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Decisione

52.2005.196

fornitura di serramenti blindati

1 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'8

febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha chiesto a cinque ditte del ramo, fra cui

la RI 1 e la CO 1, di presentare un'offerta per la fornitura di serramenti

blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Il capitolato

stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior

offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti (5%). Quali

requisiti richiesti dall'imprenditore, soggiungeva, facevano stato i

requisiti minimi secondo il RLCPubb art. 27 (pos. 223.100). I concorrenti

dovevano inoltre allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei

contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa malati, dei contributi

professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e comunali cresciute in

giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione, il committente avrebbe

assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli.

B. Nel termine

prestabilito, la CO 1 di A__________ ha inoltrato un'offerta di 22'805.00. La RI

1 ha dal canto suo presentato un'offerta di fr. 23'787.20.

Valutate le offerte pervenutegli, il 23

maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima

in graduatoria con 96.85, contro i 91.03 punti attribuiti alla ricorrente.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando in via principale che la commessa le

sia aggiudicata.

L'insorgente rileva anzitutto che l'aggiudicataria

non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per attestare l'avvenuto pagamento

dei contributi di legge e delle imposte. Mancano infatti le attestazioni

riguardanti i premi cassa malati ed i contributi PEAN. La documentazione

prodotta non riguarderebbe inoltre la CO 1, ma la casa madre.

Proseguendo, la RI 1 osserva d'altro canto

che l'aggiudicataria non risponde ai requisiti posti dall'art. 27 RLCPubb, applicabile

al caso poiché la commessa riguarderebbe un impianto speciale.

L'insorgente conclude, censurando il

punteggio parziale attribuitole in base al criterio apprendisti, che non

dovrebbe essere solo di 2.9, ma di 5.0 punti. Il punteggio finale che le

spetterebbe ammonterebbe quindi a 93.13 punti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, rilevando anzitutto che la CO 1 non rientra

nel novero delle aziende soggette al pagamento dei contributi PEAN. L'art. 27 RLCPubb

non sarebbe applicabile, poiché la commessa ha per oggetto una semplice

fornitura. L'autorità comunale riconosce l'errore denunciato dall'insorgente

nell'attribuzione del punteggio per gli apprendisti, ma rileva che il punteggio

complessivo rimane comunque inferiore a quello della CO 1.

La CO 1 postula invece l'accoglimento del

ricorso con rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione

affinché le assegni un termine per produrre la documentazione mancante, come

previsto dal capitolato. Nega comunque l'applicabilità dell'art. 27 RLCPubb.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a

ricorrere contro la decisione di aggiudicazione. Nonostante l'erronea

indicazione del termine per impugnarla, datale dal committente, il ricorso è

stato inoltrato nel termine di 10 giorni prescritto dalla modifica di legge

entrata in vigore il 4 febbraio 2005 (BU 7/2005 pag. 66). È dunque tempestivo.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

La

commessa in esame è una semplice fornitura (art. 4 cpv. 2 LCPubb). Non essendo

una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), non soggiace alla disciplina sull'idoneità

degli offerenti sancita dall'art. 27 RLCPubb, che pone dei requisiti unicamente

per le commesse edili (cpv. 1) e per le prestazioni di servizio (cpv. 2). Il

rinvio a questa norma, contenuto nella posizione 223.100 del capitolato, è del tutto

inconferente.

Cadono quindi nel vuoto le censure sollevate

in proposito dalla ricorrente.

3.

L'aggiudicataria

ha omesso di produrre con l'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento dei contributi sociali e delle imposte richieste dal capitolato. Il

difetto non era di per sé tale da comportare l'esclusione dell'offerta della

resistente, poiché il capitolato imponeva in questi casi al committente di assegnare

al concorrente un termine perentorio di 5 giorni per produrre le attestazioni

mancanti. Termine che il committente ha omesso di assegnare.

Al difetto non è stato posto rimedio nemmeno

in questa sede. Non essendo compito di questo tribunale emendare gli accertamenti

carenti posti in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm), la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché

proceda come prescritto dal capitolato, assegnando alla CO 1 un termine

perentorio di 5 giorni per produrre la documentazione mancante.

4.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente

alla domanda subordinata.

Non avendo la CO 1 resistito all'impugnativa,

la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed

al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del comune

committente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 27, 30 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 25 maggio 2005 del municipio di CCO

2 è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al committente affinché

proceda come al considerando 4.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del comune di CO 2, che rifonderà identico

importo alla RI 1.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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