52.2005.194
mancata trasmissione della risoluzione impugnata
15 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.194
Data decisione, Autorità:
15.06.2005, TRAM
Titolo:
mancata trasmissione della risoluzione impugnata
IRRECEVIBILITÀ
art. 8 LPAMM
art. 9 LPAMM
art. 46 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2005.194
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 della
contro
la decisione 10 maggio 2005 (n. 2307) del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente
avverso la decisione 28 febbraio 2005 con cui CO 1 ha inflitto una multa per
deposito abusivo di rifiuti vegetali in un corso d'acqua;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che, richiamato
il rapporto di contravvenzione 18 febbraio 2005, rimasto incontestato, con
lettera raccomandata 28 febbraio seguente, il CO 1 ha inflitto a __________,
rappresentante la RI 1, una multa di fr. 1'000.- per aver depositato
abusivamente rifiuti vegetali in un corso d'acqua;
che, avverso la predetta risoluzione municipale,
con scritto 15 marzo 2005 la RI 1, rappresentata dal presidente __________, ha inoltrato
ricorso al Consiglio di Stato;
che, non avendo allegato la risoluzione
municipale impugnata, con lettera raccomandata 22 marzo 2005, il Governo ha assegnato
alla RI 1 un termine perentorio di 7 giorni per produrla, avvertendo che,
trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;
che, essendo la ricorrente rimasta passiva,
con risoluzione 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa presentata dalla RI 1, siccome non adempiente i requisiti di
legge;
che contro il predetto giudizio governativo
la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
che venga annullato;
considerato, in
diritto
che, prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i
presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo
degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente
infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 LOC;
che, la legittimazione attiva della ricorrente,
destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43
PAmm);
che il gravame, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il
ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa
esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una
breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze e ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati
all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili
(art. 9 PAmm);
che, la giurisprudenza ha esplicitamente
riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un
rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve
necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);
che, la mancata produzione della decisione impugnata,
scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a
produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op.
cit., n. 2 ad art. 46);
che, nel caso in esame, ritenuto che il
ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio
Fatti
di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione
impugnata, assegnandole un termine perentorio di 7 giorni;
che, gli accertamenti postali esperiti
d'ufficio dal Governo, attestano che tale scritto, è stato inviato per
raccomandata il 22 marzo 2005; il giorno successivo, 23 marzo 2005, è stato emesso
e collocato nella bucalettere dell'interessata un invito di ritiro;
che quando il tentativo di intimazione di un
invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un
invito di ritiro, che informa il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio
entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b,
1° periodo);
che, se non viene ritirata prima, la
raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza
presso l'ufficio postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere
di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 12.01.2004 n.1P.536/2003,
consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b. e rinvii;
Borghi / Corti, op. cit., n. 1b ad art. 14);
che, in concreto, non essendo stata ritirata
durante il periodo di giacenza di 7 giorni, l'ingiunzione governativa è stata
retrocessa al mittente (cfr. accertamenti postali agli atti); tale fatto non è
Considerandi
contestato;
che in virtù dei principi sopra enunciati,
l'invio raccomandato va pertanto considerato come validamente notificato il 29
marzo 2005;
che si rileva infine che il Tribunale
federale ha già avuto modo di evidenziare che né la Costituzione federale, né
il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere un'intimazione di un
invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione
(RDAT II - 2001 n. 12);
che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta
la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del
ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;
che, a titolo abbondanziale, si rileva che
giusta l'art. 8 PAmm, che esprime una regola da tempo consacrata dalla
giurisprudenza, gli interessati devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi
della lingua ufficiale del Cantone (Borghi / Corti, op. cit, n. 1 ad art. 8
PAmm);
che, contrariamente a quanto pretende
l'insorgente, davanti alle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi gli
interessati non possono presentare i propri allegati in tedesco, ancorché
lingua nazionale;
che, sulla scorta di quanto precede,
l'impugnativa va dunque respinta;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 148 cpv. 3 LOC; 3, 8, 9, 18, 28, 43, 46,
48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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