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Decisione

52.2005.210

Licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio pubblico

8 febbraio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti contestano il rilascio della licenza edilizia, poiché il fondo non

sarebbe urbanizzato (art. 19 LPT), non disponendo di un accesso

sufficientemente sicuro. Negano in particolare che l'isolotto con strisce

pedonali e la prevista fascia al centro del campo stradale siano in grado di moderare

il traffico vicino all'entrata del posteggio. Rilevano inoltre che la sicurezza

del traffico sarebbe ulteriormente compromessa dall'afflusso di traffico attraverso

via Porta Campagna.

Dal profilo dell'inquinamento fonico, chiedono

che il maggior rumore previsto venga valutato in base a quello effettivamente misurato

lungo via Vallemaggia. Contestano in questo senso le previsioni teoriche, ed in

particolare il metodo di calcolo adottato dalla __________ SA, che ha stimato

il numero di movimenti orari per posto auto in base al modello Bayerisches

Landesamt für Umweltschutz.

Analogamente, nemmeno il parere espresso

dalla SPAAS sull'inquinamento atmosferico dell'impianto si fonderebbe su misurazioni

concrete. Lamentano inoltre una violazione del loro diritto di essere sentiti: contrariamente

a quanto da essi postulato davanti all'istanza ricorsuale di prime cure, questa

non avrebbe ordinato alcuna perizia sull'inquinamento atmosferico generato dal

nuovo impianto.

Ravvisano infine nel progetto una disparità

di trattamento, poiché il posteggio verrebbe utilizzato prevalentemente dai

cittadini residenti nei suoi pressi.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,

come pure l'UDC e il comune di Locarno, che rinviano alle rispettive osservazioni

presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale in sede di risposta.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti

(art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1

PAmm) sono certe.

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le

prove invocate dai ricorrenti non appaiono invero idonee a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Accesso

2.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT il permesso

di costruzione può essere rilasciato solo se il fondo è urbanizzato, ovvero se

dispone in particolare di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione

(art. 19 cpv. 1 LPT). Un accesso è sufficiente quando non costituisce intralcio

o pericolo per la circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai

servizi pubblici e di soccorso. L'art. 47 LStr specifica che la formazione di

accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della

strada e con la sicurezza del traffico. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LStr le strade

di collegamento principale hanno lo scopo di assicurare i più importanti

collegamenti interregionali e regionali; in casi speciali possono anche avere

lo scopo di raccogliere il traffico. Esse sono di grande capacità, consentono

velocità abbastanza elevate e offrono un buon grado di sicurezza; di regola

non sono concessi nuovi accessi diretti ai fondi; gli accessi esistenti

devono essere soppressi quando ciò è ragionevolmente esigibile.

2.2

In concreto, i ricorrenti sostengono

che il mapp. __________ non sarebbe sufficientemente urbanizzato, poiché la

realizzazione del posteggio comprometterebbe la sicurezza del traffico stradale.

Questa generica censura non può essere condivisa e appare addotta per necessità

di causa. L'isola pedonale posta sul campo stradale di via __________ a E del

mapp. n. __________ e la specifica demarcazione di sicurezza arancione prevista

lungo un tratto stradale di 135 m appaiono idonee a moderare il traffico in

prossimità del nuovo posteggio. Permettono dunque di considerarne

ragionevolmente sicuro e agevole l'accesso. Come a quanto rilevato dall'Esecutivo

cantonale, nemmeno l'art. 6 cpv. 3 LStr osta al rilascio dell'autorizzazione. Tale

disposto non esclude infatti a priori la realizzazione di accessi lungo le

strade di collegamento principale come via __________. A maggior ragione nel

caso concreto, ritenuto l'evidente interesse pubblico legato alla realizzazione

dell'opera, già prevista nel piano particolareggiato del centro tradizionale di

__________.

Sotto il profilo dell'accesso al fondo, il

giudizio impugnato non presta dunque il fianco a critiche.

3.

Compatibilità

ambientale

Secondo

la strategia a due tempi prevista dalla LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il

rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla

fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal

carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,

devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,

dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La

valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori

limite fissati dal Consiglio federale (art. 12-14 LPAmb). Gli effetti sono

valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8

LPAmb). In una seconda fase, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è

certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,

divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb).

3.1

Inquinamento fonico

3.1.1

L'art.

7.

cpv. 1 OIF precisa che le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono

essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior

misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile

sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le immissioni foniche prodotte

da detto impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). Giusta

l'art. 9 OIF l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato

sostanzialmente non deve comportare il superamento dei valori limite

d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il

traffico (lett. a), rispettivamente, quando detti valori sono già superati, non

deve provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico

che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente (Δ > 0.5

dB A) più elevate (lett. b).

La costruzione di impianti fissi è

autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole

i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Il valore di

pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di

sensibilità (GS) II è pari a 55 dB(A) di giorno e a 45 db(A) di notte (art. 43

e 44 OIF; allegato 3). Il valore limite di immissione (VLI) è invece di 60 dB(A)

di giorno e di 50 dB(A) di notte.

3.1.2

In concreto, il perito della __________

SA ha ritenuto che in base allo studio "Bayerisches Landesamt für

Umweltschutz" il traffico totale dovuto all'esercizio del posteggio ammonterà

a 82 veicoli nel periodo diurno e a 11 veicoli in quello notturno. In

considerazione della distanza e del punto più favorevole ai ricorrenti (1), il

livello sonoro di valutazione (Lr) relativo alle manovre di posteggio è stato

valutato in 46.9 dB(A) di giorno e in 43.1 dB(A) di notte. Per quanto attiene

alle manovre di posteggio i limiti di 55 dB(A), rispettivamente di 45 dB(A)

fissati dall'OIF sono dunque rispettati. Per quanto attiene al traffico indotto

su via Vallemaggia ha invece stabilito che l'incremento del livello di valutazione

Lr ammonterà a 0.02 dB(A). L'incremento delle immissioni foniche è dunque

inferiore alla soglia di percettibilità di 0.5 dB(A). Le condizioni poste

dall'art. 9 OIF risultano pertanto ossequiate.

Contrariamente a quanto lamentano i

ricorrenti, non v'è alcun motivo per mettere in discussione l'attendibilità del

modello di calcolo tedesco posto a fondamento della perizia e riconosciuto da

questo tribunale (cfr. STA 18.07.2005 in re E.). Neppure la censura secondo cui

il rumore proveniente da via Vallemaggia andrebbe misurato in loco può essere

accreditata. Per determinarlo in base all'allegato n. 3 OIF è infatti

sufficiente conoscere il traffico giornaliero medio (TGM), stimato

dall'autorità cantonale in 13'000 veicoli al giorno. Tale dato viene peraltro

riconosciuto dagli stessi ricorrenti.

Anche dal profilo dell'inquinamento fonico,

il giudizio impugnato va dunque confermato.

3.2

Inquinamento atmosferico

3.2.1

In relazione alle infrastrutture per

i trasporti (art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 3 OIAt) nelle quali rientrano i

posteggi all'aperto, l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal

punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico,

atti a limitare le emissioni provocate (art. 18 OIAt). Giusta l'art. 19 OIAt, se

è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti

provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli art. 31-34 OIAt.

3.2.2

Per

quel che concerne l'inquinamento atmosferico la SPAAS ha previsto che le

emissioni di ossidi d'azoto (NO e NO2) prodotte dal posteggio ammonteranno a 1,34 kg/anno e saranno

dunque inferiori a quelle emesse da una caldaia di riscaldamento standard (2,0

kg/anno). Appare dunque a prima vista evidente che l'inquinamento generato dal

nuovo impianto si situerà ben al di sotto dei valori limite di immissione

previsti dall'allegato n. 7 OIAt. Non sarà pertanto eccessivo ai sensi dell'art.

2.

cpv. 5 OIAt. È invero innegabile che l'impianto viene a trovarsi in un comprensorio

urbano già caratterizzato da un inquinamento eccessivo (cfr. La qualità dell'aria

in Ticino, rapporto 2004, Ufficio protezione aria, p. 6). Fatta eccezione per

gli impianti che da soli producono immissioni eccessive, le limitazioni più

severe delle emissioni (art. 11 cpv. 3 LPAmb) vanno in tal caso coordinate (DTF

118.

Ib 26 ss, consid. 5 d p. 34). In quest'ordine di idee, gli art. 44a LPAmb e

31.

s OIAt impongono ai cantoni di adottare un piano dei provvedimenti atti ad

impedire o ad eliminare le immissioni eccessive. Il piano dei provvedimenti ai

sensi dell'art. 31 OIAt costituisce uno strumento per assicurare la

coordinazione e l'uguaglianza degli oneri, garantendo un'applicazione dell'OIAt

che rispetti nella misura del possibile la parità di trattamento. Conformemente

all'art. 31 OIF, nel 1991 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di

risanamento dell'aria (PRA), successivamente completato nel 1992. Tale

strumento non contiene però prescrizioni concernenti la limitazione del numero

di posteggi pubblici. Tanto meno queste sono state recepite nell'ordinamento

edilizio di Locarno. Neppure i ricorrenti lo sostengono. Come il Tribunale

federale ha già avuto modo di rilevare, in assenza di precise disposizioni

pianificatorie, non è però possibile dal profilo dell'inquinamento atmosferico impedire

o limitare la realizzazione di impianti che ingenerano emissioni rientranti

nella media all'interno di comprensori già caratterizzati da un inquinamento

atmosferico eccessivo (DTF 118 Ib 26 ss, consid. 5e p. 36).

Ritenuto

che il nuovo posteggio non provocherà da solo immissioni eccessive, anche sotto

il profilo dell'inquinamento atmosferico la sua realizzazione non presta dunque

il fianco a critiche. Contrariamente a quanto postulato dai ricorrenti davanti

alla precedente istanza ricorsuale, non era dunque necessario allestire alcuna

perizia per determinare l'inquinamento complessivamente prodotto dal traffico

lungo via __________ e dal previsto posteggio. La valutazione anticipata negativa

delle prove operata dal Consiglio di Stato non ha pertanto violato il diritto

dei ricorrenti di essere sentiti.

Anche dal

profilo dell'inquinamento atmosferico il giudizio impugnato va quindi esente da

critiche.

4.

Destinazione

del posteggio

4.1

Per

costante giurisprudenza, la legittimità del PR può essere di principio eccepita

soltanto nell'ambito della procedura di adozione, alfine di garantirne una

certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in sede di

applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una licenza

edilizia, soltanto se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni

impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione

dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze o i disposti legali

che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificati (RDAT

I-2003 N. 29, consid. 2; cfr. anche DTF 123 II 337, consid. 3a; 119 Ib 480,

consid. 5c; RDAT II-2001 N. 42; II-1999 N. 62, consid. 10c; Scolari,

Commentario, II ed., N. 929).

4.2

I

ricorrenti sostengono che la realizzazione del posteggio provocherebbe una

disparità di trattamento, in quanto esso verrebbe utilizzato prevalentemente

dai cittadini residenti nei suoi dintorni. Tale censura mette in discussione la

realizzazione stessa del manufatto oggetto della licenza; andava pertanto sollevata

nell'ambito dell'approvazione del piano particolareggiato del centro storico di

__________. Gli insorgenti potevano infatti già a quel momento rendersi

perfettamente conto della destinazione prevista dal piano, che avrebbero potuto

impugnare in qualità di cittadini di __________, oltre che titolari di un

interesse legittimo quali proprietari del fondo confinante. Non si è d'altra

parte verificato un cambiamento delle circostanze, come richiesto dalla giurisprudenza

illustrata al considerando precedente. Nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Del

resto, appare ovvio che la realizzazione di un parcheggio pubblico gratuito favorisca

particolarmente le persone residenti nelle sue immediate vicinanze. Tale mero

vantaggio di fatto non si traduce però in una disparità di trattamento a

scapito di coloro che non abitano nella zona.

5.

In esito ai precedenti considerandi, il gravame va dunque respinto,

confermando il giudizio impugnato.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 7, 8, 11, 25, 44a LPAmb; 7,

9, 43, 44 ed allegato 3 OIF; 2, 18, 19, 31 ed allegato 7 OIAt; 21 LE; 18, 28,

43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a

carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni

dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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