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Decisione

52.2005.200

pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria

8 agosto 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti

dovevano inoltre indicare il numero dei dipendenti, distinguendo fra personale

amministrativo, personale tecnico, maestranze domiciliate e maestranze estere.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di quattro concorrenti, fra cui

quelle della resistente CO 1 (__________) di fr. 412'689.95 e quella delle

ditte ricorrenti, costituitesi in consorzio, di fr. 492'655.90.

La prima

ha indicato di impiegare 9 dipendenti così suddivisi:

- personale amministrativo 1 unità

- personale tecnico 1 unità

- maestranze domiciliate 5 unità

- maestranze

estere 2 unità

Nel

capitolato e modulo d'offerta la resistente ha menzionato le seguenti

referenze:

Opera e luogo

Anno

Committente

Importo

Capannone Giubiasco

2000

Walcolin

490'000

AVP Pazzallo

2000

Garzoni

380'000

Hangar 4 Magadino

2004

Swissstal

220'000

Capannone Castione

2001

arch. Lafranchi

570'000

Portoni scorrevoli Magadino

2003

Agromeccanica

230'000

Capannone Trimmis

1999

Eckold

260'000

Con

documento separato, essa ha inoltre allegato all'offerta un elenco che riprendeva

le referenze sopra indicate aggiungendovene altre 9. La referenza relativa al capannone

di Castione era riportata senza l'indicazione del valore.

Valutate

le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 25 maggio 2005

il municipio ha deliberato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto

con 97.1 punti su 100.

C. Contro la

predetta decisione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il

consorzio formato dalle ditte citate in ingresso, classificatosi al secondo

posto, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente

osserva che il capannone di Castione, indicato dall'aggiudicataria come

referenza per un importo di fr. 570'000.-, è stato realizzato dalla ditte __________

per conto della ditta __________ per un importo preventivato in fr. 446'000.-.

La CO 1,

soggiunge, non occuperebbe inoltre nove dipendenti come indicato dal

capitolato, ma soltanto due come risulta dalla dichiarazione della Commissione

paritetica. Avendo l'aggiudicataria fornito indicazioni false, la sua offerta

andrebbe pertanto esclusa.

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposta la CO 1, contestando in dettaglio le tesi del

consorzio ricorrente.

La

discrepanza tra il numero di dipendenti indicato dal capitolato e quello

risultante dalla dichiarazione della Commissione paritetica del Cantone Ticino,

alla quale si è volontariamente sottoposta - non essendovene una nel Cantone

Grigioni - sarebbe da attribuire unicamente alle variazioni stagionali.

L'adduzione

della referenza riguardante il capannone di Castione sarebbe giustificata dal

fatto di averlo progettato. Il valore indicato andrebbe invece attribuito ad un

errore di scritturazione (fr. 570'000.- invece di fr. 57'000.-). Le altre

referenze elencate separatamente sarebbero comunque sufficienti per

giustificare il punteggio assegnatole.

L'offerta

del consorzio ricorrente, conclude la CO 1, andrebbe in ogni caso esclusa,

poiché le stesse hanno aiutato il committente ad allestire i preventivi.

Ad

identica conclusione perviene il municipio di Monte Carasso, contestando a sua

volta le tesi dell'insorgente con osservazioni che riprendono quasi

letteralmente quelle della CO 1.

E. Con la

replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e conclusioni, sviluppandole ulteriormente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara il consorzio formato dalle ditte

ricorrenti è senz'altro legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione

(art. 37 lett. a LCPubb e 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti

che gli hanno dato indicazioni false.

La norma

riprende in sostanza l'art. 11 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici

(LAPub), che formula in termini vincolanti. Analoga disciplina è prevista dal §

23.

cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione delle offerte

contenenti informazioni erronee.

False,

secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le

indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione

per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un

errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo

ricondotte ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono

per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che

le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione,

il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della

controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione

inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro dell'aggiudicazione.

Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto

attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione

dalla procedura di aggiudicazione, trova i propri limiti nel rispetto del

principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i

dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al

vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare

una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta

ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione

(STA 16.4.2005 in re M & G.; cfr. anche Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-recht, Zurigo 2003, n. 252).

2.2

Nell'evenienza

concreta, la CO 1 ha indicato come referenza la realizzazione di un capannone

che le sarebbe stato commissionato dall'arch. Massimo Lafranchi, nel frattempo

deceduto, per un importo di fr. 570'000.-. L'indicazione è inveritiera, poiché

il lavoro è stato eseguito dalla ditta __________ di __________. Nemmeno la

resistente lo nega. Per giustificarsi, essa si limita ad allegare di aver

comunque curato la progettazione dell'opera. Precisa inoltre che anche l'importo

indicato sarebbe erroneo, in quanto trascritto con uno zero di troppo.

Le

spiegazioni fornite dall'aggiudicataria non giustificano il suo comportamento.

Le indicazioni fornite sono comunque insincere. Esse non presentano inoltre

connotazioni tali da permettere di attribuirle ad un semplice errore

involontario. Chi partecipa ad un concorso per l'esecuzione di un'opera di

carpenteria metallica non può in buona fede indicare come referenza la semplice

progettazione di un'opera analoga. Anche uno sprovveduto in materia è in grado

di rilevare che tra le due prestazioni non esiste un sufficiente grado di

affinità. Un conto è la progettazione, un altro conto è l'esecuzione. Il fatto

che entrambe le prestazioni siano riferite ad un'opera di carpenteria metallica

non basta per considerarle analoghe.

A questa

prima, significativa incongruenza si aggiunge che la CO 1 non ha minimamente

documentato di aver effettivamente fornito prestazioni remunerate per quel

capannone. Né, colta in fallo dal consorzio qui ricorrente, ha saputo spiegare

in modo plausibile l'origine dell'importo (fr. 570'000.-) che ha indicato quale

valore della commessa. Non basta affermare di aver aggiunto per errore uno zero

all'importo effettivo. Tenuto conto che il valore di preventivo dell'opera,

indicato dalla ditta __________, che l'ha effettivamente realizzato, ammonta a

fr. 446'000, la spiegazione della CO 1 non solo non convince, ma contribuisce

ad aumentare i dubbi sull'intenzionalità delle sue indicazioni in veritiere.

Specialmente se si considera che questa referenza presentava il valore più alto

e che una verifica della sua attendibilità era disagevole, poiché l'arch. M__________,

indicato come committente e progettista, era deceduto.

Valutate

tutte le circostanze, questo tribunale perviene dunque al solido convincimento

che la fattispecie perfeziona gli estremi dell'art. 25 lett. b LCPubb e

giustifica l'esclusione della resistente dalla gara. Non si può invero negare

che le referenze costituissero aspetti rilevanti ai fini dell'aggiudicazione

(cfr. STA 24.5.05 in re S.).

Invano

pretende la CO 1 di rimanere in lizza con lo stesso punteggio, grazie alle

altre referenze. L'esclusione dalla gara non si impone in seguito alla perdita

della referenza contestata, ma a causa del comportamento insincero assunto

dalla resistente, che al pari del mancato adempimento dei criteri d'idoneità

(art. 25 lett. a LCPubb) o dell'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 5

lett. c e d della legge (art. 25 lett. c LCPubb) permette di esprimere un

giudizio negativo sulla sua affidabilità. Tanto meno giova alla resistente

eccepire che le ditte del consorzio ricorrente andrebbero escluse perché si

sarebbero occupate dell'allesti-mento del preventivo. Oggetto del ricorso non è

la posizione delle ricorrenti, comunque legittimate ad agire in giudizio in

quanto partecipanti al concorso ed ammesse in graduatoria, bensì la decisione

con cui il municipio ha aggiudicato la commessa alla resistente.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto senza

che occorra esaminare se anche le indicazioni riguardanti il numero dei

dipendenti integrino i presupposti dell'art. 25 lett. b LCPubb. La decisione

impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al municipio, affinché renda

una nuova decisione previa verifica della posizione delle ricorrenti in ordine

alla loro eventuale partecipazione ai preparativi per la messa a concorso della

commessa.

La tassa

di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa

ed al valore della commessa, sono suddivise in parti uguali fra il committente

e la resistente, secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 25 maggio 2005 del municipio di __________

è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente,

che rifonderanno al consorzio ricorrente fr. 1'500.- a testa a titolo di

ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Officina

Borra SA, 6557 Cama,

2. municipio

di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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