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Decisione

52.2005.185

concorso per la fornitura di un trattore

4 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di varianti;

che con la duplica il municipio si è

confermato nelle tesi sostenute in precedenza;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara la

ditta RI 1 è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione con cui il

municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivamente inoltrato

contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb), è ricevibile in

ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 29 LCPubb (35 RLCPubb) le

varianti sono ammesse soltanto nei casi previsti dal bando di concorso; a differenza

di altri ordinamenti la LCPubb vieta dunque le varianti, con riserva di deroga;

che, in concreto, l'art. 12 del capitolato,

al quale la ricorrente si richiama con insistenza, non derogava affatto al

divieto di inoltrare varianti;

che la prescrizione si limitava in effetti a

concedere ai concorrenti la possibilità di scostarsi dalle marche o dai

fabbricanti che fossero menzionati nel modulo d'offerta;

che la suddetta prescrizione di gara costituiva

quindi soltanto una deroga alle specifiche tecniche, volta a permettere ai concorrenti

Considerandi

di offrire prodotti alternativi a quelli indicati dal capitolato; ipotesi,

questa, che peraltro non ricorreva, poiché il capitolato non menzionava alcuna

marca o fabbricante (cfr. art. 19 LCPubb e 9 RLCPubb);

che, giusta l'art. 26 cpv. 1. LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e

tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte

tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che le offerte devono essere formulate in

modo completo, chiaro ed univoco; le indicazioni dell'offerta devono per

principio permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiu-dicazione;

che nel caso concreto, l'offerta n. 2 non

era formulata in modo univoco; essa contemplava in effetti tre distinti

prodotti, simili, ma non identici;

che - pur essendo proposti allo stesso

prezzo e presentando le stesse caratteristiche tecniche – questi prodotti appartenevano

in effetti a tre marche diverse;

che il fatto che le tre marche facciano parte

dello stesso gruppo industriale non rende univoca l'offerta;

che non si può invero negare che l'offerta,

così come è stata formulata costringeva il committente ad operare un'ulteriore

scelta fra i tre prodotti proposti;

che, di conseguenza, la decisione del

municipio di escluderla in quanto configurante un'inammissibile variante non

presta il fianco a critiche;

che, oltre all'art. 29 LCPubb, il

mantenimento in gara dell'offerta avrebbe violato il principio della parità di

trattamento, concedendo alla ricorrente un lieve, ma non per questo

trascurabile, vantaggio rispetto agli altri concorrenti, che si sono attenuti

al divieto di presentare varianti;

che, stando così le cose, il ricorso,

palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente una

tassa di giustizia ragguagliata al valore della commessa ed al lavoro occasionato

a questo tribunale dall'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29, 36, 37, LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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