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Decisione

52.2005.187

ampliamento casa nel nucleo

12 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 29

settembre il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di

ampliare la sua casa d'abitazione (part. 297), situata nella zona del nucleo

(NV), di fronte alla casa del ricorrente RI 1 (part. 295), dalla quale è separato

da un vicolo che si restringe progressivamente sino ad una larghezza di m 2.18.

L'intervento prevede di innalzare la falda sudest di m 0.64 alla gronda al fine

di rendere abitabile il sottotetto, che verrebbe reso accessibile da un corpo

scale di m 5.42 x 1.90 (h: m 5.32).

Alla domanda si è opposto il vicino qui

ricorrente, contestando l'ammissibilità di ampliare gli edifici del nucleo esistenti

in contrasto con le norme sulle distanze.

Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità

cantonale, il 4 febbraio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,

respingendo l'opposizione.

B. Con

giudizio 1° giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

rigettando a sua volta l'impugnativa contro di essa interposta dal vicino opponente.

Dopo aver rilevato che l'art. 49 NAPR

ammette la possibilità di ampliare gli edifici del nucleo, il Governo ha in

sostanza ritenuto che l'ampliamento previsto rientrasse nei limiti di una

trasformazione ammissibile secondo l'art. 39 RLE.

C. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza

edilizia.

Con succinte argomentazioni, l'insorgente

ribadisce in sostanza che le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto

non potrebbero essere ampliate.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed il beneficiario della controversa licenza, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto

necessario.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo vicino e già

opponente, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Il sopralluogo

chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

L'art. 49

NAPR ammette la possibilità di ampliare gli edifici esistenti nel nucleo alla

condizione di salvaguardare i valori architettonici tradizionali.

L'insorgente non sostiene più che nel nucleo

non sono ammessi ampliamenti. A giusta ragione, poiché la norma di PR è chiara ed

il modico intervento prospettato non arreca alcun pregiudizio ai valori

architettonici tradizionali.

In questa sede il ricorrente si limita a

sostenere che l'ampliamento non potrebbe essere autorizzato perché concerne un

edificio esistente in contrasto con la distanza minima di 3.00 fra edifici che

si fronteggiano lungo una strada pubblica.

3.

3.1. Riallacciandosi

alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle

situazioni acquisite, l'art. 39 cpv. 1 RLE stabilisce che edifici ed impianti

esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono

essere soltanto riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione

sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate

se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse

pubblico o quello del vicino.

La trasformazione non è sostanziale se non

altera in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, sia

dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Esclusi sono comunque

gli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il diritto.

3.2

Nell'evenienza concreta, l'intervento

prevede di sopraelevare in misura assai limitata lo spiovente del tetto più

lontano dalla casa d'abitazione del ricorrente (64 cm alla gronda, 84 cm al

colmo). La falda prospiciente l'abitazione dell'insorgente verrebbe innalzata

in modo impercettibile, in modo da collegarla al colmo sopraelevato, lasciando

comunque invariata l'altezza del filo di gronda. Questa parte dell'intervento

rientra senz'ombra di dubbio nei limiti di un intervento di trasformazione non

sostanziale secondo l'art. 39 RLE. Non aggrava minimamente il contrasto

esistente e non toglie né luce, né aria all'abitazione del ricorrente. Basti

considerare che il colmo innalzato del tetto verrebbe trovarsi ad una distanza

di m 8.50 dalla facciata della sua casa.

Di natura non sostanziale è pure l'aggiunta

di un modesto corpo scale prevista sulla facciata nordovest. È ben vero che la

distanza di questa parte dell'edificio del resistente dallo stabile del ricorrente

verrebbe a ridursi da 8 a 6 m, ma la distanza risultante sarebbe comunque

ancora doppia rispetto a quella minima prescritta dall'art. 49 NAPR. Nemmeno da

questo profilo, l'identità dell'edificio da trasformare verrebbe alterata in

misura inammissibile. Anche da questo profilo, il ricorso appare dunque destituito

di qualsiasi fondamento.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata

va dunque confermata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 49 NAPR di __________;

3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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