52.2005.197
ristrutturazione e ampliamento di due edifici situati nel nucleo del paese
13 luglio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.197
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, TRAM
Titolo:
ristrutturazione e ampliamento di due edifici situati nel nucleo del paese
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
Incarto n.
52.2005.197
52.2005.213
Lugano
13 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 6 giugno 2005 e (b) 17
giugno 2005 di
a
b
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
__________, __________,
contro
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2586) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 8 novembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO
2 per ristrutturare ed ampliare due edifici situati nel nucleo del paese
(part. n. 196 RF);
viste le risposte:
- 20 giugno 2005 di CO 1 e
CO 2;
- 23 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 27 giugno 2005 del
municipio di CO 3;
- 28 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a
- 24 giugno 2005 di CO 1 e
CO 2;
- 23 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 27 giugno 2005 del
municipio di CO 3;
- 28 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub b
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 agosto
2004 i resistenti CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso di
ristrutturare ed ampliare due edifici situati nel nucleo del paese (part. n.
196 RF, sub. A - D). Un terzo fabbricato (sub. E) posto sul confine verso il
fondo dei ricorrenti __________ e parzialmente crollato avrebbe invece dovuto
essere demolito.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, che hanno sollevato una serie di contestazioni di natura formale e
sostanziale.
Il 13 agosto 2004 gli stessi resistenti
hanno notificato al municipio l'intenzione di rimuovere le parti del fabbricato
crollato, consolidando il muro di confine ed osservando che la sistemazione
sarebbe stata definita nell'ambito della decisione sulla domanda di costruzione
che avevano inoltrato.
B. Il 25
agosto 2004 il municipio ha autorizzato i resistenti ad eseguire i lavori riguardanti
il fabbricato crollato. Contro questa decisione __________ sono insorti davanti
al Consiglio di Stato, contestandola per motivi che non occorre qui illustrare.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, l'8 novembre 2004 il municipio ha poi rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola al versamento di un contributo di fr. 40'000.- per
posteggi mancanti.
Contro la predetta decisione sono insorti
davanti al Consiglio di Stato tanto i beneficiari della licenza, che hanno
chiesto l'annullamento del contributo sostitutivo per i posteggi, quanto i
vicini opponenti, che hanno invece chiesto l'annullamento della licenza.
C. Il 24 marzo
2005 il Servizio dei ricorsi ha convocato le parti a comparire ad un sopralluogo
giovedì 7 aprile 2005 alle 1000.
Il 1° aprile 2005 __________ hanno chiesto all'autorità
cantonale di rinviare l'udienza, asserendo di essere impediti a comparire per
motivi medici e chiedendo semmai di inviare loro il verbale per presentare
osservazioni.
Dando seguito alla richiesta di rinvio, il 4
aprile 2005 il predetto servizio ha annullato l'udienza, rinviandola al 14 di
quel mese. La nuova citazione, datata 5 aprile 2005, è stata notificata ai ricorrenti
__________ per lettera raccomandata. I destinatari l'hanno ritirata soltanto il
15 presso la posta di __________, dove nel frattempo avevano ordinato alla
posta di rinviare temporaneamente la corrispondenza.
Venuti a conoscenza dalla ricorrente RI 2 che
il sopralluogo era stato esperito in loro assenza, il 29 aprile 2005 i
ricorrenti __________ hanno contestato l'operato dell'autorità, rimproverandole
di aver assegnato un termine troppo breve e chiedendo la ripetizione del
sopralluogo in contraddittorio. Il Servizio dei ricorsi si è limitato ad inviare
copia del verbale della visita in luogo, assegnando loro un termine per formulare
eventuali osservazioni.
Il 18 maggio 2005 __________ hanno insistito,
chiedendo nuovamente la ripetizione del sopralluogo in contraddittorio.
D. Con unico
giudizio 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative inoltrate
dagli opponenti contro la licenza edilizia, accogliendo invece quella presentata
dai beneficiari della stessa contro il contributo sostitutivo per i posteggi,
che ha annullato, rinviando gli atti al municipio affinché chiedesse l'inoltro
di una domanda di costruzione completa per queste opere. Il ricorso interposto
dagli opponenti __________ contro l'autorizzazione a sistemare quanto resta del
fabbricato crollato (sub. E) è invece stato dichiarato privo d'oggetto.
Dei motivi addotti dal Governo si dirà
semmai più avanti.
E. Contro il
predetto giudizio sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto
gli opponenti RI 1 e RI 2, quanto gli opponenti __________.
Fatti
I primi hanno eccepito la disattenzione di
alcune norme del piano particolareggiato del nucleo (NAPPN).
I ricorrenti __________ hanno invece anzitutto
rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere
sentiti per aver fissato il sopralluogo con un termine troppo breve, impedendo
loro di parteciparvi o di delegare un loro rappresentante, per averlo esperito
in loro assenza e per essersi rifiutato di ripeterlo. Delle contestazioni di
merito sollevate da questi ricorrenti si dirà semmai qui appresso.
F. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che si limita a rilevare di aver inviato
ai ricorrenti __________ il verbale di sopralluogo per osservazioni, come
avevano inizialmente proposto. Il municipio postula a sua volta il rigetto
delle impugnative senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della controversa licenza, contestando succintamente le tesi degli
insorgenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva degli insorgenti,
già opponenti e proprietari di fondi contermini, è certa (art. 43 PAmm).
I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono
dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo fondamento di fatto,
possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti
(art. 18 PAmm). Non spetta a questo tribunale porre rimedio alle eventuali
carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Il
diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., assicura
al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che
modifica a suo scapito la sua situazione giuridica. Esso comprende il diritto
per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà
essere preso (DTF 129 V 73 consid. 4a; 126 I 15 consid. 2 a/aa; 124 I 241 consid.
2.
e rispettivi rinvii; STF 14.7.2003 1P 203/2003 in re Casanova consid. 2.1).
2.2
In caso di convocazione delle parti ad
un'udienza, l'autorità deve citarle tempestivamente in modo che possano
organizzarsi per parteciparvi personalmente o per delegare un loro rappresentante.
La PAmm non prescrive un termine minimo. Il termine va comunque adeguatamente
commisurato alle circostanze del caso. In particolare all'urgenza o dalla
necessità di tutelare interessi pubblici o di terzi (DTF 112 Ia 5 consid. 2c;
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 15 PAmm n. 4). In quest'ambito l'autorità deve in ogni caso tener conto
dei tempi tecnici occorrenti alla posta per recapitare la convocazione agli interessati.
Se invia la citazione per raccomandata, deve in particolare tener conto che l'invio
può rimanere in deposito presso la posta per sette giorni (DTF 104 Ia 466 consid.
3).
3.3.1
Nel caso concreto, il Servizio dei ricorsi ha convocato le
parti ad un sopralluogo per il 7 aprile 2005. La citazione, emessa il 24 marzo
2005, è stata preceduta da un contatto telefonico con gli interessati. In
seguito alla richiesta di rinvio inoltrata dai ricorrenti __________ per motivi
medici, il 5 aprile 2005 il predetto servizio ha emesso una nuova citazione per
il 14 seguente. Da quanto risulta dagli atti, il nuovo termine è stato fissato
senza nuovamente interpellare per telefono gli interessati. In seguito all'ordine
di rinvio della corrispondenza, la citazione, notificata per raccomandata, è
pervenuta alla posta di __________ soltanto l'8, dove i ricorrenti __________ l'hanno
ritirata il 15.
Nelle particolari circostanze del caso
concreto, il termine di nove giorni appare eccessivamente breve. Esso non tiene
in effetti minimamente conto né dei tempi tecnici di spedizione, né del termine
di deposito di sette giorni presso la posta, sul quale il destinatario dell'invio
deve poter pienamente contare, riservato il caso di abuso (DTF 104 Ia 466 consid.
3). A ciò si aggiunga che la fattispecie non presentava alcuna connotazione d'urgenza
e che i ricorrenti __________ potevano aspettarsi di essere nuovamente
contattati per telefono dal Servizio dei ricorsi per stabilire una data
conveniente.
3.2
Invano giustifica il Consiglio di Stato
il suo operato richiamandosi alla richiesta di inviare loro una copia del
verbale di sopralluogo, formulata dai ricorrenti in occasione della domanda di
rinvio dell'udienza. Questa richiesta non legittimava comunque l'autorità di
ricorso a fissare una nuova udienza con un termine di preavviso talmente breve
da impedire agli insorgenti non solo di prendervi parte, ma anche di designare
un loro rappresentante che potesse essere presente. I ricorrenti si sono invero
dichiarati disposti a prendere successivamente posizione sulle risultanze del
sopralluogo nel caso in cui questo non fosse stato rinviato. Questa
disponibilità era tuttavia circoscritta al caso in cui l'autorità non avesse
accolto la loro richiesta di rinvio. Non permetteva all'autorità di dedurre che
i ricorrenti fossero ulteriormente disposti ad accontentarsi di prendere
posizione sulle risultanze del sopralluogo indetto in seguito al rinvio.
Si può di conseguenza ammettere che il
Consiglio di Stato, citando i ricorrenti __________ al sopralluogo indetto per
il 14 aprile 2005 con un termine di preavviso eccessivamente breve, abbia
violato il loro diritto di essere sentiti.
3.3
Fondate sono pure le critiche che i
ricorrenti __________ muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato per non aver
minimamente preso posizione né sulla richiesta di ripetizione del sopralluogo,
né sulle osservazioni che essi hanno comunque inoltrato in merito alle
risultanze del sopralluogo esperito dal Servizio dei ricorsi in loro assenza.
Dal profilo del diritto di essere sentiti, non si può in effetti ammettere che queste
richieste e prese di posizione siano passate sotto silenzio da parte dell'autorità
di ricorso.
3.4
L'atteggiamento di __________ non sembra
per certi versi inteso a facilitare il compito dell'autorità di ricorso.
Richieste di rinvio delle udienze, fondate su discutibili certificati medici (cfr.
STF 18.7.2003 in re __________ consid. 2.2.), non denotano in effetti una
particolare disponibilità a collaborare alla gestione dei procedimenti in corso.
Questi comportamenti non integrano tuttavia gli estremi dall'abuso di diritto.
Né appaiono palesemente contrari al principio della buona fede. Da questo
profilo, non v'è dunque spazio per scostarsi dalle conclusioni appena tratte.
4.
Non essendo compito specifico di questo
tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio
di Stato, il ricorso di __________ va di conseguenza parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la
licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 1 e CO 2 e condanna i ricorrenti
al pagamento di una tassa di giustizia. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di
Stato, affinché sani il difetto ripetendo in contraddittorio il sopralluogo
esperito in assenza dei ricorrenti __________.
Essendo fondata sul medesimo oggetto, deve di
riflesso essere accolta anche l'impugnativa inoltrata dagli opponenti RI 1 e RI
2.
Il giudizio governativo impugnato va invece
confermato nella misura in cui annulla il contributo sostitutivo per posteggi
mancanti in attesa che i beneficiari della controversa licenza presentino una
domanda di costruzione per realizzarli sul terreno annesso agli edifici oggetto
dell'intervento.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili ai ricorrenti RI 1 e RI 2 sono poste a
carico dei resistenti CO 1 e CO 2.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 15, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. i dispositivi 1, 3 e 4 della decisione 24
maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2586) sono annullati.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché proceda come al considerando 4.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
4. I
resistenti CO 1 e CO 2 rifonderanno fr. 1'000.- ai ricorrenti RI 1 e RI 2 a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
,
patrocinato da:;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
3 patrocinato da: PA 2
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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