52.2005.157
costruzione di due stabili identici dotati di autorimessa comune interrata
24 agosto 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.157
Data decisione, Autorità:
24.08.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di due stabili identici dotati di autorimessa comune interrata
DISTANZA DAL CONFINE
SUPERFICIE EDIFICATA
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 37 LE
art. 38 cpv. 3 LE
art. 11 RLE
Incarto n.
52.2005.157
Lugano
24 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 2005 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 19 aprile 2005 del Consiglio di Stato,
(n. 1851) che:
a.
riforma la licenza
edilizia 9 novembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 al CO 1 per la costruzione
di due stabili d’appartamenti sulle part. 346 e 957;
b.
conferma la licenza
edilizia 1° dicembre 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 al CO 1 per la
realizzazione delle canalizzazioni agli stabili d’appartamenti anzidetti;
c.
riforma la licenza
edilizia 19 gennaio 2005 rilasciata in variante dal municipio di CO 2 al CO 1
per la realizzazione degli stabili d’appartamenti anzidetti;
viste le risposte:
- 12 maggio 2005 di CO 1;
- 18 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 19 maggio 2005 del municipio
di CO 2;
esperita una visita in luogo,
preso atto delle conclusioni,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
luglio 2004 il CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire
sul terreno antistante la sua casa d'abitazione (part. 346 e 957) due stabili
identici di 5 appartamenti l'uno, strutturati su tre piani fuori terra e dotati
di un'autorimessa comune interrata. Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI
1, proprietari di una casa d'abitazione situata sul fondo contermine verso nord
(part. 835), che hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo
dell'indice di sfruttamento (i.s.) e delle distanze.
Il 28
ottobre ed il 30 novembre 2004 l'istante in licenza ha notificato all'autorità
comunale il progetto delle canalizzazioni, rispettivamente una variante, che
modificava leggermente la posizione degli stabili sul terreno.
Ottenuto
il benestare del Dipartimento del territorio, con decisioni del 9 novembre e
del 1° dicembre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza per il primo
progetto e per le canalizzazioni. Il 19 gennaio 2005 ha poi autorizzato la
variante.
B. Con
giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha accolto in minima parte i
ricorsi inoltrati dai vicini opponenti, subordinando la prima licenza e la
relativa variante alla condizione di ridurre di 10 cm sia la lunghezza, sia la
larghezza di uno dei due stabili, in modo da rientrare nei limiti dell'i.s.
prescritto dalle norme di zona.
Dopo aver
rilevato che le carenze della prima domanda erano state eliminate mediante la
produzione dei piani delle canalizzazioni, il Governo ha verificato il calcolo
dell'i.s., giungendo alla conclusione che il leggero sorpasso della SUL
ammissibile (+ 10.85 mq) poteva essere eliminato subordinando la licenza alla
condizione di ridurre di 10 cm lo sviluppo orizzontale di uno dei due edifici.
Il Consiglio di Stato ha invece respinto siccome infondate le censure sollevate
dai ricorrenti con riferimento alla servitù di non costruire, che grava una
fascia larga 5.00 m del fondo dedotto in edificazione.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alle controverse licenze edilizie.
In
sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure
sollevate con scarso successo in prima istanza con riferimento all'i.s., alle
distanze ed agli allacciamenti alla canalizzazione, nonché alla strada.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il beneficiario delle licenze, contestando in
dettaglio le tesi degli insorgenti.
E. Delle
risultanze del sopralluogo esperito e delle conclusioni si dirà per quanto necessario
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già
opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dai piani della
casa esistente e dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo tribunale.
2. Superficie
utile lorda (SUL)
2.1.
Giusta l’art. 37 cpv. 1 LE, l’indice di sfruttamento (I.s.) è il rapporto tra
la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo.
Quale superficie utile lorda, soggiunge l’art. 38 cpv. 1 LE, si
considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli
edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione
orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili
per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie
delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i
serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della
climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari;
Fatti
i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al
posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e
gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili
nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte,
ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come
ballatoi. Escluse dal computo della SUL sono inoltre le superfici dei rifugi di
protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei,
non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro (art. 40 cpv. 1
RLE).
Determinante ai fini del
computo di una determinata superficie nella SUL non è la particolare
destinazione indicata dal proprietario, ma l'utilizzazione che oggettivamente
può esserne fatta.
2.2. Nel caso concreto, i
ricorrenti contestano anche in questa sede la SUL della casa d'abitazione
esistente, che l'Ufficio tecnico comunale ha calcolato in 467.71 mq, escludendo
in particolare la superficie della piscina e quella dei locali sotterranei.
Le verifiche operate da
questo tribunale hanno sostanzialmente confermato il calcolo dell'autorità
comunale. In particolare, è stato appurato che i locali sotterranei, privi di
riscaldamento e dotati di minuscole finestrelle, non si prestano ad essere
utilizzati per scopi abitativi. Le contestazioni genericamente riproposte dai ricorrenti
davanti a questo tribunale non permettono di dubitare della correttezza del
calcolo.
Controversa è inoltre
l'esclusione dal computo della SUL della superficie delle lavanderie degli
appartamenti attici. Anche queste obiezioni sono tuttavia infondate, poiché
l’art. 38 cpv. 1 LE non fa dipendere l'esclusione della superficie delle lavanderie
dal livello al quale sono ubicate (STA 3.9.03 in re G.; 20.8.04 in re G. e M.).
3. Superficie
edificata
3.1. Secondo l’art. 38
cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie
del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel
computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le
pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse
interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una
copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
3.2. In concreto, i
ricorrenti contestano la superficie edificata ritenuta dall'autorità per il
calcolo dell'i.o. In sede di sopralluogo hanno in particolare sostenuto, senza
tuttavia meglio spiegarne le ragioni, che la superficie occupata dalla casa
esistente sarebbe superiore a quella (mq 377), riportata dal sommarione del RF.
Anche da questo profilo, i
piani di costruzione della casa esistente, acquisiti agli atti da questo
tribunale, escludono qualsiasi possibilità di accreditare le generiche tesi
degli insorgenti.
4. Superficie
edificabile
4.1. A
norma dell'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificabile è la superficie non ancora
sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della
domanda di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al
pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano
Considerandi
regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come
tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
4.2
Secondo i ricorrenti, dalla superficie edificabile andrebbe dedotta anche la fascia
di terreno gravata da una servitù di non edificare iscritta a RF a favore del
loro fondo.
La
censura è infondata. Le superfici gravate da servitù non aedificandi del
diritto privato rimangono per principio edificabili. Son escluse dal computo
della superficie edificabile soltanto le superfici messe a disposizione per
trasferimenti di quantità edificatorie secondo l’art. 38a LE. Ipotesi, questa,
che in concreto non si verifica.
5.
Distanze
dal confine
5.1
L’art. 31 cpv. 2 NAPR di __________ prescrive per la zona residenziale una
distanza di 3.00 m dal confine. Per edifici con facciate di lunghezza superiore
ai 20 m, l’art. 7 cpv. 3 NAPR impone un supplemento di m 0.70 per ogni metro o
frazione di maggior lunghezza.
5.2
L'edificio progettato davanti al fondo dei ricorrenti (part. 835) è lungo m
20.60
e dista almeno m 5.20 dal confine. Rispetta dunque ampiamente la distanza
minima prescritta dalle norme succitate.
Palesemente
infondata è la pretesa dei ricorrenti di misurare tale distanza dal limite
della fascia di terreno che non può essere edificata in forza della servitù di
cui si è detto sopra. Le distanze dal confine, per il diritto pubblico, vanno
misurate esclusivamente dal confine. Dal profilo del diritto pubblico, il fatto
che alcuni pozzi luce dei locali del piano interrato invadano questa fascia di
terreno è del tutto irrilevante. La circostanza non costituiva di certo un
motivo sufficiente per sospendere l'esame della domanda di costruzione secondo
l’art. 22 RLE.
6.
Completezza
dei piani
6.1
Giusta l’art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere
oggetto della domanda. L'autorità può, all'occorrenza, chiedere informazioni o
completamenti (cpv. 3).
A seconda
della natura dell'opera, la domanda deve indicare il modo di approvvigionamento
idrico e di evacuazione delle acque di scarico (art. 9 lett. i RLE).
Prima di pubblicare la
domanda di costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle
prescrizioni. Se non è il caso invita l’istante a correggerla (art. 5 cpv. 1
LE).
6.2
Il
primo progetto inoltrato dal resistente non indicava il modo di
evacuazione delle acque di scarico. Al difetto, eccepito dai vicini qui
ricorrenti, l'istante in licenza ha comunque posto rimedio in corso di
procedura, inoltrando i piani mancanti delle canalizzazioni.
Il fatto che il municipio
abbia comunque pubblicato la domanda non costituisce evidentemente un motivo
per annullare le licenze rilasciate.
7.
Conclusioni
In sede
di conclusioni, i ricorrenti si sono limitati a segnalare che il resistente
intenderebbe trasformare la sua casa d'abitazione in una pensione. La
circostanza è irrilevante, poiché oggetto del contendere sono soltanto i
progetti allegati alle domande di costruzione di cui si è detto in narrativa.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed ai valori in discussione (3.5 mio), sono poste a carico dei ricorrenti
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 7, 31 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
al resistente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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