52.2005.164
Legittimità di una tassa di cancelleria per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio comunale destinate alla raccolta delle firme a sostegno di un'iniziativa
11 luglio 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.164
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TRAM
Titolo:
Legittimità di una tassa di cancelleria per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio comunale destinate alla raccolta delle firme a sostegno di un'iniziativa
BENE AMMINISTRATIVO
DEMANIO PUBBLICO
DIRITTI POLITICI
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 34 COST
art. 37 COST TI
art. 116 LOC
art. 26 LPAMM
art. 28 LPAMM
Incarto n.
52.2005.164
Lugano
11 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di
RI 1
RI 2 agente per sé e in rappresen-
tanza del RI 1;
contro
la risoluzione 26 aprile 2005 (n. 1989) del
Consiglio di Stato, nella misura in cui respinge l'impugnativa inoltrata dagli
insorgenti avverso la decisione 13 aprile 2005 con la quale il municipio di CO
1 ha applicato una tassa di cancelleria di fr. 30.– per il rilascio dell'autorizzazione
a posare diverse bancarelle sul territorio di quel comune destinate alla
raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa cantonale __________;
viste le risposte:
- 24 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 25 maggio 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 aprile
2005 RI 2, promotore e rappresentante del Comitato dell'iniziativa popolare
denominata __________ (in seguito: RI 1), ha chiesto al municipio di CO 1 l'autorizzazione
di posare delle bancarelle destinate alla raccolta delle firme a sostegno della
precitata iniziativa, una delle quali in Piazza D__________ durante tutti i
giorni della settimana eccetto la domenica, dal 27 aprile al 27 giugno 2005,
tra le ore 10 e le 17, le altre davanti ai locali di voto in occasione della
votazione cantonale dell'8 maggio 2005 e di quella federale del 5 giugno 2005.
Con risoluzione 13 aprile 2005, il municipio
ha accolto la richiesta, limitando comunque la presenza della bancarella in Piazza
D__________ a sole cinque giornate sull'arco di due mesi. Per il rilascio dell'autorizzazione,
l'esecutivo luganese ha applicato una tassa di cancelleria di fr. 30.–.
B. Con giudizio
26 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
inoltrata dal RI 1 e da RI 2 contro la risoluzione municipale che limitava la presenza
della bancarella in Piazza D__________, riformandola nel senso che la stessa avrebbe
potuto essere posata tutti i giorni dal 27 aprile al 27 giugno 2005, esclusa la
domenica. Il Governo ha invece confermato la legittimità della tassa di cancelleria
richiesta per il rilascio del permesso. Nel contempo, l'Esecutivo cantonale ha
trasmesso d'ufficio alla Sezione degli enti locali, per motivi di competenza, un'istanza
di intervento pedissequa al gravame, sulla quale non è necessario chinarsi in
questa sede.
C. Contro il
predetto giudizio governativo RI 2 e il RI 1 insorgono ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, nella misura in cui con
esso è stato confermato il prelievo della predetta tassa di cancelleria. Rimproverano
al Governo di essere incorso in un diniego di giustizia per non essersi chinato
su tutte le censure da loro sollevate. Nel merito lamentano la violazione
dell'art. 34 Cost, sostenendo che laddove l'uso del suolo pubblico è finalizzato
all'esercizio dei diritti popolari non si possono riscuotere emolumenti di
qualsiasi natura. La decisione del municipio non rispetterebbe nemmeno il
principio della parità di trattamento. Secondo gli insorgenti, ritenuto che
l'art. 18 lett. a del regolamento comunale sui beni amministrativi esclude
qualsiasi emolumento o tassa per l'uso del suolo pubblico destinato
all'esercizio dei diritti politici, a maggior ragione non si giustificherebbe
l'applicazione di una tassa di cancelleria.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di CO 1, il quale contesta invece le tesi dei ricorrenti con
argomenti che, per quanto necessari, verranno discussi in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione
impugnata, è certa (art. 209 lett. b LOC). Ne discende che il gravame,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine. Il ricorso può essere
inoltre deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Preliminarmente
va rilevato che la risoluzione governativa, nella misura in cui annulla la
decisione del municipio di CO 1 e la riforma nel senso che estende il periodo durante
il quale è autorizzata la presenza della bancarella in piazza D__________, non
è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato.
3. I
ricorrenti criticano in primo luogo il Consiglio di Stato per aver emanato una
decisione carente dal profilo della motivazione. A questo proposito si dolgono
della violazione del loro diritto di essere sentiti.
3.1. La garanzia invocata ha natura formale:
poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere
esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).
La natura ed i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.
Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una
decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re Moretti). Il diritto di essere sentito comprende, tra le altre cose, anche
il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro
decisioni (cfr. art. 26 cpv. 1 PAmm; cfr. DTF 117 Ib 64 consid. 4 con
riferimenti). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti
nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c con rinvii). Giova
inoltre ricordare che l'autorità giudicante non è tenuta a pronunciarsi su
tutte le censure, essendo sufficiente chinarsi sulle sole circostanze rilevanti
per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
n. 2a ad art. 26).
3.2. La censura è infondata. Il Governo ha qualificato
la tassa in contestazione alla stregua di una tassa di cancelleria e, dopo
avere dato una definizione della stessa, ha confermato l'importo di fr. 30.–
fissato dall'esecutivo luganese sulla base della relativa ordinanza municipale,
ritenendolo proporzionato al lavoro che l'evasione della domanda aveva
occasionato ai servizi amministrativi del comune. Ora, la motivazione fornita
dal Consiglio di Stato è senz'altro sufficiente e rispetta i requisiti minimi
sanciti dall'art. 29 Cost., in quanto ha permesso ai ricorrenti di impugnare
con la dovuta cognizione di causa tale giudizio dinanzi a questo tribunale. Nulla
permette d'altronde di affermare che essi siano stati limitati nei loro diritti
ricorsuali o che non abbiano potuto comprendere a sufficienza le ragioni per
cui l'Esecutivo cantonale ha confermato su questo punto la risoluzione municipale.
4. Nel merito,
Fatti
i ricorrenti contestano la messa a loro carico della suddetta tassa di cancelleria,
sostenendo in sostanza che la stessa sarebbe lesiva dei loro diritti politici e
di quanto previsto dall'art. 18 lett. a del regolamento del comune di __________
sui beni amministrativi
4.1. I diritti politici, garantiti dall'art. 34 Cost, proteggono la libera
formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Il diritto
d'iniziativa, garantito a livello cantonale dall'art. 37 Cost/TI, fa parte dei
diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un
diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il
diritto di lanciare un'iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare
attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima,
senza essere ingiustificatamente ostacolati dall'ente pubblico (DTF 97 I 893
consid. 2 e 4).
4.2. La posa di una bancarella su di una via
o una piazza pubblica per la raccolta di firme dà luogo ad un uso speciale di
poca intensità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione
(DTF 97 I 893 consid. 5; Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale -, n.
573 con riferimenti; art. 121 cpv. 4 LEDP, art. 7 del regolamento del comune di
__________ sui beni amministrativi). Per questo genere di utilizzo del demanio
pubblico lo Stato è legittimato a prelevare delle tasse, se previsto dalla legge.
Laddove però il suolo pubblico è utilizzato per scopi ideali, tali tributi
devono essere di entità modesta. In particolare,
nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico è finalizzata all'esercizio
dei diritti politici possono venire applicate unicamente delle tasse di
cancelleria (Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in:
ZBl 1992 161).
4.3. In concreto, ai ricorrenti è stata richiesta la somma
di fr. 30.– quale contropartita per la prestazione che il municipio ha fornito
per l'esame della domanda, la redazione del rapporto municipale e il rilascio
formale dell'autorizzazione a posare le bancarelle sul territorio comunale. Come
giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, tale tributo è qualificabile come
una tassa di cancelleria ed è destinato unicamente a coprire le spese generate dal
rilascio dell'autorizzazione richiesta. Esso è quindi del tutto indipendente
dalla cosiddetta tassa d'uso, la quale costituisce invece un compenso
particolare imposto al privato per la messa a disposizione di un determinato
bene pubblico (Scolari, op. cit. n. 423). Il fatto dunque che, in base all'art.
18 lett. a del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi,
sono esenti da tasse le utilizzazioni del suolo a fini ideali come la raccolta
Considerandi
di firme per petizioni, iniziative e referendum, non significa ancora che la
medesima regola debba valere anche per le tasse di cancelleria. Né tantomeno i
ricorrenti possono dedurre alcunché a sostegno della loro tesi dal fatto che
nelle vertenze giudiziarie in materia di diritti politici non siano di
principio prelevate tasse di giustizia, trattandosi quest'ultimo di un ambito per
il quale valgono regole diverse da quelle applicabili alla procedura per il
rilascio di un permesso di polizia.
Fatta questa premessa, va detto che
l'importo della tassa litigiosa appare alquanto contenuto e non può affatto essere
considerato tale da costituire un ostacolo al libero esercizio del diritto d'iniziativa
da parte dei ricorrenti, ritenuto che, come visto sopra (cfr. consid. 4.2.), dall'art.
34.
Cost. non è deducibile alcun diritto per il cittadino a poter usufruire in
modo del tutto gratuito del suolo pubblico per scopi politici. A torto i
ricorrenti sostengono poi che se ognuno degli 80 comuni nei quali hanno
richiesto l'autorizzazione avesse prelevato una tassa di cancelleria del medesimo
importo a quello qui in discussione essi si sarebbero visti costretti a
sborsare ben fr. 2'400.–. Innanzitutto essi non negano di avere già ottenuto da
alcuni comuni la garanzia di poter usare gratuitamente il suolo pubblico a tale
fine (ricorso ad 10.2., pag. 6). Inoltre nulla impedisce loro di raccogliere le
firme sulla pubblica via tramite una o più persone isolate e senza far capo ad
alcuna infrastruttura fissa, ritenuto che un simile modo di procedere non è
soggetto ad autorizzazione in quanto, a differenza della posa di una bancarella,
non dà luogo di regola ad un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 96 I 586
consid. 6).
Infine v'è da considerare che la tassa
litigiosa si fonda su di una valida base legale. L'art. 116 cpv. 1 LOC prevede
infatti che per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e
certificati, il municipio incassa delle tasse di cancelleria, fissandone in via
d'ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento. In questo senso a __________
la relativa ordinanza municipale del 16 febbraio 2005 dispone all'art. 1 cpv. 1
che "il municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti,
documenti, estratti e certificati". Per quanto riguarda il loro
ammontare, l'art. 2 cpv. 5 della medesima ordinanza prevede che per "ogni
altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla
presente norma viene prelevata una tassa da fr. 5.- a fr. 100.-, calcolata tenendo
conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale". Ora,
tenuto conto del lavoro svolto nel caso di specie a livello di cancelleria, l'importo
stabilito rientra largamente nei limiti della suddetta norma ed appare appena
sufficiente per coprire la spese causate per la trattazione della domanda di
autorizzazione. Lo stesso risulta per altro rispettoso dei principi dell'equivalenza
e della copertura dei costi.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la risoluzione
governativa impugnata va confermata in quanto immune da violazioni del diritto.
Ritenuto che i ricorrenti hanno agito per
motivi ideali a tutela dei loro diritti politici, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giudizio in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 e 34 Cost; 116, 208 e 209 LOC; 1
cpv. 1 e 2 cpv. 5 dell'ordinanza del municipio di __________ sulle tasse di
cancelleria; 18 del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi;
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giudizio.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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