52.2005.185
concorso per la fornitura di un trattore
4 luglio 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.185
Data decisione, Autorità:
04.07.2005, TRAM
Titolo:
concorso per la fornitura di un trattore
ESCLUSIONE
art. 26 LCPUBB
art. 29 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
art. 35 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.185
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 18 maggio 2005 del municipio di Bellinzona
che estromette l'offerta inoltrata dall'insorgente dal concorso indetto per
la fornitura di un trattore;
vista la risposta 8 giugno
2005 del municipio di Bellinzona;
preso atto:
- della replica 22 giugno 2005 della ricorrente;
- della duplica 27 giugno 2005 del municipio di Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
marzo 2005 il municipio di Bellinzona ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un
trattore universale, destinato alla lavorazione dei terreni delle infrastrutture
sportive comunali (FU 21/2005 pag. 1871);
che il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione:
- economicità - prezzo 40%
- caratteristiche tecniche 40%
- termini di fornitura 10%
- garanzia 10%
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta,
all'art. 12 contrassegnato dal marginale Diversi, stabiliva:
La marca o il fabbricante citati nel modulo
d'offerta sono puramente indicativi. La ditta offerente può proporre una variante,
avente le identiche caratteristiche di quanto richiesto nel descrittivo. In tal
caso, la marca, il tipo, le caratteristiche tecniche, ecc. dovranno essere
chiaramente indicate nell'apposito spazio previsto allegando la necessaria
documentazione tecnica.
il modulo d'offerta non indicava comunque
alcuna marca o fabbricante;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di diversi concorrenti, fra cui le seguenti tre della
ditta qui ricorrente, che risultavano così diversificate:
marca macchina base
prezzo
1
- Goldoni Star 85
58'426.80
2
- Hürlimann XS 90 Top
- Deutz Fahr Agrocompact 90
- SAME Dorado S 90
61'408.00
3
- Hürlimann XS Profi
62'408.00
alle offerte erano allegati i prospetti, dai
quali si può dedurre che i prodotti Hürlimann, Deutz Fahr e SAME sono molto
simili;
che il 19 maggio 2005 il municipio ha
chiesto alla ricorrente quale delle tre offerte dovesse essere presa in
considerazione, stante che il capitolato non prevedeva la possibilità di
inoltrare varianti;
che la ricorrente ha comunicato al municipio
che l'offerta da considerare era la n. 2, che contemplava a sua volta tre
alternative;
che con decisione 18 maggio 2005 il
municipio ha escluso l'of-ferta n. 2 dall'aggiudicazione, asserendo che
presentava ulteriori varianti del modello base;
che contro questa decisione la ditta RI 1 si
aggrava davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento e postulando la
riammissione alla gara;
che l'insorgente rileva che le tre marche
contemplate dall'offerta n. 2 fanno parte del medesimo gruppo; esse si
distinguerebbero soltanto per il colore; la cifra 12 del capitolato
ammetterebbe inoltre la possibilità di inoltrare varianti;
che il ricorso è avversato dal municipio con
argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;
che con la replica, la ricorrente si è
dilungata sull'art. 12 del capitolato, sottolineando come permettesse l'inoltro
Fatti
di varianti;
che con la duplica il municipio si è
confermato nelle tesi sostenute in precedenza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la
ditta RI 1 è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione con cui il
municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivamente inoltrato
contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb), è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 29 LCPubb (35 RLCPubb) le
varianti sono ammesse soltanto nei casi previsti dal bando di concorso; a differenza
di altri ordinamenti la LCPubb vieta dunque le varianti, con riserva di deroga;
che, in concreto, l'art. 12 del capitolato,
al quale la ricorrente si richiama con insistenza, non derogava affatto al
divieto di inoltrare varianti;
che la prescrizione si limitava in effetti a
concedere ai concorrenti la possibilità di scostarsi dalle marche o dai
fabbricanti che fossero menzionati nel modulo d'offerta;
che la suddetta prescrizione di gara costituiva
quindi soltanto una deroga alle specifiche tecniche, volta a permettere ai concorrenti
Considerandi
di offrire prodotti alternativi a quelli indicati dal capitolato; ipotesi,
questa, che peraltro non ricorreva, poiché il capitolato non menzionava alcuna
marca o fabbricante (cfr. art. 19 LCPubb e 9 RLCPubb);
che, giusta l'art. 26 cpv. 1. LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e
tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte
tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che le offerte devono essere formulate in
modo completo, chiaro ed univoco; le indicazioni dell'offerta devono per
principio permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiu-dicazione;
che nel caso concreto, l'offerta n. 2 non
era formulata in modo univoco; essa contemplava in effetti tre distinti
prodotti, simili, ma non identici;
che - pur essendo proposti allo stesso
prezzo e presentando le stesse caratteristiche tecniche – questi prodotti appartenevano
in effetti a tre marche diverse;
che il fatto che le tre marche facciano parte
dello stesso gruppo industriale non rende univoca l'offerta;
che non si può invero negare che l'offerta,
così come è stata formulata costringeva il committente ad operare un'ulteriore
scelta fra i tre prodotti proposti;
che, di conseguenza, la decisione del
municipio di escluderla in quanto configurante un'inammissibile variante non
presta il fianco a critiche;
che, oltre all'art. 29 LCPubb, il
mantenimento in gara dell'offerta avrebbe violato il principio della parità di
trattamento, concedendo alla ricorrente un lieve, ma non per questo
trascurabile, vantaggio rispetto agli altri concorrenti, che si sono attenuti
al divieto di presentare varianti;
che, stando così le cose, il ricorso,
palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente una
tassa di giustizia ragguagliata al valore della commessa ed al lavoro occasionato
a questo tribunale dall'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29, 36, 37, LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster