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Decisione

52.2005.164

Legittimità di una tassa di cancelleria per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio comunale destinate alla raccolta delle firme a sostegno di un'iniziativa

11 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti contestano la messa a loro carico della suddetta tassa di cancelleria,

sostenendo in sostanza che la stessa sarebbe lesiva dei loro diritti politici e

di quanto previsto dall'art. 18 lett. a del regolamento del comune di __________

sui beni amministrativi

4.1. I diritti politici, garantiti dall'art. 34 Cost, proteggono la libera

formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Il diritto

d'iniziativa, garantito a livello cantonale dall'art. 37 Cost/TI, fa parte dei

diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un

diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il

diritto di lanciare un'iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare

attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima,

senza essere ingiustificatamente ostacolati dall'ente pubblico (DTF 97 I 893

consid. 2 e 4).

4.2. La posa di una bancarella su di una via

o una piazza pubblica per la raccolta di firme dà luogo ad un uso speciale di

poca intensità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione

(DTF 97 I 893 consid. 5; Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale -, n.

573 con riferimenti; art. 121 cpv. 4 LEDP, art. 7 del regolamento del comune di

__________ sui beni amministrativi). Per questo genere di utilizzo del demanio

pubblico lo Stato è legittimato a prelevare delle tasse, se previsto dalla legge.

Laddove però il suolo pubblico è utilizzato per scopi ideali, tali tributi

devono essere di entità modesta. In particolare,

nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico è finalizzata all'esercizio

dei diritti politici possono venire applicate unicamente delle tasse di

cancelleria (Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in:

ZBl 1992 161).

4.3. In concreto, ai ricorrenti è stata richiesta la somma

di fr. 30.– quale contropartita per la prestazione che il municipio ha fornito

per l'esame della domanda, la redazione del rapporto municipale e il rilascio

formale dell'autorizzazione a posare le bancarelle sul territorio comunale. Come

giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, tale tributo è qualificabile come

una tassa di cancelleria ed è destinato unicamente a coprire le spese generate dal

rilascio dell'autorizzazione richiesta. Esso è quindi del tutto indipendente

dalla cosiddetta tassa d'uso, la quale costituisce invece un compenso

particolare imposto al privato per la messa a disposizione di un determinato

bene pubblico (Scolari, op. cit. n. 423). Il fatto dunque che, in base all'art.

18 lett. a del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi,

sono esenti da tasse le utilizzazioni del suolo a fini ideali come la raccolta

Considerandi

di firme per petizioni, iniziative e referendum, non significa ancora che la

medesima regola debba valere anche per le tasse di cancelleria. Né tantomeno i

ricorrenti possono dedurre alcunché a sostegno della loro tesi dal fatto che

nelle vertenze giudiziarie in materia di diritti politici non siano di

principio prelevate tasse di giustizia, trattandosi quest'ultimo di un ambito per

il quale valgono regole diverse da quelle applicabili alla procedura per il

rilascio di un permesso di polizia.

Fatta questa premessa, va detto che

l'importo della tassa litigiosa appare alquanto contenuto e non può affatto essere

considerato tale da costituire un ostacolo al libero esercizio del diritto d'iniziativa

da parte dei ricorrenti, ritenuto che, come visto sopra (cfr. consid. 4.2.), dall'art.

34.

Cost. non è deducibile alcun diritto per il cittadino a poter usufruire in

modo del tutto gratuito del suolo pubblico per scopi politici. A torto i

ricorrenti sostengono poi che se ognuno degli 80 comuni nei quali hanno

richiesto l'autorizzazione avesse prelevato una tassa di cancelleria del medesimo

importo a quello qui in discussione essi si sarebbero visti costretti a

sborsare ben fr. 2'400.–. Innanzitutto essi non negano di avere già ottenuto da

alcuni comuni la garanzia di poter usare gratuitamente il suolo pubblico a tale

fine (ricorso ad 10.2., pag. 6). Inoltre nulla impedisce loro di raccogliere le

firme sulla pubblica via tramite una o più persone isolate e senza far capo ad

alcuna infrastruttura fissa, ritenuto che un simile modo di procedere non è

soggetto ad autorizzazione in quanto, a differenza della posa di una bancarella,

non dà luogo di regola ad un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 96 I 586

consid. 6).

Infine v'è da considerare che la tassa

litigiosa si fonda su di una valida base legale. L'art. 116 cpv. 1 LOC prevede

infatti che per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e

certificati, il municipio incassa delle tasse di cancelleria, fissandone in via

d'ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento. In questo senso a __________

la relativa ordinanza municipale del 16 febbraio 2005 dispone all'art. 1 cpv. 1

che "il municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti,

documenti, estratti e certificati". Per quanto riguarda il loro

ammontare, l'art. 2 cpv. 5 della medesima ordinanza prevede che per "ogni

altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla

presente norma viene prelevata una tassa da fr. 5.- a fr. 100.-, calcolata tenendo

conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale". Ora,

tenuto conto del lavoro svolto nel caso di specie a livello di cancelleria, l'importo

stabilito rientra largamente nei limiti della suddetta norma ed appare appena

sufficiente per coprire la spese causate per la trattazione della domanda di

autorizzazione. Lo stesso risulta per altro rispettoso dei principi dell'equivalenza

e della copertura dei costi.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la risoluzione

governativa impugnata va confermata in quanto immune da violazioni del diritto.

Ritenuto che i ricorrenti hanno agito per

motivi ideali a tutela dei loro diritti politici, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giudizio in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 e 34 Cost; 116, 208 e 209 LOC; 1

cpv. 1 e 2 cpv. 5 dell'ordinanza del municipio di __________ sulle tasse di

cancelleria; 18 del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi;

3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giudizio.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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