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Decisione

52.2005.163

posa di un pannello non illuminato fuori della zona edificabile

21 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, è

proprietario del mapp. n. 481 RF di Maggia (sezione Aurigeno), sul quale sorge

l'albergo-ristorante "Villa d'Epoca", sito in località Ronchini.

b. Con istanza

9 aprile 2005 il qui ricorrente ha chiesto al DT, Area del supporto e del

coordinamento, il permesso di posare al mapp. n. 563 RF di Maggia (sezione

Aurigeno), di proprietà del comune di Maggia, un pannello non illuminato, di cm

260 x 160, con la dicitura "Villa d'Epoca - Hotel Ristorante - 200 m -

P (simbolo posteggio) - Fam. Nanzer - 091 756 50 00".

Il comune di Maggia, proprietario del

terreno, aveva precedentemente concesso al ricorrente l'utilizzo del suolo

comunale per la posa dell'insegna in oggetto.

B. Il 18

aprile 2005 l'Area del supporto e del coordinamento del DT ha respinto la domanda.

In quanto pubblicità per terzi, la stessa sarebbe in effetti vietata

fuori dalle località.

L'autorità cantonale ha inoltre rilevato che

l'esercizio pubblico, situato sulla strada cantonale, è debitamente segnalato e

facilmente reperibile.

C. Contro la

predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, pur ammettendo che l'albergo-ristorante

è ubicato al lato della strada principale, nega che lo stesso sia facilmente

visibile dai conducenti, in quanto nascosto dalla vegetazione e dalle case antistanti.

Infine contesta recisamente

l'interpretazione del DT, secondo cui l'impianto pubblicitario sia da considerare

alla stregua di un una pubblicità per terzi ai sensi dell'art. 95 OSStr.

D. All'accoglimento

del gravame si oppone l'Area del supporto e del coordinamento del DT, con

argomenti che verranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 19 LImpPub.

La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. La

legge sugli impianti pubblicitari (LImpPub) disciplina la posa di impianti destinati

alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme, colori e altri

mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo

dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o

comunque un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano

a un tale luogo (insegne direzionali) (art. 1 LImpPub).

L'esposizione di ogni impianto pubblicitario

soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata a titolo

precario (art. 3 LImpPub).

Il Dipartimento del territorio, tramite

l'Ufficio segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari, è competente a

rilasciare le autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari all'esterno

delle località, segnatamente fuori dalle zone edificabili (art. 4 LImpPub, 1

cpv. 2 lett. a RLImpPub).

Alle insegne direzionali visibili da strade

aperte al traffico si applicano le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla

segnaletica stradale (OSStr) (art. 1 LImpPub, 3 RLimpPub).

2.2

Giusta l'art. 95 cpv. 1 OSStr è considerata

pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada

pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma.

2.3

L'art. 98 OSStr vieta la pubblicità per

terzi fuori dalle località. È considerata pubblicità per terzi, che si distingue

dalla pubblicità per conto proprio (art. 95 cpv. 5 OSStr), quella fatta

a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee

e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della

pubblicità stessa (cpv. 4). In particolare il cpv. 7 specifica che esiste un rapporto

di luogo tra le ditte, le aziende, le prestazioni di servizio e simili con

l'ubicazione della pubblicità se quest'ultima è collocata sull'edificio stesso

o nelle vicinanze immediate (ad es. piazzale antistante, area

dell'azienda).

Decisivo a tal proposito è che il luogo di

ubicazione dell'insegna sia lo stesso in cui i prodotti o le prestazioni

pubblicizzate siano creati, forniti o venduti. Se è dato o meno un rapporto

di luogo ai sensi dell'art. 95 OSStr, dipende in sostanza dalle circostanze

concrete (Manfred Küng, Strassenreklamen im Verkehrs- und Baurecht, Bern, Haupt

1991, p. 7).

Benché il legislatore abbia fornito, al cpv.

7.

della succitata norma, un elenco esemplificativo di possibili "zone

nelle immediate vicinanze", la nozione di rapporto di luogo, ai sensi

della OSStr, deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 2A.449/2003 del

12.

marzo 2004, N. 2).

3.

In

concreto, l'affissione di un'insegna pubblicitaria è prevista al mapp. n. 563

RFD. Essendo collocata al bordo della strada pubblica deve essere qualificata

come pubblicità stradale ai sensi degli artt. 95 e segg. OSStr.

L'impianto

pubblicitario in disamina verrebbe ubicato a circa 200 metri

dall'hotel-ristorante reclamizzato e posta poco prima del segnale d'inizio

della località "Ronchini". Per di più i mapp. n. 563 e 481 RFD sono separati

fra loro da diversi fondi, di proprietari distinti e destinati a funzioni

diverse. In tali circostanze, come giustamente indicato dal DT, non si può in

alcun modo considerare che l'insegna in oggetto sia pubblicità per conto

proprio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che

il ristorante pubblicizzato è sito in Val Maggia e date le circostanze di luogo

appena enunciate, non si può evidentemente considerare che lo stesso abbia un rapporto

di luogo con il collocamento dell'insegna, posta a ben 200 metri di distanza,

all'entrata della località "Ronchini" e per di più fuori della zona

edificabile. In siffatte circostanze, non si può ritenere che il luogo di

pubblicità si trovi nelle immediate vicinanze dell'hotel pubblicizzato.

Nel caso

che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare

pertanto evidente che l'insegna in oggetto, non è una pubblicità per conto

proprio, bensì per terzi. La decisione del DT che nega l'autorizzazione

per la posa della stessa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni

del diritto.

4.

A titolo

abbondanziale si rileva che l'insegna non può in ogni caso essere autorizzata,

poiché risulterebbe atta a creare confusione con i segnali di inizio località

(Ronchini) e di velocità massima (60) posti sul mapp. n. 563 RFD. In

quest'ottica l'art. 6 LCStr vieta infatti la pubblicità e gli annunci che

potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti

compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo

l'attenzione degli utenti della strada. Circostanza questa che appare decisiva

per confermare ulteriormente il diniego del permesso.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, e la

decisione impugnata confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di

giustizia segue la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 95, 98 OSStr; 1, 3, 4, 9, 19 LImpPub;

1, 2, 6 RLimpPub; 1 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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