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Decisione

52.2005.157

costruzione di due stabili identici dotati di autorimessa comune interrata

24 agosto 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al

posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e

gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili

nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte,

ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come

ballatoi. Escluse dal computo della SUL sono inoltre le superfici dei rifugi di

protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei,

non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro (art. 40 cpv. 1

RLE).

Determinante ai fini del

computo di una determinata superficie nella SUL non è la particolare

destinazione indicata dal proprietario, ma l'utilizzazione che oggettivamente

può esserne fatta.

2.2. Nel caso concreto, i

ricorrenti contestano anche in questa sede la SUL della casa d'abitazione

esistente, che l'Ufficio tecnico comunale ha calcolato in 467.71 mq, escludendo

in particolare la superficie della piscina e quella dei locali sotterranei.

Le verifiche operate da

questo tribunale hanno sostanzialmente confermato il calcolo dell'autorità

comunale. In particolare, è stato appurato che i locali sotterranei, privi di

riscaldamento e dotati di minuscole finestrelle, non si prestano ad essere

utilizzati per scopi abitativi. Le contestazioni genericamente riproposte dai ricorrenti

davanti a questo tribunale non permettono di dubitare della correttezza del

calcolo.

Controversa è inoltre

l'esclusione dal computo della SUL della superficie delle lavanderie degli

appartamenti attici. Anche queste obiezioni sono tuttavia infondate, poiché

l’art. 38 cpv. 1 LE non fa dipendere l'esclusione della superficie delle lavanderie

dal livello al quale sono ubicate (STA 3.9.03 in re G.; 20.8.04 in re G. e M.).

3. Superficie

edificata

3.1. Secondo l’art. 38

cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie

del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel

computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le

pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse

interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una

copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.

3.2. In concreto, i

ricorrenti contestano la superficie edificata ritenuta dall'autorità per il

calcolo dell'i.o. In sede di sopralluogo hanno in particolare sostenuto, senza

tuttavia meglio spiegarne le ragioni, che la superficie occupata dalla casa

esistente sarebbe superiore a quella (mq 377), riportata dal sommarione del RF.

Anche da questo profilo, i

piani di costruzione della casa esistente, acquisiti agli atti da questo

tribunale, escludono qualsiasi possibilità di accreditare le generiche tesi

degli insorgenti.

4. Superficie

edificabile

4.1. A

norma dell'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificabile è la superficie non ancora

sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della

domanda di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al

pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano

Considerandi

regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come

tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua.

4.2

Secondo i ricorrenti, dalla superficie edificabile andrebbe dedotta anche la fascia

di terreno gravata da una servitù di non edificare iscritta a RF a favore del

loro fondo.

La

censura è infondata. Le superfici gravate da servitù non aedificandi del

diritto privato rimangono per principio edificabili. Son escluse dal computo

della superficie edificabile soltanto le superfici messe a disposizione per

trasferimenti di quantità edificatorie secondo l’art. 38a LE. Ipotesi, questa,

che in concreto non si verifica.

5.

Distanze

dal confine

5.1

L’art. 31 cpv. 2 NAPR di __________ prescrive per la zona residenziale una

distanza di 3.00 m dal confine. Per edifici con facciate di lunghezza superiore

ai 20 m, l’art. 7 cpv. 3 NAPR impone un supplemento di m 0.70 per ogni metro o

frazione di maggior lunghezza.

5.2

L'edificio progettato davanti al fondo dei ricorrenti (part. 835) è lungo m

20.60

e dista almeno m 5.20 dal confine. Rispetta dunque ampiamente la distanza

minima prescritta dalle norme succitate.

Palesemente

infondata è la pretesa dei ricorrenti di misurare tale distanza dal limite

della fascia di terreno che non può essere edificata in forza della servitù di

cui si è detto sopra. Le distanze dal confine, per il diritto pubblico, vanno

misurate esclusivamente dal confine. Dal profilo del diritto pubblico, il fatto

che alcuni pozzi luce dei locali del piano interrato invadano questa fascia di

terreno è del tutto irrilevante. La circostanza non costituiva di certo un

motivo sufficiente per sospendere l'esame della domanda di costruzione secondo

l’art. 22 RLE.

6.

Completezza

dei piani

6.1

Giusta l’art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni

atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere

oggetto della domanda. L'autorità può, all'occorrenza, chiedere informazioni o

completamenti (cpv. 3).

A seconda

della natura dell'opera, la domanda deve indicare il modo di approvvigionamento

idrico e di evacuazione delle acque di scarico (art. 9 lett. i RLE).

Prima di pubblicare la

domanda di costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle

prescrizioni. Se non è il caso invita l’istante a correggerla (art. 5 cpv. 1

LE).

6.2

Il

primo progetto inoltrato dal resistente non indicava il modo di

evacuazione delle acque di scarico. Al difetto, eccepito dai vicini qui

ricorrenti, l'istante in licenza ha comunque posto rimedio in corso di

procedura, inoltrando i piani mancanti delle canalizzazioni.

Il fatto che il municipio

abbia comunque pubblicato la domanda non costituisce evidentemente un motivo

per annullare le licenze rilasciate.

7.

Conclusioni

In sede

di conclusioni, i ricorrenti si sono limitati a segnalare che il resistente

intenderebbe trasformare la sua casa d'abitazione in una pensione. La

circostanza è irrilevante, poiché oggetto del contendere sono soltanto i

progetti allegati alle domande di costruzione di cui si è detto in narrativa.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa

di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa

ed ai valori in discussione (3.5 mio), sono poste a carico dei ricorrenti

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38 LE; 7, 31 NAPR di __________; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

al resistente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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