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Decisione

52.2005.194

mancata trasmissione della risoluzione impugnata

15 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione

impugnata, assegnandole un termine perentorio di 7 giorni;

che, gli accertamenti postali esperiti

d'ufficio dal Governo, attestano che tale scritto, è stato inviato per

raccomandata il 22 marzo 2005; il giorno successivo, 23 marzo 2005, è stato emesso

e collocato nella bucalettere dell'interessata un invito di ritiro;

che quando il tentativo di intimazione di un

invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un

invito di ritiro, che informa il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio

entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b,

1° periodo);

che, se non viene ritirata prima, la

raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza

presso l'ufficio postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere

di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 12.01.2004 n.1P.536/2003,

consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b. e rinvii;

Borghi / Corti, op. cit., n. 1b ad art. 14);

che, in concreto, non essendo stata ritirata

durante il periodo di giacenza di 7 giorni, l'ingiunzione governativa è stata

retrocessa al mittente (cfr. accertamenti postali agli atti); tale fatto non è

Considerandi

contestato;

che in virtù dei principi sopra enunciati,

l'invio raccomandato va pertanto considerato come validamente notificato il 29

marzo 2005;

che si rileva infine che il Tribunale

federale ha già avuto modo di evidenziare che né la Costituzione federale, né

il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere un'intimazione di un

invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione

(RDAT II - 2001 n. 12);

che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta

la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del

ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;

che, a titolo abbondanziale, si rileva che

giusta l'art. 8 PAmm, che esprime una regola da tempo consacrata dalla

giurisprudenza, gli interessati devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi

della lingua ufficiale del Cantone (Borghi / Corti, op. cit, n. 1 ad art. 8

PAmm);

che, contrariamente a quanto pretende

l'insorgente, davanti alle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi gli

interessati non possono presentare i propri allegati in tedesco, ancorché

lingua nazionale;

che, sulla scorta di quanto precede,

l'impugnativa va dunque respinta;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 148 cpv. 3 LOC; 3, 8, 9, 18, 28, 43, 46,

48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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