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Decisione

52.2005.184

pubblico concorso per la posa del collettore di fognatura

21 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i principi generali che regolano la materia del contendere;

che privi di qualsiasi fondamento sono i

timori dell'insorgente circa l'applicazione concreta delle informazioni fornite

dai concorrenti al committente; contro eventuali decisioni di esclusione dalla

gara, emanate dal committente in violazione del diritto, sulla base delle

Considerandi

informazioni ricevute, i concorrenti potranno comunque nuovamente aggravarsi

davanti a questo tribunale;

che, stando così le cose, il ricorso va

dunque respinto, confermando la clausola impugnata siccome immune da violazioni

del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata alla

natura temeraria dell'impugnativa, è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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