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Decisione

52.2005.21

Autorizzazione ad occupare del personale durante una domenica presso un supermercato

28 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21

dicembre 2004 la RI 1, ditta attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio

di generi alimentari e non, ha chiesto all'UIL il permesso di impiegare domenica

2 gennaio 2005 alcuni suoi dipendenti presso il suo supermercato di __________.

La domanda è stata motivata con la necessità di allestire l'inventario della

merce presente nel negozio.

Con decisione 23 dicembre 2004 l'UIL ha respinto la richiesta, ritenendo che

non fosse data una situazione di urgente bisogno ai sensi dell'art. 27 OLL 1

per concedere una deroga di carattere temporaneo al divieto di lavoro

domenicale sancito dall'art. 18 LL. Secondo l'UIL, l'attività che la ditta

istante intendeva far svolgere ai suoi dipendenti avrebbe potuto essere

pianificata e organizzata in modo tale da evitare il lavoro di domenica.

B. Il 27 dicembre 2004 la RI 1 ha domandato il riesame di questa

decisione.

Mediante scritto 30 dicembre 2004, pervenuto all'interessata lunedì 3 gennaio

2005, l'UIL si è riconfermato integralmente nella sua precedente pronuncia,

specificando ulteriormente le ragioni poste a fondamento del suo diniego.

Sennonché il giorno precedente la ricezione di questa decisione, la RI 1 aveva fatto

svolgere al proprio personale i previsti lavori di inventario, senza disporre

della necessaria autorizzazione.

C. Avverso la suddetta decisione 23 dicembre 2004 dell'UIL, la RI 1 è insorta

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La

ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di avere emanato un giudizio

carente dal profilo della motivazione. Per quanto attiene al merito della

vertenza, sostiene che la soluzione di far svolgere al proprio personale i

lavori d'inventario di domenica era l'unica ragionevolmente praticabile. Afferma

che in passato, in casi analoghi, le autorità cantonali hanno concesso ad altre

ditte attive nel settore della grande distribuzione delle deroghe al divieto di lavoro domenicale.

D. All'accoglimento del gravame si oppone l'UIL con motivi di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato i loro

contrapposti argomenti, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2

della legge cantonale sul lavoro (Llav). Oggetto dell’impugnativa è infatti un

provvedimento fondato sulla legge federale sul lavoro (LL).

La legittimazione ad agire della ditta

ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm).

Considerato che la fattispecie potrebbe ripetersi, essa dispone tuttora di un

interesse degno di protezione all’accertamento della legittimità della

decisione impugnata (DTF 123 II 285 consid. 4; RJJ 2001, 137 seg.; RDAT 1995 II

n. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1996, ad art. 43 PAmm, n. 3).

Il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è

dunque ricevibile in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti, può essere

evaso senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. La

ricorrente ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentita nel fatto

che, a suo dire, l'UIL avrebbe tralasciato di motivare sufficientemente la sua

decisione. Afferma dunque di non essere stata posta nelle condizioni di poter

comprendere fino in fondo le ragioni che hanno spinto detta autorità a negarle

l'autorizzazione richiesta.

2.2

Giusta l’art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione dev’essere motivata per

iscritto. Per costante giurisprudenza, una decisione risulta essere sufficientemente

motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi

conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei

rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza

di giudizio superiore. In questo modo è sufficiente che l'autorità menzioni,

almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti

sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il

giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 129 I 232 consid.

3.2

, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT

1988.

n. 45).

2.3

Nella fattispecie in esame, i requisiti minimi di motivazione appena

esposti sono stati pienamente ossequiati dall'UIL, il quale, dopo avere

rammentato i principi generali che regolano la materia, ha chiaramente indicato

alla ricorrente che i lavori di inventario che intendeva far svolgere ai propri

dipendenti potevano essere pianificati e organizzati in modo tale da evitare il

lavoro domenicale e che comunque non sussistevano motivi di sicurezza pubblica

o tecnica, né entravano in considerazione eventi di natura culturale, sociale o

sportiva in grado di giustificare il rilascio del permesso richiesto.

Ora, detta motivazione, ancorché succinta, non ha impedito all'insorgente di

rendersi conto delle ragioni poste a fondamento dell’avversata pronuncia e di

impugnare la medesima davanti al Tribunale cantonale amministrativo con la

dovuta cognizione di causa, tanto più che, statuendo sulla domanda di riesame presentata

dalla RI 1, l'UIL ha poi specificato come il suo diniego tenesse pure conto

delle indicazioni in tal senso fornite dal SECO agli organi d'esecuzione della

LL in occasione di una riunione tenutasi il 9 giugno 2004 a Berna.

Tale conclusione è suffragata dall’ampiezza (8 pagine) della memoria ricorsuale

inoltrata davanti a questa corte e soprattutto dalle precise e argomentate

censure in essa sollevate.

In ogni caso, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, il doppio scambio di

allegati ordinato dal tribunale ha permesso all'UIL di ulteriormente

specificare le ragioni della sua scelta e all'insorgente di prendere posizione

sulle medesime, sanando così un eventuale difetto di motivazione iniziale

(Borghi/Corti, op. cit., n. 2c ad art 26 PAmm; Kneubühler, Die

Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 36 e seg.). Ne discende che la

censura, infondata, dev’essere respinta.

3.

Il lavoro

domenicale è per principio vietato (art. 18 LL). Sebbene non abbia conseguenze

dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è infatti

molto importante. L’istituzione di un giorno libero per tutti permette invero

alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma. Il

tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali

all’interno ed all’esterno della famiglia (DTF 116 Ib 284 consid. 4a; RDAT

I-1996 n. 63). La limitazione del lavoro domenicale è quindi ancor più rigorosa

di quella del lavoro notturno (DTF 120 Ib 332 consid. 3a).

Il divieto del lavoro domenicale non è

tuttavia assoluto. Deroghe sono ammesse quando l’azienda fornisce la prova

dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL).

La prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o

economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19

cpv. 2 LL). La dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita quando il

lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3

LL). Costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per

una durata limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail,

ad art. 19 n. 4).

4.4.1

Nell’evenienza concreta, la RI 1 ha giustificato la sua domanda

di deroga al divieto di lavoro domenicale con l’esigenza di allestire

l'inventario delle merci presenti nel suo supermercato di __________.

Trattandosi di un evento occasionale di durata limitata, l’autorizzazione

poteva essere rilasciata soltanto se in questo evento erano ravvisabili gli

estremi di un urgente bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL1. Non

occorreva portare la prova dell’indispensabilità del lavoro domenicale.

4.2

Giusta l’art. 27 cpv. 1 OLL 1, sussiste

un urgente bisogno (a) quando sorge la necessità di eseguire lavori

supplementari che non possono essere differiti e che nessuna pianificazione o

misura organizzativa consente di svolgere di giorno o durante i giorni feriali,

(b) quando per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza interna, determinati

lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica, oppure (c) quando eventi

di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a

bisogni specifici della clientela esigono l’esecuzione di lavori di durata

limitata, durante la notte o la domenica.

Stando alle indicazioni relative all’OLL 1, edite dal SECO, "si è in

presenza di un urgente bisogno quando l’espletamento di un lavoro non può essere

differito. La causa di un urgente bisogno può anche essere esterna all’azienda,

ad esempio quando l'interesse pubblico richiede che determinati lavori siano

svolti di notte oppure quando la riuscita di una manifestazione culturale o di

una festa esige lo svolgimento di alcune attività anche di domenica".

In particolare, con riferimento alla lettera a) della suddetta disposizione,

ciò è il caso laddove vi è l'impossibilità, senza ricorrere al lavoro

domenicale, di recuperare entro un termine utile ritardi nella produzione,

derivanti da guasti agli impianti di produzione o alle macchine, dal rinnovo

dei medesimi o da interruzioni dell'approvvigionamento di energia, materie

prime o semilavorati. È inoltre possibile far valere un urgente bisogno "quando

il mancato rispetto dei termini verrebbe sanzionato con una pena convenzionale

o comporterebbe la perdita di ulteriori commesse" oppure ancora "quando

un cliente chiede l'esecuzione di una commessa supplementare importante entro

termini brevi e l'azienda non è in grado con i mezzi di cui dispone

abitualmente di farvi fronte parallelamente alla produzione normale rischiando

così di perdere il cliente in caso di rifiuto della commessa".

Il divieto di prendere in considerazione i lavori d'inventario ai fini della

concessione di un permesso di lavoro domenicale è stato d'altra parte

esplicitamente ribadito dal SECO in occasione di un incontro organizzato con

gli organi cantonali d'esecuzione della LL, con comunicazione del 9 giugno

2004.

4.3

Ora, le ordinanze amministrative, quale

è la direttiva precedentemente menzionata, non costituiscono delle norme giuridiche

(DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo alcun diritto od obbligo per i

cittadini, esse legano unicamente le autorità subordinate a quella che le ha

rilasciate, al fine di regolarne il comportamento interno. Le direttive sono

perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può

farvi ricorso nei casi in cui concernono delle questioni di ordine tecnico o se

servono a precisare il contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze,

nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli

amministrati. Quest'ultimo può comunque scostarsene, nella misura in cui esse

non dovessero risultare conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 127

V 57, 122 V 19; cfr. pure U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,

4a ed., n. 123 e segg.; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a

ed., n.127 e segg.).

Fatta questa premessa e ritenuto comunque che

nel caso concreto non vi sono gli estremi per distanziarsi dalle direttive summenzionate,

le quali appaiono del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla legge e

dalla relativa ordinanza, si deve considerare che, come rettamente rilevato

dall'autorità di prime cure, il motivo su cui la ricorrente ha fondato la

propria richiesta non giustificava la concessione di una deroga al divieto di

lavoro domenicale. In effetti, contrariamente a quanto asserito nel gravame, i

lavori d'inventario, poiché agevolmente programmabili con largo anticipo, non costituiscono

un evento tale da dar luogo ad una situazione di urgente bisogno nel senso (restrittivo)

appena illustrato del termine, e questo a prescindere dalla struttura aziendale

di cui si è dotato il datore di lavoro che formula una simile richiesta. Certo,

il fatto che il supermercato gestito dalla RI 1 non facesse parte a quel tempo

di una catena di grandi magazzini e non disponesse di una squadra appositamente

costituita per lo svolgimento di queste attività non agevolava l'organizzazione

dei lavori in questione. Tale circostanza non impediva comunque ancora

all'insorgente di prevedere - come d'altronde fanno altri commerci - la

chiusura straordinaria del supermercato durante un giorno feriale. A questo

proposito occorre sottolineare come, al fine di limitare al massimo il lavoro

domenicale, la LL permetta alle aziende di pianificare il lavoro dei loro

dipendenti su di un lasso di tempo di 17 ore, tra le 05.00 e le 24.00 (art. 10

cpv. 1 e 2 LL) e autorizzi esplicitamente il lavoro straordinario proprio nel

caso in cui lo stesso serve alla compilazione di un inventario aziendale (art.

12.

cpv. 1 lett. b LL). Questa agevolazione avrebbe pertanto consentito alla

ricorrente di ridurre considerevolmente il tempo di chiusura al pubblico del suo

supermercato e di limitare di conseguenza gli inconvenienti che ne sarebbero

inevitabilmente derivati alla clientela e a quei commercianti che all'interno

del __________ usufruiscono di specifici spazi di vendita a loro riservati.

Del tutto irrilevante risulta poi il fatto che in concreto la ricorrente

avesse già ricevuto il consenso dei suoi collaboratori a lavorare di domenica e

che fosse pronta a corrispondere ai medesimi il supplemento salariale previsto

dall'art. 19 cpv. 3 LL: quelle appena evocate rappresentano infatti unicamente le

conseguenze e non le premesse per il rilascio di un simile autorizzazione in

deroga.

Ne deriva che la decisione impugnata appare rispettosa degli art. 19 cpv. 3 LL

e 27 cpv. 1 OLL1.

5.

La

ricorrente critica l'UIL anche per il fatto che esso in passato avrebbe rilasciato

ad alcuni supermercati delle autorizzazioni di lavoro domenicale per permettere

l'allestimento di inventari aziendali. In questo senso, essa si duole di una

violazione della parità di trattamento.

5.1

Il principio di legalità

dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento.

Inoltre la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con

successo soltanto in casi del tutto particolari: quando venga dimostrata

l’esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare

(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i

seg.; Scolari, op. cit., n. 443 e segg.).

5.2

In concreto l'UIL ha dimostrato di non

avere concesso nel recente passato ad aziende concorrenti della RI 1 dei

permessi di lavoro domenicale temporaneo per l'esecuzione di inventari. Anzi,

dalla documentazione prodotta agli atti risulta chiaramente che nei vari casi

in cui è stata sollecitata, la predetta autorità ha costantemente reso delle

decisioni negative in proposito. Sotto questo profilo non sussiste dunque

alcuna violazione del principio di uguaglianza.

In ogni caso, quand'anche per ipotesi dovesse

esservi stato trattamento contrario alla legge in un singolo caso, nulla

permette di affermare che questo rientrava nell'ambito di una consuetudine

amministrativa, motivo per cui non sussisterebbe di principio per la ricorrente

alcuna possibilità di prevalersene.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Dato l’esito, le spese e la tassa di

giustizia sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 12, 18,19, 56, 58 LL; 27 OLL 1; 3,

18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1’000.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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