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Decisione

52.2005.188

Disdetta del rapporto di lavoro - astensione di un magistrato chiamato a decidere sulla vertenza

9 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (1946)

è entrato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino il 1° ottobre 1992

quale __________ presso __________. Verso la fine degli anni '90 egli ha iniziato

ad avere problemi relazionali con i colleghi di lavoro e con i superiori. A causa

di ciò, dal 4 marzo 2002 è stato ininterrottamente assente dal lavoro per

malattia. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, lo Stato ha

proposto a RI 1 di riprendere la sua attività presso un'altra unità di servizio

all'interno dell'Amministrazione cantonale. Nessun accordo in tal senso è

tuttavia mai stato raggiunto tra le parti. Il 30 agosto 2004 il dipendente ha

iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta. Con risoluzioni 16

settembre e 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha deciso di avviare una

procedura di mediazione con il proprio dipendente, affidandone la conduzione a

due persone esterne all'Amministrazione cantonale. La medesima si è conclusa

l'11 marzo 2005 senza il raggiungimento di alcun risultato suscettibile di risolvere

la controversia in atto tra le parti.

Con risoluzione del 15 marzo successivo il

Consiglio di Stato ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di

impiego per giustificati motivi, giusta gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 1, 2 e 3

lett. b LOrd. Scaduto infruttuoso il termine assegnato al dipendente per adire

la Commissione conciliativa per il personale dello Stato, il 27 aprile 2005 il

Governo cantonale ne ha quindi pronunciato il licenziamento con effetto al 31

ottobre 2005.

Avverso questa decisione il 13 maggio 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, contestandone la legittimità sia sul piano formale

che materiale.

B. Con lettera

17 maggio 2005 il giudice CO 1, presidente del Tribunale cantonale

amministrativo, ha comunicato al Consiglio di Stato e a RI 1 che si sarebbe

astenuto dall'esercizio del suo ufficio nel procedimento dipendente dal suddetto

gravame. Il magistrato ha motivato questa sua decisione con il fatto che la

moglie del ricorrente, a cui veniva fatto esplicito riferimento nell'impugnativa,

era da lungo tempo una dipendente di sua moglie, dr. med. __________.

Il 23 maggio 2005 RI 1 si è tuttavia opposto

all'astensione del giudice CO 1, affermando in sostanza che non sussisterebbe

nessun conflitto d'interesse tale da giustificare un simile provvedimento.

Il 30 maggio 2005 egli ha per contro chiesto la ricusa del giudice S__________,

membro del Tribunale cantonale amministrativo.

C. Chiamato ad esprimersi in proposito alla citata opposizione, il

giudice CO 1 ha confermato la propria astensione, ribadendo e sviluppando i

motivi addotti con il suo scritto del 17 maggio 2005.

Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dell'opposizione inoltrata da RI

1 e la conseguente conferma dell'astensione del giudice CO 1, formulando alcune

considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

D. Con lettera

raccomandata 23 agosto 2005 il giudice delegato all'istruzione della causa

avviata con ricorso 13 maggio 2005 da RI 1 nei confronti dello Stato del Cantone

Ticino, __________ C__________, ha comunicato alle parti che la Corte, costituita

al fine di evadere l'opposizione formulata dall'insorgente all'astensione del

giudice CO 1, sarebbe stata composta dallo stesso __________ C__________,

nonché dai giudici Ma__________ e A__________.

Il 22 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale amministrativo per chiedere

la proroga di un termine che gli era stato impartito per presentare delle

osservazioni nell'ambito del procedimento aperto a seguito della sua domanda di

ricusa del giudice S__________. In quell'occasione egli si è dichiarato

contrario alla presenza del giudice Ma__________ nella Corte che si sarebbe

occupata di questa faccenda, per il fatto che in un recente passato detto

magistrato, nella sua qualità di presidente della Camera dei ricorsi penali, aveva

già statuito su di una causa che lo concerneva come parte.

Il 14 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ulteriore

lettera con cui, oltre a ribadire la ricusa del giudice Ma__________, ha

chiesto, per i medesimi motivi, la ricusa del giudice __________ C__________.

Considerato, in

diritto

1. Giusta

l'art. 27 CPC, applicabile alle cause amministrative in virtù del rinvio di cui

all'art. 32 cpv. 1 PAmm, le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei

casi di esclusione (cfr. art. 26 CPC), qualora sussista una grave inimicizia

tra il giudice stesso e una delle parti (lett. a) o qualora si diano - più in

generale - "gravi ragioni" (lett. b). L'art. 29 cpv. 1 CPC

prevede inoltre che il giudice che riconosce in sé un motivo di ricusazione ha

l'obbligo di astenersi e di avvertire immediatamente le parti, le quali possono

proporre le loro osservazioni in proposito entro 5 giorni.

Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è di vietare

l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare

la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una

parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti

essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore , necessaria

per poter fungere da giudice in una vertenza (DTF 117 Ia 170 consid. 3a e

rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97). L'istituto processuale della ricusa ha

del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 CEDU, laddove è

applicabile ai procedimenti amministrativi, l'art. 30 cpv. 1 Cost. assicura

alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un

giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente

costituito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag.

166 con riferimenti).

Il giudice deve quindi astenersi dall'esercizio del proprio ufficio o poter

essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare

imparzialità e indipendenza. La ricusa - alla stessa stregua dell'astensione - rimane

tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento

della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed

oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine

occorre che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e

nasca da ragioni gravi, di per sé atti a creare una situazione di incapacità

soggettiva del giudice ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale

(DTF 126 I 168 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4,; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep

1998 n. 97). Non costituiscono ragioni gravi, sufficienti alla ricusa di un

magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità

non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di

tale situazione. È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati

(Rep. 1997 n. 95). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale,

per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia

effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a

suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di

parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid. 2b).

Considerandi

2.

Preliminarmente

dev'essere risolta la questione relativa alla composizione della Corte chiamata

a pronunciarsi sull'opposizione in esame. Come esposto in narrativa, con scritti

22.

settembre e 14 ottobre 2005 RI 1 ha in effetti contestato che della medesima

facessero parte anche i giudici __________ C__________ e Ma__________, dal

momento che questi magistrati avevano partecipato il 16 settembre 2004 e il 9

giugno 2005 all'adozione di due distinte decisioni della CRP che lo concernevano.

Sennonché l'eccezione è manifestamente tardiva. In effetti giusta l'art. 32

cpv. 3 PAmm, la ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al

primo atto di causa, oppure "tosto che si verifichi o che sia

scoperta". Il cpv. 4 del medesimo articolo soggiunge poi che essa non

è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.

Nel caso di specie, mediante lettera raccomandata del 24 agosto 2005, inviata

il giorno successivo, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato a RI

1.

che la Corte che avrebbe statuito sulla sua opposizione all'astensione del

giudice CO 1, sarebbe stata composta dai giudici __________ C__________, in

qualità di presidente, Ma__________ e A__________. Tale scritto è stato ritirato

dall'interessato il 26 agosto 2005. Questo significa che egli ha atteso quasi

un mese prima di reagire a tale comunicazione e addirittura più di un mese e

mezzo per contestare la presenza del giudice C__________, ritenuto che dopo tale

data sia quest'ultimo che il giudice Ma__________ non hanno più avuto modo di

trattare altri casi concernenti RI 1, ragione per la quale si deve escludere

che nel frattempo possano essere sorti nuovi motivi di ricusa nei loro

confronti. Ora, benché la legge non stabilisca alcun termine preciso entro il

quale inoltrare una simile istanza, si deve ammettere che il lasso di tempo impiegato

nella circostanza dall'interessato appare eccessivo. Pur tenuto conto dei tempi

necessari al confezionamento di un atto processuale come quello qui in

discussione, le regole della buona fede gli imponevano di manifestare il proprio

dissenso già nei giorni immediatamente successivi al ricevimento delle citata

raccomandata. Tralasciando di fare ciò RI 1 ha dato l'impressione, per atti concludenti,

di non avere nulla da eccepire nei confronti dei tre i giudici chiamati a

statuire sulla sua opposizione all'astensione del giudice CO 1. In simili

circostanze non v'è dunque spazio per rimettere in discussione la composizione

della Corte comunicata all'opponente tramite raccomandata del 23 agosto 2005.

In ogni caso, i motivi invocati da RI 1, ancorché generici, non

giustificherebbero l'accoglimento della sua richiesta: secondo costante

giurisprudenza, il fatto che un magistrato sia stato chiamato a statuire in un

altro procedimento concernente la medesima persona non è motivo di ricusa,

ritenuto che di per sé ciò non condiziona la sua indipendenza o imparzialità

nel nuovo procedimento, quand'anche esso dovesse avere per oggetto gli stessi

fatti; a maggior ragione, ciò deve valere quando, come nel caso di specie, il

nuovo procedimento verte su altri fatti e tutt'altra materia (DTF 116 Ia 387,

113.

Ia 62).

3.3.1

Per quanto attiene al merito del presente procedimento, il

giudice CO 1 ha giustificato la propria esclusione dalla Corte che dovrà

pronunciarsi sul licenziamento di RI 1 da parte del Consiglio di Stato, asserendo

di avere riconosciuto in sé un motivo di ricusa ai sensi dell'art. 27 lett. b

CPC. In particolare egli ha rilevato come la moglie di quest'ultimo sia una

dipendente di sua moglie. Negli ultimi tempi R__________ è stata assente dal

lavoro per motivi di salute che lei stessa ha collegato alla difficile situazione

professionale del marito. Il giudice CO 1 afferma dunque che l'intreccio di rapporti

personali, la costellazione degli interessi del ricorrente e di sua moglie,

rispettivamente suoi e di sua moglie, nonché la conoscenza di aspetti

particolari che esulano dal quadro dei fatti descritto nel ricorso inoltrato da

RI 1, gli impediscono di statuire con la necessaria oggettività e imparzialità

sul medesimo.

3.2

Gli argomenti addotti dal giudice CO 1 a sostegno della sua decisione sono

senz'altro fondati.

Per prassi, l'esistenza di stretti rapporti personali, d'obbligo, di lavoro, ecc.

con una delle parti in causa costituiscono un motivo di ricusa rientrante nella

clausola generale dell'art. 27 lett. b CPC, qualora gli stessi siano di tale

intensità da creare soggettivamente, nel foro interno del giudice, uno stato

d'animo che lo rende parziale o che oggettivamente crei verso l'esterno una simile

apparenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, n. 18 ad art. 27 con

riferimenti).

Ora, nel caso concreto le condizioni appena illustrate appaiono adempiute. Già

si è detto in precedenza che la moglie del ricorrente, la quale tra l'altro ha

pure sottoscritto il gravame inoltrato dal marito avverso la decisione di

licenziamento, è da diversi anni una dipendente della dr. med. __________,

moglie del giudice CO 1. In siffatte circostanze non vi è dubbio che tra quest'ultimo

e il ricorrente sussistono delle relazioni, seppure indirette, le quali fanno

sì che il magistrato in parola si trovi in una posizione particolare rispetto

ad una delle parti in causa. Inoltre nella misura in cui RI 1 sostiene nella

sua impugnativa che le pratiche illecite di mobbing da lui subite nel corso

degli anni sul posto di lavoro avrebbero influito anche sulla salute di sua moglie,

non si può negare che l'esito della causa di merito potrebbe avere delle ripercussioni

sul rapporto di lavoro esistente tra la moglie del giudice CO 1 e R__________.

È poi del tutto verosimile che il giudice CO 1 sia a conoscenza di fatti

riferiti all'opponente che esulano da quelli risultanti dalle tavole processuali

e che potrebbero quindi influenzarlo nel suo giudizio.

La posizione in cui egli si trova non gli consente di poter statuire con la dovuta

oggettività sulla causa introdotta da RI 1 contro lo Stato del Cantone Ticino.

È pertanto a giusta ragione che - coerentemente con quanto già fatto in passato

in altri casi che vedevano coinvolto RI 1

in

una lite giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - il giudice

CO 1 si è astenuto dall'esercizio del suo ufficio.

4.

Stante tutto quanto precede, l'opposizione all'astensione del giudice

CO 1 è respinta.

La tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'opponente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 28, 32 PAmm; 27 e 29 CPC;

dichiara

e pronuncia:

1. L'opposizione

è respinta.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di RI 1.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il Presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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