52.2005.201
ampliamento fabbricato ad uso deposito
12 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.201
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
ampliamento fabbricato ad uso deposito
CONTIGUITÀ
COSTRUZIONE ACCESSORIA
DIASTANZA TRA EDIFICI
art. 21 LE
art. 1 RLE
Incarto n.
52.2005.201
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Crivelli Leopoldo
statuendo sul ricorso 10 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2047) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 6 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per l'ampliamento
di un piccolo fabbricato ad uso deposito
(part. 152);
viste le risposte:
- 20 giugno 2005 di CO 1;
- 23 giugno 2005 del
municipio di CO 2;
- 21 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
resistente CO 1 è proprietario di un fondo (part. 152) di 89 mq situato a __________,
nella zona R2 di __________, a qualche decina di metri dalla sua casa d'abitazione
(part. 183);
che sul fondo
del resistente v'è un piccolo fabbricato in muratura (6 mq), censito come
stalla, ma adibito a deposito, che sorge a ridosso del muro di sostegno del fondo
sovrastante (part. 151), di proprietà dei qui ricorrenti RI 1;
che il 14
luglio 2004 il resistente ha chiesto al municipio il permesso di aggiungere un
portico di 11 mq sul lato est del fabbricato esistente;
che alla domanda si sono opposti i
ricorrenti, rilevando che la mappa non era aggiornata, che il fabbricato esistente,
contrariamente alle indicazioni dell'istante in licenza, non era un canile, che
mancava il preavviso dell'Ufficio beni culturali (UBC) e che l'aggiunta non
poteva essere appoggiata al loro muro;
che il 22 ottobre 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti;
che gli opponenti sono insorti davanti al
Considerandi
Consiglio di Stato, ribadendo le censure sollevate invano in sede di
opposizione;
che, raccolto il parere dell'UBC, il 18
maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che la mappa
aggiornata era stata comunque prodotta dopo l'inoltro della domanda di costruzione
e che il fabbricato non si prestava ad essere usato come stalla, ma solo come
cuccia per cani;
che i soccombenti hanno impugnato il
predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti allegano che il preavviso
peraltro favorevole dell'UBC è stato acquisito soltanto in sede di ricorso, che
il fabbricato da ampliare non è utilizzato come canile e che persistono ad
opporsi ad un'edificazione a ridosso del loro muro;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e dal beneficiario della licenza, che contesta
succintamente le tesi degli insorgenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti, già opponenti, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente
date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che la licenza è un atto amministrativo
mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico
si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE);
che il preavviso favorevole dell'UBC attesta
che il controverso manufatto non pregiudica alcun bene culturale (chiesa di __________,
lavatoio comunale); nemmeno i ricorrenti contestano questa conclusione;
che a norma dell'art. 9.3 NAPR di __________
le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o ad una distanza minima
di m 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime:
- m 3.00 o in
contiguità da edifici principali senza aperture;
- m 4.00 da
edifici principali con aperture;
- m 1.50 o in
contiguità da altri edifici;
che l'edificazione in contiguità non è
subordinata al consenso del proprietario del fondo contermine;
che la controversa costruzione è di natura
accessoria (art. 8.5 NAPR); non serve infatti né all'abitazione, né al lavoro e
non ha nemmeno una funzione industriale, artigianale o commerciale; è un
semplice deposito al servizio della casa d'abitazione del resistente, situata a
qualche decina di metri di distanza;
che in quanto accessoria la controversa
costruzione può dunque sorgere o a confine o a m 1.50 dallo stesso;
che sorgendo a circa 20 cm dal confine, essa
non rispetta pienamente l'art. 9.3 NAPR;
che il difetto può comunque essere
facilmente corretto, imponendo quale condizione della licenza, che sorga
esattamente sul confine;
che entro questi limiti il ricorso può
essere parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riformando di
conseguenza la controversa licenza;
che invano si richiamano i ricorrenti alla
dottrina (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1165)
per esigere che il manufatto ossequi dal retrostante muro di sostegno la
distanza minima dal confine prescritta per gli edifici principali; in quanto
costruzione accessoria, può senz'altro sorgere sul confine;
che per il resto l'aggiunta è autorizzata
soltanto come deposito per la legna ed attrezzi; non potrà dunque essere
utilizzata quale canile;
che la tassa di giustizia applicata dal
Consiglio di Stato (fr. 400.-) non sarebbe di per sé eccessiva; di certo non
copre i costi cagionati allo Stato dall'impugnativa;
che il preavviso dell'UBC è stato invero acquisito
soltanto in sede di ricorso; presane conoscenza, i ricorrenti hanno comunque
mantenuto l'impugnativa;
che il parziale accoglimento del ricorso per
motivi diversi da quelli addotti dagli insorgenti non giustifica una riduzione
della tassa di giustizia applicata dalla precedente istanza;
che la tassa di giustizia del presente
giudizio, commisurata tenendo conto del parziale accoglimento dell'impugnativa,
è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 1 RLE; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 18 maggio 2005 del
Consiglio di Stato (n. 2047) è riformata nel senso che la licenza edilizia 6
ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 è confermata alla
condizione che il manufatto sia edificato lungo il confine verso la part. 151.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
patr. da:;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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