52.2005.207
perizia concernente lo stato di sicurezza di un bacino
19 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.207
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, TRAM
Titolo:
perizia concernente lo stato di sicurezza di un bacino
COMPETENZA
art. 60 LPAMM
art. 98a OG
art. 14 OIAT
Incarto n.
52.2005.207/240/239
Lugano
19 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 14 giugno 2005 (b) 14 luglio
2005 e (c) 14 luglio 2005 dell'
RI 1
contro
a)
b)
c)
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2480) che ordina in via di esecuzione sostitutiva l'aggiornamento delle
perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________;
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3154) che incarica lo studio d'ingegneria L__________ SA di aggiornare le
perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________;
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3153) che incarica la B__________ SA di eseguire i carotaggi necessari
per aggiornare le perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________;
viste le risposte:
- 30 giugno 2005 della
Divisione delle costruzioni;
- 1° settembre 2005 del
municipio di CO 1;
al ricorso sub a)
- 29 luglio 2005 della
Divisione delle costruzioni;
- 1° settembre 2005 del
municipio di CO 1;
ai ricorsi sub b) e c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
I. Decisione
24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
A. Il 3
dicembre 1997 la C__________ SA ha donato all'RI 1, qui ricorrente, un laghetto
artificiale, realizzato verso la fine dell'800 a CO 1 sul corso della N__________,
in località T__________. La donataria è stata resa edotta del contenuto della
perizia allestita nel 1996 dallo studio d'ingegneria L__________ SA, che
valutava in fr. 600'000.- i costi necessari per risanare l'impianto. Con l'accordo
del Consiglio di Stato, la concessione per lo sfruttamento dei diritti d'acqua
è stata trasferita all'RI 1.
B. L'8 luglio
2002 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) del Dipartimento del territorio ha
chiesto all'RI 1 di aggiornare entro la fine di quell'anno la perizia L__________
del 1996 sullo stato di sicurezza dell'impianto, ormai versante in stato di
totale abbandono. La richiesta ed una successiva sollecitazione del 15 gennaio
2003 sono rimaste inevase sino al 28 agosto seguente, quando l'associazione ha
manifestato l'intenzione di ripristinare la funzionalità del laghetto
artificiale, che nel frattempo si era riempito di inerti, trasportati a valle
dal corso d'acqua. In un sopralluogo del 23 gennaio 2004 l'RI 1 si è impegnata
a trasmettere all'UCA entro la fine del seguente mese di marzo uno studio
preliminare comprendente anche un aggiornamento dello stato dell'impianto.
Il 16 aprile 2004 l'UCA ha sollecitato la
ricorrente a presentare entro la fine di quel mese lo studio ripetutamente
richiesto.
Vista la passività della ricorrente, il 24 novembre
2004 l'UCA le ha comunicato che avrebbe proceduto in via di esecuzione d'ufficio,
addebitandole i relativi costi.
Preso atto della rinuncia dell'RI 1 a
sfruttare l'impianto per produrre energia e dell'intenzione di trasformarlo in
un laghetto per la pesca, il 15 marzo 2004 l'UCA ha dichiarato decaduta con effetto
immediato la concessione accordata nel 1937 alla C__________ SA. La decisione,
che rammentava alla concessionaria l'obbligo di procedere ai lavori di sicurezza
che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari (art. 66 LUFI), nonché
quello di far eseguire, a proprie spese e per ordine dell'autorità, tutte le
opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire
qualsiasi danno (art. 14 LUA), non è stata impugnata.
C. Constatato
come l'insorgente, nonostante i ripetuti richiami, non avesse dato seguito alla
richiesta di aggiornare le perizie sullo stato di sicurezza dello sbarramento
di T__________, con decisione 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha
incaricato lo studio d'ingegneria L__________ SA di provvedervi entro il 29
luglio 2005. Le relative spese, preventivate in fr. 48'722.55, avrebbero dovuto
essere rimborsate dall'RI 1.
D. Contro
questa decisione l'RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Ricordati i suoi scopi, l'insorgente osserva
di disporre di entrate per appena 8'000.- fr. all'anno, costituite
essenzialmente dai contributi dei soci. Per trasformare il bacino d'accumulazione
in un laghetto per la pesca, basterebbe aprire una breccia nello sbarramento. I
costi di questo intervento sono stati preventivati in fr. 80'000.-. L'allestimento
di una costosa perizia sarebbe dunque ingiustificato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione
delle costruzioni, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si
dirà qui appresso per quanto necessario.
Il municipio di CO 1 si rimette al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerandi
II. Decisioni
28.
giugno 2005 del Consiglio di Stato
A. Con
decisione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha formalmente conferito allo
Studio d'ingegneria L__________ SA l'incarico di aggiornare le perizie sullo
stato di sicurezza dello sbarramento di T__________. Con decisione di ugual
data il Governo ha inoltre conferito alla B__________ SA l'incarico di eseguire
i carotaggi necessari.
B. Richiamandosi
al precedente ricorso, l'RI 1 ha impugnato anche questi provvedimenti davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il Consiglio di Stato ha chiesto che le
impugnative fossero dichiarate irricevibili, in quanto confermative della
decisione già dedotta davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1.
Decisione
24.
maggio 2005 del Consiglio di Stato
1.1
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a
questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv.
1.
PAmm).
La prima delle risoluzioni governative
impugnate dall'APM è espressamente configurata come un atto d'esecuzione
forzata
(art. 34 cpv. 3 PAmm), mediante il quale il Consiglio di Stato, constatato che
la ricorrente non era né disposta, né in grado di far fronte all'obbligo di
aggiornare le perizie sulla sicurezza dello sbarramento impostole dall'UCA in
applicazione dell'art. 14 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti
di accumulazione (OIA; RS 721.102), si è sostituito ad essa, ordinando d'ufficio
le necessarie verifiche a spese dell'obbligata.
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro i
provvedimenti che ordinano l'esecuzione d'ufficio di decisioni che l'obbligato
si rifiuta di adempiere è dato soltanto nella misura in cui la decisione di
base è impugnabile davanti ad esso.
Il diritto cantonale non prevede la possibilità di impugnare
davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni fondate sull'art. 14
OIA. Il ricorso a questo tribunale non è dunque nemmeno dato contro
provvedimenti che ne ordinano l'esecuzione sostitutiva. Contro le decisioni rette
dall'art. 14 OIA è di per sé dato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è tuttavia ammissibile contro le misure esecutive di tali provvedimenti (art.
101.
lett. c OG). Non potendosi invocare l'art. 98a OG, che impone ai
cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza
cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente
impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, se
ne deve dedurre che anche il ricorso inoltrato dall'RI 1 vada respinto siccome
irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
1.2
Il ricorso non potrebbe comunque essere
accolto nel merito nemmeno se fosse ricevibile in ordine. L'obbligo di
aggiornare le perizie sullo stato della sicurezza dell'impianto di cui l'RI 1 è
proprietaria, ripetutamente sancito dall'UCA senza che questa avesse a
sollevare la benché minima obiezione, non può in effetti essere messo in
discussione nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione d'esecuzione
sostitutiva. Tanto meno può essere contestato con successo sostenendo di non essere
in grado di sopportare i costi degli aggiornamenti peritali richiesti o che
questi sarebbero esorbitanti per rapporto a quelli occorrenti per smantellare lo
sbarramento mediante apertura di una breccia. Vero è che un approccio più pragmatico
del problema potrebbe forse evitare determinati costi, che finiranno verosimilmente
per gravare sull'erario cantonale, non essendo la ricorrente in grado di
sopportarli, ma queste considerazioni non permettono di giungere a conclusioni
ad essa più favorevoli.
2.
Decisioni
28.
giugno 2005
Con le decisioni summenzionate, essenzialmente fondate sulla
LCPubb, il Consiglio di Stato ha confermato il mandato allo Studio d'ingegneria
L__________ SA di aggiornare la perizia sullo stato di sicurezza dello
sbarramento, rispettivamente l'incarico alla B__________ SA di eseguire i
necessari carotaggi.
Nella misura in cui tali decisioni non costituiscano semplici
atti confermativi della decisione 24 maggio 2005, di cui si è appena detto, le
impugnative vanno comunque respinte per carenza di legittimazione dell'insorgente,
che - incontestabilmente - non opera nello specifico settore di competenza
delle due ditte aggiudicatarie (art. 43 PAmm).
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti
nella misura in cui sono ricevibili.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto, è posta a
carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 OIA; 36 LCPubb; 1, 3, 18, 28, 34,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.1.1. In quanto ricevibile il ricorso (a) è respinto.
1.2. I ricorsi (b) e (c) sono irricevibili.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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