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Decisione

52.2005.209

Ricevibilità di una iniziativa popolare

14 novembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi sono i seguenti:

-

con l'aumento degli allievi, entro il 31

agosto 2005 il Comune dovrà dotarsi di una nuova sezione di scuola elementare.

-

Solo con la ristrutturazione siamo in tempo

utile per la creazione delle aule necessarie.

-

La ristrutturazione non abbisogna di

particolari studi, ma solo di una descrizione dettagliata degli interventi che

sono limitati.

-

Gli interventi devono essere ridotti all'essenziale,

non essendoci nessun motivo di demolizioni scriteriate.

-

La lettera del 04 marzo 2004 del Dipartimento

delle finanze, edilizia scolastica, conferma la possibilità di trasformazione

dell'edificio, a firma __________.

Il testo

dell'iniziativa è stato regolarmente pubblicato all'albo comunale ed il termine

per la raccolta delle firme è stato fissato in 60 giorni.

b) Il 14

marzo 2005 sono stati consegnati alla cancelleria comunale i formulari dell'iniziativa

con le firme di 129 cittadini che la sostenevano.

Con

risoluzione n. 316 del 13 aprile 2005 il municipio ha dichiarato l'iniziativa

irricevibile, poiché il testo della medesima conterrebbe aspetti oggettivamente

non veritieri, nonché dati non dimostrati, ragione per la quale i cittadini che

l'hanno sottoscritta sarebbero stati fuorviati.

B. a) Con separati

ricorsi del 25 e 26 aprile 2005 CO 1 e CO 2 hanno impugnato la predetta

risoluzione municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento

e postulando che l'iniziativa in oggetto fosse dichiarata regolare e ricevibile.

b) Con

decisione 31 maggio 2005 il Governo ha accolto i gravami ed ha annullato la

risoluzione municipale impugnata, riformandola nel senso che l'iniziativa

popolare in questione è da considerare regolare e ricevibile. Respinte le

censure sollevate da CO 1, secondo il quale il municipio avrebbe dovuto esaminare

unicamente la riuscita dal profilo formale dell'iniziativa, il Consiglio di Stato

ha in sostanza considerato che l'esecutivo comunale, in luogo di operare l'esame

prescritto dalla legge, si era limitato a confutare le argomentazioni addotte

dai promotori a sostegno della loro proposta, circostanza questa che non permetteva

ancora di decretarne l'irricevibilità.

C. Avverso la

predetta decisione governativa, il comune di T__________ si aggrava ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che la stessa sia

annullata e che sia ripristinata la sua risoluzione 13 aprile 2005. Critica il

Governo per avere evaso con un unico giudizio i due gravami e per avere accolto

quello di CO 1, malgrado che le censure sollevate da quest'ultimo fossero state

ritenute prive di fondamento. Per il resto ribadisce che l'iniziativa in parola

dev'essere dichiarata irricevibile contenendo la stessa diverse affermazioni

che non corrispondono al vero.

D. Il

Consiglio di Stato e CO 2 hanno sollecitato la reiezione del gravame. La

Sezione degli enti locali rinvia invece alle osservazioni che aveva presentato

dinnanzi alla precedente autorità di giudizio. Delle rispettive tesi si dirà,

per quanto necessario, nel seguito.

Dal canto suo, CO 1 non ha inoltrato alcuna

presa di posizione al gravame.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso

è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva del comune ricorrente

certa (art. 43 PAmm e 209 lett. b LOC).

L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine e può essere decisa sulla

base della documentazione agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Il comune

di TRI 1 rimprovera in primo luogo al Consiglio di Stato di avere evaso con un'unica

decisione i due gravami inoltrati da CO 1 e da CO 2, benché gli stessi si fondassero

su argomentazioni tra loro differenti.

La censura dev'essere respinta. L'art. 51 PAmm prevede che quando sono proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto è il

medesimo, l'autorità adita può ordinare la congiunzione delle istruttorie e

decidere i medesimi con un solo giudizio. Nel caso di specie questa condizione

era senz'altro adempiuta in quanto i gravami inoltrati davanti al Consiglio di

Stato da CO 1 e CO 2 il 25, rispettivamente il 26 aprile 2005 erano rivolti

contro la medesima decisione municipale, per cui riguardavano il medesimo

complesso di fatti. La semplice circostanza che le doglianze in essi sollevate

differissero tra loro non ostava certo alla congiunzione dei procedimenti e

alla loro evasione con un'unica pronuncia.

3.

Il

ricorrente critica poi il Consiglio di Stato per avere accolto l'impugnativa

inoltrata da CO 1, malgrado che la medesima autorità avesse esplicitamente

ritenuto prive di qualsiasi fondamento le sue tesi ricorsuali.

Anche su questo punto il gravame non può essere accolto. È vero che nel suo

ricorso CO 1 si era limitato a sostenere che il municipio era unicamente

competente ad esaminare dal profilo formale la riuscita dell'iniziativa e che

il Governo ha respinto questo argomento, ritenendo – a giusto titolo – che in simili

casi il compito dell'esecutivo comprende anche la valutazione di alcuni aspetti

materiali. Si deve però altresì considerare che, secondo la procedura

amministrativa ticinese - per la quale vige senza alcuna limitazione di sorta il

principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 1c ad art. 18) -, decisive per l'accoglimento

o la reiezione di un ricorso non sono tanto le motivazioni addotte dalla parte

insorgente, quanto piuttosto le domande di giudizio che quest'ultima formula.

Ora, in concreto, CO 1 aveva chiesto al Governo che la decisione municipale

litigiosa fosse annullata. Nella misura in cui con il suo giudizio l'Esecutivo

cantonale ha dato pienamente seguito a questa domanda, il gravame andava accolto

a prescindere dalla correttezza o meno dei motivi su cui esso si fondava.

4.

Nel merito

il comune critica la chiarezza e la veridicità del testo che accompagna l'iniziativa,

contestando ad uno ad uno i vari argomenti che i promotori della stessa hanno

inserito nel testo sottoposto ai cittadini per spiegare le ragioni della loro

proposta di trasformare la villa __________ in sede scolastica.

4.1

Nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, un quinto dei

cittadini può presentare sotto forma di iniziativa popolare delle proposte su

taluni oggetti di competenza del legislativo: più precisamente su quelli

contemplati all'art. 13 cpv. 1 lett. a, d, e, g, h ed i LOC ed inoltre nei casi

stabiliti da leggi speciali (art. 76 cpv. 1, 3 e 4 LOC).

Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina se la domanda di

iniziativa popolare è regolare e proponibile, dopo di che esso pubblica all'albo

la sua decisione (art. 76 cpv. 5 LOC). La LOC non precisa che cosa si intenda

con regolarità e proponibilità di un'iniziativa popolare. Un'iniziativa

popolare deve tuttavia essere considerata regolare quando soddisfa i

presupposti formali per la sua riuscita: segnatamente la sottoscrizione da

parte di almeno 1/5 dei cittadini nel termine di 60 giorni dal suo deposito. La

giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha già avuto modo di stabilire che

un'iniziativa popolare deve essere considerata proponibile quando, oltre a

concernere un oggetto definito all'art. 76 cpv. 1 LOC, è formulata con

chiarezza, ossequia i principi dell'unità della materia e della forma, è

compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e comunale e si

presta infine a realizzazione (cfr. RDAT II-1995 N. 4 consid. 3.2., con

rinvii).

4.2

Nel

caso di specie è pacifico che a favore dell'iniziativa in questione è stato

raccolto un numero sufficiente di firme entro il termine impartito dal

municipio.

Appare inoltre incontestato che, vertendo la medesima sulla realizzazione di un'opera

pubblica, il suo oggetto rientri tra quelli contemplati dai combinati art. 76 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. g LOC.

Riguardo alla chiarezza dell'iniziativa, occorre considerare che nella misura

in cui i suoi promotori chiedono testualmente che "il Comune proceda al

mantenimento e alla ristrutturazione della villa __________ in scuola

elementare", non sussiste oggettivamente alcun problema di

comprensione del fine da essa perseguito, per cui da questo profilo si deve

escludere che i cittadini che l'hanno sottoscritta possano essere stati tratti

in errore. Tale proposta non risulta oltretutto impossibile da realizzare, ritenuto

che a questo proposito le autorità comunali non hanno apportato elementi che

permettono di affermare che, in caso di sua accettazione da parte del corpo

elettorale, essa non potrebbe essere concretamente attuata entro un termine

ragionevole (cfr. sul tema: DTF 99 Ia 406 consid. 4c;

94.

I 120 consid.4; Andreas Auer, La souveraineté populaire et les limites du

droits d'initiative, in: Andreas Auer [a cura di], Sans délais et sans

limites?

- L'initiative populaire à la croisée des chemins, Basilea/ Ginevra/Monaco

2001, pag. 80).

L'iniziativa in parola rispetta inoltre tanto il

principio dell'unità della materia, quanto quello della forma, trattandosi di

un'iniziativa amministrativa formulata in modo generico, e non risulta in contrasto

con nessuna norma di rango superiore.

Il fatto poi che, secondo quanto sostenuto

dal municipio, per giustificare la loro proposta di ristrutturazione del citato

stabile, gli iniziativisti avrebbero inserito nel testo sottoposto ai cittadini

per firma una serie di affermazioni non corrette, non pregiudica assolutamente

la proponibilità dell'atto in questione. Non spetta in effetti al municipio pronunciarsi

a questo stadio della procedura sul contenuto delle tesi addotte dai promotori,

dovendo semmai tale questione costituire l'oggetto del dibattito politico che avrà

luogo dinnanzi al consiglio comunale (art. 76 cpv. 5 LOC) o, in caso di reiezione

dell'iniziativa da parte del legislativo, della campagna che precederà la consultazione

popolare (art. 77a LOC). Sarà pertanto in queste occasioni che l'esecutivo

comunale potrà prendere posizione in merito agli argomenti avanzati dagli iniziativisti,

contestandone – se del caso – la fondatezza.

Di conseguenza, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto regolare

e proponibile l'iniziativa litigiosa merita di essere tutelata.

5.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione

impugnata confermata, in quanto immune da violazioni del diritto.

Pur tenuto conto dell'esito del gravame, non si prelevano né tasse, né spese,

essendo il comune comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione e

non per tutelare i suoi particolari interessi (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 76, 77, 77a, 208 e 209 LOC; 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60 e 61 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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