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Decisione

52.2005.180

ordine di sospensione lavori relativi ad un muro di sostegno

12 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente sta costruendo una casa d'abitazione su un terreno (part. 832)

situato a CO 1 all'intersezione fra via Ravredo e via arch. A. da Ponte. I

piani approvati con licenza del 26 febbraio 2002 prevedono di costruire lungo il

confine con via R__________ un muro alto m 1.50, destinato a sorreggere il terrapieno

su cui è stato edificato l'immobile.

B. Il 13

luglio 2004 l'autorità comunale ha constatato che il ricorrente aveva

predisposto l'armatura per costruire lungo via R__________ un muro alto m 1.70.

Con decisione 9 agosto 2004 il municipio gli

ha pertanto ordinato di astenersi dalla costruzione di un muro più alto di

quello approvato.

C. Contro

quest'ordine RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento

in considerazione del fatto che la maggior altezza del muro (+ m 0.20) avrebbe

semmai dovuto essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante (m 6.69), che non

avrebbe comunque superato l'altezza massima prescritta dalle norma di zona (m

7.20).

D. Il 1.

ottobre 2004 l'autorità comunale ha ulteriormente constatato che sul terrapieno

sorretto dal muro in questione, in posizione arretrata rispetto allo stesso, ma

sporgente oltre la sua sommità, era in atto la costruzione di una sorta di

"terrazza" non prevista dai piani approvati.

Con decisione 6 ottobre 2004 il municipio ha

quindi ordinato al ricorrente di sospendere anche questi ulteriori lavori, siccome

non autorizzati.

RI 1 ha impugnato anche questo provvedimento

davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.

E. Con

giudizio 3 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo

che gli ordini di sospensione dei lavori impartiti al ricorrente fossero giustificati

già per il fatto che le opere di cui il municipio ha inibito la realizzazione

non erano previste dai piani approvati.

F. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa

sede le tesi addotte senza successo davanti al Consiglio di Stato. La maggior

altezza del muro (+ m 0.20), allega, andrebbe semmai aggiunta a quella della

casa, mentre la "terrazza" sarebbe semplicemente il basamento del

lastricato autorizzato dai piani approvati, che rimarrebbe in parte scoperto perché

l'altezza del muro è stata, a torto, limitata a m 1.50.

G. Il ricorso

è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che non formulano particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato

dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm), è certa. Il ricorso tempestivo (art. 46 PAmm)

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Il sopralluogo

chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti

senza licenza o in contrasto con la licenza accordata. I lavori eseguiti in

contrasto con la licenza edilizia, soggiunge la norma (cpv. 2), devono tuttavia

essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una

variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 LE).

L'ordine di sospensione dei lavori è un

provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della

situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria

per le opere eseguite senza permesso od in contrasto con quello accordato,

oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 43 LE, n. 1261). Se i lavori sono terminati, l'ordine

diventa privo d'oggetto (Scolari, loc. cit., n. 1261).

2.2

Le varianti d'opera soggiacciono alla

procedura della notifica se i progetti approvati rimangono immutati nelle loro

caratteristiche essenziali (art. 16 cpv. 2 LE).

L'autorità deve di conseguenza lasciar

continuare i lavori difformi che, non alterando nelle loro caratteristiche

essenziali i progetti approvati (art. 42 cpv. 2 e 16 cpv. 2 LE), soggiacciono a

semplice notifica.

Il metro di giudizio applicato per valutare

se la modifica abusiva alteri i progetti approvati nelle loro caratteristiche

essenziali non può essere privo di un certo rigore. Diversamente, la maggior

parte delle varianti d'opera abusive sfuggirebbe a qualsiasi ordine di

sospensione dei lavori. Essenziali possono quindi essere considerate anche

caratteristiche apparentemente secondarie, ma che in caso di alterazione sono

in grado di ledere in misura apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

3.3.1

Nell'evenienza concreta, il primo ordine di sospensione dei

lavori impartito dal municipio era riferito al muro di sostegno lungo il

confine con via R__________, che il ricorrente a quel momento si accingeva a realizzare

sino ad un'altezza (m 1.70) superiore a quella prevista dai piani approvati

(1.50).

Le fotografie prodotte dal municipio con la

risposta al secondo ricorso dimostrano chiaramente che al momento in cui il

Consiglio di Stato ha statuito sull'impugnativa il muro era ormai terminato. Il

provvedimento era dunque diventato privo d'oggetto.

La modifica prospettata era comunque

inidonea ad alterare nei suoi tratti essenziali il progetto approvato. In

particolare, non comportava alcun superamento dell'altezza massima dell'edificio.

Soggiacendo a semplice notifica non era dunque atta a giustificare un ordine di

sospensione.

3.2

Il secondo ordine di sospensione,

impartito dall'autorità comunale al ricorrente, concerneva invece i lavori

intrapresi senza permesso nella fascia di terreno compresa tra l'edificio ed il

muro di sostegno. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, le opere in

questione non si limitano alla realizzazione di una semplice platea destinata a

fungere da fondamento al passaggio lastricato previsto dal progetto approvato

lungo la facciata est dell'edificio. Il manufatto è in realtà la parte

sporgente di un locale sotterraneo, realizzato abusivamente nel terrapieno

compreso tra l'edificio ed il muro di sostegno eretto lungo via R__________. Di

per sé, l'opera abusiva non sovverte le caratteristiche essenziali del progetto

approvato. Sorgendo tuttavia a confine con la strada, non appare tuttavia fuori

luogo considerarla atta ad alterarle in misura tale da far apparire

giustificato l'avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso in

sanatoria.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nella misura

in cui concerne il primo ordine di sospensione. Deve invece essere respinto in

quanto riferito al secondo. Il giudizio governativo impugnato va riformato di

conseguenza.

La tassa di giustizia è posta a carico del

soccombente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune

ne va esente siccome non è intervenuto in difesa di suoi interessi particolari.

Le ripetibili sono invece poste a suo carico nella misura in cui il primo

ricorso se non fosse diventato privo d'oggetto sarebbe stato accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21, 42 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 3 maggio 2005 del

Consiglio di Stato (n. 2190) è annullata e riformata nel senso che:

1.1.

l'ordine di sospensione dei lavori 9 agosto 2004

è dichiarato privo d'oggetto.

1.2.

l'ordine di sospensione dei lavori 6 ottobre

2004 è confermato.

1.3. la tassa di giustizia di fr. 400.- è

a carico del ricorrente.

2. La tassa di

giustizia del presente giudizio è a carico del ricorrente nella misura di fr.

500.-.

3. Il comune

di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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