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Decisione

52.2005.160

licenza in sanatoria per la costruzione di una strada

24 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i

ricorrenti RI 1, fratello, rispettivamente cognata del resistente, sono invece

proprietari del fondo sottostante (__________), sul quale circa dieci anni or

sono hanno costruito la loro casa d'abitazione;

che

l'accesso al fondo dei ricorrenti è stato realizzato prolungando di una decina

di metri quello esistente sul sovrastante fondo del resistente, gravato da un

corrispondente diritto di passo;

che la

realizzazione del suddetto prolungamento dell'accesso ha comportato una modica

escavazione del terreno del resistente, che ha dovuto essere sorretto da un

muro di altezza crescente;

che tali opere sono state realizzate senza

chiedere alcun permesso;

che, su

sollecitazione del municipio, il 7 dicembre 2004 CO 1 ha chiesto il rilascio del

permesso in sanatoria per l'accesso al fondo dei ricorrenti realizzato nel

1995;

che i

piani annessi alla domanda di costruzione contemplavano soltanto il piano

stradale; il muro realizzato per sorreggere il terreno del resistente non vi

figurava;

che alla

domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, obiettando fra l'altro che il

muro di sostegno era stato costruito in modo da ridurre la larghezza del

diritto di passo iscritto a RF a favore del loro fondo;

che con

decisione 26 gennaio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo

l'opposizione dei vicini;

che con

giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;

che il

Governo ha in sostanza ritenuto che le censure sollevate dai ricorrenti fossero

da proporre davanti al competente giudice civile;

che

contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;

sollecitano inoltre che venga fatto ordine al municipio di ingiungere al

resistente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria completa;

che i

ricorrenti obiettano che la domanda di costruzione in sanatoria non è completa,

poiché omette di rilevare il muro di sostegno ed altri manufatti eretti lungo

il confine tra i fondi, in relazione ai quali sarebbe pendente un'altra

Considerandi

procedura ricorsuale davanti al Consiglio di Stato;

che il

ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dal beneficiario della

licenza, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti;

che la replica e la duplica non hanno

aggiunto alcunché di nuovo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono

incontestabilmente date;

che il ricorso è ricevibile unicamente nella

misura in cui contesta la decisione del Consiglio di Stato di confermare la

licenza edilizia accordata dal municipio al resistente per la strada d'accesso;

che l'impugnativa è invece irricevibile

nella misura in cui chiede che sia fatto ordine al municipio di ingiungere al

resistente di inoltrare una domanda di costruzione completa di tutti gli altri

manufatti realizzati senza permesso; il Tribunale cantonale amministrativo non

è infatti autorità di vigilanza sui comuni;

che il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la

licenza edilizia è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori

previsti (art. 1 cpv. 1 RLE);

che con

la licenza il municipio si pronuncia soltanto sulla conformità delle opere oggetto

della domanda di costruzione; non statuisce anche sulla legittimità di altre opere

non previste dai piani allegati;

che in

concreto la licenza edilizia rilasciata dal municipio ha per oggetto soltanto

la strada d'accesso; non autorizza anche il muro di sostegno e gli altri

manufatti eretti lungo il confine fra i fondi;

che la

strada d'accesso è del tutto conforme al diritto edilizio concretamente applicabile;

il fatto che il suo calibro sia inferiore a quello previsto dal diritto di

passo gravante il fondo del resistente a favore di quello dei resistenti è del

tutto irrilevante; l'eventuale violazione del diritto di passo sfugge al

giudizio di questo tribunale; va fatta valere davanti al competente giudice

civile;

che parimenti

irrilevante ai fini del giudizio sulla legittimità della licenza impugnata è il

fatto che la domanda di costruzione non contemplasse il muro di sostegno e le altre

opere di cinta erette lungo il confine tra i fondi; il municipio era tenuto a

pronunciarsi soltanto sulla domanda di costruzione che gli era stata sottoposta;

che

stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, anzi temerario, va

senz'altro respinto;

che la

tassa di giustizia, per questa volta, è commisurata tenendo conto dell'ignoranza

dei ricorrenti in materia; in futuro verrà ragguagliata al costo del lavoro

effettivamente occasionato a questo tribunale, non potendosi tollerare che la

collettività si sobbarchi anche solo in parte gli oneri di simili futili

litigi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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