52.2005.177
licenza edilizia per la formazione di posteggi in zona boschiva
28 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.177
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la formazione di posteggi in zona boschiva
BOSCO
CONFORMITÀ DI ZONA
art. 5 LFO
art. 11 cpv. 2 LFO
art. 22 cpv. 2 LPT
art. 24 LPT
art. 25a LPT
Incarto n.
52.2005.177
Lugano
28 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2005 (n. 2192) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la risoluzione 20 gennaio 2005 con cui il municipio di Vico Morcote ha negato
loro il rilascio della licenza edilizia per la formazione di 3 posteggi
esterni in zona boschiva (mapp. n. 347 e 348 RFD);
viste le risposte:
- 1. giugno 2005 del
municipio di Vico Morcote;
- 8 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 I ricorrenti RI 1, RI 2
e RI 3, sono proprietari di case d'abitazione, situate nella zona edificabile
di Vico Morcote in località Preabella, a monte della strada cantonale che si
snoda lungo la riva del lago. Le abitazioni dispongono di alcuni posteggi, situati
su una piattaforma sorretta da pilastri realizzata su un fondo boschivo (part.
347), compreso tra la strada ed il lago.
Il 18 agosto 2004, i ricorrenti hanno chiesto al Dipartimento
del territorio il permesso di dissodare la superficie necessaria (circa 377 mq)
per ampliare il posteggio esistente con tre nuovi stalli. L'11 ottobre 2004
hanno inoltrato la relativa domanda di costruzione. Con atti distinti di ugual
data, il 14 gennaio 2005 il Dipartimento del territorio ha respinto la domanda
di dissodamento e si è opposto al rilascio della licenza edilizia, non ritenendo
soddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT.
b. Rimettendosi integralmente al preavviso dipartimentale, il
20 gennaio successivo il municipio ha negato il rilascio della licenza
edilizia. Nel contempo ha trasmesso ai ricorrenti la decisione dipartimentale
che nega loro il dissodamento.
B. Con giudizio 3 maggio 2005
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dai ricorrenti.
L'autorità di prime cure ha indicato che il diniego del
permesso di dissodamento, cresciuto in giudicato incontestato, non può più
essere rimessa in discussione. I ricorrenti avrebbero infatti postulato
l'annullamento della sola decisione municipale omettendo di impugnare la
decisione di dissodamento,
Non essendo ad ubicazione vincolata e dati gli evidenti
interessi contrari, in particolare la salvaguardia della zona forestale, l'intervento
prospettato non può essere autorizzato giusta l'art. 24 LPT. Il Governo ha
inoltre ritenuto che in concreto nulla impedisce ai ricorrenti di realizzare
l'opera in zona edificabile e che neppure la carenza di posteggi ne giustifica
l'esecuzione in zona boschiva.
C. Contro il predetto giudizio,
Fatti
i ricorrenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato e postulando, in via principale, il rilascio
dell'autorizzazione di dissodamento e della licenza edilizia e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio.
I ricorrenti, contestano innanzitutto la crescita in
giudicato del diniego di dissodamento. Entrando nel merito della stessa ritengono
dati i presupposti per una deroga al divieto generale di dissodamento previsto
dalla LFo. Nel caso concreto l'interesse a disporre di un posteggio è, a mente
degli stessi, preponderante rispetto al mantenimento del bosco. L'opera,
identica a quella esistente al mapp. n 347 RFD, sopraelevata e sorretta da
pali, non toccherebbe gli alberi, mantenendo intatta la superficie boschiva. I
ricorrenti evidenziano pure l'esistenza di un interesse pubblico, confermato
dallo stesso municipio, alla creazione di posteggi nel comune di Vico Morcote.
Vista la conformazione della zona, l'edificazione dei posteggi, necessari
all'abitazione di RI 3 e legati alla funzione medesima della zona abitativa,
non sarebbe neppure attuabile altrove. A mente dei ricorrenti, il posteggio
sarebbe ad ubicazione vincolata e potrebbe di conseguenza essere autorizzato
giusta l'art. 24 LPT.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad
identica conclusione sono pervenuti il dipartimento del territorio e il
municipio con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in
appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Il sopralluogo invocato dai ricorrenti non appare infatti atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
Considerandi
2.
a.
L'oggetto del presente ricorso è un'autorizzazione di costruire un posteggio
privato in zona forestale. L'ammissibilità di un tale impianto si fonda da una
parte sul diritto forestale e dall'altra sul diritto pianificatorio e edilizio.
Pertanto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorizzazione ai
sensi dell'art. 22 LPT o di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT,
nel caso in esame l'ammissibilità dell'impianto dipende pure dai criteri posti
dal diritto forestale (LFo).
b. Come rilevato dal Consiglio di Stato per
le costruzioni nella foresta essendo applicabile la legislazione forestale, che
sotto l'aspetto materiale disciplina le costruzioni site in quest'area, è pertanto
esclusa l'applicazione dell'art. 24 LPT. È però necessaria un'autorizzazione
eccezionale se, come nel caso in esame, una costruzione o un impianto serve
pure o esclusivamente ad altri scopi (A. Scolari, Commentario, II ed., n. 237
ad art. 28 LALPT).
3.
3.1.
Giusta l’art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente
rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi
alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT), soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona
edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).
I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
La nozione
dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la
giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire
l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi
tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63
consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo,
imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid.
3a e c), ma motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono
sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).
3.2
In concreto, il posteggio sarebbe
situato fuori della zona edificabile, in zona boschiva. Indiscutibilmente,
neppure i ricorrenti lo contestano, non essendo conforme alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione, può di conseguenza essere autorizzato soltanto se
risponde ai requisiti posti dall’art. 24 LPT.
3.3
Nel caso in esame, è evidente che
l'intervento non può neppure essere autorizzato in base all'art. 24 LPT.
Il posteggio è infatti destinato a servire
il mapp. n. 320 RFD e non i mappali sui quali verrebbe edificato. Per di più,
oltre a non essere connesso con l'utilizzazione del suolo, nulla impedisce ai
ricorrenti di realizzarlo all'interno della zona edificabile. Di fatto la sua
destinazione, non impone che debba essere edificato proprio in quel luogo. Non
si può dunque affermare che sia un'opera ad ubicazione vincolata.
Appare evidente che l'unico scopo di tale
edificazione è quello di favorire un più comodo accesso all'abitazione del
ricorrente RI 3, sita nella confinante zona edificabile e raggiungibile
soltanto superando la scalinata a monte della strada cantonale. Come già
anticipato, motivi di mero comodo non giustificano una costruzione fuori della
zona edificabile (DFT 129 II 63; 124 II 252; 117 Ib 267).
Come già evidenziato dall'autorità di prime
cure, la carenza di posteggi nel comune di Vico Morcote, riconosciuta dallo
stesso municipio, non va risolta con il rilascio di autorizzazioni eccezionali
ex art. 24 LPT, bensì tramite gli strumenti della pianificazione territoriale
(DTF 118 Ib 497, JdT 1994 I 439).
3.4
Tutto considerato non si ravvisa
pertanto nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare tale posteggio
fuori della zona edificabile. Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi
dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata,
senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano
interessi preponderanti.
4.
Procedura
di dissodamento
4.1
In questa sede i ricorrenti avversano
nel contempo la decisione di dissodamento 14 gennaio 2005, unicamente al fine
di ottenere l'autorizzazione per l'edificazione del posteggio. Indipendentemente
dall'esito della procedura di dissodamento, il progetto in esame, non essendo
ad ubicazione vincolata, non può in ogni caso essere autorizzato. Per
completezza si rileva nondimeno quanto segue.
4.2
I ricorrenti si appellano inutilmente
al principio di coordinamento sancito dagli art. 25a LPT e 11 cpv. 2 LFo. In
effetti, l'art. 11 cpv. 2 LFo prescrive che l'autorità competente può autorizzare
la costruzione fuori della zona edificabile solo d'intesa con l'autorità
competente a concedere il permesso di dissodamento. In concreto, il
coordinamento prescritto è stato rispettato. La decisione del DT che nega il
dissodamento (competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 RLCFo) e l’opposizione
dello stesso dipartimento al rilascio della licenza, oltre ad essere coeve ed a
farsi reciprocamente riferimento, sono state intimate contemporaneamente.
4.3
A differenza di quanto sostenuto
dall'autorità di prime cure tale decisione non è cresciuta in giudicato
incontestata. Sebbene i ricorrenti abbiano chiesto l'annullamento della
decisione municipale 20 gennaio 2005, nel petitum hanno inoltre postulato la
concessione della licenza edilizia "previa autorizzazione di dissodamento"
(cfr. ricorso al Consiglio di Stato 7 febbraio 2005). Per di più dalle
motivazioni del ricorso si evince chiaramente la reale intenzione degli stessi,
di volersi aggravare anche avverso la decisione dipartimentale che nega loro il
dissodamento (consid. 5 ricorso al Consiglio di Stato).
Il Tribunale cantonale amministrativo ha già
avuto modo di sottolineare che prassi e giurisprudenza, nel settore retto dal
diritto amministrativo, ammettono che se da un atto risultano anche in modo
implicito la volontà di aggravarsi contro un provvedimento e le conclusioni del
ricorrente, lo stesso - a scanso di inutili formalismi che renderebbero
difficile l'esercizio di un diritto - dev'essere considerato formalmente come
un ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N.
3a ad art. 46).
4.4
In concreto la decisione
dipartimentale, che indica la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15
giorni dalla notificazione, è stata trasmessa agli opponenti (art. 42 RLCFo)
per il tramite del municipio "unitamente alla decisione sulla domanda
di costruzione" (cfr. decisione di dissodamento 14 gennaio 2005) ossia
il 20 gennaio 2005. Il ricorso avverso la decisione di dissodamento si avvera
pertanto tempestivo.
4.5
Giusta l'art. 3 LFo, l'area forestale
non va diminuita. I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo).
Per dissodamenti si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle
finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Allo scopo di attenuare il rigore
della legge, l'art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere
deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali e a determinate
condizioni. Una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra
l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti
sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le
seguenti condizioni: a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è
attuabile soltanto nel luogo previsto; b) l'opera soddisfa materialmente le
condizioni della pianificazione; c) il dissodamento non comporta seri problemi
per l'ambiente.
4.6
Nell'evenienza concreta, come rilevato
dal dipartimento cantonale l'interesse privato del ricorrente, volto a
realizzare un più comodo accesso alla propria abitazione, non può in ogni caso
essere considerato grave motivo preponderante ai sensi dell'art. 5 LFo. Questo
interesse non è infatti idoneo a compensare l'opposto interesse pubblico, volto
alla conservazione del bosco. L'interesse al mantenimento dell'area forestale
non va dimostrato in base allo stato degli alberi e degli arbusti esistenti, perché
il precetto preordinato alla sua conservazione è stabilito dall'ordinamento
giuridico senza riferimento alcuno alla sua condizione, al valore o alla funzione
del bosco (DTF 117 Ib 325 consid. 2; RDAT I-1998 N. 89). Negando la predominanza
dell'interesse privato all'edificazione del posteggio rispetto a quello pubblico
al mantenimento dell'area boschiva, il dipartimento cantonale non ha in alcun
modo violato il diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti si fonda
su apprezzamento del tutto sostenibile della fattispecie.
Appurato che il posteggio non adempie
neppure il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 a LPT) (cfr.
consid. 3), non può in tutta evidenza essere concessa una deroga al divieto di
dissodamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dai
ricorrenti, la decisione dipartimentale che nega loro il dissodamento non
presta pertanto fianco a critiche.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto
e la decisione governativa impugnata confermata.
Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e
le spese vanno poste a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 25 a LPT; 3, 4, 5, 11 LFO; 21
LE; 1, 18, 28, 43, 46, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la
presente, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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