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Decisione

52.2005.212

Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio nel nucleo

22 agosto 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

tetti dovranno essere a falde; la pendenza dovrà adeguarsi a quella dei tetti

vicini, ma non essere inferiore al 40% (...). Deroghe alle precedenti

disposizioni sui tetti potranno essere concesse dal municipio per casi

particolari.

Le

distanze da rispettare sono:

-

da un fondo: in confine o a m

1.50;

-

verso un edificio senza

aperture: in contiguità o a m 3.00

-

verso un edificio con

aperture: m 4.00

c)

Nuove costruzioni, nelle

aree libere di contorno alle parti edilizie originarie solo se esse

costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo

stesso sedime.

Per

le nuove volumetrie valgono le disposizioni della lettera b.

Con emendamento entrato in vigore

il 27 aprile 2004 l'art. 30 NAPR è stato completato con una disposizione che

concede al municipio la possibilità di autorizzare in via eccezionale anche

ampliamenti, nei casi in cui l'intervento concorra al ripristino di

tipologie originarie del luogo.

3.2. I diversi tipi di intervento edilizio sono definiti dall'art.

5 cpv. 8 - 11 NAPR come segue:

Riattamento (cpv. 8)

Risanamento di un edificio

senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione

Trasformazione (cpv. 9)

Risanamento di un edificio

con cambiamento di destinazione senza ampliamenti

Ricostruzione (cpv. 10)

Ripristino di un edificio

demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti

Ampliamento (cpv. 11)

Aumento della volumetria di

un edificio esistente

4. 4.1. Ai fini del

presente giudizio occorre anzitutto stabilire se l'edificio in discussione

presenti elementi di valore storico o ambientale e soggiaccia pertanto alla

disciplina retta dall'art. 30

lett. a NAPR, o se invece possa essere oggetto degli interventi previsti dalle

altre disposizioni di tale norma, in quanto funzionalmente non abitabile e

completamente sprovvisto di elementi di valore storico-artistico o ambientale.

Il PR non indica in dettaglio quali edifici del nucleo

presentino elementi di valore storico o ambientale. Con scelta discutibile dal

profilo della legittimità delle restrizioni che ne derivano, l'individuazione

degli edifici meritevoli di conservazione è lasciata al municipio, chiamato a

decidere caso per caso.

In concreto, l'esecutivo comunale ha ritenuto che l'edificio

da ristrutturare non presenti elementi di valore storico o ambientale. La decisione

appare sostenibile. Nell'edificio, risalente verosimilmente alla fine dell'ottocento

e versante in cattivo stato di conservazione, non è in effetti riscontrabile

alcun elemento che permetta di attribuirgli una rilevanza storica. Nemmeno la resistente

è in grado di indicarne. Dal profilo ambientale, l'immobile non presenta d'altro

canto connotazioni particolari che possano giustificare un vincolo di mantenimento.

Assieme all'edificio della resistente esso è soltanto l'ultimo tassello del

nucleo su quel versante. Non presenta tuttavia pregi architettonici od urbanistici

tali da rendere necessaria la sua conservazione. La sua inabitabilità è peraltro

palese. Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta

al municipio tanto nell'individuazione del contenuto normativo della nozione

giuridica indeterminata di elemento di valore storico od ambientale, quanto

nell'interpretazione del diritto autonomo comunale, la deduzione, sostanzialmente

avallata dal Consiglio di Stato, resiste alle critiche della vicina opponente. Nelle

circostanze concrete, non si può in particolare sostenere che proceda da un'interpretazione

lesiva del diritto, in quanto fondata su considerazioni non pertinenti o

comunque altrimenti insostenibili, del concetto su cui si fonda l'art. 30 lett.

a NAPR per distinguere gli edifici meritevoli

di conservazione da quelli che possono invece essere demoliti e ricostruiti.

Ben si può dunque ammettere che l'intervento sfugga all'obbligo

di conservazione sancito dalla norma in esame.

4.2. In concreto, tanto i ricorrenti, quanto il Consiglio di

Stato hanno configurato l'intervento alla stregua di una di demolizione, seguita

da una ricostruzione abbinata ad un ampliamento. Il municipio ha ritenuto soddisfatti

i presupposti per autorizzare l'aumento della volumetria. Il Consiglio di Stato

ha invece escluso in modo apodittico che il significativo ampliamento

orizzontale dell'edificio demolito e ricostruito rientri nei limiti di un ripristino

di tipologie originarie del luogo. Tale concetto non è solo indeterminato,

ma nebuloso.

I materiali legislativi, in particolare il rapporto di

pianificazione, permettono soltanto di stabilire che la possibilità di

autorizzare ampliamenti degli edifici esistenti è stata introdotta al precipuo

scopo di allentare la rigida disciplina dell'art. 30 lett. b NAPR; norma, che -

permettendo soltanto trasformazioni e ricostruzioni, ossia interventi che per

definizione escludono gli ampliamenti (art. 5 cpv. 9 e 10 NAPR) - imponeva in

definitiva il mantenimento delle volumetrie preesistenti. L'interpretazione

letterale del concetto non permette di trarre conclusioni certe. La riserva dei

casi in cui l'intervento concorra al ripristino di tipologie originarie del

luogo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere soltanto

gli ampliamenti che contribuiscono a ristabilire le forme caratteristiche delle

costruzioni del nucleo. Considerata la mancanza di specificità della sostanza

edilizia presente nel nucleo, questa ipotesi interpretativa non è tuttavia di

particolare utilità per la soluzione del caso.

Stando così le cose, ci si deve per forza rassegnare a verificare

che la decisione del municipio di autorizzare l'ampliamento non contraddica l'incerto

significato che può essere attribuito alla norma. Trattandosi anche in questo

caso di interpretare nozioni giuridiche indeterminate del diritto autonomo

comunale, il tribunale deve rispettare la latitudine di giudizio che l'art. 30

lett. b NAPR riserva all'autorità decidente, limitandosi a censurare le interpretazioni

lesive del diritto, in quanto fondate su considerazioni prive di ragioni

oggettive, estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.

Orbene, tenuto conto della situazione concreta dell'edificio

da ristrutturare e delle particolarità dell'intervento, la tesi del municipio non

appare insostenibile laddove reputa che l'ampliamento concorra al ripristino

di tipologie originarie del luogo. Nell'incertezza del quadro normativo di

riferimento, non appare in effetti fuori luogo affermare che l'aggiunta contribuisca

a valorizzare l'aspetto del nucleo su questo versante, sottolineando le caratteristiche

originarie delle preesistenze. L'ampliamento è invero consistente sia per

rapporto alla superficie occupata, quasi doppia, sia per rapporto alla

volumetria, che aumenterebbe del 60%. La definizione dell'ampliamento, data

dall'art. 5 cpv. 11 NAPR, non stabilisce tuttavia alcun limite al rapporto tra

l'aggiunta e le preesistenze. Non subordina, in particolare, la nozione di ampliamento

alla condizione di mantenere l'identità quantitativa dell'edificio da ampliare.

Né un simile limite può essere dedotto dall'art. 30 lett. b NAPR. Le

conclusioni tratte dal municipio non travalicano dunque i limiti della latitudine

di giudizio che questa norma del diritto autonomo comunale gli riserva nell'interpretazione

del requisito al quale è subordinata l'ammissibilità degli ampliamenti.

Ne discende che da questo profilo, la decisione del Consiglio

di Stato non può essere confermata.

4.3. Nella misura in cui si voglia ritenere che gli

ampliamenti non debbano sovvertire l'identità dell'opera preesistente, l'aumento

della volumetria andrebbe comunque autorizzato in base all'art. 30 lett. c

NAPR, che ammette nuove costruzioni nelle aree libere di contorno alle parti

edilizie originarie se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione

esistente sullo stesso sedime. Verso sudest e verso sudovest, il terreno circostante

l'edificio esistente costituisce in effetti un'area libera di contorno ad una

parte edilizia originaria, che in quanto tale può essere utilizzata per una

nuova costruzione, rispettivamente per un'aggiunta, che deve essere configurata

come nuova costruzione, siccome travalicante dal profilo quantitativo i limiti

attribuiti dalla giurisprudenza alla nozione di ampliamento.

L'ulteriore requisito posto dalla norma in discussione è

soddisfatto, poiché l'aggiunta costituisce indubitabilmente un prolungamento

organico dell'edificazione esistente. Anche se la facciata sudest non è

perfettamente in linea con la facciata adiacente dello stabile della

resistente, si può tutto sommato ammettere che le nuove volumetrie rispettino

gli allineamenti originari e si inseriscano convenientemente nel tessuto del

nucleo (cfr. lett. b, richiamata dalla lett. c dell'art. 30 NAPR).

Anche da questo punto di vista, la decisione del Consiglio di

Stato non resiste alla critica.

4.4. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la pendenza delle

falde del tetto (35%), prevista dal progetto in esame, non potesse essere

autorizzata siccome contraria alla pendenza minima (40%) prescritta dall'art. 30

lett. b NAPR. Una deroga sarebbe esclusa, poiché la situazione dello stabile da

ristrutturare non presenterebbe alcunché di eccezionale.

La pendenza del tetto è stata fissata all'unico scopo di

armonizzarla con quella dell'edificio della resistente, in ossequio all'obbligo

di adeguamento sancito dalla norma suddetta. Nulla impediva invero di

rispettare la pendenza minima prescritta innalzando il colmo del tetto di una

ventina di centimetri. Il risultato sarebbe tuttavia stato urtante per il

comune senso estetico.

In tali circostanze, non appare fuori luogo ammettere che si

tratti di un caso particolare suscettibile di giustificare la concessione di

una deroga.

Anche su questa difformità denunciata dall'opponente, del tutto

marginale e comunque insuscettibile di giustificare un annullamento della

licenza in quanto facilmente emendabile attraverso l'imposizione di clausole

accessorie, il giudizio del Consiglio di Stato non può dunque essere condiviso.

5. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il

giudizio governativo impugnato e ripristinando la controversa licenza.

La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze

sono poste carico della resistente secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 5, 30 NAPR di Mezzovico-Vira; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2692) è annullata;

1.2. la

licenza edilizia 15 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Mezzovico-Vira al

ricorrente RI 1 per ristrutturare ed ampliare un edificio del nucleo (part. __________)

è confermata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.- al comune di Mezzovico-Vira

a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario