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Decisione

52.2005.177

licenza edilizia per la formazione di posteggi in zona boschiva

28 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che venga annullato e postulando, in via principale, il rilascio

dell'autorizzazione di dissodamento e della licenza edilizia e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio.

I ricorrenti, contestano innanzitutto la crescita in

giudicato del diniego di dissodamento. Entrando nel merito della stessa ritengono

dati i presupposti per una deroga al divieto generale di dissodamento previsto

dalla LFo. Nel caso concreto l'interesse a disporre di un posteggio è, a mente

degli stessi, preponderante rispetto al mantenimento del bosco. L'opera,

identica a quella esistente al mapp. n 347 RFD, sopraelevata e sorretta da

pali, non toccherebbe gli alberi, mantenendo intatta la superficie boschiva. I

ricorrenti evidenziano pure l'esistenza di un interesse pubblico, confermato

dallo stesso municipio, alla creazione di posteggi nel comune di Vico Morcote.

Vista la conformazione della zona, l'edificazione dei posteggi, necessari

all'abitazione di RI 3 e legati alla funzione medesima della zona abitativa,

non sarebbe neppure attuabile altrove. A mente dei ricorrenti, il posteggio

sarebbe ad ubicazione vincolata e potrebbe di conseguenza essere autorizzato

giusta l'art. 24 LPT.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad

identica conclusione sono pervenuti il dipartimento del territorio e il

municipio con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in

appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46

PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm). Il sopralluogo invocato dai ricorrenti non appare infatti atto a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

a.

L'oggetto del presente ricorso è un'autorizzazione di costruire un posteggio

privato in zona forestale. L'ammissibilità di un tale impianto si fonda da una

parte sul diritto forestale e dall'altra sul diritto pianificatorio e edilizio.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorizzazione ai

sensi dell'art. 22 LPT o di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT,

nel caso in esame l'ammissibilità dell'impianto dipende pure dai criteri posti

dal diritto forestale (LFo).

b. Come rilevato dal Consiglio di Stato per

le costruzioni nella foresta essendo applicabile la legislazione forestale, che

sotto l'aspetto materiale disciplina le costruzioni site in quest'area, è pertanto

esclusa l'applicazione dell'art. 24 LPT. È però necessaria un'autorizzazione

eccezionale se, come nel caso in esame, una costruzione o un impianto serve

pure o esclusivamente ad altri scopi (A. Scolari, Commentario, II ed., n. 237

ad art. 28 LALPT).

3.

3.1.

Giusta l’art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente

rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi

alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT), soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona

edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).

I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.

La nozione

dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la

giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire

l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi

tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63

consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo,

imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid.

3a e c), ma motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono

sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).

3.2

In concreto, il posteggio sarebbe

situato fuori della zona edificabile, in zona boschiva. Indiscutibilmente,

neppure i ricorrenti lo contestano, non essendo conforme alla funzione prevista

per la zona di utilizzazione, può di conseguenza essere autorizzato soltanto se

risponde ai requisiti posti dall’art. 24 LPT.

3.3

Nel caso in esame, è evidente che

l'intervento non può neppure essere autorizzato in base all'art. 24 LPT.

Il posteggio è infatti destinato a servire

il mapp. n. 320 RFD e non i mappali sui quali verrebbe edificato. Per di più,

oltre a non essere connesso con l'utilizzazione del suolo, nulla impedisce ai

ricorrenti di realizzarlo all'interno della zona edificabile. Di fatto la sua

destinazione, non impone che debba essere edificato proprio in quel luogo. Non

si può dunque affermare che sia un'opera ad ubicazione vincolata.

Appare evidente che l'unico scopo di tale

edificazione è quello di favorire un più comodo accesso all'abitazione del

ricorrente RI 3, sita nella confinante zona edificabile e raggiungibile

soltanto superando la scalinata a monte della strada cantonale. Come già

anticipato, motivi di mero comodo non giustificano una costruzione fuori della

zona edificabile (DFT 129 II 63; 124 II 252; 117 Ib 267).

Come già evidenziato dall'autorità di prime

cure, la carenza di posteggi nel comune di Vico Morcote, riconosciuta dallo

stesso municipio, non va risolta con il rilascio di autorizzazioni eccezionali

ex art. 24 LPT, bensì tramite gli strumenti della pianificazione territoriale

(DTF 118 Ib 497, JdT 1994 I 439).

3.4

Tutto considerato non si ravvisa

pertanto nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare tale posteggio

fuori della zona edificabile. Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi

dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata,

senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano

interessi preponderanti.

4.

Procedura

di dissodamento

4.1

In questa sede i ricorrenti avversano

nel contempo la decisione di dissodamento 14 gennaio 2005, unicamente al fine

di ottenere l'autorizzazione per l'edificazione del posteggio. Indipendentemente

dall'esito della procedura di dissodamento, il progetto in esame, non essendo

ad ubicazione vincolata, non può in ogni caso essere autorizzato. Per

completezza si rileva nondimeno quanto segue.

4.2

I ricorrenti si appellano inutilmente

al principio di coordinamento sancito dagli art. 25a LPT e 11 cpv. 2 LFo. In

effetti, l'art. 11 cpv. 2 LFo prescrive che l'autorità competente può autorizzare

la costruzione fuori della zona edificabile solo d'intesa con l'autorità

competente a concedere il permesso di dissodamento. In concreto, il

coordinamento prescritto è stato rispettato. La decisione del DT che nega il

dissodamento (competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 RLCFo) e l’opposizione

dello stesso dipartimento al rilascio della licenza, oltre ad essere coeve ed a

farsi reciprocamente riferimento, sono state intimate contemporaneamente.

4.3

A differenza di quanto sostenuto

dall'autorità di prime cure tale decisione non è cresciuta in giudicato

incontestata. Sebbene i ricorrenti abbiano chiesto l'annullamento della

decisione municipale 20 gennaio 2005, nel petitum hanno inoltre postulato la

concessione della licenza edilizia "previa autorizzazione di dissodamento"

(cfr. ricorso al Consiglio di Stato 7 febbraio 2005). Per di più dalle

motivazioni del ricorso si evince chiaramente la reale intenzione degli stessi,

di volersi aggravare anche avverso la decisione dipartimentale che nega loro il

dissodamento (consid. 5 ricorso al Consiglio di Stato).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha già

avuto modo di sottolineare che prassi e giurisprudenza, nel settore retto dal

diritto amministrativo, ammettono che se da un atto risultano anche in modo

implicito la volontà di aggravarsi contro un provvedimento e le conclusioni del

ricorrente, lo stesso - a scanso di inutili formalismi che renderebbero

difficile l'esercizio di un diritto - dev'essere considerato formalmente come

un ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N.

3a ad art. 46).

4.4

In concreto la decisione

dipartimentale, che indica la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15

giorni dalla notificazione, è stata trasmessa agli opponenti (art. 42 RLCFo)

per il tramite del municipio "unitamente alla decisione sulla domanda

di costruzione" (cfr. decisione di dissodamento 14 gennaio 2005) ossia

il 20 gennaio 2005. Il ricorso avverso la decisione di dissodamento si avvera

pertanto tempestivo.

4.5

Giusta l'art. 3 LFo, l'area forestale

non va diminuita. I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo).

Per dissodamenti si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle

finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Allo scopo di attenuare il rigore

della legge, l'art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere

deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali e a determinate

condizioni. Una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra

l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti

sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le

seguenti condizioni: a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è

attuabile soltanto nel luogo previsto; b) l'opera soddisfa materialmente le

condizioni della pianificazione; c) il dissodamento non comporta seri problemi

per l'ambiente.

4.6

Nell'evenienza concreta, come rilevato

dal dipartimento cantonale l'interesse privato del ricorrente, volto a

realizzare un più comodo accesso alla propria abitazione, non può in ogni caso

essere considerato grave motivo preponderante ai sensi dell'art. 5 LFo. Questo

interesse non è infatti idoneo a compensare l'opposto interesse pubblico, volto

alla conservazione del bosco. L'interesse al mantenimento dell'area forestale

non va dimostrato in base allo stato degli alberi e degli arbusti esistenti, perché

il precetto preordinato alla sua conservazione è stabilito dall'ordinamento

giuridico senza riferimento alcuno alla sua condizione, al valore o alla funzione

del bosco (DTF 117 Ib 325 consid. 2; RDAT I-1998 N. 89). Negando la predominanza

dell'interesse privato all'edificazione del posteggio rispetto a quello pubblico

al mantenimento dell'area boschiva, il dipartimento cantonale non ha in alcun

modo violato il diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti si fonda

su apprezzamento del tutto sostenibile della fattispecie.

Appurato che il posteggio non adempie

neppure il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 a LPT) (cfr.

consid. 3), non può in tutta evidenza essere concessa una deroga al divieto di

dissodamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dai

ricorrenti, la decisione dipartimentale che nega loro il dissodamento non

presta pertanto fianco a critiche.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto

e la decisione governativa impugnata confermata.

Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e

le spese vanno poste a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 25 a LPT; 3, 4, 5, 11 LFO; 21

LE; 1, 18, 28, 43, 46, 63 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Contro la

presente, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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