52.2005.200
pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria
8 agosto 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.200
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TRAM
Titolo:
pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria
ESCLUSIONE
art. 25 let. b LCPUBB
Incarto n.
52.2005.200
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 giugno 2005 del
Consorzio formato dalle ditte:
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1,
contro
la decisione 25 maggio 2005 del municipio di Monte
Carasso che delibera alla CO 1 le opere di carpenteria metallica per l'ampliamento
della nuova scuola d'infanzia;
viste le risposte:
- 20 giugno 2005 della CO
1;
- 21 giugno 2005 del
municipio di Monte Carasso;
preso atto della replica 13
luglio 2005 delle insorgenti e delle dupliche:
- 22 luglio 2005 della CO
1;
- 25 luglio 2005 del
municipio di Monte Carasso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Il 22
marzo 2005 il municipio di Monte Carasso ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura
e la posa delle opere di carpenteria metallica (struttura portante) necessarie
all'ampliamento della nuova scuola d'infanzia (FU n. 24/2005 pag. 2127 seg.).
Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente definito in base ai seguenti criteri:
-
prezzo 70%
-
referenze e qualità
dell'offerente 25%
-
formazione apprendisti
5%
Il
capitolato invitava i concorrenti ad indicare le referenze per lavori analoghi
d'importo superiore a fr. 200'000.-, specificando l'opera ed il luogo d'esecuzione,
l'anno di costruzione, il committente ed il costo. Esso precisava che le
referenze sarebbero state valutate come segue:
- > 5 oggetti 20 punti
- 4/5 oggetti 15 punti
- 3 oggetti 10 punti
- 2 oggetti
6 punti
Fatti
I concorrenti
dovevano inoltre indicare il numero dei dipendenti, distinguendo fra personale
amministrativo, personale tecnico, maestranze domiciliate e maestranze estere.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di quattro concorrenti, fra cui
quelle della resistente CO 1 (__________) di fr. 412'689.95 e quella delle
ditte ricorrenti, costituitesi in consorzio, di fr. 492'655.90.
La prima
ha indicato di impiegare 9 dipendenti così suddivisi:
- personale amministrativo 1 unità
- personale tecnico 1 unità
- maestranze domiciliate 5 unità
- maestranze
estere 2 unità
Nel
capitolato e modulo d'offerta la resistente ha menzionato le seguenti
referenze:
Opera e luogo
Anno
Committente
Importo
Capannone Giubiasco
2000
Walcolin
490'000
AVP Pazzallo
2000
Garzoni
380'000
Hangar 4 Magadino
2004
Swissstal
220'000
Capannone Castione
2001
arch. Lafranchi
570'000
Portoni scorrevoli Magadino
2003
Agromeccanica
230'000
Capannone Trimmis
1999
Eckold
260'000
Con
documento separato, essa ha inoltre allegato all'offerta un elenco che riprendeva
le referenze sopra indicate aggiungendovene altre 9. La referenza relativa al capannone
di Castione era riportata senza l'indicazione del valore.
Valutate
le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 25 maggio 2005
il municipio ha deliberato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto
con 97.1 punti su 100.
C. Contro la
predetta decisione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
consorzio formato dalle ditte citate in ingresso, classificatosi al secondo
posto, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente
osserva che il capannone di Castione, indicato dall'aggiudicataria come
referenza per un importo di fr. 570'000.-, è stato realizzato dalla ditte __________
per conto della ditta __________ per un importo preventivato in fr. 446'000.-.
La CO 1,
soggiunge, non occuperebbe inoltre nove dipendenti come indicato dal
capitolato, ma soltanto due come risulta dalla dichiarazione della Commissione
paritetica. Avendo l'aggiudicataria fornito indicazioni false, la sua offerta
andrebbe pertanto esclusa.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposta la CO 1, contestando in dettaglio le tesi del
consorzio ricorrente.
La
discrepanza tra il numero di dipendenti indicato dal capitolato e quello
risultante dalla dichiarazione della Commissione paritetica del Cantone Ticino,
alla quale si è volontariamente sottoposta - non essendovene una nel Cantone
Grigioni - sarebbe da attribuire unicamente alle variazioni stagionali.
L'adduzione
della referenza riguardante il capannone di Castione sarebbe giustificata dal
fatto di averlo progettato. Il valore indicato andrebbe invece attribuito ad un
errore di scritturazione (fr. 570'000.- invece di fr. 57'000.-). Le altre
referenze elencate separatamente sarebbero comunque sufficienti per
giustificare il punteggio assegnatole.
L'offerta
del consorzio ricorrente, conclude la CO 1, andrebbe in ogni caso esclusa,
poiché le stesse hanno aiutato il committente ad allestire i preventivi.
Ad
identica conclusione perviene il municipio di Monte Carasso, contestando a sua
volta le tesi dell'insorgente con osservazioni che riprendono quasi
letteralmente quelle della CO 1.
E. Con la
replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e conclusioni, sviluppandole ulteriormente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara il consorzio formato dalle ditte
ricorrenti è senz'altro legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione
(art. 37 lett. a LCPubb e 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti
che gli hanno dato indicazioni false.
La norma
riprende in sostanza l'art. 11 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici
(LAPub), che formula in termini vincolanti. Analoga disciplina è prevista dal §
23.
cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del concordato intercantonale
sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione delle offerte
contenenti informazioni erronee.
False,
secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le
indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione
per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un
errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo
ricondotte ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono
per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che
le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione,
il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della
controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione
inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro dell'aggiudicazione.
Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto
attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione
dalla procedura di aggiudicazione, trova i propri limiti nel rispetto del
principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i
dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al
vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare
una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta
ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione
(STA 16.4.2005 in re M & G.; cfr. anche Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-recht, Zurigo 2003, n. 252).
2.2
Nell'evenienza
concreta, la CO 1 ha indicato come referenza la realizzazione di un capannone
che le sarebbe stato commissionato dall'arch. Massimo Lafranchi, nel frattempo
deceduto, per un importo di fr. 570'000.-. L'indicazione è inveritiera, poiché
il lavoro è stato eseguito dalla ditta __________ di __________. Nemmeno la
resistente lo nega. Per giustificarsi, essa si limita ad allegare di aver
comunque curato la progettazione dell'opera. Precisa inoltre che anche l'importo
indicato sarebbe erroneo, in quanto trascritto con uno zero di troppo.
Le
spiegazioni fornite dall'aggiudicataria non giustificano il suo comportamento.
Le indicazioni fornite sono comunque insincere. Esse non presentano inoltre
connotazioni tali da permettere di attribuirle ad un semplice errore
involontario. Chi partecipa ad un concorso per l'esecuzione di un'opera di
carpenteria metallica non può in buona fede indicare come referenza la semplice
progettazione di un'opera analoga. Anche uno sprovveduto in materia è in grado
di rilevare che tra le due prestazioni non esiste un sufficiente grado di
affinità. Un conto è la progettazione, un altro conto è l'esecuzione. Il fatto
che entrambe le prestazioni siano riferite ad un'opera di carpenteria metallica
non basta per considerarle analoghe.
A questa
prima, significativa incongruenza si aggiunge che la CO 1 non ha minimamente
documentato di aver effettivamente fornito prestazioni remunerate per quel
capannone. Né, colta in fallo dal consorzio qui ricorrente, ha saputo spiegare
in modo plausibile l'origine dell'importo (fr. 570'000.-) che ha indicato quale
valore della commessa. Non basta affermare di aver aggiunto per errore uno zero
all'importo effettivo. Tenuto conto che il valore di preventivo dell'opera,
indicato dalla ditta __________, che l'ha effettivamente realizzato, ammonta a
fr. 446'000, la spiegazione della CO 1 non solo non convince, ma contribuisce
ad aumentare i dubbi sull'intenzionalità delle sue indicazioni in veritiere.
Specialmente se si considera che questa referenza presentava il valore più alto
e che una verifica della sua attendibilità era disagevole, poiché l'arch. M__________,
indicato come committente e progettista, era deceduto.
Valutate
tutte le circostanze, questo tribunale perviene dunque al solido convincimento
che la fattispecie perfeziona gli estremi dell'art. 25 lett. b LCPubb e
giustifica l'esclusione della resistente dalla gara. Non si può invero negare
che le referenze costituissero aspetti rilevanti ai fini dell'aggiudicazione
(cfr. STA 24.5.05 in re S.).
Invano
pretende la CO 1 di rimanere in lizza con lo stesso punteggio, grazie alle
altre referenze. L'esclusione dalla gara non si impone in seguito alla perdita
della referenza contestata, ma a causa del comportamento insincero assunto
dalla resistente, che al pari del mancato adempimento dei criteri d'idoneità
(art. 25 lett. a LCPubb) o dell'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 5
lett. c e d della legge (art. 25 lett. c LCPubb) permette di esprimere un
giudizio negativo sulla sua affidabilità. Tanto meno giova alla resistente
eccepire che le ditte del consorzio ricorrente andrebbero escluse perché si
sarebbero occupate dell'allesti-mento del preventivo. Oggetto del ricorso non è
la posizione delle ricorrenti, comunque legittimate ad agire in giudizio in
quanto partecipanti al concorso ed ammesse in graduatoria, bensì la decisione
con cui il municipio ha aggiudicato la commessa alla resistente.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto senza
che occorra esaminare se anche le indicazioni riguardanti il numero dei
dipendenti integrino i presupposti dell'art. 25 lett. b LCPubb. La decisione
impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al municipio, affinché renda
una nuova decisione previa verifica della posizione delle ricorrenti in ordine
alla loro eventuale partecipazione ai preparativi per la messa a concorso della
commessa.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed al valore della commessa, sono suddivise in parti uguali fra il committente
e la resistente, secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 25 maggio 2005 del municipio di __________
è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente,
che rifonderanno al consorzio ricorrente fr. 1'500.- a testa a titolo di
ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Officina
Borra SA, 6557 Cama,
2. municipio
di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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