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Decisione

52.2005.205

Rifiuto sospensione lavori

28 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di costruzione della piscina in corso sulla part. 93 RF;

viste le risposte:

- 24 giugno 2005 del

municipio di CO 2;

- 23 giugno 2005 del

Dipartimento del territorio;

- 28 giugno 2005 di CO 1;

- 28 giugno 2005 del

Consiglio di Stato;

vista la replica 31 luglio

2005 di RI 1 e le dupliche:

- 29 agosto 2005 del

municipio di CO 2;

- 29 agosto 2005 di CO 1;

- 30 agosto 2005 del

Consiglio di Stato;

- 02 settembre 2005 del

Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 23

gennaio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per

la costruzione di una piscina scoperta sul terreno antistante la sua casa

d’abitazione (part. 93 RF);

che, su ricorso del vicino opponente RI 1,

con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato

il provvedimento alla condizione che l’opera non sporgesse più di m 1.50 dal

terreno naturale;

che il 4 aprile 2005 RI 1 ha chiesto al municipio

di ordinare la sospensione dei lavori nel frattempo iniziati, asserendo che

risultava disattesa la condizione alla quale questo tribunale aveva subordinato

la licenza;

che, esperita una verifica, l’11 aprile 2005

il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che l’opera fosse edificata in

modo conforme alla licenza accordata;

che contro questa decisione RI 1 è insorto

davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse ordinata la sospensione dei

lavori in corso;

che, esperiti ulteriori accertamenti, il

Governo ha respinto l’impugnativa, negando a sua volta l’esistenza di

difformità suscettibili di giustificare un ordine di sospensione dei lavori;

Considerandi

che contro il predetto giudizio governativo

il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla censurata risoluzione municipale;

che, secondo l’insorgente, nell’angolo ovest

la piscina sporgerebbe dal terreno naturale in misura superiore al limite di m

1.50

fissato dal Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione

della licenza; il livello del terreno naturale riportato dai piani approvati

non corrisponderebbe alla situazione effettiva;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, dal municipio e da CO 1, che contestano succintamente le tesi del ricorrente

con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che contrariamente a quanto assume il

municipio il fatto che l’insorgente nelle more del presente procedimento abbia

venduto i fondi (part. 91 e 92 RF) sottostanti l’opera in contestazione, non

gli impedisce di continuare a stare in giudizio;

che conservando un diritto di abitazione sui

fondi alienati, RI 1 ha invero mantenuto la legittimazione attiva, poiché il

rapporto che lega la sua situazione a quella dell’oggetto impugnato continua ad

essere qualificato;

che il ricorso, tempestivo, va comunque

respinto nel merito;

che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina

la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza

ricevuta;

che l’ordine di sospensione dei lavori è un

provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di

fatto nell’attesa che l’autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere

eseguite senza permesso o in contrasto con la licenza rilasciata (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE n. 1261 seg.);

che un ordine di sospensione dei lavori si

giustifica soltanto se gli stessi non sono ancora terminati;

che in concreto, la costruzione della

piscina è stata da tempo portata a termine; un simile ordine sarebbe dunque

privo di qualsiasi portata pratica;

che, considerata la sua natura cautelare,

l’ordine di sospensione si fonda su un giudizio d’apparenza; la necessità di un

intervento dell’autorità volto ad inibire la continuazione dei lavori deve imporsi

con una certa evidenza sulla base di accertamenti sommari;

che nel caso concreto, né le verifiche

eseguite dal municipio, né i successivi accertamenti operati dal Consiglio di

Stato hanno evidenziato l’esistenza di difformità di un certo rilievo, tali da

giustificare l’adozione da parte dell’autorità comunale dell’ordine di

sospensione dei lavori sollecitato dall’insorgente;

che il rifiuto opposto dal municipio alla

richiesta d’intervento avanzata dal ricorrente appare dunque giustificato anche

nel merito;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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