52.2005.2
imposizione di tenere chiuse le finestre di un ristorante
29 agosto 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.2
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TRAM
Titolo:
imposizione di tenere chiuse le finestre di un ristorante
NOTIFICA DIFETTOSA
art. 16 cpv. 1 LPAMB
Incarto n.
52.2005.2
Lugano
29 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2005 della
contro
la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 5788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 13 settembre 2004 con cui il Dipartimento del territorio le ha imposto
di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina rivolte verso le part.
1973-1981 durante l'attività;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2005 della
Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;
- 25 gennaio 2005 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazio-ne a gestire il __________,
situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad
un complesso residenziale formato da nove case a schiera.
Il 14
maggio 2003 C__________ ed A__________ P__________, proprietari di una di
queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del
Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni
foniche ed atmosferiche derivanti dall'atti-vità della cucina dell'esercizio
pubblico, situata di fronte alla loro abitazione. Il giorno seguente G__________
e M__________ V__________, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato
un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR.
Tra le
2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un
sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha
constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di
pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale". Lo
stesso funzionario ha effettuato analoghe constatazioni l'11 settembre 2003
alla stessa ora.
Il 30
settembre 2003 l'autorità ha proposto ai responsabili dell'e-sercizio pubblico
di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività.
Non
avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento,
il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del
suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della
cucina durante l'attività o di costruire una parete schermante lungo il confine
verso le abitazioni dei reclamanti. Il 2 luglio 2004 tra le 2030 e le 2130 e
tra le 2245 e le 2320 l'UPR ha esperito un ulteriore sopralluogo che ha
confermato i riscontri dei precedenti.
Di fronte
alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del
territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina
rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività. L'ordine,
fondato sull'art. 16 LPAmb e dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato
notificato ai vicini reclamanti.
B. Con
giudizio 21 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Dopo aver
rilevato che la fattispecie non era di esclusiva competenza del giudice civile
come preteso dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni
foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti
ammissibili in base alle direttive denominate Cercle bruit, applicabili
a questo genere d'impianti.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme al controverso
ordine di risanamento. In via subordinata, ha postulato che l'ordine di tener
chiuse le finestre fosse limitato alla fascia oraria notturna a partire dalle
2200.
L'insorgente
ribadisce anzitutto che la legislazione ambientale sarebbe applicabile soltanto
per tutelare eminenti interessi pubblici. Non sarebbe quindi applicabile al
caso concreto, che a suo avviso andrebbe ascritto alla particolare sensibilità
di un singolo vicino.
La
cucina, prosegue, non produrrebbe comunque immissioni foniche eccessive. Queste
andrebbero inoltre misurate in modo scientifico. Rilevanti, semmai, sarebbero
soltanto le turbative che si manifestano dopo le 2200. Chiede quindi che venga
allestita una perizia, che valuti anche le ripercussioni economiche derivanti
dall'ordine censurato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb. La
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal
provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.
46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono
(art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della
presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere
risanati.
Per gli impianti fissi che
contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite
d'immissione, precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo
aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. Gli impianti,
soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere risanati: (a) nella maggior misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il
profilo economico, e (b) in modo che i valori limite d'im-missione non siano
superati.
L'esistenza
di una situazione ambientale suscettibile di giustificare l'adozione di misure
di risanamento può essere rilevata d'uf-ficio dall'autorità o dietro
segnalazione di terzi, in particolare di vicini molestati dalle immissioni
provenienti da impianti non conformi. Nel procedimento amministrativo che si
instaura fra l'autorità ed il proprietario dell'impianto da risanare, ai
denuncianti va riconosciuta la qualità di parte nella misura in cui
appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per
situazione risultano toccate dalle immissioni prodotte in modo più intenso
degli altri membri della collettività. In altri termini, sono da considerare
parte i denuncianti che sarebbero legittimati ad impugnare le misure di
risanamento prescritte dall'autorità (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14, n. 1).
3.
Nell'evenienza
concreta, il controverso ordine di risanamento non è stato notificato ai
denuncianti. Pur avendo constatato che le immissioni foniche provenienti
dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico della ricorrente colpivano
le abitazioni dei vicini denuncianti in misura particolarmente rilevante, il
Dipartimento del territorio non li ha coinvolti nel procedimento instauratosi
con la RI 1. Analogamente, anche il Consiglio di Stato li ha ignorati.
Siffatto
modo di procedere integra gli estremi di una chiara violazione di norme essenziali
di procedura, poiché è evidente che ai denuncianti, direttamente e personalmente
interessati, andava riconosciuta la qualità di parte siccome collegati per situazione
all'oggetto del provvedimento in esame da un rapporto particolarmente stretto
ed intenso, atto a conferire loro la qualità per impugnarlo.
4.
Non
spettando a questo tribunale rimediare al difetto posto in essere dalle precedenti
istanze, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando
gli atti al Consiglio di Stato, affinché, chiamati in causa i denuncianti,
statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dalla RI 1.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 5788) è annullata.
1.2.
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché proceda come indicato dal considerando 4.
2. Non si prelevano
né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente,
6500 Bellinzona,
2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster