52.2005.205
Rifiuto sospensione lavori
28 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2005.205
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
Rifiuto sospensione lavori
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 42 LE
Incarto n.
52.2005.205
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 giugno 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2574) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio di CO 2 si è rifiutato di sospendere
Fatti
i lavori di costruzione della piscina in corso sulla part. 93 RF;
viste le risposte:
- 24 giugno 2005 del
municipio di CO 2;
- 23 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 28 giugno 2005 di CO 1;
- 28 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
vista la replica 31 luglio
2005 di RI 1 e le dupliche:
- 29 agosto 2005 del
municipio di CO 2;
- 29 agosto 2005 di CO 1;
- 30 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 02 settembre 2005 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
gennaio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per
la costruzione di una piscina scoperta sul terreno antistante la sua casa
d’abitazione (part. 93 RF);
che, su ricorso del vicino opponente RI 1,
con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato
il provvedimento alla condizione che l’opera non sporgesse più di m 1.50 dal
terreno naturale;
che il 4 aprile 2005 RI 1 ha chiesto al municipio
di ordinare la sospensione dei lavori nel frattempo iniziati, asserendo che
risultava disattesa la condizione alla quale questo tribunale aveva subordinato
la licenza;
che, esperita una verifica, l’11 aprile 2005
il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che l’opera fosse edificata in
modo conforme alla licenza accordata;
che contro questa decisione RI 1 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse ordinata la sospensione dei
lavori in corso;
che, esperiti ulteriori accertamenti, il
Governo ha respinto l’impugnativa, negando a sua volta l’esistenza di
difformità suscettibili di giustificare un ordine di sospensione dei lavori;
Considerandi
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla censurata risoluzione municipale;
che, secondo l’insorgente, nell’angolo ovest
la piscina sporgerebbe dal terreno naturale in misura superiore al limite di m
1.50
fissato dal Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione
della licenza; il livello del terreno naturale riportato dai piani approvati
non corrisponderebbe alla situazione effettiva;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e da CO 1, che contestano succintamente le tesi del ricorrente
con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che contrariamente a quanto assume il
municipio il fatto che l’insorgente nelle more del presente procedimento abbia
venduto i fondi (part. 91 e 92 RF) sottostanti l’opera in contestazione, non
gli impedisce di continuare a stare in giudizio;
che conservando un diritto di abitazione sui
fondi alienati, RI 1 ha invero mantenuto la legittimazione attiva, poiché il
rapporto che lega la sua situazione a quella dell’oggetto impugnato continua ad
essere qualificato;
che il ricorso, tempestivo, va comunque
respinto nel merito;
che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina
la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza
ricevuta;
che l’ordine di sospensione dei lavori è un
provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di
fatto nell’attesa che l’autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere
eseguite senza permesso o in contrasto con la licenza rilasciata (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE n. 1261 seg.);
che un ordine di sospensione dei lavori si
giustifica soltanto se gli stessi non sono ancora terminati;
che in concreto, la costruzione della
piscina è stata da tempo portata a termine; un simile ordine sarebbe dunque
privo di qualsiasi portata pratica;
che, considerata la sua natura cautelare,
l’ordine di sospensione si fonda su un giudizio d’apparenza; la necessità di un
intervento dell’autorità volto ad inibire la continuazione dei lavori deve imporsi
con una certa evidenza sulla base di accertamenti sommari;
che nel caso concreto, né le verifiche
eseguite dal municipio, né i successivi accertamenti operati dal Consiglio di
Stato hanno evidenziato l’esistenza di difformità di un certo rilievo, tali da
giustificare l’adozione da parte dell’autorità comunale dell’ordine di
sospensione dei lavori sollecitato dall’insorgente;
che il rifiuto opposto dal municipio alla
richiesta d’intervento avanzata dal ricorrente appare dunque giustificato anche
nel merito;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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