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Decisione

52.2005.20

irricevibilità di un ricorso in materia di ricongiungimento familiare inoltrato da una cittadina dominicana maggiorenne e coniugata per vivere presso la madre in Svizzera

18 febbraio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione 24 novembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha respinto, in quanto tardiva, la domanda dei

cittadini dominicani Y__________ (1990), __________ R__________ (1986) e RI 1 (1984)

volta a ottenere un permesso di dimora per ricongiungersi con la loro madre __________

B__________ (1962), domiciliata nel nostro paese e coniugata dal 1997 con G__________

(1942), di nazionalità svizzera.

La risoluzione dipartimentale è stata

confermata il 10 luglio 2001, su ricorso, dal Consiglio di Stato.

B. Il 28

giugno 2002 la ricorrente ha nuovamente chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, tramite il Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, di

essere autorizzata a entrare nel nostro Paese e di essere posta la beneficio di

un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare.

Il dipartimento ha accolto la domanda giusta

l'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS, tenuto conto del fatto che, nel frattempo, R__________

e Y__________ erano stati autorizzati a ricongiungersi con la madre e la richiesta

dell'interessata non appariva abusiva.

RI 1 è quindi entrata in Svizzera il 28

gennaio 2003, ottenendo a partire da quel momento un permesso di dimora

annuale, in seguito rinnovato fino al 27 gennaio 2005.

Nel frattempo, il 30 dicembre 2002, ella si

era sposata nel paese d'origine con un connazionale senza informarne il

dipartimento.

Attualmente lavora come ausiliaria di

cucina.

C. Con

decisione 27 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 1° ottobre

2004 da RI 1 volta a ottenere la modifica dei dati relativi allo stato civile

nel permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre

2004 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità le ha rimproverato di aver sottaciuto

il fatto che si era sposata prima di entrare e soggiornare in Svizzera per

poter vivere insieme alla madre.

La risoluzione è stata resa sulla base degli

art. 4, 9 cpv. 2 lett. a, 12, 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.

D. Con

giudizio 14 dicembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi

fossero gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS (autorizzazione di soggiorno ottenuta

fornendo false indicazioni o tacendo scientemente fatti d'importanza

essenziale) per i motivi addotti dal dipartimento.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato

inapplicabile l'art. 8 CEDU nel caso di specie, la ricorrente essendo

maggiorenne e coniugata.

Infine, ha ritenuto il provvedimento di

revoca conforme al principio della proporzionalità.

E. Contro la

predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo

permesso di dimora.

Afferma di essersi sposata su pressioni del

marito, in quanto egli intendeva garantirsi in tal modo l'accesso facilitato

nel nostro paese.

Precisa in ogni caso che le nozze sono state

celebrate soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione a entrare in Svizzera. Di

conseguenza ella non avrebbe sottaciuto elementi essenziali per la concessione

del permesso.

Invoca poi la parità di trattamento con i figli

di cittadini comunitari, i quali hanno diritto al ricongiungimento familiare

fino al 21° anno di età, sostenendo che in questi casi lo stato civile non è un

requisito per ottenere tale genere di permesso.

Ritiene che la decisione di revoca violi in

ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non terrebbe conto che ella

svolge regolarmente un'attività lucrativa nel nostro Paese, dove si è sempre

comportata bene e risiedono i suoi familiari più stretti. Considera inesigibile

il suo rientro in Patria per motivi di dignità e di sicurezza.

Infine, indica di aver promosso nel

frattempo l'azione di divorzio.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Il Consiglio di Stato propone invece di

dichiarare irricevibile il gravame.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 27 ottobre 2004 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido sino al 27

gennaio 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a

statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente sarebbe data.

Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di

cui beneficiava la ricorrente è nel frattempo scaduta. Ritenuto che ella non ha

più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è

pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il

permesso di dimora di cui era titolare.

Occorre dunque esaminare se il ricorso di

diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

1.3.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di

permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei

trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di

domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile

permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3.2. La ricorrente è stata posta al

beneficio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS

che permette, a determinate condizioni, l'ottenimento di siffatta

autorizzazione per i membri stranieri della famiglia di cittadini svizzeri (parenti

in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali

si garantisce il mantenimento).

L'OLS non conferisce tuttavia un diritto al

rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento

familiare (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).

1.3.3. Non esiste alcun trattato conchiuso

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana dal quale potrebbe

scaturire per l'insorgente un diritto al rinnovo del permesso di dimora.

1.3.4. Giusta gli art. 7 lett. d ALC e 3

cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, i membri della famiglia di un cittadino di

una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto

di stabilirsi con esso. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono

considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il

coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

La ricorrente non può far valere la

violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC per ottenere il diritto

al ricongiungimento familiare. Difatti ella, non essendo cittadina elvetica o comunitaria,

non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso modo di un

cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo.

Come precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione

in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC

è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione

transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali

norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da

uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).

Per quanto riguarda l'adattamento dei

diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista dall'ALC

sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione,

l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad una simile

discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui

dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5).

Tuttavia tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso

di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale cantonale amministrativo

non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nella valutazione

se concedere o rinnovare un permesso di soggiorno giusta l'art. 4 LDDS. Il

dipartimento fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui

esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura

in cui integri gli estremi di una violazione del diritto.

1.3.5. La ricorrente non può prevalersi neanche

della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU in quanto è maggiorenne,

non si trova in un rapporto di dipendenza con la madre e non necessita delle

sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).

Pertanto, l'ammissibilità del gravame non

può essere data nemmeno da tale disposto.

1.4. Ne consegue che l'interessata non può

prevalersi né di una disposizione particolare del diritto federale né di un

trattato internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo

del suo permesso di dimora.

Considerandi

2.

2.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile

per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che

occorra esaminarne la tempestività.

2.2

Ritenuto che il gravame è divenuto

privo di oggetto nelle more della procedura ricorsuale, date le circostanze e

in via del tutto eccezionale si prescinde dal prelievo della tassa di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101

lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm nonché l'ALC;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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