52.2005.183
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca definitiva della patente per inidoneità caratteriale. Domanda ammessa a seguito di perizia giudiziaria positiva commissionata in sede ricorsuale
6 febbraio 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2005.183
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TRAM
Titolo:
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca definitiva della patente per inidoneità caratteriale. Domanda ammessa a seguito di perizia giudiziaria positiva commissionata in sede ricorsuale
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 14 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 14 cpv. 3 LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 17 cpv. 2 LCSTR
art. 23 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2005.183
Lugano
6 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 maggio 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 10 maggio 2005 (no. 2302) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la
sua istanza di riammissione alla guida;
vista la risposta 8 giugno
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
nato il 7 aprile 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nel giugno del 1984. Da allora è stato oggetto di ben sette provvedimenti amministrativi
a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.
Nel 1999 RI 1 si è reso autore di altre
infrazioni, a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di uno
psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo alla
guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 25 novembre 1999 la Sezione
della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo
definitivo, annotando che un eventuale riesame sarebbe stato concesso unicamente
nei termini (cinque anni) e alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr.
B. Il 2 marzo
2004 lo psicologo clinico che nel frattempo aveva preso in cura RI 1 (lic. dipl.
__________) ha sollecitato un riesame del caso. Rispondendo direttamente
all’interessato, la Sezione della circolazione ha precisato che la domanda era
prematura e che a tempo debito (novembre 2004) avrebbe potuto sottoporsi ad un esame
presso uno psicologo del traffico, seguito - in caso di esito positivo - da
nuovi esami di guida teorici e pratici.
Il 18
dicembre 2004 il curante di RI 1 ha dunque chiesto che il suo assistito fosse
riammesso alla guida, esprimendosi positivamente al riguardo con ampie spiegazioni.
Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________
è invece giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando che vi fossero
gli estremi per procedere ad una riabilitazione alla guida. Preso atto di tale
valutazione, il 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la
domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 1999.
C. Con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa
decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Dopo aver ottenuto maggiori ragguagli sia
dal curante del ricorrente che dal perito, l’autorità di ricorso di prime cure ha
espresso il convincimento che le argomentazioni dello psicologo del traffico,
concentrate essenzialmente ad esaminare il comportamento del periziato nello
specifico ambito della circolazione stradale, fossero da preferire a quelle del
terapeuta personale dell’interessato, tendenti a valutare la situazione del
paziente in un’ottica psicosociale più ampia.
D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’immediata
restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della
risoluzione impugnata.
Il ricorrente ha rimproverato in sostanza
alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola
perizia __________, ignorando le esaurienti relazioni stese dal proprio
terapeuta, che dopo una prolungata presa a carico ha attestato la sussistenza
di un’evoluzione positiva suscettibile di giustificare la postulata riammissione
alla guida. Il referto del lic. psic. __________ – ha soggiunto l’insorgente –
si basa unicamente sui suoi precedenti, su vecchie valutazioni allestite con la
stessa metodologia da altri psicologi del traffico e su un colloquio di circa
un'ora. I rapporti del lic. dipl. __________, la cui competenza è ampiamente
riconosciuta a livello cantonale, sono stati invece stilati dopo un anno e
mezzo di terapia e incontri che il ricorrente ha affrontato spontaneamente. A
fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto
quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato , riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
F. In fase
istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia
specialistica per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato
l'idoneità a guidare veicoli a motore invocata nel gravame.
Nel suo referto 2 gennaio 2006 il perito
designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è cambiato e che in futuro
sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. RI 1 e il
Consiglio di Stato hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del
referto, così come alla presentazione di conclusioni. La Sezione della
circolazione ha invece prodotto alcune osservazioni critiche elaborate dal lic.
psic. __________.
Delle risultanze istruttorie si dirà - per
quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18
cpv. 1 PAmm).
Dalle
tavole processuali va invece stralciata la memoria irrita presentata il 26 gennaio
2006 dalla Sezione della circolazione. Anche volendola benevolmente considerare
alla stregua di una dettagliata richiesta di delucidazione della perizia, la
missiva ed il suo allegato si avverano infatti irrimediabilmente tardivi per rapporto
all'apposito termine di 15 giorni fissato nell'ordinanza processuale del 9
gennaio 2006 con la quale il Tribunale ha intimato alle parti il rapporto del
perito giudiziario.
Considerandi
2.
Nel 1999 RI
1.
ha subito una revoca definitiva della licenza di condurre, con possibilità di
riesame trascorsi 5 anni dall'adozione del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 e
23.
cpv. 3 vLCStr). In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di
sicurezza in quanto ritenuto incorreggibile e inidoneo alla guida per motivi caratteriali.
Per poter essere riammesso alla guida, egli deve rendere attendibile che i
presupposti del provvedimento non esistono più (art. 23 cpv. 3 LCStr). La
materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica
legata alla personalità del ricorrente, atteso che il 10 marzo 2005 la Sezione
della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato
non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento
corretto nell'ambito della circolazione stradale.
2.1
Il terapeuta dell'insorgente, che lo
incontra regolarmente dal settembre del 2003, ha stilato quattro rapporti
all'attenzione della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato
poi, nei quali ha ripetutamente attestato la sussistenza di un profondo
cambiamento in capo alla persona del proprio paziente, ormai maturo, equilibrato
e responsabile. A mente del curante lic. dipl. __________, tale evoluzione positiva
giustificherebbe senz'altro la restituzione della licenza di condurre stante l'assenza
di pericoli per la sicurezza del traffico.
Di tutt'altro avviso lo psicologo del
traffico __________, che nel febbraio del 2005 ha peritato l'insorgente per
conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che il
tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI
1, il quale persisterebbe in operazioni di banalizzazione e di spostamento
delle responsabilità dimostrando di trovarsi ancora nella situazione di immaturità
e di sofferenza (nevrosi asintomatica) constatata da tutti gli esperti intervenuti
all'epoca dell'adozione della revoca definitiva.
2.2
Al cospetto di prese di posizione così
discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia
specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone
l'esecuzione al PD dr. phil. RI 1, docente alla facoltà di psicologia dell'Università
di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato membro
della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).
Nel suo referto del 2 gennaio 2006 basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle
perizie sin qui esperite, sui risultati di un esame cognitivo-psicomotorio,
sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata sull'interessato
e di una telefonata intercorsa con la fidanzata di quest'ultimo, il perito
giudiziario ha stabilito che l'esaminato è cambiato a fondo e che in futuro
sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. Donde la possibilità
di revocare la misura di sicurezza in vigore, essendo venuta meno l'inidoneità
alla guida che ne aveva imposto l'adozione.
Nel suo complesso, la perizia giudiziaria non
appare del tutto convincente, a cagione soprattutto delle spiegazioni assai
scarne addotte dal suo estensore per giustificare le conclusioni raggiunte.
Anche talune modalità operative applicate dall'esperto suscitano perplessità, segnatamente
laddove ha contattato telefonicamente la fidanzata del peritando per assumere
indicazioni non necessariamente neutrali e disinteressate che ha poi utilizzato
ai fini della valutazione richiestagli. Per quanto parzialmente insoddisfacente
dal profilo della motivazione e del suo impianto metodologico, il referto risulta
nondimeno attendibile, non fosse altro che per la competenza, l'autorevolezza e
la vasta esperienza nella specifica materia del perito designato. Quest'ultimo
ha risposto in modo certo e puntuale al quesito sottopostogli. Il Tribunale
ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più
che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche il terapeuta assiduamente
frequentato dal ricorrente.
3.
Di regola,
dopo un lungo periodo di astensione dalla guida occorre superare nuovi esami di
condurre, teorici e pratici. Per evitare contestazioni riguardo a questa imposizione
che era già stata preannunciata al ricorrente (cfr. scritto 11 marzo 2004 della
Sezione della circolazione) mette conto di affrontare in questa sede anche tale
questione, che il perito giudiziario ha risolto consigliando l'imposizione di
un semplice esame pratico.
Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi
esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118
Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2219 e 2467), ponendo mente in
particolare alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, n.
7.2.1
ss. ad art. 14 LCStr).
Nel caso
di specie, RI 1 ha depositato la sua licenza di condurre nel novembre del 1999.
Sono quindi trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle
nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale
astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare
la prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente
esperienza acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione
dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti
che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la
perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo
di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e
rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).
Se ne
deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida, peraltro
interrotta a più riprese da provvedimenti amministrativi che nel loro insieme
l'hanno tenuto lontano dal volante per 27 mesi, il ricorrente dovrà affrontare
nuovi esami di guida teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla
guida, superiore a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.
4.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, riformando
ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione
della circolazione che esso ha tutelato.
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue
ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro,
a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3. 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC;
10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 10 maggio 2005 (no.
2302) del Consiglio di Stato e la risoluzione 10 marzo 2005 della Sezione della
circolazione sono annullate e riformate nel senso che RI 1 è riammesso alla
guida di veicoli a motore previo superamento di nuovi esami di condurre teorici
e pratici.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a
carico dello Stato, con l'ulteriore obbligo di rifondere al ricorrente fr. 2'000.-
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
rappr. da
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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