52.2005.206
licenza edilizia in sanatori per la realizzazione di un muro in "verduro"
12 luglio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.206
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia in sanatori per la realizzazione di un muro in "verduro"
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.206
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 2005 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2583) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 1° marzo 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la
licenza edilizia in sanatoria per un muro in "verduro" realizzato
sul terreno antistante la loro casa d'abitazione (part. 1058-1);
viste le risposte:
- 23 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 28 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
- 5 luglio del municipio
di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________,
in località __________, su un terreno in forte pendio (part. 1058-1). L'accesso
alla casa è dato da una scala a rampe intercalate da pianerottoli, che parte
dalla strada sottostante per salire verso monte tagliando in diagonale il
pendio. Verso monte la scala era delimitata da un muro alto sino a circa m 1.50,
destinato a sostenere la scarpata del terrazzo su cui sorge la casa.
In epoca imprecisata, ma comunque recente, i
ricorrenti hanno abusivamente innalzato il muro a monte della scala con
elementi del tipo "verduro" in modo da ampliare il terrazzo antistante
la loro abitazione. Complessivamente, il muro della scala e gli elementi del
tipo "verduro" raggiungono l'altezza di m 2.40.
B. Con
decisione 1° marzo 2005 il municipio ha negato ai ricorrenti il rilascio della
licenza in sanatoria per l'innalzamento del muro, ritenendo in particolare
disattesa l'altezza massima di m 1.50, prescritta dall'art. 41 LE per la
formazione di terrapieni.
C. Con
decisione 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e RI 2.
Dopo aver rilevato che l'art. 41 LE si
limita a definire il criterio di misurazione dell'altezza, il Governo ha
comunque ritenuto che la licenza non potesse essere rilasciata perché il
manufatto supera l'altezza massima prescritta dall'art. 31 NAPR per le opere di
cinta ed i muri di sostegno.
D. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza richiesta.
Secondo i ricorrenti, l'art. 31 NAPR si
limiterebbe a disciplinare l'altezza dei muri di sostegno a confine.
Applicabile al caso sarebbe l'art. 30 NAPR, che disciplina la formazione di
terrapieni.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del controverso manufatto
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti. Il
sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta
l'art. 31 cpv. 2 NAPR di __________, verso le strade le piazze ed i confini
interni della proprietà le opere di cinta potranno avere un'altezza massima di
m 1.50.
Come ben si evince dal titolo marginale, l'art.
31 NAPR disciplina esclusivamente le opere di cinta ed i muri di sostegno ad
esse equiparate in quanto eretti lungo il confine dei fondi (Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE, n. 1183) verso strade, piazze o altri fondi
(cd. confini interni della proprietà). La norma non limita in alcun modo
l'altezza dei muri di sostegno eretti all'interno dei fondi.
2.2. In concreto, il controverso manufatto,
assimilabile ad un prolungamento verticale del sottostante muro di sostegno che
delimita la scala verso monte, è situato all'interno del fondo dei ricorrenti
ad una distanza di parecchi metri dal confine.
Non soggiace dunque all'art. 31 cpv. 2 NAPR.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non
può dunque essere confermato.
3. 3.1. A
norma dell'art. 30 cpv. 1 NAPR, la sistemazione del terreno è intesa come
intervento che non altera sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed
è parte integrante del progetto architettonico di disegno dello spazio. Il
terreno dovrà quindi essere sistemato in modo da valorizzare la collocazione
dell'edificio o impianto nello spazio di progetto.
L'andamento del terreno naturale, soggiunge il capoverso 4 della stessa norma, può essere
modificato solo a titolo eccezionale ed a condizione che siano ossequiate le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Nel caso di formazione di terrapieni, conclude il capoverso 5 della norma in esame, gli stessi non
devono di regola superare l'altezza di m 1.50. In casi eccezionali ed in
ossequio ai disposti sui principi di sistemazione menzionati precedentemente,
può essere concessa un'altezza superiore fino ad un massimo di m 2.50.
3.2. Il manufatto in discussione non è
costituito soltanto dal muro in "verduro". Esso comprende anche il
retrostante terrapieno, che i ricorrenti hanno realizzato per ampliare il
giardino antistante la loro abitazione.
La legittimità dell'opera abusiva va quindi
esaminata dal profilo dell'art. 30 NAPR, come giustamente sostengono i
ricorrenti.
Fatti
I piani agli atti non permettono tuttavia di
stabilire se l'altezza del terrapieno realizzato abusivamente, cumulata
eventualmente con quella del terrapieno preesistente, oltrepassi il limite di m
1.50 fissato dall'art. 30 cpv. 5 NAPR. Né può questo tribunale sostituirsi al
municipio nella concessione di una deroga che autorizzi eventualmente un'altezza
superiore sino a m 2.50.
Previo annullamento del giudizio governativo
impugnato e della decisione municipale di diniego della licenza in sanatoria,
Considerandi
gli atti vanno quindi rinviati all'autorità comunale affinché esamini se l'opera
sia conforme all'art. 30 NAPR.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando le decisioni del Consiglio di Stato e del municipio e
rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisca nuovamente sulla
domanda di costruzione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 30, 31 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 2583);
1.2.
la decisione 1° marzo 2005 del municipio di CO 1;
2. Gli atti
sono rinviati al municipio di CO 1 affinché statuisca nuovamente sulla domanda
di costruzione.
3. Non si
preleva tassa di giustizia.
Il comune
di CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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