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Decisione

52.2005.182

casa d'abitazione in zona residenziale turistica

26 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20

ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di Melide ed abrogato

il PR in vigore sino a quel momento. Dall'approvazione è rimasta esclusa la località

D__________, sino ad allora inserita nella zona R5, per la quale il Governo ha

chiesto al municipio di elaborare un piano regolatore particolareggiato.

L'anno scorso il consiglio comunale ha

adottato un PR particola-reggiato di quel comprensorio, che è stato dichiarato

zona residenziale turistica RT3. Il 19 novembre 2004 il municipio ne ha chiesto

l'approvazione all'Esecutivo cantonale.

B. Il 18

gennaio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di Melide il permesso di costruire

una casa d'abitazione unifamiliare su un fondo (part. 194) appartenente alla

zona anzidetta.

Alla domanda si è opposta la resistente

Martha Hutmacher, proprietaria di un fondo contermine (part. 185) per motivi

che non occorre qui riassumere.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 16 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta.

C. Con

giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il

fondo dedotto in edificazione fosse escluso dalla zona edificabile e

soggiacesse al regime retto dall'art. 24 LPT, poiché il vecchio PR era stato

abrogato, mentre quello in via di approvazione non era ancora entrato in

vigore. Sussisterebbe dunque un vuoto pianificatorio, che osta al rilascio del

permesso richiesto.

Le ripetibili sono state suddivise in

ragione di metà ciascuno tra l'istante in licenza ed il comune.

D. L'istante

in licenza si è adagiato al predetto giudizio. Contro di esso il comune di RI 1

è invece insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il comune sostiene che il fondo sarebbe

comunque edificabile, in quanto incluso nel territorio largamente edificato. Il

diritto in via di approvazione esplicherebbe d'altro canto effetto anticipato

positivo.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad

identica conclusione perviene la vicina opponente contestando succintamente le

tesi dell'insorgente.

L'istante in licenza è invece rimasto

silente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

LE, che conferisce al comune la legittimazione a ricorrere (cpv. 2).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è di

per sé ricevibile in ordine. Nella misura in cui postula il ripristino della

licenza annullata esso è tuttavia privo d'oggetto, poiché, rinunciando ad impugnare

il giudizio del Consiglio di Stato, l'istante ha inequivocabilmente dimostrato

per atti concludenti di aver rinunciato all'intervento (RDAT 1990, n. 44

consid. 1.2; STA 12.7.05 in re comune di Gerra Verzasca). Il diritto di ricorso

del comune, d'attualità soltanto davanti a questo tribunale (cfr. art. 21 cpv.

Considerandi

2.

LE), presuppone invero che il Governo autorizzi un intervento edilizio, annullando

una decisione negativa del municipio. In caso di annullamento di una decisione

del municipio favorevole all'istante, spetta invece a quest'ultimo insorgere

davanti a questo tribunale per ottenerne il ripristino. Il comune può semmai

impugnare il giudizio governativo ad adiuvandum a fianco dell'istante in

licenza. Se questi vi rinuncia, non può tuttavia insorgere autonomamente.

Il ricorso è invece proponibile nella misura

in cui il comune chiede l'annullamento della condanna al pagamento di metà dell'indennità

per ripetibili.

2.

Entro

questi limiti, l'impugnativa è fondata, poiché, per principio, il comune che soccombe

è condannato al pagamento di un'indennità per ripetibili soltanto quando interviene

in lite quale unico antagonista della parte vincente. Negli altri casi le

ripetibili sono invece addebitate alle parti che si sono battute al suo fianco

senza successo (art. 31 PAmm; Borghi/Corti, compendio di procedura

amministrativa ticinese, art. 31 PAmm n. 2 b).

Nella misura in cui è proponibile, il

ricorso va dunque accolto, riformando il dispositivo n. 2 del giudizio

impugnato, nel senso che l'indennità per ripetibili accordata a CO 1 dal Consiglio

di Stato è interamente posta a carico dell'istante in licenza.

3.

Dato l'esito,

si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Nella misura in cui è

soccombente, il comune rifonderà tuttavia alla resistente fr. 500.- a titolo di

ripetibili di questa istanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della

decisione 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2294) è riformato nel senso

che l'indennità di fr. 500.- per ripetibili è posta interamente a carico di CO

2.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il comune

di RI 1 rifonderà fr. 500.- a CO 1 a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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