52.2005.163
posa di un pannello non illuminato fuori della zona edificabile
21 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.163
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, TRAM
Titolo:
posa di un pannello non illuminato fuori della zona edificabile
AUTORIZZAZIONE
art. 6 LCSTR
art. 1 LIMPUBB
art. 3 LIMPUBB
art. 4 LIMPUBB
art. 95 OSSTR
art. 98 OSSTR
Incarto n.
52.2005.163
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 18 aprile 2005 (n. 100/05/008) del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega
all'insorgente l'autorizzazione per la posa di un pannello non illuminato,
sulla part. n. 563 RF di Maggia (Sezione Aurigeno);
vista la risposta 17 maggio 2005 del Dipartimento del
territorio (DT), Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del
coordinamento, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, è
proprietario del mapp. n. 481 RF di Maggia (sezione Aurigeno), sul quale sorge
l'albergo-ristorante "Villa d'Epoca", sito in località Ronchini.
b. Con istanza
9 aprile 2005 il qui ricorrente ha chiesto al DT, Area del supporto e del
coordinamento, il permesso di posare al mapp. n. 563 RF di Maggia (sezione
Aurigeno), di proprietà del comune di Maggia, un pannello non illuminato, di cm
260 x 160, con la dicitura "Villa d'Epoca - Hotel Ristorante - 200 m -
P (simbolo posteggio) - Fam. Nanzer - 091 756 50 00".
Il comune di Maggia, proprietario del
terreno, aveva precedentemente concesso al ricorrente l'utilizzo del suolo
comunale per la posa dell'insegna in oggetto.
B. Il 18
aprile 2005 l'Area del supporto e del coordinamento del DT ha respinto la domanda.
In quanto pubblicità per terzi, la stessa sarebbe in effetti vietata
fuori dalle località.
L'autorità cantonale ha inoltre rilevato che
l'esercizio pubblico, situato sulla strada cantonale, è debitamente segnalato e
facilmente reperibile.
C. Contro la
predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, pur ammettendo che l'albergo-ristorante
è ubicato al lato della strada principale, nega che lo stesso sia facilmente
visibile dai conducenti, in quanto nascosto dalla vegetazione e dalle case antistanti.
Infine contesta recisamente
l'interpretazione del DT, secondo cui l'impianto pubblicitario sia da considerare
alla stregua di un una pubblicità per terzi ai sensi dell'art. 95 OSStr.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone l'Area del supporto e del coordinamento del DT, con
argomenti che verranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 19 LImpPub.
La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. La
legge sugli impianti pubblicitari (LImpPub) disciplina la posa di impianti destinati
alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme, colori e altri
mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo
dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o
comunque un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano
a un tale luogo (insegne direzionali) (art. 1 LImpPub).
L'esposizione di ogni impianto pubblicitario
soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata a titolo
precario (art. 3 LImpPub).
Il Dipartimento del territorio, tramite
l'Ufficio segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari, è competente a
rilasciare le autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari all'esterno
delle località, segnatamente fuori dalle zone edificabili (art. 4 LImpPub, 1
cpv. 2 lett. a RLImpPub).
Alle insegne direzionali visibili da strade
aperte al traffico si applicano le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla
segnaletica stradale (OSStr) (art. 1 LImpPub, 3 RLimpPub).
2.2
Giusta l'art. 95 cpv. 1 OSStr è considerata
pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada
pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma.
2.3
L'art. 98 OSStr vieta la pubblicità per
terzi fuori dalle località. È considerata pubblicità per terzi, che si distingue
dalla pubblicità per conto proprio (art. 95 cpv. 5 OSStr), quella fatta
a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee
e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della
pubblicità stessa (cpv. 4). In particolare il cpv. 7 specifica che esiste un rapporto
di luogo tra le ditte, le aziende, le prestazioni di servizio e simili con
l'ubicazione della pubblicità se quest'ultima è collocata sull'edificio stesso
o nelle vicinanze immediate (ad es. piazzale antistante, area
dell'azienda).
Decisivo a tal proposito è che il luogo di
ubicazione dell'insegna sia lo stesso in cui i prodotti o le prestazioni
pubblicizzate siano creati, forniti o venduti. Se è dato o meno un rapporto
di luogo ai sensi dell'art. 95 OSStr, dipende in sostanza dalle circostanze
concrete (Manfred Küng, Strassenreklamen im Verkehrs- und Baurecht, Bern, Haupt
1991, p. 7).
Benché il legislatore abbia fornito, al cpv.
7.
della succitata norma, un elenco esemplificativo di possibili "zone
nelle immediate vicinanze", la nozione di rapporto di luogo, ai sensi
della OSStr, deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 2A.449/2003 del
12.
marzo 2004, N. 2).
3.
In
concreto, l'affissione di un'insegna pubblicitaria è prevista al mapp. n. 563
RFD. Essendo collocata al bordo della strada pubblica deve essere qualificata
come pubblicità stradale ai sensi degli artt. 95 e segg. OSStr.
L'impianto
pubblicitario in disamina verrebbe ubicato a circa 200 metri
dall'hotel-ristorante reclamizzato e posta poco prima del segnale d'inizio
della località "Ronchini". Per di più i mapp. n. 563 e 481 RFD sono separati
fra loro da diversi fondi, di proprietari distinti e destinati a funzioni
diverse. In tali circostanze, come giustamente indicato dal DT, non si può in
alcun modo considerare che l'insegna in oggetto sia pubblicità per conto
proprio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che
il ristorante pubblicizzato è sito in Val Maggia e date le circostanze di luogo
appena enunciate, non si può evidentemente considerare che lo stesso abbia un rapporto
di luogo con il collocamento dell'insegna, posta a ben 200 metri di distanza,
all'entrata della località "Ronchini" e per di più fuori della zona
edificabile. In siffatte circostanze, non si può ritenere che il luogo di
pubblicità si trovi nelle immediate vicinanze dell'hotel pubblicizzato.
Nel caso
che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare
pertanto evidente che l'insegna in oggetto, non è una pubblicità per conto
proprio, bensì per terzi. La decisione del DT che nega l'autorizzazione
per la posa della stessa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni
del diritto.
4.
A titolo
abbondanziale si rileva che l'insegna non può in ogni caso essere autorizzata,
poiché risulterebbe atta a creare confusione con i segnali di inizio località
(Ronchini) e di velocità massima (60) posti sul mapp. n. 563 RFD. In
quest'ottica l'art. 6 LCStr vieta infatti la pubblicità e gli annunci che
potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti
compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo
l'attenzione degli utenti della strada. Circostanza questa che appare decisiva
per confermare ulteriormente il diniego del permesso.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, e la
decisione impugnata confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di
giustizia segue la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 95, 98 OSStr; 1, 3, 4, 9, 19 LImpPub;
1, 2, 6 RLimpPub; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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