52.2005.199
decadenza di un permesso di domicilio di un cittadino straniero
11 luglio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.199
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TRAM
Titolo:
decadenza di un permesso di domicilio di un cittadino straniero
DOMICILIO
PERMESSO DI DOMICILIO
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
SCARCERAZIONE
art. 8 CEDU
art. 9 cpv. 3 let. c LDDS
Incarto n.
52.2005.199
Lugano
11 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2305) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza di un permesso di
domicilio;
viste le risposte:
- 14 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10 maggio 1994, il cittadino
dominicano RI 1 (1981) è entrato nel nostro Paese allo scopo di ricongiungersi
con la madre, naturalizzata svizzera;
che per questo motivo egli ha ottenuto un
permesso di dimora annuale e, in seguito, di domicilio con ultimo termine di
controllo fissato per il 9 maggio 2004;
che durante il suo soggiorno in Svizzera il
ricorrente ha interessato a diverse riprese le nostre autorità penali: con
decreto d'accusa 28 agosto 2000 egli è stato condannato a una multa di fr.
100.– per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, mentre il 27 giugno
2002 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.– per infrazione e contravvenzione
alla LStup;
che il 4 giugno 2003 l'insorgente è stato
arrestato per poi essere estradato in Italia il 19 agosto successivo e
incarcerato a __________ con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze;
che il 16 settembre 2003 egli ha notificato
all'Ufficio controllo abitanti di __________ la propria partenza alla volta
dell'Italia dal 19 agosto precedente;
che il 28 aprile 2004 il ricorrente è stato
scarcerato;
che il 15 luglio 2004 il sostituto
Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a 3 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per essere entrato
illegalmente in Svizzera il 16 giugno 2004 privo di validi certificati di legittimazione
e avervi soggiornato fino al giorno successivo sprovvisto del necessario
permesso di polizia degli stranieri;
che il 9 agosto 2004 il ricorrente ha
chiesto, tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano, l'autorizzazione a
entrare in Svizzera per ricongiungersi con la madre;
che il 18 ottobre 2004 egli è giunto nuovamente
sul territorio elvetico sprovvisto della necessaria autorizzazione, rimanendovi
durante qualche mese;
Considerandi
che con decisione 28 febbraio 2005 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
dichiarato decaduto il permesso di domicilio di RI 1 per avere soggiornato all'estero
durante più di sei mesi, indicando nel contempo che egli non poteva prevalersi
di alcun diritto per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento
famigliare in quanto maggiorenne e non dipendente dalla madre (art. 4, 9 cpv. 3
lett. c, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU);
che con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1 fondandosi sostanzialmente sui motivi addotti
dal dipartimento;
che contro la predetta pronunzia
governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento per poter vivere presso la madre in Svizzera;
che egli indica di essere stato assente
dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi per motivi indipendenti
dalla sua volontà, di avere il proprio centro degli interessi socioprofessionali
e famigliari - tra cui sua madre attualmente malata - a __________, e di non avere
più nessun legame con il Paese d'origine;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti
la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2;
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325);
che anche la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è
pertanto data;
che il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46.
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il
permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la
propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei
mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è
presentata prima della scadenza dei sei mesi;
che la residenza effettiva è stabilita
mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato
(DTF 120 Ib 369 consid. 2c);
che, nell'evenienza concreta, il ricorrente
è stato estradato in Italia il 19 agosto 2003, ha notificato la propria
partenza all'Ufficio controllo abitanti di __________ il 16 settembre 2003 ed è
rientrato, peraltro illegalmente, sul territorio elvetico il 16 giugno 2004,
dove è rimasto durante due giorni;
che, di conseguenza, per aver notificato la
propria partenza per l'estero ed essere stato assente dalla Svizzera per oltre
sei mesi, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità
giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS;
che non porta a diversa conclusione il fatto
che egli non abbia potuto continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa
della sua estradizione e incarcerazione in Italia come pure il fatto che in
Svizzera egli avrebbe il proprio centro degli interessi socioprofessionali e
affettivi;
che, per giurisprudenza, non sono infatti di
rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente
al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il
legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la
notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369
consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., in RDAF 53/1997, pag.
325.
seg.);
che neppure l'argomento della provvisorietà
della residenza all'estero gioverebbe al ricorrente: appunto per evitare che
gli stranieri che risiedono momentaneamente all'estero perdano i diritti
acquisiti con il domicilio, l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS consente di prolungare
fino a due anni il periodo di assenza, sempre che la domanda sia presentata
prima della scadenza del termine di sei mesi, ciò che non è stato chiesto nel
caso concreto;
che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS non vi è inoltre spazio per una ponderazione di interessi: di
conseguenza non è qui determinate il fatto che in Svizzera viva sua madre e che,
a suo dire, nel suo Paese d'origine non vivrebbe più nessun famigliare;
che, infine, il ricorrente non può
prevalersi della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU per
poter rientrare in Svizzera e ottenere un permesso di soggiorno nell'ambito del
ricongiungimento familiare con la madre, ritenuto che egli è maggiorenne, non
si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che egli necessiti
delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e);
che in esito alle considerazioni che
precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto;
che tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b
n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tasse e
spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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