52.2005.196
fornitura di serramenti blindati
1 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.196
Data decisione, Autorità:
01.07.2005, TRAM
Titolo:
fornitura di serramenti blindati
ESCLUSIONE
art. 5 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
art. 27 RLCPUBB
art. 30 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.196
Lugano
1 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 25 maggio 2005 del municipio di CO 2,
che aggiudica alla CO 1 la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione
civile e deposito pompieri di T__________;
viste le risposte:
- 17 giugno 2005 della CO
1;
- 17 giugno 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8
febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha chiesto a cinque ditte del ramo, fra cui
la RI 1 e la CO 1, di presentare un'offerta per la fornitura di serramenti
blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Il capitolato
stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti (5%). Quali
requisiti richiesti dall'imprenditore, soggiungeva, facevano stato i
requisiti minimi secondo il RLCPubb art. 27 (pos. 223.100). I concorrenti
dovevano inoltre allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei
contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa malati, dei contributi
professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e comunali cresciute in
giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione, il committente avrebbe
assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli.
B. Nel termine
prestabilito, la CO 1 di A__________ ha inoltrato un'offerta di 22'805.00. La RI
1 ha dal canto suo presentato un'offerta di fr. 23'787.20.
Valutate le offerte pervenutegli, il 23
maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima
in graduatoria con 96.85, contro i 91.03 punti attribuiti alla ricorrente.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando in via principale che la commessa le
sia aggiudicata.
L'insorgente rileva anzitutto che l'aggiudicataria
non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per attestare l'avvenuto pagamento
dei contributi di legge e delle imposte. Mancano infatti le attestazioni
riguardanti i premi cassa malati ed i contributi PEAN. La documentazione
prodotta non riguarderebbe inoltre la CO 1, ma la casa madre.
Proseguendo, la RI 1 osserva d'altro canto
che l'aggiudicataria non risponde ai requisiti posti dall'art. 27 RLCPubb, applicabile
al caso poiché la commessa riguarderebbe un impianto speciale.
L'insorgente conclude, censurando il
punteggio parziale attribuitole in base al criterio apprendisti, che non
dovrebbe essere solo di 2.9, ma di 5.0 punti. Il punteggio finale che le
spetterebbe ammonterebbe quindi a 93.13 punti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, rilevando anzitutto che la CO 1 non rientra
nel novero delle aziende soggette al pagamento dei contributi PEAN. L'art. 27 RLCPubb
non sarebbe applicabile, poiché la commessa ha per oggetto una semplice
fornitura. L'autorità comunale riconosce l'errore denunciato dall'insorgente
nell'attribuzione del punteggio per gli apprendisti, ma rileva che il punteggio
complessivo rimane comunque inferiore a quello della CO 1.
La CO 1 postula invece l'accoglimento del
ricorso con rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione
affinché le assegni un termine per produrre la documentazione mancante, come
previsto dal capitolato. Nega comunque l'applicabilità dell'art. 27 RLCPubb.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a
ricorrere contro la decisione di aggiudicazione. Nonostante l'erronea
indicazione del termine per impugnarla, datale dal committente, il ricorso è
stato inoltrato nel termine di 10 giorni prescritto dalla modifica di legge
entrata in vigore il 4 febbraio 2005 (BU 7/2005 pag. 66). È dunque tempestivo.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
La
commessa in esame è una semplice fornitura (art. 4 cpv. 2 LCPubb). Non essendo
una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), non soggiace alla disciplina sull'idoneità
degli offerenti sancita dall'art. 27 RLCPubb, che pone dei requisiti unicamente
per le commesse edili (cpv. 1) e per le prestazioni di servizio (cpv. 2). Il
rinvio a questa norma, contenuto nella posizione 223.100 del capitolato, è del tutto
inconferente.
Cadono quindi nel vuoto le censure sollevate
in proposito dalla ricorrente.
3.
L'aggiudicataria
ha omesso di produrre con l'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento dei contributi sociali e delle imposte richieste dal capitolato. Il
difetto non era di per sé tale da comportare l'esclusione dell'offerta della
resistente, poiché il capitolato imponeva in questi casi al committente di assegnare
al concorrente un termine perentorio di 5 giorni per produrre le attestazioni
mancanti. Termine che il committente ha omesso di assegnare.
Al difetto non è stato posto rimedio nemmeno
in questa sede. Non essendo compito di questo tribunale emendare gli accertamenti
carenti posti in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm), la
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché
proceda come prescritto dal capitolato, assegnando alla CO 1 un termine
perentorio di 5 giorni per produrre la documentazione mancante.
4.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente
alla domanda subordinata.
Non avendo la CO 1 resistito all'impugnativa,
la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed
al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del comune
committente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 27, 30 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 25 maggio 2005 del municipio di CCO
2 è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al committente affinché
proceda come al considerando 4.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del comune di CO 2, che rifonderà identico
importo alla RI 1.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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