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Decisione

52.2005.178

cambiamento di destinazione di due locali in zona artigianale

22 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti dell'uso delle costruzioni consentito.

Nell'ambito di questa definizione, numerosi

ordinamenti pianificatori precisano l'uso (destinazione) ammissibile delle

costruzioni attraverso distinzioni fondate sull'importanza delle ripercussioni

(molestia) che ne derivano. Queste prescrizioni, solitamente caratterizzate

dalla definizione di tre diversi gradi di molestia, hanno valenza meramente pianificatoria.

Sono indipendenti dalle disposizioni della legislazione ambientale, in

particolare dai gradi di sensibilità al rumore (GS) attribuiti alle singole

zone. Servono unicamente a precisare la destinazione, ovvero l'uso ammissibile

delle opere edilizie, attraverso una valutazione astratta del genere di

ripercussioni ingenerate dall'uso che ne viene fatto.

2.2. L'art. 5.11 NAPR di B__________

distingue tre categorie di aziende in base all'importanza della molestia:

a) le aziende non moleste sono quelle che non hanno ripercussioni

diverse da quelle che derivano dall'abitare;

b) le aziende mediamente moleste sono quelle le cui attività si

svolgono soltanto di giorno e producono emissioni con frequenza discontinua e

limitata nel tempo;

c) le aziende fortemente moleste sono infine quelle con ripercussioni

più marcate. Fra queste sono da annoverare gli impianti a grande affluenza,

cioè suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche

della relativa zona derivanti da una grande affluenza di pubblico, dal richiamo

di traffico veicolare, dagli schiamazzi notturni (in particolare: grandi

magazzini, stazioni di servizio, sale giochi, discoteche, ecc.).

Il termine aziende va inteso

soprattutto nel senso di utilizzazioni, ovvero di attività. Lo scopo

della norma è in effetti quello di precisare le destinazioni ammissibili delle

opere edilizie.

3. I

contenuti ammessi della zona artigianale (Ar) sono definiti dall'art. 51 cpv. 1

NAPR, che distingue due sottozone: quella di Carasso (Ar1) e quella di S__________

(Ar2), che qui interessa. In entrambe le sottozone sono ammesse le

costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali e industriali

mediamente moleste. Nella zona di S__________, che qui interessa, sono

inoltre ammessi contenuti amministrativi e commerciali. Ad entrambe le

zone è attribuito il GS III.

L'insorgente sostiene che la limitazione

fondata sul grado di molestia dei contenuti ammissibili concerna soltanto le

costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali ed industriali.

Considerandi

Soltanto queste destinazioni sarebbero soggette al limite che esclude le

attività fortemente moleste. I contenuti amministrativi e commerciali, non vi

sarebbero invece sottoposti. La tesi non appare priva

di fondamento.

Essa risulta anzitutto sorretta dal testo

della norma. Stando al suo tenore letterale, non si può invero negare che il

limite in contestazione (aziende mediamente moleste) sia riferito

soltanto ai contenuti artigianali e industriali. Occorre dare atto al ricorrente

che il testo della norma non assoggetta anche i contenuti amministrativi e

commerciali, ammessi soltanto nella zona Ar2 oltre a quelli artigianali e industriali,

a particolari restrizioni fondate sul grado di molestia.

La deduzione è inoltre avvalorata dall'analisi

sistematica delle singole norme di zona, che ne definiscono la destinazione avvalendosi

anche delle distinzioni fondate sul grado di molestia. Da queste disposizioni

emerge in effetti che soltanto nella zona residenziale intensiva B e nella zona

residenziale semi-intensiva C le destinazioni commerciali e amministrative sono

assoggettate allo stesso grado di molestia al quale sono assoggettate i contenuti

artigianali (cfr. art. 44 e 45 NAPR). Nella zona intensiva speciale A il grado

di molestia serve invece soltanto a precisare i limiti dei contenuti

artigianali ammissibili (art. 43 NAPR). Le destinazioni commerciali e amministrative

non sono invece assoggettati a particolari restrizioni fondate sul grado di

molestia. Ben si può dunque ammettere che anche nella zona artigianale Ar2 il

grado di molestia definito per gli insediamenti artigianali e industriali non

sia applicabile alle costruzioni a vocazione commerciale o amministrativa.

Una diversa interpretazione, che escludesse le

costruzioni commerciali ed amministrative moleste dalla zona artigianale Ar2,

porterebbe peraltro ad ammetterle soltanto nella zona intensiva A, alla quale è

oltretutto assegnato un GS inferiore. Conclusione, questa, che - considerate le

caratteristiche di queste due zone – non può di certo corrispondere alle

intenzioni del legislatore comunale .

Alla luce di queste considerazioni, vanno di

conseguenza rettificate le conclusioni tratte da questo tribunale nella

sentenza 9 settembre 2003 in re M__________ (52.03.85), richiamata dal

Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.

4.

Accertato

che le costruzioni commerciali e amministrative ammesse nella sottozona di S__________

non soggiacciono a particolari restrizioni riferite al grado di molestia, la

trasformazione dei locali adibiti ad officina ed autosalone in spazi utilizzati

per il gioco della tombola, appare sostanzialmente conforme al diritto. Essendo

l'utilizzazione prospettata di natura commerciale, il fatto che possa essere

considerata molesta ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c NAPR non osta al

rilascio della licenza.

Il ricorso va quindi accolto, annullando la

decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma. Gli atti vanno

rinviati al municipio affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola

alle condizioni poste dal Dipartimento del territorio.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 51 NAPR di B__________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di

Stato (n. 2196) e la decisione 3 febbraio 2005 del municipio di CO 1 sono

annullate;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

rilasci al ricorrente la licenza richiesta subordinandola alle condizioni poste

dal Dipartimento del territorio;

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.

2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. municipio

di Bellinzona, 6500 Bellinzona,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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