52.2005.180
ordine di sospensione lavori relativi ad un muro di sostegno
12 luglio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.180
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
ordine di sospensione lavori relativi ad un muro di sostegno
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 16 LE
art. 42 LE
art. 43 LE
Incarto n.
52.2005.180
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 maggio 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2190) che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le
decisioni 9 agosto 2004 e 6 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha
ordinato di sospendere ogni e qualsiasi lavoro non autorizzato sulla part.
832 RF con riferimento ad un muro di sostegno e ad opere di sistemazione
esterna;
viste le risposte:
- 31 maggio 2005 del
municipio di CO 1;
- 3 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 14 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente sta costruendo una casa d'abitazione su un terreno (part. 832)
situato a CO 1 all'intersezione fra via Ravredo e via arch. A. da Ponte. I
piani approvati con licenza del 26 febbraio 2002 prevedono di costruire lungo il
confine con via R__________ un muro alto m 1.50, destinato a sorreggere il terrapieno
su cui è stato edificato l'immobile.
B. Il 13
luglio 2004 l'autorità comunale ha constatato che il ricorrente aveva
predisposto l'armatura per costruire lungo via R__________ un muro alto m 1.70.
Con decisione 9 agosto 2004 il municipio gli
ha pertanto ordinato di astenersi dalla costruzione di un muro più alto di
quello approvato.
C. Contro
quest'ordine RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
in considerazione del fatto che la maggior altezza del muro (+ m 0.20) avrebbe
semmai dovuto essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante (m 6.69), che non
avrebbe comunque superato l'altezza massima prescritta dalle norma di zona (m
7.20).
D. Il 1.
ottobre 2004 l'autorità comunale ha ulteriormente constatato che sul terrapieno
sorretto dal muro in questione, in posizione arretrata rispetto allo stesso, ma
sporgente oltre la sua sommità, era in atto la costruzione di una sorta di
"terrazza" non prevista dai piani approvati.
Con decisione 6 ottobre 2004 il municipio ha
quindi ordinato al ricorrente di sospendere anche questi ulteriori lavori, siccome
non autorizzati.
RI 1 ha impugnato anche questo provvedimento
davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
E. Con
giudizio 3 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo
che gli ordini di sospensione dei lavori impartiti al ricorrente fossero giustificati
già per il fatto che le opere di cui il municipio ha inibito la realizzazione
non erano previste dai piani approvati.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le tesi addotte senza successo davanti al Consiglio di Stato. La maggior
altezza del muro (+ m 0.20), allega, andrebbe semmai aggiunta a quella della
casa, mentre la "terrazza" sarebbe semplicemente il basamento del
lastricato autorizzato dai piani approvati, che rimarrebbe in parte scoperto perché
l'altezza del muro è stata, a torto, limitata a m 1.50.
G. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che non formulano particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato
dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm), è certa. Il ricorso tempestivo (art. 46 PAmm)
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti
senza licenza o in contrasto con la licenza accordata. I lavori eseguiti in
contrasto con la licenza edilizia, soggiunge la norma (cpv. 2), devono tuttavia
essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una
variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 LE).
L'ordine di sospensione dei lavori è un
provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della
situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria
per le opere eseguite senza permesso od in contrasto con quello accordato,
oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 43 LE, n. 1261). Se i lavori sono terminati, l'ordine
diventa privo d'oggetto (Scolari, loc. cit., n. 1261).
2.2
Le varianti d'opera soggiacciono alla
procedura della notifica se i progetti approvati rimangono immutati nelle loro
caratteristiche essenziali (art. 16 cpv. 2 LE).
L'autorità deve di conseguenza lasciar
continuare i lavori difformi che, non alterando nelle loro caratteristiche
essenziali i progetti approvati (art. 42 cpv. 2 e 16 cpv. 2 LE), soggiacciono a
semplice notifica.
Il metro di giudizio applicato per valutare
se la modifica abusiva alteri i progetti approvati nelle loro caratteristiche
essenziali non può essere privo di un certo rigore. Diversamente, la maggior
parte delle varianti d'opera abusive sfuggirebbe a qualsiasi ordine di
sospensione dei lavori. Essenziali possono quindi essere considerate anche
caratteristiche apparentemente secondarie, ma che in caso di alterazione sono
in grado di ledere in misura apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
3.3.1
Nell'evenienza concreta, il primo ordine di sospensione dei
lavori impartito dal municipio era riferito al muro di sostegno lungo il
confine con via R__________, che il ricorrente a quel momento si accingeva a realizzare
sino ad un'altezza (m 1.70) superiore a quella prevista dai piani approvati
(1.50).
Le fotografie prodotte dal municipio con la
risposta al secondo ricorso dimostrano chiaramente che al momento in cui il
Consiglio di Stato ha statuito sull'impugnativa il muro era ormai terminato. Il
provvedimento era dunque diventato privo d'oggetto.
La modifica prospettata era comunque
inidonea ad alterare nei suoi tratti essenziali il progetto approvato. In
particolare, non comportava alcun superamento dell'altezza massima dell'edificio.
Soggiacendo a semplice notifica non era dunque atta a giustificare un ordine di
sospensione.
3.2
Il secondo ordine di sospensione,
impartito dall'autorità comunale al ricorrente, concerneva invece i lavori
intrapresi senza permesso nella fascia di terreno compresa tra l'edificio ed il
muro di sostegno. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, le opere in
questione non si limitano alla realizzazione di una semplice platea destinata a
fungere da fondamento al passaggio lastricato previsto dal progetto approvato
lungo la facciata est dell'edificio. Il manufatto è in realtà la parte
sporgente di un locale sotterraneo, realizzato abusivamente nel terrapieno
compreso tra l'edificio ed il muro di sostegno eretto lungo via R__________. Di
per sé, l'opera abusiva non sovverte le caratteristiche essenziali del progetto
approvato. Sorgendo tuttavia a confine con la strada, non appare tuttavia fuori
luogo considerarla atta ad alterarle in misura tale da far apparire
giustificato l'avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso in
sanatoria.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nella misura
in cui concerne il primo ordine di sospensione. Deve invece essere respinto in
quanto riferito al secondo. Il giudizio governativo impugnato va riformato di
conseguenza.
La tassa di giustizia è posta a carico del
soccombente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune
ne va esente siccome non è intervenuto in difesa di suoi interessi particolari.
Le ripetibili sono invece poste a suo carico nella misura in cui il primo
ricorso se non fosse diventato privo d'oggetto sarebbe stato accolto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21, 42 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 3 maggio 2005 del
Consiglio di Stato (n. 2190) è annullata e riformata nel senso che:
1.1.
l'ordine di sospensione dei lavori 9 agosto 2004
è dichiarato privo d'oggetto.
1.2.
l'ordine di sospensione dei lavori 6 ottobre
2004 è confermato.
1.3. la tassa di giustizia di fr. 400.- è
a carico del ricorrente.
2. La tassa di
giustizia del presente giudizio è a carico del ricorrente nella misura di fr.
500.-.
3. Il comune
di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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