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Decisione

52.2005.183

Istanza di riammissione alla guida dopo revoca definitiva della patente per inidoneità caratteriale. Domanda ammessa a seguito di perizia giudiziaria positiva commissionata in sede ricorsuale

6 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

nato il 7 aprile 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nel giugno del 1984. Da allora è stato oggetto di ben sette provvedimenti amministrativi

a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.

Nel 1999 RI 1 si è reso autore di altre

infrazioni, a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di uno

psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo alla

guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 25 novembre 1999 la Sezione

della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo

definitivo, annotando che un eventuale riesame sarebbe stato concesso unicamente

nei termini (cinque anni) e alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr.

B. Il 2 marzo

2004 lo psicologo clinico che nel frattempo aveva preso in cura RI 1 (lic. dipl.

__________) ha sollecitato un riesame del caso. Rispondendo direttamente

all’interessato, la Sezione della circolazione ha precisato che la domanda era

prematura e che a tempo debito (novembre 2004) avrebbe potuto sottoporsi ad un esame

presso uno psicologo del traffico, seguito - in caso di esito positivo - da

nuovi esami di guida teorici e pratici.

Il 18

dicembre 2004 il curante di RI 1 ha dunque chiesto che il suo assistito fosse

riammesso alla guida, esprimendosi positivamente al riguardo con ampie spiegazioni.

Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________

è invece giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando che vi fossero

gli estremi per procedere ad una riabilitazione alla guida. Preso atto di tale

valutazione, il 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la

domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 1999.

C. Con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa

decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Dopo aver ottenuto maggiori ragguagli sia

dal curante del ricorrente che dal perito, l’autorità di ricorso di prime cure ha

espresso il convincimento che le argomentazioni dello psicologo del traffico,

concentrate essenzialmente ad esaminare il comportamento del periziato nello

specifico ambito della circolazione stradale, fossero da preferire a quelle del

terapeuta personale dell’interessato, tendenti a valutare la situazione del

paziente in un’ottica psicosociale più ampia.

D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’immediata

restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della

risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha rimproverato in sostanza

alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola

perizia __________, ignorando le esaurienti relazioni stese dal proprio

terapeuta, che dopo una prolungata presa a carico ha attestato la sussistenza

di un’evoluzione positiva suscettibile di giustificare la postulata riammissione

alla guida. Il referto del lic. psic. __________ – ha soggiunto l’insorgente –

si basa unicamente sui suoi precedenti, su vecchie valutazioni allestite con la

stessa metodologia da altri psicologi del traffico e su un colloquio di circa

un'ora. I rapporti del lic. dipl. __________, la cui competenza è ampiamente

riconosciuta a livello cantonale, sono stati invece stilati dopo un anno e

mezzo di terapia e incontri che il ricorrente ha affrontato spontaneamente. A

fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto

quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.

E. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato , riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

F. In fase

istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia

specialistica per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato

l'idoneità a guidare veicoli a motore invocata nel gravame.

Nel suo referto 2 gennaio 2006 il perito

designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è cambiato e che in futuro

sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. RI 1 e il

Consiglio di Stato hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del

referto, così come alla presentazione di conclusioni. La Sezione della

circolazione ha invece prodotto alcune osservazioni critiche elaborate dal lic.

psic. __________.

Delle risultanze istruttorie si dirà - per

quanto necessario - nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze

della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Dalle

tavole processuali va invece stralciata la memoria irrita presentata il 26 gennaio

2006 dalla Sezione della circolazione. Anche volendola benevolmente considerare

alla stregua di una dettagliata richiesta di delucidazione della perizia, la

missiva ed il suo allegato si avverano infatti irrimediabilmente tardivi per rapporto

all'apposito termine di 15 giorni fissato nell'ordinanza processuale del 9

gennaio 2006 con la quale il Tribunale ha intimato alle parti il rapporto del

perito giudiziario.

Considerandi

2.

Nel 1999 RI

1.

ha subito una revoca definitiva della licenza di condurre, con possibilità di

riesame trascorsi 5 anni dall'adozione del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 e

23.

cpv. 3 vLCStr). In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di

sicurezza in quanto ritenuto incorreggibile e inidoneo alla guida per motivi caratteriali.

Per poter essere riammesso alla guida, egli deve rendere attendibile che i

presupposti del provvedimento non esistono più (art. 23 cpv. 3 LCStr). La

materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica

legata alla personalità del ricorrente, atteso che il 10 marzo 2005 la Sezione

della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato

non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento

corretto nell'ambito della circolazione stradale.

2.1

Il terapeuta dell'insorgente, che lo

incontra regolarmente dal settembre del 2003, ha stilato quattro rapporti

all'attenzione della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato

poi, nei quali ha ripetutamente attestato la sussistenza di un profondo

cambiamento in capo alla persona del proprio paziente, ormai maturo, equilibrato

e responsabile. A mente del curante lic. dipl. __________, tale evoluzione positiva

giustificherebbe senz'altro la restituzione della licenza di condurre stante l'assenza

di pericoli per la sicurezza del traffico.

Di tutt'altro avviso lo psicologo del

traffico __________, che nel febbraio del 2005 ha peritato l'insorgente per

conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che il

tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI

1, il quale persisterebbe in operazioni di banalizzazione e di spostamento

delle responsabilità dimostrando di trovarsi ancora nella situazione di immaturità

e di sofferenza (nevrosi asintomatica) constatata da tutti gli esperti intervenuti

all'epoca dell'adozione della revoca definitiva.

2.2

Al cospetto di prese di posizione così

discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia

specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone

l'esecuzione al PD dr. phil. RI 1, docente alla facoltà di psicologia dell'Università

di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato membro

della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).

Nel suo referto del 2 gennaio 2006 basato

sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle

perizie sin qui esperite, sui risultati di un esame cognitivo-psicomotorio,

sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata sull'interessato

e di una telefonata intercorsa con la fidanzata di quest'ultimo, il perito

giudiziario ha stabilito che l'esaminato è cambiato a fondo e che in futuro

sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. Donde la possibilità

di revocare la misura di sicurezza in vigore, essendo venuta meno l'inidoneità

alla guida che ne aveva imposto l'adozione.

Nel suo complesso, la perizia giudiziaria non

appare del tutto convincente, a cagione soprattutto delle spiegazioni assai

scarne addotte dal suo estensore per giustificare le conclusioni raggiunte.

Anche talune modalità operative applicate dall'esperto suscitano perplessità, segnatamente

laddove ha contattato telefonicamente la fidanzata del peritando per assumere

indicazioni non necessariamente neutrali e disinteressate che ha poi utilizzato

ai fini della valutazione richiestagli. Per quanto parzialmente insoddisfacente

dal profilo della motivazione e del suo impianto metodologico, il referto risulta

nondimeno attendibile, non fosse altro che per la competenza, l'autorevolezza e

la vasta esperienza nella specifica materia del perito designato. Quest'ultimo

ha risposto in modo certo e puntuale al quesito sottopostogli. Il Tribunale

ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più

che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche il terapeuta assiduamente

frequentato dal ricorrente.

3.

Di regola,

dopo un lungo periodo di astensione dalla guida occorre superare nuovi esami di

condurre, teorici e pratici. Per evitare contestazioni riguardo a questa imposizione

che era già stata preannunciata al ricorrente (cfr. scritto 11 marzo 2004 della

Sezione della circolazione) mette conto di affrontare in questa sede anche tale

questione, che il perito giudiziario ha risolto consigliando l'imposizione di

un semplice esame pratico.

Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi

esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118

Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2219 e 2467), ponendo mente in

particolare alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, n.

7.2.1

ss. ad art. 14 LCStr).

Nel caso

di specie, RI 1 ha depositato la sua licenza di condurre nel novembre del 1999.

Sono quindi trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle

nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale

astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare

la prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente

esperienza acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione

dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti

che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la

perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo

di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e

rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).

Se ne

deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida, peraltro

interrotta a più riprese da provvedimenti amministrativi che nel loro insieme

l'hanno tenuto lontano dal volante per 27 mesi, il ricorrente dovrà affrontare

nuovi esami di guida teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla

guida, superiore a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.

4.

Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, riformando

ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione

della circolazione che esso ha tutelato.

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue

ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro,

a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3. 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC;

10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 10 maggio 2005 (no.

2302) del Consiglio di Stato e la risoluzione 10 marzo 2005 della Sezione della

circolazione sono annullate e riformate nel senso che RI 1 è riammesso alla

guida di veicoli a motore previo superamento di nuovi esami di condurre teorici

e pratici.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a

carico dello Stato, con l'ulteriore obbligo di rifondere al ricorrente fr. 2'000.-

a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

rappr. da

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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