52.2005.160
licenza in sanatoria per la costruzione di una strada
24 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.160
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, TRAM
Titolo:
licenza in sanatoria per la costruzione di una strada
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
art. 1 cpv. 1 RLE
Incarto n.
52.2005.160
Lugano
24 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 19 aprile 2005, n. __________, del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 18 gennaio 2005 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato
a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria per una strada, costruita sul suo
fondo (__________) per accedere al mappale dei ricorrenti (__________);
viste le risposte:
- 12 maggio 2005 del
municipio di CO 2;
- 20 maggio 2005 di CO 1;
- 31 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
preso atto della replica 7 giugno 2005 dei ricorrenti
e delle dupliche:
- 15 giugno 2005 di CO 1;
- 16 giugno 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
resistente CO 1 è proprietario di una casa d'abitazione bifamiliare (__________),
situata ad __________ nella zona residenziale R2A; l'accesso al fondo è data da
una strada privata a fondo cieco, lunga una ventina di metri, che sbocca
perpendicolarmente su via alla __________;
Fatti
i
ricorrenti RI 1, fratello, rispettivamente cognata del resistente, sono invece
proprietari del fondo sottostante (__________), sul quale circa dieci anni or
sono hanno costruito la loro casa d'abitazione;
che
l'accesso al fondo dei ricorrenti è stato realizzato prolungando di una decina
di metri quello esistente sul sovrastante fondo del resistente, gravato da un
corrispondente diritto di passo;
che la
realizzazione del suddetto prolungamento dell'accesso ha comportato una modica
escavazione del terreno del resistente, che ha dovuto essere sorretto da un
muro di altezza crescente;
che tali opere sono state realizzate senza
chiedere alcun permesso;
che, su
sollecitazione del municipio, il 7 dicembre 2004 CO 1 ha chiesto il rilascio del
permesso in sanatoria per l'accesso al fondo dei ricorrenti realizzato nel
1995;
che i
piani annessi alla domanda di costruzione contemplavano soltanto il piano
stradale; il muro realizzato per sorreggere il terreno del resistente non vi
figurava;
che alla
domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, obiettando fra l'altro che il
muro di sostegno era stato costruito in modo da ridurre la larghezza del
diritto di passo iscritto a RF a favore del loro fondo;
che con
decisione 26 gennaio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione dei vicini;
che con
giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che le censure sollevate dai ricorrenti fossero
da proporre davanti al competente giudice civile;
che
contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
sollecitano inoltre che venga fatto ordine al municipio di ingiungere al
resistente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria completa;
che i
ricorrenti obiettano che la domanda di costruzione in sanatoria non è completa,
poiché omette di rilevare il muro di sostegno ed altri manufatti eretti lungo
il confine tra i fondi, in relazione ai quali sarebbe pendente un'altra
Considerandi
procedura ricorsuale davanti al Consiglio di Stato;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dal beneficiario della
licenza, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti;
che la replica e la duplica non hanno
aggiunto alcunché di nuovo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono
incontestabilmente date;
che il ricorso è ricevibile unicamente nella
misura in cui contesta la decisione del Consiglio di Stato di confermare la
licenza edilizia accordata dal municipio al resistente per la strada d'accesso;
che l'impugnativa è invece irricevibile
nella misura in cui chiede che sia fatto ordine al municipio di ingiungere al
resistente di inoltrare una domanda di costruzione completa di tutti gli altri
manufatti realizzati senza permesso; il Tribunale cantonale amministrativo non
è infatti autorità di vigilanza sui comuni;
che il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la
licenza edilizia è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 cpv. 1 RLE);
che con
la licenza il municipio si pronuncia soltanto sulla conformità delle opere oggetto
della domanda di costruzione; non statuisce anche sulla legittimità di altre opere
non previste dai piani allegati;
che in
concreto la licenza edilizia rilasciata dal municipio ha per oggetto soltanto
la strada d'accesso; non autorizza anche il muro di sostegno e gli altri
manufatti eretti lungo il confine fra i fondi;
che la
strada d'accesso è del tutto conforme al diritto edilizio concretamente applicabile;
il fatto che il suo calibro sia inferiore a quello previsto dal diritto di
passo gravante il fondo del resistente a favore di quello dei resistenti è del
tutto irrilevante; l'eventuale violazione del diritto di passo sfugge al
giudizio di questo tribunale; va fatta valere davanti al competente giudice
civile;
che parimenti
irrilevante ai fini del giudizio sulla legittimità della licenza impugnata è il
fatto che la domanda di costruzione non contemplasse il muro di sostegno e le altre
opere di cinta erette lungo il confine tra i fondi; il municipio era tenuto a
pronunciarsi soltanto sulla domanda di costruzione che gli era stata sottoposta;
che
stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, anzi temerario, va
senz'altro respinto;
che la
tassa di giustizia, per questa volta, è commisurata tenendo conto dell'ignoranza
dei ricorrenti in materia; in futuro verrà ragguagliata al costo del lavoro
effettivamente occasionato a questo tribunale, non potendosi tollerare che la
collettività si sobbarchi anche solo in parte gli oneri di simili futili
litigi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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