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Decisione

52.2005.156

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30

giugno 1995 il cittadino tunisino RI 1 ha ottenuto dalle autorità italiane un

permesso di soggiorno per stranieri, con ultima scadenza fissata per il 12 luglio

2005, per vivere con la cittadina italiana V__________ a Campione d'Italia,

dove ha lavorato come aiuto cuoco successivamente come cameriere.

Il 14 giugno 2001 il ricorrente ha

divorziato dalla moglie.

B. Il 4 luglio

2002, RI 1 si è sposato a __________ con la cittadina elvetica A__________,

ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito

regolarmente rinnovato fino al 3 luglio 2004.

A__________, invalida al 100%, è madre di E__________,

nato da una precedente relazione.

Attualmente l'insorgente lavora in qualità di

operaio presso una ditta del __________.

C. a) Con

decreto supercautelare del 30 settembre 2003, allorquando A__________ aspettava

un figlio dal ricorrente, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________

a vivere separati. Il 7 novembre 2003 RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale. Il

1° aprile 2004 è nato V__________.

b) Interrogato il 28 agosto 2004 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione famigliare e in particolare al suo

rapporto con il figlio V__________, RI 1 ha confermato di vivere separato dalla

moglie dal novembre 2003. Ha inoltre dichiarato di non averlo mai visto a causa

del comportamento della moglie, ma di sperare di potergli rendere visita.

Con decreto supercautelare 26 ottobre 2004,

il Pretore __________ ha affidato V__________ alle cure e alla custodia della

madre, riservando al padre il più ampio diritto di visita nella misura di almeno

due volte alla settimana per tre ore, poi modificato con decreto 25 novembre

2004 in ragione di due ore ogni fine settimana da esercitare presso __________

a __________. Inoltre, dal 1° novembre 2004, RI 1 è tenuto a versare fr. 200.–

mensili a titolo di contributo alimentare in favore di V__________.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non

rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il

30 aprile 2005 per lasciare il territorio cantonale.

Ha rilevato che lo scopo per il quale tale

permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta

cessazione nel novembre 2003 della vita in comune con la moglie, ritenendo in

tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per

continuare a soggiornare nel nostro paese. Il dipartimento ha inoltre indicato

che l'interessato avrebbe potuto esercitare il diritto di visita al figlio

nell'ambito della normativa per i turisti.

La decisione è stata resa sulla base degli art.

4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.

d) L'11 marzo 2005 il ricorrente ha visto

suo figlio per la prima volta.

Con decreto supercautelare 21 marzo 2005, il

Pretore ha incaricato la Commissione tutoria regionale __________ di __________

di procedere alla nomina di un curatore educativo per V__________, con il compito

di occuparsi del diritto alle relazioni personali tra padre e figlio.

D. Con

giudizio 19 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, respingendo l'impugnativa contro di

essa interposta da RI 1RI 1

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessato per i motivi

addotti dal dipartimento, considerando esigibile il suo rientro in Tunisia. Ha

pure rilevato che egli poteva trasferirsi nuovamente in Italia, dove era titolare

di un'autorizzazione di soggiorno prima di entrare in Svizzera.

Inoltre l'Esecutivo cantonale ha ritenuto il

provvedimento adottato dall'autorità di prime cure conforme al principio della

proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda le

relazioni con il figlio. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a

non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente era prevalente su quello

dello stesso di vivere in Svizzera per esercitare il suo diritto di visita,

sorvegliato e limitato a 2 ore settimanali, a V__________.

Infine, ha respinto la sua domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora.

Sostiene di avere lasciato l'abitazione

coniugale per permettere alla moglie, che soffrirebbe di problemi psichici e avrebbe

già abortito in precedenza, di portare a termine serenamente la gravidanza. Non

esclude però di riconciliarsi con la stessa: lo dimostrerebbe a suo dire il

fatto che non vi sono procedure di separazione o di divorzio pendenti.

Il ricorrente ritiene inoltre che il

provvedimento impugnato violi l'art. 8 CEDU. Sostiene che il suo interesse

privato ad esercitare il suo diritto di visita al figlio prevalga rispetto

all'interesse pubblico ad allontanarlo dal territorio elvetico. Contesta di

essersi disinteressato di V__________, sostenendo che se non ha dei contatti

regolari con lo stesso, ciò sarebbe dovuto al comportamento di sua moglie, che gli

impedirebbe di vederlo. Per questo motivo, nell'ottobre 2004 egli ha promosso

un'istanza in Pretura per ottenerne il diritto di visita. Afferma che, da allora,

egli ha sempre onorato il suo obbligo di versare gli alimenti al figlio.

Contesta di poter soggiornare nuovamente in

Italia, perché dovrebbe cercarsi prima un lavoro e non sarebbe facile trovarne.

Un suo rientro in Tunisia sarebbe invece da escludere, in quanto comprometterebbe

le sue relazioni con il figlio a causa della lunga distanza che li separerebbe.

Anche in questa sede chiede di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 è sposato con una

cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al

rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso

sollecitato non possa essergli rinnovato è una questione di merito.

1.4.

1.4.1. Lo straniero può, a seconda delle

circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare

garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia

e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre

tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona

della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il

figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115

Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può

risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con

l'esercizio del diritto di visita (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258;

DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).

1.4.2. In concreto, essendo figlio di una cittadina

elvetica, V__________ ha un diritto certo a risiedere in Svizzera. Di

conseguenza, la prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è

adempiuta.

Per quanto riguarda invece le relazioni dell'insorgente

con V__________, si sa solo che con decreto supercautelare 26 ottobre 2004 il

Pretore __________ lo ha affidato alle cure e alla custodia della madre,

riservando al padre il più ampio diritto di visita ma almeno due volte alla

settimana per tre ore, poi modificato con decreto 25 novembre 2004 in ragione

di due ore ogni fine settimana da esercitare presso il Punto d'incontro di __________

a __________, e che padre e figlio si sono visti per la prima volta l'11 marzo

2005.

Ci si può pertanto chiedere se, date le

circostanze del caso, una simile modalità d'esercizio del diritto di visita sia

usuale e se il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

Sia come sia, la questione può rimanere

indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso andrebbe

respinto nel merito.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi

che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid.

3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano

concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a

condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto

per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3.

3.1. Il 4

luglio 2002 RI 1 è entrato in Svizzera per sposarsi e vivere con la cittadina

elvetica A__________, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora annuale, in

seguito rinnovato fino al 3 luglio 2004.

Già dopo poco più di un anno, il matrimonio

dei coniugi __________ è entrato in crisi e il 30 settembre 2003 il Pretore__________

li ha autorizzati a vivere separati.

RI 1 ha infine lasciato l'abitazione

coniugale il 7 novembre 2003. Da allora, egli vive in un appartamento di un locale

e mezzo. Ora, sapere se la disunione sia imputabile alla moglie che soffrirebbe

di disturbi psichici è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno

condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,

2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

La separazione dura ormai da un anno e sette

mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una

situazione provvisoria e che la loro riconciliazione sia imminente.

Non porta a diversa conclusione l'assenza di

una procedura di separazione o di divorzio pendente. Giova infatti ricordare

che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in

materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le

relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero, senza essere vincolati

dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto

in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.; STF

del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2).

Inoltre l'insorgente non può pretendere che

l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà di

ricomporre la comunione coniugale non appena la moglie cambierà il proprio

atteggiamento nei suoi confronti.

3.2

Da quanto precede risulta in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato di ogni contenuto e scopo ormai almeno dal novembre 2003, al fine di

ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatogli per vivere con la

moglie.

RI 1 ha 36 anni e risiede da poco meno di

tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata.

Inoltre egli ha tutti i suoi principali legami familiari, sociali e culturali

in Tunisia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Europa nel

corso degli anni '90. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili

problemi di riadattamento. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato

nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui

più favorevole.

Va poi rilevato che prima di entrare in

Svizzera il ricorrente soggiornava stabilmente dal 1995 in Italia, a Campione,

dove lavorava come cameriere. Nulla gli impedisce pertanto di richiedere un

nuovo permesso di dimora nella vicina penisola qualora egli non intendesse rientrare

in Tunisia. Egli afferma peraltro che l'unica condizione per riottenerlo è trovare

un posto di lavoro (ricorso ad 3g, pag. 10), cosa questa che non dovrebbe

costituire un ostacolo insormontabile.

Ne consegue che, dal profilo dell'applicazione

dell'art. 7 LDDS, la risoluzione impugnata non risulta lesiva del principio

della proporzionalità.

4.

Il

ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU, perché comprometterebbe

le sue relazioni con V__________.

4.1

Il diritto al rispetto della vita

privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza

nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la

stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un

permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art.

8.

CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti

gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1

consid. 3c, 22 consid. 4a).

Per quanto concerne gli interessi pubblici,

va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di

soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra

l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera

residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed

assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi

scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b,

22.

consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed

economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in

secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado

d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del

quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il

comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale

sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di

specie, sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato,

segnatamente se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli

stranieri (DTF 122 II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di

dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un

comportamento irreprensibile.

Dal profilo dell'interesse privato al

rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di

principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore

vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza).

Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il

figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità

del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera

qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa

della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici

non potrebbero essere mantenuti.

4.2

V__________ è nato il 1° aprile 2004 e

vive con la madre, cui è affidato. Dall'ottobre 2004 il ricorrente è al

beneficio del relativo diritto di visita, attualmente sorvegliato in ragione di

due ore ogni fine settimana, da esercitare presso il Punto d'incontro __________

a __________. Dal 1° novembre 2004, egli è tenuto a versargli fr. 200.– mensili

a titolo di contributo alimentare. L'insorgente lo ha incontrato per la prima

volta solo l'11 marzo 2005.

RI 1 addebita la mancanza di incontri

frequenti con il figlio alla moglie, la quale non gli permetterebbe di vederlo

regolarmente nonostante il Pretore le avesse ordinato di rispettare il diritto

di visita alle scadenze fissate, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP

(disobbedienza alle decisioni dell'autorità).

Ci si può comunque chiedere se il ricorrente

abbia fatto tutto il possibile per instaurare e coltivare uno stretto legame

con V__________. Dagli atti risulta infatti che è solo il 20 ottobre 2004, un

paio di mesi dopo essere stato interrogato dalla polizia in merito al suo

rapporto con il figlio, che egli ha chiesto al Pretore di regolare il diritto

di visita ed è solo l'11 marzo 2005, dopo che il dipartimento ha deciso di non

rinnovargli il permesso, che egli ha incontrato V__________. Inoltre il fatto che

egli avrebbe agito in tal modo perché così consigliato dalla sua legale allo

scopo di cercare una soluzione extragiudiziaria e non incrinare ulteriormente i

rapporti con la moglie può lasciare perplessi.

Sia come sia, sapere se la limitazione delle

visite sia da ricondurre esclusivamente al malvolere della madre oppure perché

il ricorrente abbia trascurato suo figlio non versandogli gli alimenti sin

dall'inizio, può rimanere indeciso.

Considerata l'assenza di stretti legami

affettivi con il figlio, così come richiesti dalla giurisprudenza, bisogna

ritenere che l'attuale relazione con V__________ non è in ogni caso sufficiente

per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico. Non

bisogna nemmeno dimenticare che l'interessato risiede da poco tempo in Svizzera

e ha ottenuto un permesso di dimora per vivere insieme alla moglie.

Certo, tenuto conto della lontananza, la

partenza alla volta della Tunisia gli renderà l'esercizio del diritto di visita

alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli

ostacoli insormontabili dal momento che tale diritto potrà, con i dovuti adeguamenti,

continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici, ritenuto

pure che egli può contare su un curatore educativo che avrà il compito di occuparsi

delle relazioni personali tra padre e figlio (v. decreto supercautelare 21

marzo 2005 del Pretore__________).

Come visto in precedenza (v. consid. 3.2.),

non è inoltre escluso che il ricorrente possa riottenere un permesso di

soggiorno in Italia, ciò che potrebbe relativizzare ulteriormente il problema

della lontananza da V__________.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso

va respinto così come la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio

(art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata

dinnanzi al Consiglio di Stato.

Tassa e spese giudiziarie seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

lett. a LALPS; 1, 4, 7 LDDS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

Ufficio stranieri,;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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