52.2005.20
irricevibilità di un ricorso in materia di ricongiungimento familiare inoltrato da una cittadina dominicana maggiorenne e coniugata per vivere presso la madre in Svizzera
18 febbraio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.20
Data decisione, Autorità:
18.02.2005, TRAM
Titolo:
irricevibilità di un ricorso in materia di ricongiungimento familiare inoltrato da una cittadina dominicana maggiorenne e coniugata per vivere presso la madre in Svizzera
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 9 cpv. 2 let. a LDDS
art. 3bis let. a OLS
Incarto n.
52.2005.20
Lugano
18 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2005 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 14 dicembre 2004 (n. 5672) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 27 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di
dimora ottenuto a titolo di ricongiungimento familiare;
viste le risposte:
- 21 gennaio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 2 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione 24 novembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto, in quanto tardiva, la domanda dei
cittadini dominicani Y__________ (1990), __________ R__________ (1986) e RI 1 (1984)
volta a ottenere un permesso di dimora per ricongiungersi con la loro madre __________
B__________ (1962), domiciliata nel nostro paese e coniugata dal 1997 con G__________
(1942), di nazionalità svizzera.
La risoluzione dipartimentale è stata
confermata il 10 luglio 2001, su ricorso, dal Consiglio di Stato.
B. Il 28
giugno 2002 la ricorrente ha nuovamente chiesto alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, tramite il Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, di
essere autorizzata a entrare nel nostro Paese e di essere posta la beneficio di
un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare.
Il dipartimento ha accolto la domanda giusta
l'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS, tenuto conto del fatto che, nel frattempo, R__________
e Y__________ erano stati autorizzati a ricongiungersi con la madre e la richiesta
dell'interessata non appariva abusiva.
RI 1 è quindi entrata in Svizzera il 28
gennaio 2003, ottenendo a partire da quel momento un permesso di dimora
annuale, in seguito rinnovato fino al 27 gennaio 2005.
Nel frattempo, il 30 dicembre 2002, ella si
era sposata nel paese d'origine con un connazionale senza informarne il
dipartimento.
Attualmente lavora come ausiliaria di
cucina.
C. Con
decisione 27 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 1° ottobre
2004 da RI 1 volta a ottenere la modifica dei dati relativi allo stato civile
nel permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre
2004 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità le ha rimproverato di aver sottaciuto
il fatto che si era sposata prima di entrare e soggiornare in Svizzera per
poter vivere insieme alla madre.
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 4, 9 cpv. 2 lett. a, 12, 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
D. Con
giudizio 14 dicembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi
fossero gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS (autorizzazione di soggiorno ottenuta
fornendo false indicazioni o tacendo scientemente fatti d'importanza
essenziale) per i motivi addotti dal dipartimento.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato
inapplicabile l'art. 8 CEDU nel caso di specie, la ricorrente essendo
maggiorenne e coniugata.
Infine, ha ritenuto il provvedimento di
revoca conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora.
Afferma di essersi sposata su pressioni del
marito, in quanto egli intendeva garantirsi in tal modo l'accesso facilitato
nel nostro paese.
Precisa in ogni caso che le nozze sono state
celebrate soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione a entrare in Svizzera. Di
conseguenza ella non avrebbe sottaciuto elementi essenziali per la concessione
del permesso.
Invoca poi la parità di trattamento con i figli
di cittadini comunitari, i quali hanno diritto al ricongiungimento familiare
fino al 21° anno di età, sostenendo che in questi casi lo stato civile non è un
requisito per ottenere tale genere di permesso.
Ritiene che la decisione di revoca violi in
ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non terrebbe conto che ella
svolge regolarmente un'attività lucrativa nel nostro Paese, dove si è sempre
comportata bene e risiedono i suoi familiari più stretti. Considera inesigibile
il suo rientro in Patria per motivi di dignità e di sicurezza.
Infine, indica di aver promosso nel
frattempo l'azione di divorzio.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Il Consiglio di Stato propone invece di
dichiarare irricevibile il gravame.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 27 ottobre 2004 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido sino al 27
gennaio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente sarebbe data.
Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di
cui beneficiava la ricorrente è nel frattempo scaduta. Ritenuto che ella non ha
più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è
pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il
permesso di dimora di cui era titolare.
Occorre dunque esaminare se il ricorso di
diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
1.3.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3.2. La ricorrente è stata posta al
beneficio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS
che permette, a determinate condizioni, l'ottenimento di siffatta
autorizzazione per i membri stranieri della famiglia di cittadini svizzeri (parenti
in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali
si garantisce il mantenimento).
L'OLS non conferisce tuttavia un diritto al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
familiare (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).
1.3.3. Non esiste alcun trattato conchiuso
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana dal quale potrebbe
scaturire per l'insorgente un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.3.4. Giusta gli art. 7 lett. d ALC e 3
cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, i membri della famiglia di un cittadino di
una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto
di stabilirsi con esso. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono
considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il
coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.
La ricorrente non può far valere la
violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC per ottenere il diritto
al ricongiungimento familiare. Difatti ella, non essendo cittadina elvetica o comunitaria,
non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso modo di un
cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo.
Come precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione
in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC
è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione
transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali
norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da
uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).
Per quanto riguarda l'adattamento dei
diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista dall'ALC
sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione,
l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad una simile
discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui
dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5).
Tuttavia tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso
di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale cantonale amministrativo
non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nella valutazione
se concedere o rinnovare un permesso di soggiorno giusta l'art. 4 LDDS. Il
dipartimento fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui
esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura
in cui integri gli estremi di una violazione del diritto.
1.3.5. La ricorrente non può prevalersi neanche
della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU in quanto è maggiorenne,
non si trova in un rapporto di dipendenza con la madre e non necessita delle
sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).
Pertanto, l'ammissibilità del gravame non
può essere data nemmeno da tale disposto.
1.4. Ne consegue che l'interessata non può
prevalersi né di una disposizione particolare del diritto federale né di un
trattato internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo
del suo permesso di dimora.
Considerandi
2.
2.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile
per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che
occorra esaminarne la tempestività.
2.2
Ritenuto che il gravame è divenuto
privo di oggetto nelle more della procedura ricorsuale, date le circostanze e
in via del tutto eccezionale si prescinde dal prelievo della tassa di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101
lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm nonché l'ALC;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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