52.2005.172
revisione sentenza Tribunale cantonale amministrativo
12 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.172
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
revisione sentenza Tribunale cantonale amministrativo
REVISIONE
art. 17 let. a LPAC
art. 35 LPAMM
Incarto n.
52.2005.172
52.2005.103
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 10 maggio 2005 del
RI 1
rappr. dal RA 1
chiedente
la revisione della sentenza 2 maggio 2005 del
Tribunale cantonale amministrativo che respinge l'impugnativa presentata da CO
1 contro la decisione 2 marzo 2005 con cui il Consiglio di Stato (n. 931) ha
annullato la licenza edilizia 17 novembre 2004, rilasciata dal municipio di CO
2 a CO 1 per la costruzione di due case monofamigliari in località P__________
(part. 1807 RT);
viste le risposte:
- 20 maggio 2005 di CO 1;
- 24 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 30 maggio 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 2 giugno 2005 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'11 giugno
2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire due piccole
case d'abitazione monofamigliari in località P__________, su un terreno in
leggero pendio (part. 1806 RT) incluso nella zona residenziale estensiva R2b.
Per lo smaltimento delle acque luride era prevista la posa di un pozzo
perdente, che sarebbe stato collocato nell'angolo sud-est del fondo.
Alla domanda si sono opposti i vicini CO 1,
che hanno contestato l'intervento dal profilo della completezza dei piani,
della distanza dal bosco, di quella tra edifici, dei posteggi e degli indici.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio (SPU), il 17 novembre 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni.
B. Con
giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza,
accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza escluso che
fossero date le premesse per la concessione di una deroga alla distanza minima
dal limite del bosco prescritta dall'art. 6 LCFo. Le eccezioni sollevate dagli
opponenti con riferimento all'impossibilità di allacciare gli edifici alle
canalizzazioni sono state lasciate indecise.
C. Con
sentenza 2 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il
predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata da CO 1.
Dopo aver rilevato che le difformità
riscontrate dal Consiglio di Stato per rapporto alla distanza dal bosco ed alla
sistemazione del terreno non sarebbero state tali da giustificare il diniego
del permesso, il tribunale ha ritenuto che l'intervento non potesse comunque
essere autorizzato perché la casa non poteva essere allacciata alle
canalizzazioni. Mancherebbe un piano generale delle canalizzazioni e la
realizzazione della rete delle canalizzazioni non sarebbe nemmeno prevista.
D. Con istanza
10 maggio 2005 il comune di RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale
amministrativo di rivedere la sentenza summenzionata. L'istante rileva che il
comune è dotato di un PCG risalente al 1976, che ne definisce il perimetro. La
sua realizzazione sarebbe tuttavia eccessivamente costosa, per cui le nuove
costruzioni vengono autorizzate a condizione che siano dotate di una fossa
biologica (pozzo perdente).
E. Il
Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio rinunciano a presentare
osservazioni.
CO 1 chiede che l'istanza sia accolta. I
vicini opponenti ne postulano invece il rigetto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Giusta
l'art. 35 PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione:
a) se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha
domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza
che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che
risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro
contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto
ha influito sulla decisione a pregiudizio dell' istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti
nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire,
senza sua colpa, nella procedura precedente.
L'istanza di revisione presuppone che il
richiedente sia legittimato a chiedere l'emanazione di una decisione diversa.
1.2. Nel caso concreto, CO 1 ha rinunciato
per atti concludenti a sollecitare il ripristino della licenza annullata dal
Consiglio di Stato con decisione confermata da questo tribunale.
Ne discende che l'istanza di revisione è
diventata priva d'oggetto. Già da questo profilo va dunque respinta.
Considerandi
2.
L'istanza
andrebbe comunque respinta anche se il comune fosse legittimato a presentarla.
Il fatto che il comune - contrariamente alle indicazioni fornite dal Dipartimento
del territorio e confermate dall'allora tecnico comunale ad interim - sia
dotato di un PGC approvato non permette comunque di giungere ad un giudizio
favorevole all'istante in licenza.
A norma dell'art. 17 lett. a LPAc, nel
perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il permesso di costruzione o di
trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se è garantito che
le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione conformemente
all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LPAc. Per gli edifici
e gli impianti minori ubicati all'interno del perimetro delle canalizzazioni
pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati
alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere eccezionalmente
concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione
delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente.
Ora, lo stesso istante in revisione ammette
che le canalizzazioni, oggi del tutto inesistenti, non saranno realizzate nemmeno
a breve termine. È dunque certo che la nuova costruzione non potrà essere
allacciata alle canalizzazioni nel prossimo futuro.
Anche per questo motivo la domanda di
revisione non può dunque essere accolta.
3.
Dato che
il comune non è insorto in revisione allo scopo di tutelare suoi interessi
particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece poste a suo carico secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 31, 35 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza è
respinta.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Il comune verserà Fr. 200.- ai resistenti CO 2 a titolo di
ripetibili.
4 Intimazione
a:
,
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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