessi alla selezione.
Il concorso non è in effetti impostato
secondo la procedura libera, ma secondo quella selettiva. La fase della gara qui
in esame è soltanto destinata a definire il novero dei concorrenti idonei, che
saranno ammessi a presentare un'offerta. Oggetto di selezione non sono
prestazioni concretamente proposte dai concorrenti, ma i concorrenti stessi,
che vengono valutati unicamente dal profilo della loro idoneità. I concorrenti
non devono quindi presentare alcuna offerta, ma soltanto una candidatura, ossia
una richiesta di ammissione alla seguente fase del concorso.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa
impugnata nella misura in cui esclude la candidatura delle ricorrenti.
Dato l'esito non si preleva una tassa di
giustizia. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2005 del
Consiglio di Stato (n. 1776) è annullata nella misura in cui esclude la candidatura
delle ricorrenti.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato
rifonderà fr. 1'000.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster