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Decisione

52.2005.207

perizia concernente lo stato di sicurezza di un bacino

19 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Decisione

24 maggio 2005 del Consiglio di Stato

A. Il 3

dicembre 1997 la C__________ SA ha donato all'RI 1, qui ricorrente, un laghetto

artificiale, realizzato verso la fine dell'800 a CO 1 sul corso della N__________,

in località T__________. La donataria è stata resa edotta del contenuto della

perizia allestita nel 1996 dallo studio d'ingegneria L__________ SA, che

valutava in fr. 600'000.- i costi necessari per risanare l'impianto. Con l'accordo

del Consiglio di Stato, la concessione per lo sfruttamento dei diritti d'acqua

è stata trasferita all'RI 1.

B. L'8 luglio

2002 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) del Dipartimento del territorio ha

chiesto all'RI 1 di aggiornare entro la fine di quell'anno la perizia L__________

del 1996 sullo stato di sicurezza dell'impianto, ormai versante in stato di

totale abbandono. La richiesta ed una successiva sollecitazione del 15 gennaio

2003 sono rimaste inevase sino al 28 agosto seguente, quando l'associazione ha

manifestato l'intenzione di ripristinare la funzionalità del laghetto

artificiale, che nel frattempo si era riempito di inerti, trasportati a valle

dal corso d'acqua. In un sopralluogo del 23 gennaio 2004 l'RI 1 si è impegnata

a trasmettere all'UCA entro la fine del seguente mese di marzo uno studio

preliminare comprendente anche un aggiornamento dello stato dell'impianto.

Il 16 aprile 2004 l'UCA ha sollecitato la

ricorrente a presentare entro la fine di quel mese lo studio ripetutamente

richiesto.

Vista la passività della ricorrente, il 24 novembre

2004 l'UCA le ha comunicato che avrebbe proceduto in via di esecuzione d'ufficio,

addebitandole i relativi costi.

Preso atto della rinuncia dell'RI 1 a

sfruttare l'impianto per produrre energia e dell'intenzione di trasformarlo in

un laghetto per la pesca, il 15 marzo 2004 l'UCA ha dichiarato decaduta con effetto

immediato la concessione accordata nel 1937 alla C__________ SA. La decisione,

che rammentava alla concessionaria l'obbligo di procedere ai lavori di sicurezza

che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari (art. 66 LUFI), nonché

quello di far eseguire, a proprie spese e per ordine dell'autorità, tutte le

opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire

qualsiasi danno (art. 14 LUA), non è stata impugnata.

C. Constatato

come l'insorgente, nonostante i ripetuti richiami, non avesse dato seguito alla

richiesta di aggiornare le perizie sullo stato di sicurezza dello sbarramento

di T__________, con decisione 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha

incaricato lo studio d'ingegneria L__________ SA di provvedervi entro il 29

luglio 2005. Le relative spese, preventivate in fr. 48'722.55, avrebbero dovuto

essere rimborsate dall'RI 1.

D. Contro

questa decisione l'RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Ricordati i suoi scopi, l'insorgente osserva

di disporre di entrate per appena 8'000.- fr. all'anno, costituite

essenzialmente dai contributi dei soci. Per trasformare il bacino d'accumulazione

in un laghetto per la pesca, basterebbe aprire una breccia nello sbarramento. I

costi di questo intervento sono stati preventivati in fr. 80'000.-. L'allestimento

di una costosa perizia sarebbe dunque ingiustificato.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione

delle costruzioni, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si

dirà qui appresso per quanto necessario.

Il municipio di CO 1 si rimette al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerandi

II. Decisioni

28.

giugno 2005 del Consiglio di Stato

A. Con

decisione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha formalmente conferito allo

Studio d'ingegneria L__________ SA l'incarico di aggiornare le perizie sullo

stato di sicurezza dello sbarramento di T__________. Con decisione di ugual

data il Governo ha inoltre conferito alla B__________ SA l'incarico di eseguire

i carotaggi necessari.

B. Richiamandosi

al precedente ricorso, l'RI 1 ha impugnato anche questi provvedimenti davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il Consiglio di Stato ha chiesto che le

impugnative fossero dichiarate irricevibili, in quanto confermative della

decisione già dedotta davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1.

Decisione

24.

maggio 2005 del Consiglio di Stato

1.1

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a

questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv.

1.

PAmm).

La prima delle risoluzioni governative

impugnate dall'APM è espressamente configurata come un atto d'esecuzione

forzata

(art. 34 cpv. 3 PAmm), mediante il quale il Consiglio di Stato, constatato che

la ricorrente non era né disposta, né in grado di far fronte all'obbligo di

aggiornare le perizie sulla sicurezza dello sbarramento impostole dall'UCA in

applicazione dell'art. 14 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti

di accumulazione (OIA; RS 721.102), si è sostituito ad essa, ordinando d'ufficio

le necessarie verifiche a spese dell'obbligata.

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro i

provvedimenti che ordinano l'esecuzione d'ufficio di decisioni che l'obbligato

si rifiuta di adempiere è dato soltanto nella misura in cui la decisione di

base è impugnabile davanti ad esso.

Il diritto cantonale non prevede la possibilità di impugnare

davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni fondate sull'art. 14

OIA. Il ricorso a questo tribunale non è dunque nemmeno dato contro

provvedimenti che ne ordinano l'esecuzione sostitutiva. Contro le decisioni rette

dall'art. 14 OIA è di per sé dato ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

non è tuttavia ammissibile contro le misure esecutive di tali provvedimenti (art.

101.

lett. c OG). Non potendosi invocare l'art. 98a OG, che impone ai

cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza

cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente

impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, se

ne deve dedurre che anche il ricorso inoltrato dall'RI 1 vada respinto siccome

irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

1.2

Il ricorso non potrebbe comunque essere

accolto nel merito nemmeno se fosse ricevibile in ordine. L'obbligo di

aggiornare le perizie sullo stato della sicurezza dell'impianto di cui l'RI 1 è

proprietaria, ripetutamente sancito dall'UCA senza che questa avesse a

sollevare la benché minima obiezione, non può in effetti essere messo in

discussione nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione d'esecuzione

sostitutiva. Tanto meno può essere contestato con successo sostenendo di non essere

in grado di sopportare i costi degli aggiornamenti peritali richiesti o che

questi sarebbero esorbitanti per rapporto a quelli occorrenti per smantellare lo

sbarramento mediante apertura di una breccia. Vero è che un approccio più pragmatico

del problema potrebbe forse evitare determinati costi, che finiranno verosimilmente

per gravare sull'erario cantonale, non essendo la ricorrente in grado di

sopportarli, ma queste considerazioni non permettono di giungere a conclusioni

ad essa più favorevoli.

2.

Decisioni

28.

giugno 2005

Con le decisioni summenzionate, essenzialmente fondate sulla

LCPubb, il Consiglio di Stato ha confermato il mandato allo Studio d'ingegneria

L__________ SA di aggiornare la perizia sullo stato di sicurezza dello

sbarramento, rispettivamente l'incarico alla B__________ SA di eseguire i

necessari carotaggi.

Nella misura in cui tali decisioni non costituiscano semplici

atti confermativi della decisione 24 maggio 2005, di cui si è appena detto, le

impugnative vanno comunque respinte per carenza di legittimazione dell'insorgente,

che - incontestabilmente - non opera nello specifico settore di competenza

delle due ditte aggiudicatarie (art. 43 PAmm).

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti

nella misura in cui sono ricevibili.

La tassa di giustizia, commisurata per difetto, è posta a

carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 OIA; 36 LCPubb; 1, 3, 18, 28, 34,

43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.1.1. In quanto ricevibile il ricorso (a) è respinto.

1.2. I ricorsi (b) e (c) sono irricevibili.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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