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Decisione

52.2005.204

delibera per opere da impresario costruttore

13 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di aggiudicazione devono essere

indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti

in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo

tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad

esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la

predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la

libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri

elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata

scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D__________;

29.1.02 in re R__________ e llcc; 26.2.02 in re C__________).

In quest'ambito, non basta che i criteri di

aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,

ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".

Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la

predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la

libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a

posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.

Sempre nel quadro della preventiva

definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio

indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare

concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia

libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione

soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori

di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 10.3.2004 in re G__________;

11.10.2002 in re V__________ e llcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).

3. Nell'evenienza

concreta, né il bando di concorso, né il capitolato d'appalto contenevano

indicazioni particolari circa il metodo che il committente avrebbe applicato

per valutare i singoli criteri d'ag-giudicazione. Il capitolato si limitava a

specificare i sottocriteri nei quali erano suddivisi i criteri d'aggiudicazione

menzionati dal bando. Per quanto riguarda il criterio relativo al rispetto dei termini,

esso precisava in particolare che sarebbe stato valutato per il 40% in base al

numero totale di dipendenti della ditta concorrente e per il restante 60% in

base al numero di dipendenti di cui era previsto l'impiego sul cantiere. Il

Dipartimento del territorio non ha tuttavia fornito ulteriori precisazioni in

merito al metodo di valutazione di questi sottocriteri.

Diversi erano i metodi ipotizzabili per

stabilire il punteggio da attribuire al numero di dipendenti indicato dai

Considerandi

singoli concorrenti. Il più semplice e per certi aspetti rudimentale è quello

della proporzione lineare, con assegnazione del punteggio più alto alla ditta

con il maggior numero di dipendenti, rispettivamente alla ditta che avesse

previsto di impiegare il maggior numero di dipendenti sul cantiere, ed

attribuzione del punteggio più basso a quelle con il minor numero di

collaboratori.

Un simile metodo avrebbe tuttavia

privilegiato le ditte con il più alto numero di collaboratori alle loro

dipendenze o impiegati sul cantiere, sfavorendo pesantemente quelle più

piccole, magari meglio organizzate e gestite. Basti considerare che la ditta

con il minor numero di dipendenti ne aveva 25, mentre quella con il più alto

numero di collaboratori ne aveva 13 volte tanto. Meno significative, ma

comunque importanti, erano invece le differenze nel numero dei dipendenti

impiegati sul cantiere, che si estende da 6 a 15.

Allo scopo di mitigare gli inconvenienti che

il metodo di attribuzione del punteggio fondato sulla proporzione lineare

inevitabilmente comporta per le piccole imprese, il committente ha escogitato le

formule illustrate in narrativa, che tengono conto dei numeri medi dei

dipendenti totali ed impiegati sul cantiere delle singole ditte concorrenti.

Il metodo applicato non presta di per sé il

fianco a critiche. Fra i vari metodi ipotizzabili è verosimilmente quello che

limita maggiormente i vantaggi delle ditte con il maggior numero di dipendenti.

Esso non è tuttavia stato preannunciato in sede di pubblicazione del bando.

Anche se nulla permette di ritenere che sia stato adottato al precipuo scopo di

favorire l'aggiudicazione della commessa alla ditta CO 1, non si può nemmeno

negare che altri metodi di valutazione, altrettanto sostenibili, avrebbero permesso

alla ditta ricorrente od alla seconda classificata di conseguire l'aggiudicazione.

Se il committente avesse - per ipotesi - valutato il numero di dipendenti relativi

all'appalto sulla base di una scala che avesse previsto d'assegnare il punteggio

più alto (18 punti) alla ditta che aveva previsto di impiegare il maggior numero

di dipendenti sul cantiere (RI 1: 15 dipendenti) ed il punteggio peggiore (0

punti) a quella che aveva esposto il numero più basso (GTL: 6 dipendenti), alla

ditta CO 1 per interpolazione lineare sarebbero spettati soltanto 8 punti

invece dei 17.57 che le sono stati assegnati. Con la conseguenza che la

commessa non le sarebbe stata aggiudicata.

La mancata, preventiva definizione del

metodo di valutazione del criterio dei termini costituisce pertanto un

difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente

qualsiasi possibilità di pervenire ad una delibera conforme al principio della

trasparenza. La mancanza è ancor più grave se si considera che il capitolato, omettendo

di definire anche per gli altri criteri le relative modalità di valutazione,

permette in pratica al committente di giustificare tanto l'aggiudicazione qui

censurata, quanto un risultato favorevole alla seconda classificata.

A ciò si aggiunge che il committente si è

limitato a chiedere ai concorrenti la conferma dei prezzi senza minimamente

verificare se le indicazioni fornite con riferimento alle maestranze, a distanza

di oltre tre anni dall'inoltro delle offerte, fossero ancora attuali.

Circostanza, questa, di cui è lecito dubitare, ove appena si consideri che una

delle ditte concorrenti (__________) è addirittura fallita.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, nella

misura in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Va invece

respinto nella misura in cui l'insorgente sollecita l'aggiudicazione della

commessa, poiché le carenze del capitolato sopra evidenziate non permettono di

procedere ad una delibera nemmeno a favore della ricorrente.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 31 maggio 2005 del

Consiglio di Stato (n. 2657) è annullata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Casanova

SA, 6930 Bedano,

1 patrocinata da: avv. Rocco Olgiati,

6901 Lugano,

2. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento finanze e

economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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