52.2005.187
ampliamento casa nel nucleo
12 luglio 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.187
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
ampliamento casa nel nucleo
TRASFORMAZIONE
art. 21 LE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2005.187
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Crivelli Leopoldo
statuendo sul ricorso 1° giugno 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. (n. 2411) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 4 febbraio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1
per ampliare la sua casa d'abitazione (part. 297);
viste le risposte:
- 6 giugno 2005 di CO 1;
- 14 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
- 17 giugno 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 29
settembre il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di
ampliare la sua casa d'abitazione (part. 297), situata nella zona del nucleo
(NV), di fronte alla casa del ricorrente RI 1 (part. 295), dalla quale è separato
da un vicolo che si restringe progressivamente sino ad una larghezza di m 2.18.
L'intervento prevede di innalzare la falda sudest di m 0.64 alla gronda al fine
di rendere abitabile il sottotetto, che verrebbe reso accessibile da un corpo
scale di m 5.42 x 1.90 (h: m 5.32).
Alla domanda si è opposto il vicino qui
ricorrente, contestando l'ammissibilità di ampliare gli edifici del nucleo esistenti
in contrasto con le norme sulle distanze.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 4 febbraio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione.
B. Con
giudizio 1° giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l'impugnativa contro di essa interposta dal vicino opponente.
Dopo aver rilevato che l'art. 49 NAPR
ammette la possibilità di ampliare gli edifici del nucleo, il Governo ha in
sostanza ritenuto che l'ampliamento previsto rientrasse nei limiti di una
trasformazione ammissibile secondo l'art. 39 RLE.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
Con succinte argomentazioni, l'insorgente
ribadisce in sostanza che le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto
non potrebbero essere ampliate.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della controversa licenza, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto
necessario.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo vicino e già
opponente, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
L'art. 49
NAPR ammette la possibilità di ampliare gli edifici esistenti nel nucleo alla
condizione di salvaguardare i valori architettonici tradizionali.
L'insorgente non sostiene più che nel nucleo
non sono ammessi ampliamenti. A giusta ragione, poiché la norma di PR è chiara ed
il modico intervento prospettato non arreca alcun pregiudizio ai valori
architettonici tradizionali.
In questa sede il ricorrente si limita a
sostenere che l'ampliamento non potrebbe essere autorizzato perché concerne un
edificio esistente in contrasto con la distanza minima di 3.00 fra edifici che
si fronteggiano lungo una strada pubblica.
3.
3.1. Riallacciandosi
alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle
situazioni acquisite, l'art. 39 cpv. 1 RLE stabilisce che edifici ed impianti
esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono
essere soltanto riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate
se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse
pubblico o quello del vicino.
La trasformazione non è sostanziale se non
altera in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, sia
dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Esclusi sono comunque
gli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il diritto.
3.2
Nell'evenienza concreta, l'intervento
prevede di sopraelevare in misura assai limitata lo spiovente del tetto più
lontano dalla casa d'abitazione del ricorrente (64 cm alla gronda, 84 cm al
colmo). La falda prospiciente l'abitazione dell'insorgente verrebbe innalzata
in modo impercettibile, in modo da collegarla al colmo sopraelevato, lasciando
comunque invariata l'altezza del filo di gronda. Questa parte dell'intervento
rientra senz'ombra di dubbio nei limiti di un intervento di trasformazione non
sostanziale secondo l'art. 39 RLE. Non aggrava minimamente il contrasto
esistente e non toglie né luce, né aria all'abitazione del ricorrente. Basti
considerare che il colmo innalzato del tetto verrebbe trovarsi ad una distanza
di m 8.50 dalla facciata della sua casa.
Di natura non sostanziale è pure l'aggiunta
di un modesto corpo scale prevista sulla facciata nordovest. È ben vero che la
distanza di questa parte dell'edificio del resistente dallo stabile del ricorrente
verrebbe a ridursi da 8 a 6 m, ma la distanza risultante sarebbe comunque
ancora doppia rispetto a quella minima prescritta dall'art. 49 NAPR. Nemmeno da
questo profilo, l'identità dell'edificio da trasformare verrebbe alterata in
misura inammissibile. Anche da questo profilo, il ricorso appare dunque destituito
di qualsiasi fondamento.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata
va dunque confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 49 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster