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Decisione

52.2005.199

decadenza di un permesso di domicilio di un cittadino straniero

11 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.199

Data decisione, Autorità:

11.07.2005, TRAM

Titolo:

decadenza di un permesso di domicilio di un cittadino straniero

DOMICILIO

PERMESSO DI DOMICILIO

RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE

SCARCERAZIONE

art. 8 CEDU

art. 9 cpv. 3 let. c LDDS

Incarto n.

52.2005.199

Lugano

11 luglio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di

RI 1

contro

la risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2305) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza di un permesso di

domicilio;

viste le risposte:

- 14 giugno 2005 del

Consiglio di Stato;

- 22 giugno 2005 del

Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 10 maggio 1994, il cittadino

dominicano RI 1 (1981) è entrato nel nostro Paese allo scopo di ricongiungersi

con la madre, naturalizzata svizzera;

che per questo motivo egli ha ottenuto un

permesso di dimora annuale e, in seguito, di domicilio con ultimo termine di

controllo fissato per il 9 maggio 2004;

che durante il suo soggiorno in Svizzera il

ricorrente ha interessato a diverse riprese le nostre autorità penali: con

decreto d'accusa 28 agosto 2000 egli è stato condannato a una multa di fr.

100.– per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, mentre il 27 giugno

2002 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.– per infrazione e contravvenzione

alla LStup;

che il 4 giugno 2003 l'insorgente è stato

arrestato per poi essere estradato in Italia il 19 agosto successivo e

incarcerato a __________ con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito

di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze;

che il 16 settembre 2003 egli ha notificato

all'Ufficio controllo abitanti di __________ la propria partenza alla volta

dell'Italia dal 19 agosto precedente;

che il 28 aprile 2004 il ricorrente è stato

scarcerato;

che il 15 luglio 2004 il sostituto

Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a 3 giorni di detenzione, sospesi

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per essere entrato

illegalmente in Svizzera il 16 giugno 2004 privo di validi certificati di legittimazione

e avervi soggiornato fino al giorno successivo sprovvisto del necessario

permesso di polizia degli stranieri;

che il 9 agosto 2004 il ricorrente ha

chiesto, tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano, l'autorizzazione a

entrare in Svizzera per ricongiungersi con la madre;

che il 18 ottobre 2004 egli è giunto nuovamente

sul territorio elvetico sprovvisto della necessaria autorizzazione, rimanendovi

durante qualche mese;

Considerandi

che con decisione 28 febbraio 2005 la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha

dichiarato decaduto il permesso di domicilio di RI 1 per avere soggiornato all'estero

durante più di sei mesi, indicando nel contempo che egli non poteva prevalersi

di alcun diritto per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento

famigliare in quanto maggiorenne e non dipendente dalla madre (art. 4, 9 cpv. 3

lett. c, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU);

che con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio

di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1 fondandosi sostanzialmente sui motivi addotti

dal dipartimento;

che contro la predetta pronunzia

governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento per poter vivere presso la madre in Svizzera;

che egli indica di essere stato assente

dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi per motivi indipendenti

dalla sua volontà, di avere il proprio centro degli interessi socioprofessionali

e famigliari - tra cui sua madre attualmente malata - a __________, e di non avere

più nessun legame con il Paese d'origine;

che all'accoglimento dell'impugnativa si

oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti

la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b

n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2;

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325);

che anche la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è

pertanto data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46.

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il

permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la

propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei

mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è

presentata prima della scadenza dei sei mesi;

che la residenza effettiva è stabilita

mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato

(DTF 120 Ib 369 consid. 2c);

che, nell'evenienza concreta, il ricorrente

è stato estradato in Italia il 19 agosto 2003, ha notificato la propria

partenza all'Ufficio controllo abitanti di __________ il 16 settembre 2003 ed è

rientrato, peraltro illegalmente, sul territorio elvetico il 16 giugno 2004,

dove è rimasto durante due giorni;

che, di conseguenza, per aver notificato la

propria partenza per l'estero ed essere stato assente dalla Svizzera per oltre

sei mesi, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità

giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS;

che non porta a diversa conclusione il fatto

che egli non abbia potuto continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa

della sua estradizione e incarcerazione in Italia come pure il fatto che in

Svizzera egli avrebbe il proprio centro degli interessi socioprofessionali e

affettivi;

che, per giurisprudenza, non sono infatti di

rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente

al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il

legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la

notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369

consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., in RDAF 53/1997, pag.

325.

seg.);

che neppure l'argomento della provvisorietà

della residenza all'estero gioverebbe al ricorrente: appunto per evitare che

gli stranieri che risiedono momentaneamente all'estero perdano i diritti

acquisiti con il domicilio, l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS consente di prolungare

fino a due anni il periodo di assenza, sempre che la domanda sia presentata

prima della scadenza del termine di sei mesi, ciò che non è stato chiesto nel

caso concreto;

che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3

lett. c LDDS non vi è inoltre spazio per una ponderazione di interessi: di

conseguenza non è qui determinate il fatto che in Svizzera viva sua madre e che,

a suo dire, nel suo Paese d'origine non vivrebbe più nessun famigliare;

che, infine, il ricorrente non può

prevalersi della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU per

poter rientrare in Svizzera e ottenere un permesso di soggiorno nell'ambito del

ricongiungimento familiare con la madre, ritenuto che egli è maggiorenne, non

si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che egli necessiti

delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e);

che in esito alle considerazioni che

precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b

n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Tasse e

spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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