Lexipedia

Decisione

52.2005.186

concorso indetto da un consorzio per la depurazione acque per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore

8 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.186

Data decisione, Autorità:

08.06.2005, TRAM

Titolo:

concorso indetto da un consorzio per la depurazione acque per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore

ESCLUSIONE

art. 5 let. c LCPUBB

art. 25 let. f LCPUBB

Incarto n.

52.2005.186

Lugano

8 giugno 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo

Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano

Bernasconi impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

una clausola del capitolato del concorso indetto dal

consorzio CO 1 per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del

lotto 13;

vista la risposta 6 giugno

2005 del consorzio CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 9

maggio 2005 il consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del lotto 13;

che, richiamato l'art. 25 lett. f LCPubb, il

capitolato chiede fra l'altro alle ditte concorrenti di indicare se i titolari

o le persone che le controllano hanno funzioni dirigenziali in altre ditte

anche non partecipanti alla gara, specificando in caso affermativo in quali;

che contro la predetta clausola la RI 1

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente la clausola sarebbe

illegittima perché permetterebbe al committente di escludere automaticamente i

concorrenti che hanno dirigenti attivi in altre ditte, prescindendo da

qualsiasi ulteriore verifica volta ad accertare se tali persone esercitano

effettivamente funzioni di controllo;

che il CO 1 ha chiesto il rigetto dell'impugnativa

rilevando che le informazioni richieste sono finalizzate esclusivamente a permettere

l'applicazione degli art. 25 lett. f e 5 LCPubb;

considerato, in

diritto

Considerandi

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa

(art. 36 cpv. 1 LCPubb; inoltrata nel termine di 10 giorni a dispetto dell'erronea

indicazione data dal bando di concorso), sono incontestabilmente date;

che il ricorso, proposto contro un elemento

del bando (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione, manifesta essendo l'infondatezza

del gravame; la materia del contendere è peraltro perfettamente nota all'insorgente,

che quest'anno ha già inoltrato numerosi ricorsi vertenti sull'applicazione

dell'art. 25 lett. f LCPubb;

che

giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa soltanto

a concorrenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il riversamento delle

imposte alla fonte; la norma mira ad evitare che un imprenditore si avvantaggi

indebitamente rispetto agli altri concorrenti omettendo di pagare gli oneri

sociali e le imposte; i concorrenti che non soddisfano questo criterio d'idoneità

generale sono esclusi dalla procedura (art. 25 lett. a LCPubb);

che l'art. 25 lett. f LCPubb impone tuttavia

al committente di escludere dalla procedura anche le ditte che abbiano i

medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono

ai principi dell'art. 5 della stessa legge;

che il

motivo di cui all'art. 25 lett. f LCPubb, non previsto dal messaggio

governativo concernente la LCPubb, è stato aggiunto soltanto in un secondo

tempo, su proposta della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di

frenare in questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con

il pagamento delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali,

concorrono all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi

societari, aventi comunque la stessa sostanza aziendale (cfr. rapporto 19.01.2001

della commissione della legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag.

15);

che la norma non intende escludere dalla

gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano

controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone

attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art.

5.

LCPubb; lo scopo dell'art. 25 lett. f LCPubb non è quello di impedire l'inoltro

di offerte multiple per il tramite di ditte paravento o semplicemente alleate;

che ai fini dell'esclusione non basta quindi

che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del potere di

disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in seno a

ditte che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che sono in mora

con il pagamento degli oneri sociali; non è necessario che quest'ultime

partecipino al concorso; lo scopo della norma è invero quello di estromettere

dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedite

a partecipare o comunque da escludere perché violano i principi in questione

(STA 9.5.2005 in re __________; 14.12.2004 in re __________ SA; 8.9.2004 in re __________

SA, 1.3.2002 in re __________ SA = RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________

e llcc, confermata dal Tribunale federale con sentenza 17.3.2004);

che la controversa richiesta di informazioni

è esclusivamente volta a facilitare l'applicazione degli art. 5 e 25 lett. f

LCPubb da parte del committente; non viola dunque alcuna norma di legge, né

disattende i principi generali che regolano la materia del contendere;

che privi di qualsiasi fondamento sono i

timori dell'insorgente circa l'applicazione concreta delle informazioni fornite

dai concorrenti al committente; contro eventuali decisioni di esclusione dalla

gara, emanate dal committente in violazione del diritto, sulla base delle

informazioni ricevute, i concorrenti potranno comunque nuovamente aggravarsi

davanti a questo tribunale;

che, stando così le cose, il ricorso va

dunque respinto, confermando la clausola impugnata siccome immune da violazioni

del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata alla

natura temeraria dell'impugnativa, è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster