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Decisione

52.2005.202

permesso di dimora negato a un cittadino straniero nell'ambito del ricongiungimento famigliare

14 luglio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il

cittadino guineano RI 1 (1° novembre 1985) è entrato in Svizzera il 9 agosto

2000 sotto le false spoglie di __________ (1° gennaio 1983), richiedendo l'asilo.

Con decisione 20 febbraio 2001, confermata su

ricorso il 27 aprile successivo dalla Commissione svizzera di ricorso in materia

di asilo (CRA), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) non è entrato nel merito

della sua domanda.

b) Il 22 aprile 2002, il ricorrente è rientrato

nel nostro paese depositando una nuova domanda d'asilo ancora sotto falsa identità,

nella quale il 20 giugno 2002 l'UFR non è entrato in merito in quanto egli non

si era presentato a più riprese per l'audizione.

Dal 18 luglio 2002, egli si è reso irreperibile.

c) Con decreto d'accusa 20 marzo 2003, RI 1

è stato condannato dal Sostituto Procuratore pubblico a 45 giorni di detenzione,

sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e all'espulsione

dal territorio elvetico per la durata di 3 anni per essere entrato e avere soggiornato

illegalmente in Svizzera da fine novembre/inizio dicembre 2002 fino al 19 marzo

2003.

d) Il 7 dicembre 2003 il ricorrente è

tornato in Svizzera e ha inoltrato una terza domanda d'asilo con l'identità di RI

1 nato il 1° gennaio 1983, dichiarando di voler restare nel nostro paese presso

suo figlio __________, nato il 9 novembre 2003 da una relazione con la cittadina

elvetica S.B.

Il 18 dicembre 2003, l'UFR ha considerato

anche questa domanda manifestamente infondata in quanto l'interessato non aveva

riconosciuto __________ e non aveva contatti con la madre di quest'ultimo e che

non vi fosse pertanto nessuna unità famigliare da proteggere. Dopo

vicissitudini che non occorre qui evocare, allo stesso è stato fissato un

ultimo termine con scadenza il 5 luglio 2004 lasciare il territorio elvetico.

Dal 6 luglio 2004, egli si è reso nuovamente

irreperibile.

Con decisione 16 luglio 2004, confermata dalla

CRA il 26 luglio successivo, l'UFR non è entrato nel merito della domanda di riesame

che l'interessato aveva introdotto il 12 luglio precedente.

e) Con decreto d'accusa 11 aprile 2005, confermato

dalla Pretura Penale il 3 maggio 2005, il Procuratore pubblico ha condannato il

ricorrente a 40 giorni di detenzione per violazione del bando e ricettazione,

revocandogli nel contempo la sospensione condizionale della pena di 45 giorni

inflittagli il 20 marzo 2003.

f) Il 10 febbraio 2005 il ricorrente ha

riconosciuto ufficialmente __________.

B. Con

decisione 25 aprile 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha dichiarato irricevibile la domanda di RI 1 volta a ottenere

il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera per vivere presso suo figlio.

Dopo avergli ricordato che doveva già

lasciare la Svizzera a seguito della decisione negativa sulla domanda d'asilo,

l'autorità dipartimentale ha ritenuto che egli non avesse alcun diritto alla

concessione del permesso perché viveva separato dalla madre di __________ e da

quest'ultimo. L'autorità ha inoltre indicato che sarebbe entrata nel merito di

ulteriori richieste solo dopo che egli avesse presentato una domanda di visto

presso una rappresentanza consolare elvetica competente per il suo luogo di domicilio.

Infine, ha negato l'effetto sospensivo in

caso di ricorso.

C. a) Contro

la predetta decisione dipartimentale, il 29 aprile 2005 RI 1 è insorto davanti

al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione

dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

Secondo il ricorrente, l'autorità di prime cure

doveva entrare nel merito della sua domanda di ricongiungimento famigliare, ritenendo

di averne diritto giusta l'art. 8 CEDU a seguito del legame con suo figlio.

b) Con sentenza 4 maggio 2005, il Presidente

della Pretura penale ha sospeso, con un periodo di prova di 2 anni, la pena dell'espulsione

decretata il 20 marzo 2003 nei confronti dell'insorgente dal Sostituto

Procuratore pubblico.

Preso atto di tale sentenza, il 2 giugno

2005 la Presidente del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

c) Con giudizio 8 giugno 2005, il Consiglio

di Stato ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso interposto da RI 1

avverso la risoluzione dipartimentale del 25 aprile precedente.

Entrando nel merito della domanda, il

Governo ha ritenuto che l'interesse pubblico a non rilasciare il permesso di

dimora all'insorgente a causa del suo comportamento e dei suoi precedenti

penali fosse prevalente su quello dello stesso di soggiornare in Svizzera, dove

vive suo figlio __________ e con il quale non ha pressoché dei contatti.

In siffatte condizioni, ha concluso l'Esecutivo

cantonale, nella misura in cui era applicabile nella fattispecie, l'art. 8 CEDU

non appariva violato.

d) Il 10 giugno 2005, il ricorrente è stato

scarcerato.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio

degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.

Il ricorrente sostiene di avere diritto al

rilascio di un permesso di dimora giusta l'art. 8 CEDU in quanto padre di bimbo

di nazionalità svizzera e ritiene che la decisione dipartimentale che lo obbliga

a presentare dall'estero la domanda di visto d'entrata e di soggiorno in

Svizzera sia viziata da formalismo eccessivo.

Inoltre, soggiunge il ricorrente, entrando

nel merito della sua domanda di rilascio di un permesso di dimora, il Consiglio

di Stato avrebbe violato i suoi diritti di parte e commesso una reformatio in

peius.

Contesta infine la tassa di giudizio a suo carico,

rilevando che la Presidente del Governo ha accolto la sua istanza di restituzione

dell'effetto sospensivo al ricorso e vive in precarie condizioni economiche.

Anche in questa sede chiede la concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Lo straniero può, a seconda delle

circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare

garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia

e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre

tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona

della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il

figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115

Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può

risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con l'esercizio

del diritto di visita (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258; DTF 120

Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).

In concreto, essendo figlio di una cittadina

elvetica, Liam ha un diritto certo a risiedere in Svizzera. Di conseguenza, la

prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è adempiuta.

Per quanto riguarda invece le relazioni con suo

figlio, risulta che il ricorrente lo ha incontrato solo in un paio di occasioni

quando era in carcere (il 19 e il 24 aprile 2005: v. sentenza Pretura penale 4

maggio 2005, pag. 2 nel mezzo) e che ha avuto rari contatti telefonici con la

madre per avere informazioni sullo stesso (rapporto di esecuzione Polizia

cantonale del 16 febbraio 2005).

Ci si può pertanto chiedere se, date le

circostanze del caso, una simile modalità d'esercizio del diritto di visita sia

usuale e se il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

Sia come sia, la questione può rimanere

indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso andrebbe

respinto nel merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Bisogna

innanzitutto osservare che il dipartimento ha dichiarato irricevibile la domanda

di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera a

titolo di ricongiungimento familiare, adducendo che egli non poteva prevalersi

di alcun diritto in tal senso. Inoltre lo ha invitato a presentare dall'estero eventuali

ulteriori richieste di entrata in Svizzera.

Ora, sapere se l'insorgente doveva inoltrare

la propria richiesta dall'estero può rimanere indeciso, dal momento che il

Consiglio di Stato è entrato in ogni caso nel merito della domanda.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

agendo in questo modo il Governo non ha proceduto a una reformatio in peius. Il

Consiglio di Stato fruisce infatti di pieno potere cognitivo che gli consente

di esaminare liberamente, non solo le questioni di fatto e di diritto della

controversia sottoposta alla sua cognizione, ma anche di rivedere ogni problema

di apprezzamento e di opportunità. In altre parole, esso può sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza scegliendo la soluzione

che, a suo avviso, meglio risponde alle concrete circostanze del caso (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad

art. 56, con rif. giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche consid. B della

risoluzione governativa impugnata).

Si deve inoltre considerare che il

ricorrente ha potuto prendere posizione sulla decisione del Consiglio di Stato

nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale amministrativo, il quale dispone

su questo aspetto di pieno potere cognitivo.

Di conseguenza, su questo punto il gravame

si rivela infondato.

3.

Il diritto

al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è

assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art.

8.

n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che,

in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione

della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà

altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in

base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una

ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1

consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).

Per quanto concerne gli interessi pubblici,

va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di

soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra

l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera

residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed

assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi

scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b,

22.

consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed

economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in

secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado d'integrazione

dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del quale vanno

considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto

dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello

professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie, sussistono

altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente se questi

ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122 II 1

consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art.

8.

CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.

Dal profilo dell'interesse privato al

rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di

principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore

vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza).

Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il

figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità

del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera

qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa

della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici

non potrebbero essere mantenuti.

4.

4.1. In

concreto, il 9 agosto 2000 e il 22 aprile 2002 RI 1 (nato il 1° novembre 1985) ha

richiesto l'asilo nel nostro paese sotto il falso nome di __________ (nato nel 1983).

Il 7 dicembre 2003 egli ha depositato una nuova domanda d'asilo, indicando di

chiamarsi effettivamente RI 1 ma fornendo una falsa data di nascita (1° gennaio

1983). Inoltre, dopo che le autorità federali non sono entrate nel merito delle

sue diverse domande, egli si è reso ogni volta irreperibile.

Non si può pertanto ritenere che il

ricorrente, nel corso delle sue diverse domande d'asilo, abbia tenuto un

comportamento esemplare.

Come se non bastasse egli ha pure interessato,

e a diverse riprese, le nostre autorità penali. Come menzionato in narrativa,

con decreto d'accusa 20 marzo 2003 il Sostituto Procuratore pubblico lo ha

condannato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo

di prova di 2 anni, e all'espulsione dal territorio elvetico per la durata di 3

anni, per essere entrato e soggiornato illegalmente in Svizzera dalla fine novembre/inizio

dicembre 2002 fino al 19 marzo 2003. Risulta pure che nel 2004 lo

Stadtrichteramt di Zurigo gli ha inflitto una multa di fr. 100.– per infrazione

alla LStup.

Inoltre, con decreto d'accusa 11 aprile 2005

confermato dalla Pretura Penale il 3 maggio 2005, egli è stato condannato a 40

giorni di detenzione per ricettazione e violazione del bando (entrata e

soggiorno illegale dall'inizio del mese di febbraio fino al 18 marzo 2005,

nonostante l'espulsione giudiziaria a suo carico) e gli è stata revocata la

sospensione condizionale della pena di 45 giorni inflittagli il 20 marzo 2003.

Va rilevato che in occasione del suo arresto avvenuto il 18 marzo 2005, il ricorrente

ha distrutto parzialmente il proprio passaporto allo scopo di sottrarsi all'ordine

di lasciare il territorio elvetico.

Da quanto precede risulta pertanto che se

fosse già al beneficio di un permesso di dimora, l'insorgente adempirebbe i

requisiti dell'art. 10 cpv. 1 LDDS, secondo cui uno straniero può essere

espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un

delitto (lett. a) o quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono

di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente

nel Paese che lo ospita (lett. b).

Non porterebbe a diversa conclusione il

fatto che con sentenza 4 maggio 2005 il Presidente della Pretura penale ha

sospeso, con un periodo di prova di 2 anni, la pena dell'espulsione decretata

dal Sostituto Procuratore pubblico il 20 marzo 2003. Giova infatti ricordare

che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno

scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento

sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante

il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento

effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti

dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF

122.

II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a).

4.2

Per quanto riguarda le relazioni dell'insorgente

con il figlio __________, il quale ha poco meno di due anni, va osservato che quest'ultimo

vive attualmente con la madre ed è stato riconosciuto dal padre solo il 10

febbraio 2005. Il ricorrente lo ha incontrato soltanto in un paio di occasioni,

peraltro proprio con l'inoltro della domanda di autorizzazione di soggiorno, e

non provvede nemmeno a mantenerlo. La nascita di suo figlio non gli ha impedito

inoltre di commettere i reati per cui è stato condannato l'11 aprile 2005.

Va pure rilevato che i rapporti con tra l'insorgente

e la madre di __________ continuano a essere molto tesi (v. scritto 16 giugno

2005.

dell'Ufficio del patronato penale alla Polizia cantonale, prodotto dal

dipartimento con la risposta al gravame).

Considerata l'assenza di stretti legami

affettivi con il figlio, così come richiesti dalla giurisprudenza, bisogna quindi

ritenere che l'attuale relazione con __________ non è in ogni caso sufficiente per

considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico.

Giova inoltre ricordare che il suo rientro

in Patria è già stato considerato esigibile sia dal profilo tecnico che pratico

dall'autorità federale in materia di asilo (v. decisione 18 dicembre 2003 dell'UFR).

Certo, tenuto conto della lontananza la

partenza alla volta della Guinea gli renderà l'esercizio del diritto di visita

alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli

ostacoli insormontabili dal momento che tale diritto potrà, con i dovuti adeguamenti,

continuare a essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.

Inoltre dagli atti risulta che nel passato

il ricorrente ha già ottenuto un permesso di soggiorno in Olanda (v. decreto d'accusa

20.

marzo 2003). Non è quindi escluso che egli possa riottenere un permesso di

soggiorno nei Paese Bassi, ciò che potrebbe relativizzare ulteriormente il

problema della lontananza da __________.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore sotto il profilo dell'art. 8

CEDU, nella misura in cui tale disposto è applicabile nel caso di specie.

5.

Il

ricorrente si duole infine del fatto che il Governo gli ha posto gli oneri

processuali a suo carico.

A torto, in quanto la tassa e le spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Non porta a diversa conclusione il fatto che

la Presidente del Consiglio di Stato abbia accolto l'istanza di restituzione

dell'effetto sospensivo al gravame, il decreto in parola avendo semplice valore

incidentale. L'importo di fr. 600.– a carico dell'insorgente appare peraltro

assai contenuto, se non addirittura insufficiente, per coprire gli oneri processuali.

Egli non può inoltre essere mandato esente

dal pagamento di tasse e spese di giustizia laddove invoca di essere indigente,

ritenuto che egli non ha mai presentato una domanda di assistenza giudiziaria

in tal senso.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso

va respinto.

Con l'emanazione della presente decisione,

la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, diviene priva di

oggetto.

La tassa di giustizia per questa sede,

commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa (che rasenta i limiti della

temerarietà), è posta a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

lett. a LALPS; 1, 4, 10, 11 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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