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Decisione

52.2005.162

Riesame di una decisione in materia di risarcimento danni a causa di un impianto elettrico difettoso

26 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non

poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (DTF

124 II 1 consid. 3, 120 Ib 42 consid. 2b).

3.2. Nel caso concreto l'istanza 15 giugno 2004 con cui il ricorrente ha

chiesto alle AMB di rivedere la posizione assunta nella loro decisione del 13

febbraio 2004 andava senz'altro considerata alla stregua di una domanda di

riconsiderazione e non di revisione, come invece erroneamente indicato dal

dipartimento. Non risulta in effetti che l'insorgente avesse invocato quest'ultimo

istituto processuale per giustificare la propria istanza. Egli si era

d'altronde rivolto alle AMB unicamente per domandare loro di rivalutare sia dal

profilo fattuale che giuridico la sua richiesta di risarcimento. Ferma questa

premessa, va detto che, a prescindere dalla questione di sapere se in concreto RI

1 disponesse o meno di un diritto garantitogli dalla Costituzione ad ottenere

il riesame di quella prima decisione, nella misura in cui le AMB hanno ritenuto

di dover evadere nel merito di tale richiesta, la correttezza di questa loro

scelta non poteva più essere messa in discussione dal dipartimento delle istituzioni

in sede di reclamo. In effetti se l'autorità competente reputa che le

condizioni per procedere al riesame di una sua precedente pronuncia non sono

adempiute, essa può rifiutarsi di esaminare nel merito la relativa domanda: in

questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito,

ma può semplcemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la

sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 109 Ib 246 consid. 4a): se per contro

in seguito ad una simile istanza l'autorità amministrativa richiesta emana una

nuova decisione di merito, contro quest'ultimo atto sono dati gli ordinari

rimedi di diritto previsti dalla legge per contestarne il contenuto (DTF 117 V

8 ;116 V 62; Häfelin/Müller, op. cit., n. 1834; Thomas Fleiner-Gerster, Grundzüge

des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, 2a ed., § 26 n. 57). In

questi casi le istanze di ricorso adite possono pronunciarsi unicamente sugli

Considerandi

aspetti materiali della vertenza, non invece sulla decisione dell'autorità di

prime cure di entrare nel merito di una simile domanda (STA del 18 maggio 2005

in re Riva e LLCC, consid. 2.2.).

3.3

La decisione emanata, su domanda di riesame, il 2 luglio 2004 dalle AMB

era dunque suscettibile di essere impugnata autonomamente dinanzi al municipio

di Bellinzona entro il termine di 15 giorni dalla sua notifica, secondo quanto

previsto dall'art. 31.1. del locale regolamento per la fornitura di energia

elettrica del 18 dicembre 1995 e così come in definitiva è stato correttamente

fatto dal ricorrente. Contrariamente a quanto asserito dal dipartimento,

l'introduzione, avvenuta con la novella legislativa del 15 dicembre 1981, nella

LMSP dell'attuale art. 40 non ha assolutamente comportato l'esclusione della

possibilità per i singoli comuni di prevedere la via del reclamo al municipio in

caso di contestazioni tra utente ed azienda municipalizzata. La tesi contraria

sostenuta dalla precedente istanza di giudizio non trova nessuna conferma né

nei materiali legislativi che concernono detta disposizione, né tantomeno nella

giurisprudenza ad essa riferita. Anzi, la stessa appare nettamente in contrasto

con la prassi costantemente seguita dal dipartimento - e ribadita ancora

recentemente nell'ambito di una decisione concernente sempre le AMB e resa

soltanto alcune settimane prima di quella qui in esame - secondo cui, laddove è

previsto il reclamo all'esecutivo comunale, l'esaurimento di una simile

formalità costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di

reclamo all'autorità cantonale (decisione del dipartimento delle istituzioni dell'11

marzo 2005, n. 9, in re V., confermata in STA 3 maggio 2005).

Considerato dunque che anche la decisione 15 novembre 2004 del municipio di Bellinzona

è stata tempestivamente impugnata, si deve concludere che il dipartimento non

disponeva di alcun valido motivo per rifiutarsi di esaminare nel merito quest'ultima

impugnativa.

4.

4.1. Stante

tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso è accolto.

Di conseguenza si giustifica di annullare il giudizio qui impugnato e di

rinviare gli atti al dipartimento delle istituzioni affinché statuisca sul

merito della vertenza.

4.2

Visto l'esito del ricorso, non si prelevano tasse e spese (art. 28 PAmm),

né si assegnano ripetibili, non essendo il ricorrente patrocinato da un

avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36, 43, 46, 61 PAmm;

40 LMSP; 31.1 del regolamento comunale di Bellinzona per la fornitura di

energia elettrica;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 aprile 2005 (n. 16) del

dipartimento delle istituzioni è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al dipartimento delle

istituzioni affinché entri nel merito del reclamo inoltrato il 1° dicembre 2004

da RI 1.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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