52.2005.210
Licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio pubblico
8 febbraio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2005.210
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio pubblico
IMPIANTO
art. 8 LPAMB
art. 11 LPAMB
art. 25 LPAMB
art. 44a LPAMB
art. 19 LPT
art. 22 cpv. 2 LPT
art. 2 OIAT
art. 18 OIAT
art. 19 OIAT
art. 31 OIAT
art. 7 OIF
art. 9 OIF
art. 43 OIF
art. 44 OIF
Incarto n.
52.2005.210
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 giugno 2005 di
RI 1 avv.,
RI 2
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 24 maggio 2005 (n. 2577) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso interposto dai ricorrenti contro la
risoluzione 12 gennaio 2005 con cui il municipio di Locarno ha rilasciato al proprio
comune la licenza edilizia per la realizzazione di un posteggio (mapp. n.
3632 RFD di __________);
viste le risposte:
- 4 luglio 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 5 luglio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 25 agosto 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 26 febbraio 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato
del centro tradizionale di __________, adottato dal comune di __________ in
particolare per destinare il mapp. n. 3632 RFD di __________ all'edificazione di
un autosilo sotterraneo o, alternativamente, di un posteggio pubblico.
Il fondo, di proprietà del comune, è situato
nell'abitato di __________ lungo via __________, definita dal piano del
traffico di __________ quale strada di collegamento principale.
B. Il 29 ottobre 2004 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio
il permesso di realizzare un posteggio conformemente al suddetto piano particolareggiato.
Il progetto prevede la realizzazione di 18 stalli e di un'apposita demarcazione
arancione lunga all'incirca 135 m e larga 1.50 m atta a rallentare il traffico
in prossimità dell'accesso veicolare al parcheggio.
Alla domanda si sono tempestivamente opposti
RI 1 e RI 2, che l'hanno contestata dal profilo ambientale e della sicurezza dell'accesso.
Hanno inoltre presentato un'istanza d'intervento, in quanto il municipio
avrebbe violato l'obbligo di discrezione (art. 104 LOC), per ragioni che non occorre
qui illustrare.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 12 gennaio 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione dei ricorrenti.
C. Con
giudizio 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli
insorgenti, trasmettendo al contempo gli atti al Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali, affinché evadesse l'istanza d'intervento.
Quanto al
progetto edilizio, l'Esecutivo cantonale ha innanzitutto rilevato che la presenza
di un isolotto con strisce pedonali lungo via __________ a E del posteggio comporterebbe
un rallentamento del traffico veicolare in prossimità della sua entrata; la sicurezza
dell'accesso sarebbe dunque garantita. L'art. 6 cpv. 3 LStr non soccorrerebbe i
ricorrenti, poiché tale disposto limita, ma non impedisce la realizzazione di
nuovi accessi diretti ai fondi lungo le strade di collegamento principale.
Sotto il
profilo dell'inquinamento fonico, il Governo ha confermato le risultanze dello
studio commissionato dal municipio alla __________ SA e ripreso nel proprio preavviso
dalla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Da questa
perizia emerge che l'impianto dedotto in licenza produrrebbe immissioni foniche
comprese tra 38.4 dB(A) e 46.9 dB(A) durante il giorno e tra 34.6 dB(A) e 43.1
dB(A) durante la notte; l'opera rispetterebbe dunque i valori di pianificazione
previsti dalla legislazione ambientale concretamente applicabile. Comporterebbe
inoltre una maggior sollecitazione del traffico lungo via __________ di soli
0.02 dB(A). Richiamata la giurisprudenza invalsa in materia, non provocherebbe
dunque immissioni foniche percettibilmente più elevate (art. 9 lett. b
OIF) lungo questo tratto stradale, di cui è da tempo previsto il risanamento
fonico.
Anche dal
profilo dell'inquinamento atmosferico, l'impianto sarebbe conforme alla
legislazione ambientale. In base al parere espresso dalla SPAAS, le emissioni
di ossidi d'azoto (NO e NO2) prodotte dal posteggio (1,34 kg/anno) sarebbero paragonabili a
quelle emesse da una normale caldaia (2,0 kg/anno) e pertanto non eccessive ai
sensi dell'art. 2 cpv. 5 OIAt.
D. Contro il
predetto giudicato governativo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza
edilizia accordata al comune di Locarno.
Fatti
I
ricorrenti contestano il rilascio della licenza edilizia, poiché il fondo non
sarebbe urbanizzato (art. 19 LPT), non disponendo di un accesso
sufficientemente sicuro. Negano in particolare che l'isolotto con strisce
pedonali e la prevista fascia al centro del campo stradale siano in grado di moderare
il traffico vicino all'entrata del posteggio. Rilevano inoltre che la sicurezza
del traffico sarebbe ulteriormente compromessa dall'afflusso di traffico attraverso
via Porta Campagna.
Dal profilo dell'inquinamento fonico, chiedono
che il maggior rumore previsto venga valutato in base a quello effettivamente misurato
lungo via Vallemaggia. Contestano in questo senso le previsioni teoriche, ed in
particolare il metodo di calcolo adottato dalla __________ SA, che ha stimato
il numero di movimenti orari per posto auto in base al modello Bayerisches
Landesamt für Umweltschutz.
Analogamente, nemmeno il parere espresso
dalla SPAAS sull'inquinamento atmosferico dell'impianto si fonderebbe su misurazioni
concrete. Lamentano inoltre una violazione del loro diritto di essere sentiti: contrariamente
a quanto da essi postulato davanti all'istanza ricorsuale di prime cure, questa
non avrebbe ordinato alcuna perizia sull'inquinamento atmosferico generato dal
nuovo impianto.
Ravvisano infine nel progetto una disparità
di trattamento, poiché il posteggio verrebbe utilizzato prevalentemente dai
cittadini residenti nei suoi pressi.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
come pure l'UDC e il comune di Locarno, che rinviano alle rispettive osservazioni
presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale in sede di risposta.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti
(art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1
PAmm) sono certe.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le
prove invocate dai ricorrenti non appaiono invero idonee a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Accesso
2.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT il permesso
di costruzione può essere rilasciato solo se il fondo è urbanizzato, ovvero se
dispone in particolare di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione
(art. 19 cpv. 1 LPT). Un accesso è sufficiente quando non costituisce intralcio
o pericolo per la circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai
servizi pubblici e di soccorso. L'art. 47 LStr specifica che la formazione di
accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della
strada e con la sicurezza del traffico. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LStr le strade
di collegamento principale hanno lo scopo di assicurare i più importanti
collegamenti interregionali e regionali; in casi speciali possono anche avere
lo scopo di raccogliere il traffico. Esse sono di grande capacità, consentono
velocità abbastanza elevate e offrono un buon grado di sicurezza; di regola
non sono concessi nuovi accessi diretti ai fondi; gli accessi esistenti
devono essere soppressi quando ciò è ragionevolmente esigibile.
2.2
In concreto, i ricorrenti sostengono
che il mapp. __________ non sarebbe sufficientemente urbanizzato, poiché la
realizzazione del posteggio comprometterebbe la sicurezza del traffico stradale.
Questa generica censura non può essere condivisa e appare addotta per necessità
di causa. L'isola pedonale posta sul campo stradale di via __________ a E del
mapp. n. __________ e la specifica demarcazione di sicurezza arancione prevista
lungo un tratto stradale di 135 m appaiono idonee a moderare il traffico in
prossimità del nuovo posteggio. Permettono dunque di considerarne
ragionevolmente sicuro e agevole l'accesso. Come a quanto rilevato dall'Esecutivo
cantonale, nemmeno l'art. 6 cpv. 3 LStr osta al rilascio dell'autorizzazione. Tale
disposto non esclude infatti a priori la realizzazione di accessi lungo le
strade di collegamento principale come via __________. A maggior ragione nel
caso concreto, ritenuto l'evidente interesse pubblico legato alla realizzazione
dell'opera, già prevista nel piano particolareggiato del centro tradizionale di
__________.
Sotto il profilo dell'accesso al fondo, il
giudizio impugnato non presta dunque il fianco a critiche.
3.
Compatibilità
ambientale
Secondo
la strategia a due tempi prevista dalla LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il
rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla
fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal
carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,
devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,
dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La
valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori
limite fissati dal Consiglio federale (art. 12-14 LPAmb). Gli effetti sono
valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8
LPAmb). In una seconda fase, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è
certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,
divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb).
3.1
Inquinamento fonico
3.1.1
L'art.
7.
cpv. 1 OIF precisa che le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono
essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le immissioni foniche prodotte
da detto impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). Giusta
l'art. 9 OIF l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato
sostanzialmente non deve comportare il superamento dei valori limite
d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il
traffico (lett. a), rispettivamente, quando detti valori sono già superati, non
deve provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico
che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente (Δ > 0.5
dB A) più elevate (lett. b).
La costruzione di impianti fissi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Il valore di
pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di
sensibilità (GS) II è pari a 55 dB(A) di giorno e a 45 db(A) di notte (art. 43
e 44 OIF; allegato 3). Il valore limite di immissione (VLI) è invece di 60 dB(A)
di giorno e di 50 dB(A) di notte.
3.1.2
In concreto, il perito della __________
SA ha ritenuto che in base allo studio "Bayerisches Landesamt für
Umweltschutz" il traffico totale dovuto all'esercizio del posteggio ammonterà
a 82 veicoli nel periodo diurno e a 11 veicoli in quello notturno. In
considerazione della distanza e del punto più favorevole ai ricorrenti (1), il
livello sonoro di valutazione (Lr) relativo alle manovre di posteggio è stato
valutato in 46.9 dB(A) di giorno e in 43.1 dB(A) di notte. Per quanto attiene
alle manovre di posteggio i limiti di 55 dB(A), rispettivamente di 45 dB(A)
fissati dall'OIF sono dunque rispettati. Per quanto attiene al traffico indotto
su via Vallemaggia ha invece stabilito che l'incremento del livello di valutazione
Lr ammonterà a 0.02 dB(A). L'incremento delle immissioni foniche è dunque
inferiore alla soglia di percettibilità di 0.5 dB(A). Le condizioni poste
dall'art. 9 OIF risultano pertanto ossequiate.
Contrariamente a quanto lamentano i
ricorrenti, non v'è alcun motivo per mettere in discussione l'attendibilità del
modello di calcolo tedesco posto a fondamento della perizia e riconosciuto da
questo tribunale (cfr. STA 18.07.2005 in re E.). Neppure la censura secondo cui
il rumore proveniente da via Vallemaggia andrebbe misurato in loco può essere
accreditata. Per determinarlo in base all'allegato n. 3 OIF è infatti
sufficiente conoscere il traffico giornaliero medio (TGM), stimato
dall'autorità cantonale in 13'000 veicoli al giorno. Tale dato viene peraltro
riconosciuto dagli stessi ricorrenti.
Anche dal profilo dell'inquinamento fonico,
il giudizio impugnato va dunque confermato.
3.2
Inquinamento atmosferico
3.2.1
In relazione alle infrastrutture per
i trasporti (art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 3 OIAt) nelle quali rientrano i
posteggi all'aperto, l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico,
atti a limitare le emissioni provocate (art. 18 OIAt). Giusta l'art. 19 OIAt, se
è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti
provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli art. 31-34 OIAt.
3.2.2
Per
quel che concerne l'inquinamento atmosferico la SPAAS ha previsto che le
emissioni di ossidi d'azoto (NO e NO2) prodotte dal posteggio ammonteranno a 1,34 kg/anno e saranno
dunque inferiori a quelle emesse da una caldaia di riscaldamento standard (2,0
kg/anno). Appare dunque a prima vista evidente che l'inquinamento generato dal
nuovo impianto si situerà ben al di sotto dei valori limite di immissione
previsti dall'allegato n. 7 OIAt. Non sarà pertanto eccessivo ai sensi dell'art.
2.
cpv. 5 OIAt. È invero innegabile che l'impianto viene a trovarsi in un comprensorio
urbano già caratterizzato da un inquinamento eccessivo (cfr. La qualità dell'aria
in Ticino, rapporto 2004, Ufficio protezione aria, p. 6). Fatta eccezione per
gli impianti che da soli producono immissioni eccessive, le limitazioni più
severe delle emissioni (art. 11 cpv. 3 LPAmb) vanno in tal caso coordinate (DTF
118.
Ib 26 ss, consid. 5 d p. 34). In quest'ordine di idee, gli art. 44a LPAmb e
31.
s OIAt impongono ai cantoni di adottare un piano dei provvedimenti atti ad
impedire o ad eliminare le immissioni eccessive. Il piano dei provvedimenti ai
sensi dell'art. 31 OIAt costituisce uno strumento per assicurare la
coordinazione e l'uguaglianza degli oneri, garantendo un'applicazione dell'OIAt
che rispetti nella misura del possibile la parità di trattamento. Conformemente
all'art. 31 OIF, nel 1991 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di
risanamento dell'aria (PRA), successivamente completato nel 1992. Tale
strumento non contiene però prescrizioni concernenti la limitazione del numero
di posteggi pubblici. Tanto meno queste sono state recepite nell'ordinamento
edilizio di Locarno. Neppure i ricorrenti lo sostengono. Come il Tribunale
federale ha già avuto modo di rilevare, in assenza di precise disposizioni
pianificatorie, non è però possibile dal profilo dell'inquinamento atmosferico impedire
o limitare la realizzazione di impianti che ingenerano emissioni rientranti
nella media all'interno di comprensori già caratterizzati da un inquinamento
atmosferico eccessivo (DTF 118 Ib 26 ss, consid. 5e p. 36).
Ritenuto
che il nuovo posteggio non provocherà da solo immissioni eccessive, anche sotto
il profilo dell'inquinamento atmosferico la sua realizzazione non presta dunque
il fianco a critiche. Contrariamente a quanto postulato dai ricorrenti davanti
alla precedente istanza ricorsuale, non era dunque necessario allestire alcuna
perizia per determinare l'inquinamento complessivamente prodotto dal traffico
lungo via __________ e dal previsto posteggio. La valutazione anticipata negativa
delle prove operata dal Consiglio di Stato non ha pertanto violato il diritto
dei ricorrenti di essere sentiti.
Anche dal
profilo dell'inquinamento atmosferico il giudizio impugnato va quindi esente da
critiche.
4.
Destinazione
del posteggio
4.1
Per
costante giurisprudenza, la legittimità del PR può essere di principio eccepita
soltanto nell'ambito della procedura di adozione, alfine di garantirne una
certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in sede di
applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una licenza
edilizia, soltanto se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni
impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione
dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze o i disposti legali
che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificati (RDAT
I-2003 N. 29, consid. 2; cfr. anche DTF 123 II 337, consid. 3a; 119 Ib 480,
consid. 5c; RDAT II-2001 N. 42; II-1999 N. 62, consid. 10c; Scolari,
Commentario, II ed., N. 929).
4.2
I
ricorrenti sostengono che la realizzazione del posteggio provocherebbe una
disparità di trattamento, in quanto esso verrebbe utilizzato prevalentemente
dai cittadini residenti nei suoi dintorni. Tale censura mette in discussione la
realizzazione stessa del manufatto oggetto della licenza; andava pertanto sollevata
nell'ambito dell'approvazione del piano particolareggiato del centro storico di
__________. Gli insorgenti potevano infatti già a quel momento rendersi
perfettamente conto della destinazione prevista dal piano, che avrebbero potuto
impugnare in qualità di cittadini di __________, oltre che titolari di un
interesse legittimo quali proprietari del fondo confinante. Non si è d'altra
parte verificato un cambiamento delle circostanze, come richiesto dalla giurisprudenza
illustrata al considerando precedente. Nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Del
resto, appare ovvio che la realizzazione di un parcheggio pubblico gratuito favorisca
particolarmente le persone residenti nelle sue immediate vicinanze. Tale mero
vantaggio di fatto non si traduce però in una disparità di trattamento a
scapito di coloro che non abitano nella zona.
5.
In esito ai precedenti considerandi, il gravame va dunque respinto,
confermando il giudizio impugnato.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 7, 8, 11, 25, 44a LPAmb; 7,
9, 43, 44 ed allegato 3 OIF; 2, 18, 19, 31 ed allegato 7 OIAt; 21 LE; 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a
carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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