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Decisione

52.2005.2

imposizione di tenere chiuse le finestre di un ristorante

29 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazio-ne a gestire il __________,

situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad

un complesso residenziale formato da nove case a schiera.

Il 14

maggio 2003 C__________ ed A__________ P__________, proprietari di una di

queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del

Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni

foniche ed atmosferiche derivanti dall'atti-vità della cucina dell'esercizio

pubblico, situata di fronte alla loro abitazione. Il giorno seguente G__________

e M__________ V__________, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato

un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR.

Tra le

2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un

sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha

constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di

pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale". Lo

stesso funzionario ha effettuato analoghe constatazioni l'11 settembre 2003

alla stessa ora.

Il 30

settembre 2003 l'autorità ha proposto ai responsabili dell'e-sercizio pubblico

di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività.

Non

avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento,

il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del

suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della

cucina durante l'attività o di costruire una parete schermante lungo il confine

verso le abitazioni dei reclamanti. Il 2 luglio 2004 tra le 2030 e le 2130 e

tra le 2245 e le 2320 l'UPR ha esperito un ulteriore sopralluogo che ha

confermato i riscontri dei precedenti.

Di fronte

alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del

territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina

rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività. L'ordine,

fondato sull'art. 16 LPAmb e dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato

notificato ai vicini reclamanti.

B. Con

giudizio 21 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Dopo aver

rilevato che la fattispecie non era di esclusiva competenza del giudice civile

come preteso dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni

foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti

ammissibili in base alle direttive denominate Cercle bruit, applicabili

a questo genere d'impianti.

C. Contro il

predetto giudizio governativo la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme al controverso

ordine di risanamento. In via subordinata, ha postulato che l'ordine di tener

chiuse le finestre fosse limitato alla fascia oraria notturna a partire dalle

2200.

L'insorgente

ribadisce anzitutto che la legislazione ambientale sarebbe applicabile soltanto

per tutelare eminenti interessi pubblici. Non sarebbe quindi applicabile al

caso concreto, che a suo avviso andrebbe ascritto alla particolare sensibilità

di un singolo vicino.

La

cucina, prosegue, non produrrebbe comunque immissioni foniche eccessive. Queste

andrebbero inoltre misurate in modo scientifico. Rilevanti, semmai, sarebbero

soltanto le turbative che si manifestano dopo le 2200. Chiede quindi che venga

allestita una perizia, che valuti anche le ripercussioni economiche derivanti

dall'ordine censurato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del

territorio senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb. La

legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal

provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.

46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono

(art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della

presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere

risanati.

Per gli impianti fissi che

contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite

d'immissione, precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo

aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. Gli impianti,

soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere risanati: (a) nella maggior misura

possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il

profilo economico, e (b) in modo che i valori limite d'im-missione non siano

superati.

L'esistenza

di una situazione ambientale suscettibile di giustificare l'adozione di misure

di risanamento può essere rilevata d'uf-ficio dall'autorità o dietro

segnalazione di terzi, in particolare di vicini molestati dalle immissioni

provenienti da impianti non conformi. Nel procedimento amministrativo che si

instaura fra l'autorità ed il proprietario dell'impianto da risanare, ai

denuncianti va riconosciuta la qualità di parte nella misura in cui

appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per

situazione risultano toccate dalle immissioni prodotte in modo più intenso

degli altri membri della collettività. In altri termini, sono da considerare

parte i denuncianti che sarebbero legittimati ad impugnare le misure di

risanamento prescritte dall'autorità (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14, n. 1).

3.

Nell'evenienza

concreta, il controverso ordine di risanamento non è stato notificato ai

denuncianti. Pur avendo constatato che le immissioni foniche provenienti

dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico della ricorrente colpivano

le abitazioni dei vicini denuncianti in misura particolarmente rilevante, il

Dipartimento del territorio non li ha coinvolti nel procedimento instauratosi

con la RI 1. Analogamente, anche il Consiglio di Stato li ha ignorati.

Siffatto

modo di procedere integra gli estremi di una chiara violazione di norme essenziali

di procedura, poiché è evidente che ai denuncianti, direttamente e personalmente

interessati, andava riconosciuta la qualità di parte siccome collegati per situazione

all'oggetto del provvedimento in esame da un rapporto particolarmente stretto

ed intenso, atto a conferire loro la qualità per impugnarlo.

4.

Non

spettando a questo tribunale rimediare al difetto posto in essere dalle precedenti

istanze, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando

gli atti al Consiglio di Stato, affinché, chiamati in causa i denuncianti,

statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dalla RI 1.

Dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di

Stato (n. 5788) è annullata.

1.2.

Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché proceda come indicato dal considerando 4.

2. Non si prelevano

né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente,

6500 Bellinzona,

2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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