52.2005.178
cambiamento di destinazione di due locali in zona artigianale
22 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.178
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, TRAM
Titolo:
cambiamento di destinazione di due locali in zona artigianale
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
CONFORMITÀ DI ZONA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.178
Lugano
22 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2196) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 3 febbraio 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso
di cambiare la destinazione di due locali ad uso officina/salone d'esposizione
di uno stabile situato nella zona artigianale (part. 327);
viste le risposte:
- 30 maggio 2005 del
municipio di CO 1;
- 3 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 8 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
ottobre 2004 il ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di
cambiare la destinazione di due ampi locali (382 + 86 mq), situati a
pianterreno di uno stabile (part. 327) ubicato nella zona artigianale (Ar2) del
quartiere di S__________. La domanda indicava che i vani sarebbero stati
utilizzati per svariate attività non moleste (scuola di danza, gioco della
tombola, conferenze, ecc.). Su richiesta dell'autorità cantonale (SPAAS), l'istante
in licenza ha ulteriormente precisato che, sarebbero serviti per il gioco della
tombola, senza accompagnamento musicale, dal lunedì al sabato tra le 2000 e la
0100 e la domenica dalle 1400 alle 1900.
Contro la domanda non sono state presentate
opposizioni. Il Dipartimento del territorio (UDC) l'ha preavvisata
favorevolmente limitatamente all'uso per il gioco della tombola.
Con decisione 3 febbraio 2005 il municipio l'ha
invece respinta, ritenendo che l'attività prevista fosse fortemente molesta e
quindi contraria all'art. 51 NAPR, che nella zona ammetterebbe soltanto
attività non moleste o mediamente moleste.
B. Con
giudizio 3 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da Alessandro Lettieri.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto
del municipio.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
controversa licenza.
Stando al ricorrente, la limitazione alle
attività poco o mediamente moleste, sancita dall'art. 51 NAPR, andrebbe
riferita soltanto alle attività artigianali. Le attività amministrative e
commerciali non soggiacerebbero a tale vincolo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio, che contesta invece succintamente le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente
nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo richiesto non
appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. I fatti non sono peraltro controversi.
2 2.1. Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata
soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di zona). La
funzione delle zone di utilizzazione è di regola precisata dalle norme di
attuazione del PR, che definiscono fra l'altro le destinazioni ammissibili, ovvero
Fatti
i limiti dell'uso delle costruzioni consentito.
Nell'ambito di questa definizione, numerosi
ordinamenti pianificatori precisano l'uso (destinazione) ammissibile delle
costruzioni attraverso distinzioni fondate sull'importanza delle ripercussioni
(molestia) che ne derivano. Queste prescrizioni, solitamente caratterizzate
dalla definizione di tre diversi gradi di molestia, hanno valenza meramente pianificatoria.
Sono indipendenti dalle disposizioni della legislazione ambientale, in
particolare dai gradi di sensibilità al rumore (GS) attribuiti alle singole
zone. Servono unicamente a precisare la destinazione, ovvero l'uso ammissibile
delle opere edilizie, attraverso una valutazione astratta del genere di
ripercussioni ingenerate dall'uso che ne viene fatto.
2.2. L'art. 5.11 NAPR di B__________
distingue tre categorie di aziende in base all'importanza della molestia:
a) le aziende non moleste sono quelle che non hanno ripercussioni
diverse da quelle che derivano dall'abitare;
b) le aziende mediamente moleste sono quelle le cui attività si
svolgono soltanto di giorno e producono emissioni con frequenza discontinua e
limitata nel tempo;
c) le aziende fortemente moleste sono infine quelle con ripercussioni
più marcate. Fra queste sono da annoverare gli impianti a grande affluenza,
cioè suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche
della relativa zona derivanti da una grande affluenza di pubblico, dal richiamo
di traffico veicolare, dagli schiamazzi notturni (in particolare: grandi
magazzini, stazioni di servizio, sale giochi, discoteche, ecc.).
Il termine aziende va inteso
soprattutto nel senso di utilizzazioni, ovvero di attività. Lo scopo
della norma è in effetti quello di precisare le destinazioni ammissibili delle
opere edilizie.
3. I
contenuti ammessi della zona artigianale (Ar) sono definiti dall'art. 51 cpv. 1
NAPR, che distingue due sottozone: quella di Carasso (Ar1) e quella di S__________
(Ar2), che qui interessa. In entrambe le sottozone sono ammesse le
costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali e industriali
mediamente moleste. Nella zona di S__________, che qui interessa, sono
inoltre ammessi contenuti amministrativi e commerciali. Ad entrambe le
zone è attribuito il GS III.
L'insorgente sostiene che la limitazione
fondata sul grado di molestia dei contenuti ammissibili concerna soltanto le
costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali ed industriali.
Considerandi
Soltanto queste destinazioni sarebbero soggette al limite che esclude le
attività fortemente moleste. I contenuti amministrativi e commerciali, non vi
sarebbero invece sottoposti. La tesi non appare priva
di fondamento.
Essa risulta anzitutto sorretta dal testo
della norma. Stando al suo tenore letterale, non si può invero negare che il
limite in contestazione (aziende mediamente moleste) sia riferito
soltanto ai contenuti artigianali e industriali. Occorre dare atto al ricorrente
che il testo della norma non assoggetta anche i contenuti amministrativi e
commerciali, ammessi soltanto nella zona Ar2 oltre a quelli artigianali e industriali,
a particolari restrizioni fondate sul grado di molestia.
La deduzione è inoltre avvalorata dall'analisi
sistematica delle singole norme di zona, che ne definiscono la destinazione avvalendosi
anche delle distinzioni fondate sul grado di molestia. Da queste disposizioni
emerge in effetti che soltanto nella zona residenziale intensiva B e nella zona
residenziale semi-intensiva C le destinazioni commerciali e amministrative sono
assoggettate allo stesso grado di molestia al quale sono assoggettate i contenuti
artigianali (cfr. art. 44 e 45 NAPR). Nella zona intensiva speciale A il grado
di molestia serve invece soltanto a precisare i limiti dei contenuti
artigianali ammissibili (art. 43 NAPR). Le destinazioni commerciali e amministrative
non sono invece assoggettati a particolari restrizioni fondate sul grado di
molestia. Ben si può dunque ammettere che anche nella zona artigianale Ar2 il
grado di molestia definito per gli insediamenti artigianali e industriali non
sia applicabile alle costruzioni a vocazione commerciale o amministrativa.
Una diversa interpretazione, che escludesse le
costruzioni commerciali ed amministrative moleste dalla zona artigianale Ar2,
porterebbe peraltro ad ammetterle soltanto nella zona intensiva A, alla quale è
oltretutto assegnato un GS inferiore. Conclusione, questa, che - considerate le
caratteristiche di queste due zone – non può di certo corrispondere alle
intenzioni del legislatore comunale .
Alla luce di queste considerazioni, vanno di
conseguenza rettificate le conclusioni tratte da questo tribunale nella
sentenza 9 settembre 2003 in re M__________ (52.03.85), richiamata dal
Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.
4.
Accertato
che le costruzioni commerciali e amministrative ammesse nella sottozona di S__________
non soggiacciono a particolari restrizioni riferite al grado di molestia, la
trasformazione dei locali adibiti ad officina ed autosalone in spazi utilizzati
per il gioco della tombola, appare sostanzialmente conforme al diritto. Essendo
l'utilizzazione prospettata di natura commerciale, il fatto che possa essere
considerata molesta ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c NAPR non osta al
rilascio della licenza.
Il ricorso va quindi accolto, annullando la
decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma. Gli atti vanno
rinviati al municipio affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola
alle condizioni poste dal Dipartimento del territorio.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 51 NAPR di B__________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 2196) e la decisione 3 febbraio 2005 del municipio di CO 1 sono
annullate;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
rilasci al ricorrente la licenza richiesta subordinandola alle condizioni poste
dal Dipartimento del territorio;
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.
2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. municipio
di Bellinzona, 6500 Bellinzona,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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