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Decisione

52.2005.193

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, 1956,

ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 27

novembre 1974. Da allora, in tre occasioni ha superato i limiti di velocità,

ciò che ha comportato la revoca della licenza di condurre per un mese nel 1986

e nel 1993, di due mesi nel 2003. Il 9 novembre 1999 ha perso il controllo del motoveicolo

su cui viaggiava ed è caduto a terra; il tasso alcolemico riscontrato era compreso

tra 1.42 e 1.76‰. Questa infrazione

è stata sanzionata con una revoca della licenza di condurre di quattro mesi.

B. Verso le

ore 20.50 del 21 novembre 2004, RI 1 era alla guida del veicolo d'epoca “Union”

appartenente al fratello quando, a seguito di una segnalazione anonima, è stato

fermato a __________ da una pattuglia della polizia cantonale. Sottoposto all'esame

dell'alito (1.59‰), è stato astretto al prelievo del

sangue, che ha determinato un'alcolemia minima di 1.93 e massima di 2.29‰,

dando luogo all'immediato sequestro della licenza di condurre.

A seguito di questi fatti, il 28 dicembre

2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a

tempo indeterminato, in via preventiva e cautelativa, per una sospetta dedizione

al bere suscettibile di compromettere la sua capacità psico-fisica di condurre

con sicurezza. Nel contempo, l'autorità cantonale gli ha ordinato di sottoporsi

ad una perizia presso __________, centro di cura per l'alcolismo.

C. Preso atto

della valutazione peritale allestita da __________ e richiamati gli artt. 14

cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, con decisione 7 aprile

2005 l'autorità cantonale ha confermato la misura amministrativa già adottata,

stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre 2005. La

riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alla presentazione di un

rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti, dopo

un periodo di controllo di almeno nove mesi, l'avvenuta disintossicazione, la

scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande

alcoliche, oltre al superamento di un esame psico-tecnico.

D. Con

giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il citato provvedimento,

respingendo il ricorso inoltrato contro di esso da RI 1.

Sulla scorta del rapporto peritale

rassegnato da __________, giudicato sufficiente e completo, il Governo ha

ritenuto che il ricorrente non era in grado di sormontare per mezzo della

propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni

eccessive.

E. Contro la

predetta risoluzione governativa il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il provvedimento venga annullato.

In subordine chiede che, tenuto conto dell'inadeguatezza della perizia di __________,

gli atti siano ritrasmessi al Consiglio di Stato per nuova decisione e, in via

ancor più subordinata, che sia allestita una nuova perizia. Come attesterebbero

le analisi del sangue, l'insorgente non sarebbe persona dedita all'alcol.

Inoltre, il rapporto peritale agli atti non sarebbe completo, poiché si baserebbe

soltanto su considerazioni soggettive e supposizioni del perito, tralasciando degli

elementi concreti quali le analisi del sangue, il parere del medico curante o

di terzi. Infine la misura, non proporzionata, imporrebbe condizioni troppo

severe per riammetterlo alla guida.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

G. Il 7 luglio 2005 il ricorrente ha preso posizione sul risultato della

sua analisi del sangue del 30 maggio 2005 e prodotto nuova documentazione

medica, commentando i singoli valori di CDT riscontrati nelle analisi eseguite da

gennaio fino a quel momento.

Il 9 settembre 2005 ha ulteriormente versato

agli atti i risultati di un prelievo effettuato il 26 agosto 2005.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una

revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita

alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento

all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61

cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera

delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre

2001.

della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.), ai provvedimenti ordinati prima

della sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto

previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione

degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche

della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

Siccome detta modifica si applica soltanto a

coloro che commettono un'infrazione alle norme sulla circolazione stradale dopo

la sua entrata in vigore (STF del 24 giugno 2005,6A.24/2005/pai), le

fattispecie realizzatesi antecedentemente al 31 dicembre 2004 vanno a

contrario esaminate alla luce del vecchio diritto (cpv. 1).

2.2

In

base al diritto previgente applicabile al caso in oggetto, la licenza di

condurre è obbligatoriamente revocata se il conducente è dedito al bere o ad

altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art. 14

cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b vLCStr). La revoca della licenza a scopo

di sicurezza è ordinata se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a

motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre

forme di tossicomania o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 vOAC). Essa serve a

proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 32 cpv. 1

vOAC). Fissata imperativamente per una durata indeterminata, la revoca di

sicurezza deve essere accompagnata da un periodo di prova che può variare da un

minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis e cpv. 3 vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC) ad un

massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Si tratta infatti di un periodo

minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato

di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung";

cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n.

2180.

segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). Tale severità,

scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio

rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno

durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per

permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.

La durata

del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi

parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,

qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del

conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica

attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 segg.). L'autorità

cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della

commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una

valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro

possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF

124.

II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

2.3

La

revoca della licenza di condurre fondata sugli art. 16 cpv. 1 e 3 lett. b e 17

cpv. 1bis vLCStr suppone l'esistenza di una dipendenza. La dipendenza dall'alcol

è ammessa se la persona interessata consuma regolarmente delle quantità di

alcol tali da ridurre la sua abilità alla guida e si rivela incapace di

controllare quest'abitudine. La dipendenza deve essere tale che l'interessato

presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di porsi al volante di un

veicolo in uno stato che non consente più di assicurare la sicurezza della

circolazione stradale (DTF 127 II 136 consid. 3c.)

La

nozione di dipendenza contemplata dal diritto della circolazione stradale

differisce pertanto da quella medica di dipendenza da bevande alcoliche, e

consente di allontanare dal traffico stradale le persone che abusano di

sostanze alcoliche e che semplicemente rischiano di diventare dipendenti (DTF

129.

II 82 = JDT 2003 I pag. 444). In altre parole, è il rischio connesso al

consumo di sostanze alcoliche che giustifica la misura di revoca. Un consumo

sporadico non esclude pertanto la possibilità per l'autorità di procedere ad

una sanzione conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr.

Decisivo è stabilire l'esistenza di una dedizione al bere tale da compromettere

l'attitudine alla guida del conducente e da costituire un concreto rischio che

in futuro egli possa nuovamente porsi alla guida di un veicolo in tale stato.

3.

3.1. Sia

la Sezione della circolazione sia il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca

della licenza di condurre sul rapporto 28 marzo 2005 allestito dallo psicologo __________,

perito del centro di cura dell'alcolismo __________. Questa perizia dipinge il

ricorrente, anche se occasionalmente, come un consumatore problematico d'alcol,

che appare sopportare bene l'alcol e che è incapace d'affrontare e di capire la

gravità della situazione che si è creata a dipendenza dei fatti occorsi il 21 novembre

2004.

3.2

A dispetto delle lamentele espresse dal

ricorrente, la documentazione agli atti non permette di scostarsi dalle precedenti

risoluzioni. Il perito incaricato ha avuto un colloquio personale con l'interessato,

ripercorrendo i fatti all'origine della misura amministrativa adottata dalle

autorità inferiori, come pure le circostanze personali esistenti in quel frangente,

quali lo stato di depressione in cui versava, apparentemente dovuto a questioni

familiari. L'esperto ha evidenziato un'assenza quasi totale di problematizzazione

del suo potus, che connota l'insorgente come una persona veramente incosciente,

oppure assolutamente acritica o incapace di affrontare la realtà oggettiva.

Nella compilazione di un test, egli ha infatti affermato di non aver mai

fatto uso eccessivo di bevande alcoliche, dimenticando quindi tanto il primo

ritiro della patente per ebrietà del 1999, quanto quello qui in discussione. Anche

nell'indicazione dei quantitativi d'alcol che assume abitualmente, il

ricorrente non appare totalmente credibile. Al medico curante dr. __________

che l'ha in cura da 7-8 anni e che l'ha visitato nel gennaio 2005, RI 1 ha

detto di consumare 1-2 bicchieri di vino al giorno, mentre al perito ha dichiarato

che avrebbe bevuto quasi esclusivamente a cena, 2-3 bicchieri di vino, non

quotidianamente. Non avrebbe mai avuto alcun periodo di consumo aumentato. Inoltre,

a mente del perito, il quantitativo d'alcol che l'interessato ha dichiarato d'aver

ingerito il 21 novembre 2004 (almeno 11 dl di vino) non appare verosimile, non

trovando riscontro nelle concentrazioni alcolemiche rilevate con l'analisi del

sangue. Il quantitativo assunto quel giorno era sicuramente maggiore e questo

fatto si scontra tanto con le affermazioni del ricorrente stesso, quanto con il

parere del suo medico curante. Nel certificato 27 gennaio 2005 quest'ultimo ha infatti

segnalato un consumo alcolico ammesso come modesto in assenza di stigmate

correlabili con l'uso/abuso alcolico.

Oltre a questi elementi, che indicano una

soglia non trascurabile di consumo etilico, vanno inoltre segnalati gli esiti

degli esami ematici a cui il ricorrente si è sottoposto per disposizione della

Sezione della circolazione. Il primo esame, ordinato a sorpresa dal perito di __________,

è stato eseguito il 14 gennaio 2005 ed ha rivelato un valore delle CDT del

3.

%, definito chiaramente patologico dall'esperto, dato un valore

limite compreso tra 2.6 e 3.0%. Il secondo prelievo, avvenuto il 25 del mese seguente,

ha indicato un tenore di CDT con metodica HPLC dell'1.2%. Lo stesso valore è

stato riscontrato nell'analisi del 14 aprile. Il successivo controllo (27

maggio) ha nuovamente dato un superamento del limite, con una CDT del 3.7%,

come l'analisi del 10 giugno (CDT: 3.1%). L' esame del 5 luglio 2005 ha evidenziato

una percentuale di CDT del 2.1. Infine, l'ultimo esame del 26 agosto ha

indicato un valore di CDT del 2.5%. Su sette controlli, in almeno tre casi il

consumo etilico è stato dunque comprovato da risultanze oggettive trascendenti

nel patologico.

Il fatto che più colpisce è che il

ricorrente sapeva di essere sotto osservazione, sapeva che la revoca della

licenza di condurre a titolo preventivo era dovuta ad una sospetta dedizione al

bere e che questa circostanza sarebbe stata attentamente verificata dalla

preposta autorità amministrativa. Con risoluzione 28 dicembre 2004 l'interessato

era stato avvisato che avrebbe dovuto sottoporsi a degli accertamenti. Pure il

perito di __________, durante il colloquio obbligatorio, l'aveva debitamente

informato sulle conseguenze a cui andava incontro. La decisione di revoca 7

aprile 2005 è ancora più chiara: al termine di un periodo di almeno nove mesi,

l'insorgente dovrà dimostrare la totale astinenza da bevande alcoliche, l'avvenuta

disintossicazione e l'assenza di dipendenza psico-fisica. Malgrado tutti questi

avvertimenti e raccomandazioni, il ricorrente non ha avuto la volontà di

evitare consumi smodati di alcool. Prova ne sono gli elevati valori di CDT

riscontrati proprio dopo aver ricevuto le predette raccomandazioni (3.1, 3.7 e

3.

%), che non fanno certo ben sperare. I quattro valori nella norma su cui il

ricorrente basa la sua difesa - in particolare gli ultimi due, rilevati molto

tempo dopo il momento della revoca - non bastano. Lo psicologo del traffico ha

infatti osservato che le alcolemie riscontrate sono indicative di una tendenza,

fosse davvero anche solo del tutto occasionale, a trascendere in modo

pericoloso nel bere. Appare quindi essere un sintomo da non sottovalutare di

una certa problematicità del suo potus. La sua evidentemente ottima sopportazione

alcolemica, che ha fatto sì che effettivamente non si fosse sentito affatto ubriaco

alla guida e che gli avrebbe altresì permesso di condurre per diversi chilometri

senza problemi, risulta essere un ulteriore indizio qualificato. Notoriamente

la sopportazione alcolemica deriva infatti esclusivamente dall'allenamento nel

bere. L'esperto ritiene dunque che l'importanza degli eccessi in tali

occasioni li rende però particolarmente problematici e la sopportazione alcolemica

dimostrata suggerisce una certa pratica anamnestica. Si tratta quindi in

sostanza in ogni caso perlomeno di un consumo alcolico problematico, che

richiede la giusta considerazione e attenzione. Da queste certezze, sorge

il giustificato sospetto che il ricorrente non riesca ancora a comprendere i

reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata,

volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per abuso

- sporadico, ma eccessivo e incontrollabile - di bevande alcoliche, al fine di

non più costituire un pericolo per la sicurezza del traffico.

Dall'esame della documentazione agli atti

non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del

traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a

dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e

scrupoloso. Non è necessario effettuare ulteriori indagini.

3.3

Da quanto esposto discende che le

condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi

alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli

a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato

va quindi confermato, così pure le condizioni di cui è corredato. La

riammissione alla guida non prima del mese di dicembre 2005 ed il presupposto

di dover superare un nuovo esame psico-tecnico per poter essere riammesso alla

guida si avverano senz'altro giustificati. Date le circostanze, il presente

giudizio appare comunque mite, ove solo si consideri che nel caso in cui

fossero sussistite le premesse di una semplice revoca di ammonimento la durata

del provvedimento avrebbe di gran lunga superato i 12 mesi, stante la recidiva

specifica di cui si è reso autore il ricorrente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la

decisione impugnata confermata.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17

cpv. 1bis, cpv. 3 e 23 vLCStr; 30 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 vOAC; 10

LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico

del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intima-zione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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