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Decisione

52.2005.197

ristrutturazione e ampliamento di due edifici situati nel nucleo del paese

13 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I primi hanno eccepito la disattenzione di

alcune norme del piano particolareggiato del nucleo (NAPPN).

I ricorrenti __________ hanno invece anzitutto

rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere

sentiti per aver fissato il sopralluogo con un termine troppo breve, impedendo

loro di parteciparvi o di delegare un loro rappresentante, per averlo esperito

in loro assenza e per essersi rifiutato di ripeterlo. Delle contestazioni di

merito sollevate da questi ricorrenti si dirà semmai qui appresso.

F. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che si limita a rilevare di aver inviato

ai ricorrenti __________ il verbale di sopralluogo per osservazioni, come

avevano inizialmente proposto. Il municipio postula a sua volta il rigetto

delle impugnative senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

beneficiari della controversa licenza, contestando succintamente le tesi degli

insorgenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

La legittimazione attiva degli insorgenti,

già opponenti e proprietari di fondi contermini, è certa (art. 43 PAmm).

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono

dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto,

possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti

(art. 18 PAmm). Non spetta a questo tribunale porre rimedio alle eventuali

carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., assicura

al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che

modifica a suo scapito la sua situazione giuridica. Esso comprende il diritto

per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi

esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà

essere preso (DTF 129 V 73 consid. 4a; 126 I 15 consid. 2 a/aa; 124 I 241 consid.

2.

e rispettivi rinvii; STF 14.7.2003 1P 203/2003 in re Casanova consid. 2.1).

2.2

In caso di convocazione delle parti ad

un'udienza, l'autorità deve citarle tempestivamente in modo che possano

organizzarsi per parteciparvi personalmente o per delegare un loro rappresentante.

La PAmm non prescrive un termine minimo. Il termine va comunque adeguatamente

commisurato alle circostanze del caso. In particolare all'urgenza o dalla

necessità di tutelare interessi pubblici o di terzi (DTF 112 Ia 5 consid. 2c;

Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 15 PAmm n. 4). In quest'ambito l'autorità deve in ogni caso tener conto

dei tempi tecnici occorrenti alla posta per recapitare la convocazione agli interessati.

Se invia la citazione per raccomandata, deve in particolare tener conto che l'invio

può rimanere in deposito presso la posta per sette giorni (DTF 104 Ia 466 consid.

3).

3.3.1

Nel caso concreto, il Servizio dei ricorsi ha convocato le

parti ad un sopralluogo per il 7 aprile 2005. La citazione, emessa il 24 marzo

2005, è stata preceduta da un contatto telefonico con gli interessati. In

seguito alla richiesta di rinvio inoltrata dai ricorrenti __________ per motivi

medici, il 5 aprile 2005 il predetto servizio ha emesso una nuova citazione per

il 14 seguente. Da quanto risulta dagli atti, il nuovo termine è stato fissato

senza nuovamente interpellare per telefono gli interessati. In seguito all'ordine

di rinvio della corrispondenza, la citazione, notificata per raccomandata, è

pervenuta alla posta di __________ soltanto l'8, dove i ricorrenti __________ l'hanno

ritirata il 15.

Nelle particolari circostanze del caso

concreto, il termine di nove giorni appare eccessivamente breve. Esso non tiene

in effetti minimamente conto né dei tempi tecnici di spedizione, né del termine

di deposito di sette giorni presso la posta, sul quale il destinatario dell'invio

deve poter pienamente contare, riservato il caso di abuso (DTF 104 Ia 466 consid.

3). A ciò si aggiunga che la fattispecie non presentava alcuna connotazione d'urgenza

e che i ricorrenti __________ potevano aspettarsi di essere nuovamente

contattati per telefono dal Servizio dei ricorsi per stabilire una data

conveniente.

3.2

Invano giustifica il Consiglio di Stato

il suo operato richiamandosi alla richiesta di inviare loro una copia del

verbale di sopralluogo, formulata dai ricorrenti in occasione della domanda di

rinvio dell'udienza. Questa richiesta non legittimava comunque l'autorità di

ricorso a fissare una nuova udienza con un termine di preavviso talmente breve

da impedire agli insorgenti non solo di prendervi parte, ma anche di designare

un loro rappresentante che potesse essere presente. I ricorrenti si sono invero

dichiarati disposti a prendere successivamente posizione sulle risultanze del

sopralluogo nel caso in cui questo non fosse stato rinviato. Questa

disponibilità era tuttavia circoscritta al caso in cui l'autorità non avesse

accolto la loro richiesta di rinvio. Non permetteva all'autorità di dedurre che

i ricorrenti fossero ulteriormente disposti ad accontentarsi di prendere

posizione sulle risultanze del sopralluogo indetto in seguito al rinvio.

Si può di conseguenza ammettere che il

Consiglio di Stato, citando i ricorrenti __________ al sopralluogo indetto per

il 14 aprile 2005 con un termine di preavviso eccessivamente breve, abbia

violato il loro diritto di essere sentiti.

3.3

Fondate sono pure le critiche che i

ricorrenti __________ muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato per non aver

minimamente preso posizione né sulla richiesta di ripetizione del sopralluogo,

né sulle osservazioni che essi hanno comunque inoltrato in merito alle

risultanze del sopralluogo esperito dal Servizio dei ricorsi in loro assenza.

Dal profilo del diritto di essere sentiti, non si può in effetti ammettere che queste

richieste e prese di posizione siano passate sotto silenzio da parte dell'autorità

di ricorso.

3.4

L'atteggiamento di __________ non sembra

per certi versi inteso a facilitare il compito dell'autorità di ricorso.

Richieste di rinvio delle udienze, fondate su discutibili certificati medici (cfr.

STF 18.7.2003 in re __________ consid. 2.2.), non denotano in effetti una

particolare disponibilità a collaborare alla gestione dei procedimenti in corso.

Questi comportamenti non integrano tuttavia gli estremi dall'abuso di diritto.

Né appaiono palesemente contrari al principio della buona fede. Da questo

profilo, non v'è dunque spazio per scostarsi dalle conclusioni appena tratte.

4.

Non essendo compito specifico di questo

tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio

di Stato, il ricorso di __________ va di conseguenza parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la

licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 1 e CO 2 e condanna i ricorrenti

al pagamento di una tassa di giustizia. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di

Stato, affinché sani il difetto ripetendo in contraddittorio il sopralluogo

esperito in assenza dei ricorrenti __________.

Essendo fondata sul medesimo oggetto, deve di

riflesso essere accolta anche l'impugnativa inoltrata dagli opponenti RI 1 e RI

2.

Il giudizio governativo impugnato va invece

confermato nella misura in cui annulla il contributo sostitutivo per posteggi

mancanti in attesa che i beneficiari della controversa licenza presentino una

domanda di costruzione per realizzarli sul terreno annesso agli edifici oggetto

dell'intervento.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili ai ricorrenti RI 1 e RI 2 sono poste a

carico dei resistenti CO 1 e CO 2.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 15, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. i dispositivi 1, 3 e 4 della decisione 24

maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2586) sono annullati.

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di

Stato, affinché proceda come al considerando 4.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

4. I

resistenti CO 1 e CO 2 rifonderanno fr. 1'000.- ai ricorrenti RI 1 e RI 2 a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

,

patrocinato da:;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

3 patrocinato da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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