52.2005.155
sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile
14 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.155
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TRAM
Titolo:
sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.155
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato
(n. 1331) che evade ai sensi dei considerandi il reclamo inoltrato dall'insorgente
in relazione alla convenzione 10 febbraio 2004 stipulata tra il Dipartimento
del territorio, il comune di CO 3 e CO 1 per definire una sanzione pecuniaria
destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 18 maggio 2005 delle CO
2;
- 18 maggio 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 20 maggio 2005 di CO 1;
- 18 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 maggio 2005 del
municipio di CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
settembre 1993 il municipio di CO 3 ha autorizzato la resistente CO 1 a realizzare
una pista di cantiere sulle part. n. 1161 e 1162 RF, situate fuori della zona
edificabile, al fine di realizzare alcuni muri di sostegno e di riattare dei
manufatti annessi alla sua casa d'abitazione; l'autorizzazione era subordinata
alla condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati
Fatti
i lavori;
che finiti i lavori, l'8 settembre 1994 CO 1
ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una
strada carrozzabile;
che alla domanda si sono opposti il
Dipartimento del territorio, la CO 2 e la vicina RI 1;
che il 23 luglio 1999 il municipio di CO 3
ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT
e 75 LALPT allora vigenti;
che la decisione di diniego della licenza è
stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato con giudizio 2 febbraio 2000
ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 25 aprile
2000;
che in tutti questi procedimenti RI 1 è
comparsa in veste di opponente;
che il 3 marzo 2001 il municipio di CO 3 ha
ordinato alla resistente __________ di ripristinare il fondo nello stato
primitivo;
che contro l'ordine di ripristino, di cui
non è stata data notizia all'opponente, CO 1 è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento;
che, previo sopralluogo, al quale l'opponente
non è stata convocata, il 10 febbraio 2004 il Dipartimento del territorio, il
municipio di CO 3 e la resistente CO 1 hanno stipulato una convenzione,
mediante la quale l'abuso veniva sanato con una sanzione pecuniaria di 4'000.-
fr., da suddividere fra il Cantone e il comune;
che con decisione 22 ottobre 2004 il
Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata da CO 1
contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio di CO 3;
che tanto la convenzione, quanto il decreto
di stralcio del Servizio di ricorsi non sono stati notificati all'opponente qui
ricorrente;
che, nell'autunno del 2004, RI 1, venuta a
conoscenza della suddetta convenzione, ha reclamato per la lesione dei suoi
diritti di parte dapprima davanti al municipio di CO 3 ed in seguito davanti al
Consiglio di Stato;
che con decisione 23 marzo 2005 il Consiglio
di Stato ha evaso il reclamo ai sensi dei considerandi;
che nei considerandi il Governo, configurato
il reclamo alla stregua di un'istanza d'intervento, ha ritenuto che non
spettasse al Servizio dei ricorsi, ma alla Sezione degli enti locali, rispettivamente
Considerandi
al Dipartimento del territorio provvedere alla sua evasione;
che contro la predetta decisione RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza l'annullamento
della convenzione 10 febbraio 2004 di cui si è detto sopra;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il
municipio di Pura e la resistente CO 1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;
il Dipartimento del territorio si rimette invece al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
oggetto del contendere, in ultima analisi, è in effetti la legittimità di un
ordine di ripristino, che è stato convertito in una sanzione pecuniaria all'insaputa
della vicina opponente e qui ricorrente;
che la legittimazione attiva dell'insorgente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa (art.
43.
PAmm);
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm),
poiché la decisione impugnata è stata notificata all'insorgente per via
consolare dopo il 18 aprile 2005;
che l'impugnativa, apparentemente rivolta
contro una decisione incidentale, meramente ordinatoria del procedimento, va in
realtà intesa come un atto mediante il quale l'insorgente, del tutto sprovvista
di conoscenze giuridiche, contesta in sostanza le decisioni con cui l'autorità
accetta - contro pagamento di una modica sanzione pecuniaria - il palese abuso
edilizio posto in essere dalla resistente;
che, in quest'ottica, il "reclamo"
15.
gennaio 2005, inoltrato da RI 1 al Consiglio di Stato, non andava
configurato come una semplice istanza d'intervento contro l'operato del
municipio di CO 3, ma come una formale contestazione delle decisioni prese,
senza coinvolgere l'insorgente, per sanare l'abuso edilizio;
che il "reclamo" andava quindi
trattato come un ricorso, volto in primo luogo a contestare - per violazione
del diritto di essere sentito - il decreto, nemmeno notificato all'insorgente,
con il quale il Servizio dei ricorsi, stralciando dai ruoli l'impugnativa inoltrata
dalla resistente CO 1 contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio,
aveva in sostanza accettato il fatto compiuto e definitivamente precluso all'insorgente
la possibilità di salvaguardare i suoi interessi;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la decisione impugnata, siccome atta a pregiudicare
irrimediabilmente le possibilità di difesa dell'insorgente;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di
Stato, affinché evada il reclamo 15 gennaio 2005 inoltratogli da RI 1,
trattandolo come un'impugnativa rivolta contro il decreto 22 ottobre 2004 con
cui il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa inoltratagli
da CO 1 contro l'ordine di ripristino 3 marzo 2001;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di
Stato (n. 1331) è annullata.
1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché proceda come al penultimo considerando;
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
patr. da:;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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