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Decisione

52.2005.155

sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile

14 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori;

che finiti i lavori, l'8 settembre 1994 CO 1

ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una

strada carrozzabile;

che alla domanda si sono opposti il

Dipartimento del territorio, la CO 2 e la vicina RI 1;

che il 23 luglio 1999 il municipio di CO 3

ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT

e 75 LALPT allora vigenti;

che la decisione di diniego della licenza è

stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato con giudizio 2 febbraio 2000

ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 25 aprile

2000;

che in tutti questi procedimenti RI 1 è

comparsa in veste di opponente;

che il 3 marzo 2001 il municipio di CO 3 ha

ordinato alla resistente __________ di ripristinare il fondo nello stato

primitivo;

che contro l'ordine di ripristino, di cui

non è stata data notizia all'opponente, CO 1 è insorta davanti al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento;

che, previo sopralluogo, al quale l'opponente

non è stata convocata, il 10 febbraio 2004 il Dipartimento del territorio, il

municipio di CO 3 e la resistente CO 1 hanno stipulato una convenzione,

mediante la quale l'abuso veniva sanato con una sanzione pecuniaria di 4'000.-

fr., da suddividere fra il Cantone e il comune;

che con decisione 22 ottobre 2004 il

Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata da CO 1

contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio di CO 3;

che tanto la convenzione, quanto il decreto

di stralcio del Servizio di ricorsi non sono stati notificati all'opponente qui

ricorrente;

che, nell'autunno del 2004, RI 1, venuta a

conoscenza della suddetta convenzione, ha reclamato per la lesione dei suoi

diritti di parte dapprima davanti al municipio di CO 3 ed in seguito davanti al

Consiglio di Stato;

che con decisione 23 marzo 2005 il Consiglio

di Stato ha evaso il reclamo ai sensi dei considerandi;

che nei considerandi il Governo, configurato

il reclamo alla stregua di un'istanza d'intervento, ha ritenuto che non

spettasse al Servizio dei ricorsi, ma alla Sezione degli enti locali, rispettivamente

Considerandi

al Dipartimento del territorio provvedere alla sua evasione;

che contro la predetta decisione RI 1

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza l'annullamento

della convenzione 10 febbraio 2004 di cui si è detto sopra;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono il

municipio di Pura e la resistente CO 1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;

il Dipartimento del territorio si rimette invece al giudizio del Tribunale

cantonale amministrativo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;

oggetto del contendere, in ultima analisi, è in effetti la legittimità di un

ordine di ripristino, che è stato convertito in una sanzione pecuniaria all'insaputa

della vicina opponente e qui ricorrente;

che la legittimazione attiva dell'insorgente,

direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa (art.

43.

PAmm);

che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm),

poiché la decisione impugnata è stata notificata all'insorgente per via

consolare dopo il 18 aprile 2005;

che l'impugnativa, apparentemente rivolta

contro una decisione incidentale, meramente ordinatoria del procedimento, va in

realtà intesa come un atto mediante il quale l'insorgente, del tutto sprovvista

di conoscenze giuridiche, contesta in sostanza le decisioni con cui l'autorità

accetta - contro pagamento di una modica sanzione pecuniaria - il palese abuso

edilizio posto in essere dalla resistente;

che, in quest'ottica, il "reclamo"

15.

gennaio 2005, inoltrato da RI 1 al Consiglio di Stato, non andava

configurato come una semplice istanza d'intervento contro l'operato del

municipio di CO 3, ma come una formale contestazione delle decisioni prese,

senza coinvolgere l'insorgente, per sanare l'abuso edilizio;

che il "reclamo" andava quindi

trattato come un ricorso, volto in primo luogo a contestare - per violazione

del diritto di essere sentito - il decreto, nemmeno notificato all'insorgente,

con il quale il Servizio dei ricorsi, stralciando dai ruoli l'impugnativa inoltrata

dalla resistente CO 1 contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio,

aveva in sostanza accettato il fatto compiuto e definitivamente precluso all'insorgente

la possibilità di salvaguardare i suoi interessi;

che, stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando la decisione impugnata, siccome atta a pregiudicare

irrimediabilmente le possibilità di difesa dell'insorgente;

che gli atti vanno rinviati al Consiglio di

Stato, affinché evada il reclamo 15 gennaio 2005 inoltratogli da RI 1,

trattandolo come un'impugnativa rivolta contro il decreto 22 ottobre 2004 con

cui il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa inoltratagli

da CO 1 contro l'ordine di ripristino 3 marzo 2001;

che, date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di

Stato (n. 1331) è annullata.

1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di

Stato, affinché proceda come al penultimo considerando;

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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