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Decisione

52.2005.161

costruzione di un complesso immobiliare

24 agosto 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i resistenti in base al piano 13, è questione che può rimanere indecisa.

5.3.2. L'altezza del blocco A,

misurata a partire dal terreno sistemato a lato della facciata sud sino al filo

superiore della soletta di copertura, prescindendo dai tre corpi previsti sul

tetto, è di 10.00 m. Misurata, come prescrive l'art. 40 cpv. 1 LE, sino al filo

superiore del parapetto previsto in posizione arretrata di alcuni metri dalla

facciata ovest, risulta invece di 11.00 m. Supera quindi abbondantemente l'altezza

massima che può essere autorizzata grazie all'abbuono fissato dall'art. 12 cpv.

2 NAPR. Il sorpasso è ancor più consistente se si tiene conto anche dell'altezza

(m 2.80) dei tre manufatti previsti sul tetto di questo blocco, che, non servendo

solo per coprire le scale e l'ascensore, ma anche per creare dei vani destinati

ripostiglio e delle nicchie ad uso cucina, non possono essere assimilati a

corpi tecnici non computabili sull'altezza.

Al gradone superiore (blocco A), peraltro,

non può nemmeno essere concesso l'abbuono di 2.00 m, previsto dall'art. 12 cpv. 2 NAPR,

sull'altezza massima (m 8.00) altrimenti prescritta per la zona residenziale R.

Contrariamente a quanto ritenuto dal municipio e dal Consiglio di Stato, la

pendenza del terreno su cui insiste non supera infatti il limite minimo del

30%.

La larghezza di questo gradone va misurata

dalla facciata a monte sino al filo esterno dei balconi coperti, che concorrono

a definirne l'ingombro, non potendo, a causa della loro estensione, beneficiare

della facilitazione prevista dall'art. 41 cpv. 1 RLE. Così misurato, il blocco

A è largo m 16.50.

La pendenza del terreno naturale, calcolata in

base ai piani fra questi due estremi, è la seguente:

Piano

H monte

H valle

Δ H

Pendenza

n. 10

463.40

458.50

4.90

29.69%

Sez. 3 part. 767 (ing. __________)

464.50

459.20 (?)

5.30

32.21 %

Sez. part. 768 (ing. __________)

462.80

458.50

4.30

26.06 %

n. 13 facciata nord

462.50

458.50

4.00

24.24 %

n. 13 facciata sud

463.00

458.50

4.50

27.27 %

Dalla sezione 2

della part. 767, allestita dall'ing. __________, che la ricorrente, nonostante

le reiterate richieste degli opponenti, non ha prodotto, si può inoltre dedurre

con sufficiente approssimazione che la pendenza del terreno naturale in

prossimità della facciata nord, calcolata tra il punto 4 (situato sulla strada,

a quota m 465.39) ed il punto 3 (situato 31.5 m più a valle, a circa m 2.50 dallo

spigolo nordovest del gradone A, alla quota di m 459.00), è addirittura

leggermente inferiore al 20%.

Considerandi

Dal profilo dell'altezza, il blocco A non

può dunque essere autorizzato.

6.

Indici di

occupazione e di sfruttamento

6.1

Nella zona residenziale R l'indice d'occupazione

massimo (i.o.) è del 30% (art. 28 NAPR). La superficie edificabile concretamente

disponibile è di 7'431 mq. La superficie edificata massima ammissibile ammonta

dunque a mq 2'229.30. I calcoli della superficie edificata allestiti dalla

ricorrente, dall'ufficio tecnico di __________ e dagli opponenti giungono a

risultati discordanti.

Il calcolo, non dettagliato, dell'i.o. annesso

alla domanda di costruzione si fonda su una superficie edificabile di 2'278.82

mq (eccedenza: + 49.52 mq). Per l'ufficio tecnico (UT) di __________ la

superficie edificabile ammonterebbe invece a 2'281.83 mq (eccedenza: + 52.53

mq, i.o. = 30.07%). Un nuovo calcolo dell'istante in licenza, che deduce una

superficie complessiva di 19.21 mq degli atri delle entrate previste sul lato

est, fa stato di una superficie edificata di mq 2'240.14 (eccedenza: + 10.84

mq).

Gli opponenti, dal canto loro, pretendono

invece di computare nella superficie edificabile anche la superficie delle tre

passerelle (3 x 2.50 x 7.50 = 56.25 mq), previste sul lato est per accedere

agli appartamenti del piano superiore del blocco A, nonché quella della piscina

all'aperto (m 5 x 12), siccome inserita in un terrapieno che verso valle è alto

circa 3 m.

Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente

condiviso il calcolo dell'UT, deducendo soltanto la superficie dei sei balconi

di 3.75 mq l'uno (totale: mq 22.50) previsti sulla facciata est, in quanto sporgenti

per meno di m 1.10 e lunghi meno di un terzo della stessa (art. 40 cpv. 2 e 41

cpv. 1 RLE). Il sorpasso di indice (30.04%) è stato considerato irrisorio.

La ricorrente non contesta che la

costruzione determini un leggero sorpasso della superficie edificabile massima

ammissibile. Ritiene tuttavia che l'eccedenza rientri nei limiti di una

ragionevole tolleranza, che il Consiglio di Stato, negandolo, abbia violato l'autonomia

comunale e che il difetto possa comunque essere facilmente corretto eliminando

la parte di autorimessa (31 mq) prevista sul lato nord sporgente dal terreno

naturale per un'altezza superiore a m 1.50.

Al riguardo, va anzitutto osservato che - per

principio - i limiti di indice vanno applicati senza abbuoni. L'istante in

licenza, soprattutto nel caso di nuove costruzioni, non ha diritto alla

concessione di un supplemento rientrante nei limiti di una ragionevole tolleranza.

Una certa benevolenza può giustificarsi per motivi di proporzionalità soltanto

in casi del tutto particolari, che nel caso concreto non sono di certo dati,

nulla impedendo alla ricorrente di elaborare un progetto conforme alle prescrizioni.

L'esperienza ha invero dimostrato che la tolleranza manifestata dalle autorità

nei confronti di domande di costruzione non conformi ha per finire indotto

molti richiedenti ad elaborare progetti che non solo sfruttavano le possibilità

edificatorie sino all'ultimo centimetro quadrato, ma superavano

sistematicamente i limiti di indice di qualche punto percentuale. Già per

questo motivo, il sorpasso, per quanto modico possa apparire, non può essere

autorizzato.

A ciò si aggiunge, che la superficie

edificata eccedente non è di soli 30.03 mq, come ritenuto dal Consiglio di

Stato, ma ammonta ad almeno 86.28 mq, dovendosi conteggiare anche la superficie

(mq 56.25) delle tre passerelle, che il progetto prevede sul lato est dell'edificio

(cfr. STA 27.11.89 in re __________; Scolari, op. cit., ad art. 38 LE, n.

1139).

A torto rimprovera l'insorgente al Consiglio

di Stato di aver violato l'autonomia comunale negando al municipio la

possibilità di applicare in modo tollerante il limite di indice fissato dall'art.

28.

NAPR. Il valore è fissato in termini assoluti, che non lasciano all'autorità

comunale alcun margine d'apprezzamento.

6.2

Analoghe considerazioni valgono per l'indice

di sfruttamento (i.s.), che l'art. 28 NAPR limita a 0.45. Non sussistono ragioni

particolari per autorizzare gli 8 mq di SUL eccedente, calcolati dalla stessa

ricorrente con la domanda di costruzione.

Il sorpasso è peraltro più consistente,

poiché la superficie dei tre accessi agli appartamenti del blocco B (mq 22.50)

non può essere esclusa dal computo della SUL.

Non occorre procedere a verifiche più

approfondite, poiché il ricorso non può comunque essere accolto.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, seppur per motivi parzialmente diversi, l'annullamento

della licenza va dunque confermato.

La tassa di giustizia, commisurata ai valori

in discussione (> 7 mio di fr.) ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, va

posta a carico della ricorrente.

Non si assegnano ripetibili, poiché i

resistenti non sono patrocinati da un legale iscritto al registro degli

avvocati e non hanno nemmeno dimostrato di aver dovuto sopportare particolari

spese per tutelare adeguatamente i loro interessi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 12, 28 NAPR di __________;

3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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