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Decisione

52.2005.170

§Scioglimento del rapporto d'impiego con un dipendente statale - pensionamento per invalidità

12 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il pensionamento per invalidità fra i motivi di cessazione del rapporto è dunque

da ricondurre ad un'omissione involontaria e non ad un silenzio qualificato del

legislatore (in questo senso: STA del 12 settembre 2001 in re S, inc. n.

53.2001.1);

che affinché il licenziamento possa

esplicare i suoi effetti occorre dunque che perlomeno alla scadenza del termine

di disdetta il dipendente sia vivo e non sia stato nel frattempo pensionato: se

per contro questi muore o passa al beneficio della pensione prima di tale

termine, la disdetta diventa priva d'oggetto in seguito ad estinzione del

rapporto d'impiego per altra causa;

che, nel caso concreto, il 27 aprile 2005 il

Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego del ricorrente per il 31

ottobre seguente;

che tuttavia, come indicato in narrativa, con sentenza 7 novembre 2005 il

Considerandi

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto al ricorrente il

diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003, in

quanto totalmente inabile al lavoro da quella data; tale giudizio è cresciuto

in giudicato, incontestato;

che in seguito a ciò egli è stato pure posto al beneficio di una pensione

d'invalidità da parte della Cassa pensione dei dipendenti dello Stato;

che, in simili circostanze, si deve considerare che il rapporto d'impiego tra

il ricorrente e lo Stato ha dunque preso fine, causa pensionamento per

invalidità, il 28 febbraio 2003;

che di conseguenza tale circostanza ha privato dei suoi effetti la decisione di

licenziamento pronunciata il 27 aprile 2005 dal Consiglio di Stato;

che infatti quest'ultima è stata emanata allorquando in realtà il rapporto

d'impiego tra il Cantone e il ricorrente si era già estinto, a causa

dell'intervenuta invalidità di quest'ultimo;

che, pertanto, il presente gravame è divenuto privo d'oggetto nel corso di

causa;

che visto l'esito, non si prelevano tasse di

giustizia e spese (art. 28 PAmm), né si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46; 60 PAmm; 58, 67

Lord;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è privo d'oggetto.

2. Non si

prelevano tasse di giustizia e spese.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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