52.2005.184
pubblico concorso per la posa del collettore di fognatura
21 giugno 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.184
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, TRAM
Titolo:
pubblico concorso per la posa del collettore di fognatura
ESCLUSIONE
art. 5 let. c LCPUBB
art. 25 let. f LCPUBB
Incarto n.
52.2005.184
Lugano
21 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
una clausola del capitolato del concorso indetto dal
municipio di CO 1 per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore
relative alla posa del collettore di fognatura, della condotta dell'acqua
potabile e del bauletto infrastrutture enti in zona B__________, via G__________,
via A__________;
vista la risposta 9 giugno
2005 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
maggio 2005 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera per l'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore relative alla posa del collettore di fognatura, della condotta
dell'acqua potabile e del bauletto infrastrutture enti in zona B__________, vi__________,
via A__________ (FU n. __________/2005, pag. 3225);
che, richiamato l'art. 25 lett. f LCPubb, il
capitolato chiede fra l'altro alle ditte concorrenti di indicare se i titolari
o le persone che le controllano hanno funzioni dirigenziali in altre ditte
anche non partecipanti alla gara, specificando in caso affermativo in quali;
che contro la predetta clausola la RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente la clausola sarebbe
illegittima perché permetterebbe al committente di escludere automaticamente i
concorrenti che hanno dirigenti attivi in altre ditte, prescindendo da
qualsiasi ulteriore verifica volta ad accertare se tali persone esercitano
effettivamente funzioni di controllo;
che il municipio ha chiesto il rigetto dell'impugnativa
rilevando che le informazioni richieste sono finalizzate esclusivamente a permettere
l'applicazione degli art. 25 lett. f e 5 LCPubb;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa
(art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono incontestabilmente date;
che il ricorso, proposto contro un elemento
del bando (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione, manifesta essendo l'infondatezza
del gravame; la materia del contendere è peraltro perfettamente nota all'insorgente,
che quest'anno ha già inoltrato numerosi ricorsi vertenti sull'applicazione
dell'art. 25 lett. f LCPubb;
che
giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa soltanto
a concorrenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le
istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il riversamento delle
imposte alla fonte; la norma mira ad evitare che un imprenditore si avvantaggi
indebitamente rispetto agli altri concorrenti omettendo di pagare gli oneri
sociali e le imposte; i concorrenti che non soddisfano questo criterio d'idoneità
generale sono esclusi dalla procedura (art. 25 lett. a LCPubb);
che l'art. 25 lett. f LCPubb impone tuttavia
al committente di escludere dalla procedura anche le ditte che abbiano i
medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono
ai principi dell'art. 5 della stessa legge;
che il
motivo di cui all'art. 25 lett. f LCPubb, non previsto dal messaggio
governativo concernente la LCPubb, è stato aggiunto soltanto in un secondo
tempo, su proposta della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di
frenare in questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con
il pagamento delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali,
concorrono all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi
societari, aventi comunque la stessa sostanza aziendale (cfr. rapporto
19.01.2001 della commissione della legislazione sul messaggio concernente la LCPubb,
pag. 15);
che la norma non intende escludere dalla
gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano
controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone
attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art.
5 LCPubb; lo scopo dell'art. 25 lett. f LCPubb non è quello di impedire l'inoltro
di offerte multiple per il tramite di ditte paravento o semplicemente alleate;
che ai fini dell'esclusione non basta quindi
che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del potere di
disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in seno a
ditte che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che sono in mora
con il pagamento degli oneri sociali; non è necessario che quest'ultime
partecipino al concorso; lo scopo della norma è invero quello di estromettere
dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedite
a partecipare o comunque da escludere perché violano i principi in questione
(STA 9.5.2005 in re __________; 14.12.2004 in re __________; 8.9.2004 in re __________,
1.3.2002 in re __________ = RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________,
confermata dal Tribunale federale con sentenza 17.3.2004);
che la controversa richiesta di informazioni
è esclusivamente volta a facilitare l'applicazione degli art. 5 e 25 lett. f LCPubb
da parte del committente; non viola dunque alcuna norma di legge, né disattende
Fatti
i principi generali che regolano la materia del contendere;
che privi di qualsiasi fondamento sono i
timori dell'insorgente circa l'applicazione concreta delle informazioni fornite
dai concorrenti al committente; contro eventuali decisioni di esclusione dalla
gara, emanate dal committente in violazione del diritto, sulla base delle
Considerandi
informazioni ricevute, i concorrenti potranno comunque nuovamente aggravarsi
davanti a questo tribunale;
che, stando così le cose, il ricorso va
dunque respinto, confermando la clausola impugnata siccome immune da violazioni
del diritto;
che la tassa di giustizia, commisurata alla
natura temeraria dell'impugnativa, è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster