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Decisione

52.2005.201

ampliamento fabbricato ad uso deposito

12 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.201

Data decisione, Autorità:

12.07.2005, TRAM

Titolo:

ampliamento fabbricato ad uso deposito

CONTIGUITÀ

COSTRUZIONE ACCESSORIA

DIASTANZA TRA EDIFICI

art. 21 LE

art. 1 RLE

Incarto n.

52.2005.201

Lugano

12 luglio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Crivelli Leopoldo

statuendo sul ricorso 10 giugno 2005 di

RI 1

contro

la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato

(n. 2047) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la

licenza edilizia 6 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per l'ampliamento

di un piccolo fabbricato ad uso deposito

(part. 152);

viste le risposte:

- 20 giugno 2005 di CO 1;

- 23 giugno 2005 del

municipio di CO 2;

- 21 giugno 2005 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

resistente CO 1 è proprietario di un fondo (part. 152) di 89 mq situato a __________,

nella zona R2 di __________, a qualche decina di metri dalla sua casa d'abitazione

(part. 183);

che sul fondo

del resistente v'è un piccolo fabbricato in muratura (6 mq), censito come

stalla, ma adibito a deposito, che sorge a ridosso del muro di sostegno del fondo

sovrastante (part. 151), di proprietà dei qui ricorrenti RI 1;

che il 14

luglio 2004 il resistente ha chiesto al municipio il permesso di aggiungere un

portico di 11 mq sul lato est del fabbricato esistente;

che alla domanda si sono opposti i

ricorrenti, rilevando che la mappa non era aggiornata, che il fabbricato esistente,

contrariamente alle indicazioni dell'istante in licenza, non era un canile, che

mancava il preavviso dell'Ufficio beni culturali (UBC) e che l'aggiunta non

poteva essere appoggiata al loro muro;

che il 22 ottobre 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti;

che gli opponenti sono insorti davanti al

Considerandi

Consiglio di Stato, ribadendo le censure sollevate invano in sede di

opposizione;

che, raccolto il parere dell'UBC, il 18

maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che la mappa

aggiornata era stata comunque prodotta dopo l'inoltro della domanda di costruzione

e che il fabbricato non si prestava ad essere usato come stalla, ma solo come

cuccia per cani;

che i soccombenti hanno impugnato il

predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che gli insorgenti allegano che il preavviso

peraltro favorevole dell'UBC è stato acquisito soltanto in sede di ricorso, che

il fabbricato da ampliare non è utilizzato come canile e che persistono ad

opporsi ad un'edificazione a ridosso del loro muro;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, dal municipio e dal beneficiario della licenza, che contesta

succintamente le tesi degli insorgenti;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva

degli insorgenti, già opponenti, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente

date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che la licenza è un atto amministrativo

mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE);

che il preavviso favorevole dell'UBC attesta

che il controverso manufatto non pregiudica alcun bene culturale (chiesa di __________,

lavatoio comunale); nemmeno i ricorrenti contestano questa conclusione;

che a norma dell'art. 9.3 NAPR di __________

le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o ad una distanza minima

di m 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime:

- m 3.00 o in

contiguità da edifici principali senza aperture;

- m 4.00 da

edifici principali con aperture;

- m 1.50 o in

contiguità da altri edifici;

che l'edificazione in contiguità non è

subordinata al consenso del proprietario del fondo contermine;

che la controversa costruzione è di natura

accessoria (art. 8.5 NAPR); non serve infatti né all'abitazione, né al lavoro e

non ha nemmeno una funzione industriale, artigianale o commerciale; è un

semplice deposito al servizio della casa d'abitazione del resistente, situata a

qualche decina di metri di distanza;

che in quanto accessoria la controversa

costruzione può dunque sorgere o a confine o a m 1.50 dallo stesso;

che sorgendo a circa 20 cm dal confine, essa

non rispetta pienamente l'art. 9.3 NAPR;

che il difetto può comunque essere

facilmente corretto, imponendo quale condizione della licenza, che sorga

esattamente sul confine;

che entro questi limiti il ricorso può

essere parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riformando di

conseguenza la controversa licenza;

che invano si richiamano i ricorrenti alla

dottrina (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1165)

per esigere che il manufatto ossequi dal retrostante muro di sostegno la

distanza minima dal confine prescritta per gli edifici principali; in quanto

costruzione accessoria, può senz'altro sorgere sul confine;

che per il resto l'aggiunta è autorizzata

soltanto come deposito per la legna ed attrezzi; non potrà dunque essere

utilizzata quale canile;

che la tassa di giustizia applicata dal

Consiglio di Stato (fr. 400.-) non sarebbe di per sé eccessiva; di certo non

copre i costi cagionati allo Stato dall'impugnativa;

che il preavviso dell'UBC è stato invero acquisito

soltanto in sede di ricorso; presane conoscenza, i ricorrenti hanno comunque

mantenuto l'impugnativa;

che il parziale accoglimento del ricorso per

motivi diversi da quelli addotti dagli insorgenti non giustifica una riduzione

della tassa di giustizia applicata dalla precedente istanza;

che la tassa di giustizia del presente

giudizio, commisurata tenendo conto del parziale accoglimento dell'impugnativa,

è posta a carico dei ricorrenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 1 RLE; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 18 maggio 2005 del

Consiglio di Stato (n. 2047) è riformata nel senso che la licenza edilizia 6

ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 è confermata alla

condizione che il manufatto sia edificato lungo il confine verso la part. 151.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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