52.2005.182
casa d'abitazione in zona residenziale turistica
26 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2005.182
Data decisione, Autorità:
26.07.2005, TRAM
Titolo:
casa d'abitazione in zona residenziale turistica
LEGITTIMAZIONE
RIPETIBILI
art. 21 LE
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2005.182
Lugano
26 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 maggio 2005 del
RI 1
contro
la decisione 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2294), che annulla la licenza edilizia 16 marzo 2005, rilasciata dal
municipio di RI 1 per costruire una casa d'abitazione unifamiliare sulla
part. 194 RF;
viste le risposte:
- 10 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 14 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
- 28 giugno 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 20
ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di Melide ed abrogato
il PR in vigore sino a quel momento. Dall'approvazione è rimasta esclusa la località
D__________, sino ad allora inserita nella zona R5, per la quale il Governo ha
chiesto al municipio di elaborare un piano regolatore particolareggiato.
L'anno scorso il consiglio comunale ha
adottato un PR particola-reggiato di quel comprensorio, che è stato dichiarato
zona residenziale turistica RT3. Il 19 novembre 2004 il municipio ne ha chiesto
l'approvazione all'Esecutivo cantonale.
B. Il 18
gennaio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di Melide il permesso di costruire
una casa d'abitazione unifamiliare su un fondo (part. 194) appartenente alla
zona anzidetta.
Alla domanda si è opposta la resistente
Martha Hutmacher, proprietaria di un fondo contermine (part. 185) per motivi
che non occorre qui riassumere.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 16 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
C. Con
giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
fondo dedotto in edificazione fosse escluso dalla zona edificabile e
soggiacesse al regime retto dall'art. 24 LPT, poiché il vecchio PR era stato
abrogato, mentre quello in via di approvazione non era ancora entrato in
vigore. Sussisterebbe dunque un vuoto pianificatorio, che osta al rilascio del
permesso richiesto.
Le ripetibili sono state suddivise in
ragione di metà ciascuno tra l'istante in licenza ed il comune.
D. L'istante
in licenza si è adagiato al predetto giudizio. Contro di esso il comune di RI 1
è invece insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il comune sostiene che il fondo sarebbe
comunque edificabile, in quanto incluso nel territorio largamente edificato. Il
diritto in via di approvazione esplicherebbe d'altro canto effetto anticipato
positivo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione perviene la vicina opponente contestando succintamente le
tesi dell'insorgente.
L'istante in licenza è invece rimasto
silente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE, che conferisce al comune la legittimazione a ricorrere (cpv. 2).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è di
per sé ricevibile in ordine. Nella misura in cui postula il ripristino della
licenza annullata esso è tuttavia privo d'oggetto, poiché, rinunciando ad impugnare
il giudizio del Consiglio di Stato, l'istante ha inequivocabilmente dimostrato
per atti concludenti di aver rinunciato all'intervento (RDAT 1990, n. 44
consid. 1.2; STA 12.7.05 in re comune di Gerra Verzasca). Il diritto di ricorso
del comune, d'attualità soltanto davanti a questo tribunale (cfr. art. 21 cpv.
Considerandi
2.
LE), presuppone invero che il Governo autorizzi un intervento edilizio, annullando
una decisione negativa del municipio. In caso di annullamento di una decisione
del municipio favorevole all'istante, spetta invece a quest'ultimo insorgere
davanti a questo tribunale per ottenerne il ripristino. Il comune può semmai
impugnare il giudizio governativo ad adiuvandum a fianco dell'istante in
licenza. Se questi vi rinuncia, non può tuttavia insorgere autonomamente.
Il ricorso è invece proponibile nella misura
in cui il comune chiede l'annullamento della condanna al pagamento di metà dell'indennità
per ripetibili.
2.
Entro
questi limiti, l'impugnativa è fondata, poiché, per principio, il comune che soccombe
è condannato al pagamento di un'indennità per ripetibili soltanto quando interviene
in lite quale unico antagonista della parte vincente. Negli altri casi le
ripetibili sono invece addebitate alle parti che si sono battute al suo fianco
senza successo (art. 31 PAmm; Borghi/Corti, compendio di procedura
amministrativa ticinese, art. 31 PAmm n. 2 b).
Nella misura in cui è proponibile, il
ricorso va dunque accolto, riformando il dispositivo n. 2 del giudizio
impugnato, nel senso che l'indennità per ripetibili accordata a CO 1 dal Consiglio
di Stato è interamente posta a carico dell'istante in licenza.
3.
Dato l'esito,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Nella misura in cui è
soccombente, il comune rifonderà tuttavia alla resistente fr. 500.- a titolo di
ripetibili di questa istanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della
decisione 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2294) è riformato nel senso
che l'indennità di fr. 500.- per ripetibili è posta interamente a carico di CO
2.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il comune
di RI 1 rifonderà fr. 500.- a CO 1 a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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