52.2005.212
Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio nel nucleo
22 agosto 2005Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2005.212
52.2005.216
Lugano
22 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi (a) 17 giugno 2005 e (b) 20 giugno 2005 di
(a)
(b)
RI
1, ,
Comune
di Mezzovico-Vira, 6805 Mezzovico,
patr.
da: avv. __________, ,
contro
la
decisione 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2692) che annulla la
licenza edilizia 15 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Mezzovico-Vira al
ricorrente RI 1 per ristrutturare ed ampliare un edificio del nucleo (part. __________);
viste le risposte:
- 27 giugno 2005 del Dipartimento del
territorio;
- 8 luglio 2005 del municipio di Mezzovico-Vira;
- 5 luglio 2005 del Consiglio di
Stato;
- 18 luglio 2005 della CO 2;
al ricorso sub a;
- 27 giugno 2005 del Dipartimento del
territorio;
- 5 luglio 2005 del Consiglio di
Stato;
- 17 luglio 2005 di RI 1;
- 18 luglio 2005 della CO 2;
al ricorso sub b;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente RI 1 è
proprietario di una casa d'abitazione in disuso (part. __________), situata sul
limite est del nucleo tradizionale (NV) di Mezzovico. L'edificio, strutturato
su tre livelli, è contiguo a quello della resistente CO 2 (part. __________).
Verso sudest si affaccia sulla part. __________, libera da costruzioni, di
proprietà dello stesso ricorrente. Verso sudovest confina invece con la part. __________,
a sua volta ampiamente inedificata.
L'8 aprile 2002 RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di "ristrutturare"
l'edificio in questione, ampliandolo verso sudest e verso sudovest. Il progetto
prevede in sostanza di demolire lo stabile esistente, mantenendo soltanto i
muri portanti di nordovest e di nordest, quest'ultimo in comune con l'immobile
della resistente. L'ampliamento consiste nello spostamento dei muri perimetrali
di sudovest e di sudest, che verrebbero ricostruiti ad una distanza di circa 3
m in quelle direzioni da quelli abbattuti. Il nuovo tetto verrebbe innalzato di
circa 30 cm al colmo ed alla gronda del lato sudest.
Alla domanda si è opposta la CO 2, contestando l'intervento
per motivi riconducibili in buona parte a problemi tecnici riguardanti il tetto
ed il muro in comune fra i due stabili.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, la domanda è rimasta a lungo sospesa. Entrate in vigore una variante
dell'art. 30 NAPR, che permette di autorizzare anche ampliamenti di edifici del
nucleo, il 15 luglio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 31 maggio 2005
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver rilevato che gli ampliamenti nel nucleo possono essere
autorizzati solo in via eccezionale alla condizione che concorrano al
ripristino di tipologie originarie del luogo, il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'intervento, configurabile come una ricostruzione accompagnata da
un ampliamento sostanziale, non potesse essere autorizzato, perché non soddisfa
la predetta condizione. La pendenza del tetto (35%) sarebbe inoltre inferiore a
quella minima prescritta dall'art. 30 lett. b NAPR.
C. Contro il predetto giudizio,
l'istante in licenza ed il comune insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia ripristinata.
a. A mente del ricorrente RI 1 l'intervento rientrerebbe nei
limiti degli ampliamenti ammissibili secondo l'art. 30 lett. b NAPR.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la volumetria non
verrebbe triplicata. L'aumento sarebbe di poco superiore al 50% (340 mc su
550). La deroga concessa dal municipio alla pendenza minima delle falde del
tetto sarebbe inoltre giustificata dalla necessità di adeguarla a quella del
tetto della casa della vicina opponente.
b. Analoghe considerazioni vengono sviluppate dal comune, che
rimprovera fra l'altro al Consiglio di Stato di aver violato l'autono-mia
comunale.
D. Il Consiglio di Stato chiede
che il ricorso di RI 1 sia respinto e che quello del comune sia dichiarato
irricevibile.
Ad identica conclusione perviene la CO 2, che contesta in
dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Il beneficiario
della licenza annullata è senz'altro legittimato a ricorrere. La qualità per
agire va inoltre riconosciuta al comune, poiché insorge ad adiuvandum. Sarebbe
da negare soltanto se il beneficiario della licenza annullata avesse rinunciato
ad impugnare il giudizio a lui sfavorevole. Le impugnative, tempestive (art. 46
PAmm) sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Essendo fondate sugli stessi fatti, possono essere evase
con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emergono chiaramente
dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di costruzione. Il
sopralluogo sollecitato dalle parti non appare dunque atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Il municipio ha
statuito sulla domanda di costruzione in assenza del vicesindaco, padre del
progettista. La decisione rispetta dunque l'art. 100 LOC.
3. 3.1. Secondo l'art.
30 NAPR di Mezzovico-Vira, nella zona del nucleo tradizionale (NV), sentito
il preavviso delle autorità cantonali competenti sono ammessi:
a) gli interventi di riattamento degli edifici con
elementi di valore storico ed ambientale a condizione che vengano rispettati il
carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di
fabbrica.
Dovranno in particolare essere mantenute o
ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e
dovrà essere rispettato di regola lo schema d'organizzazione interna dell'edificio,
mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali verticali e orizzontali
(solette, muri portanti, corpo scala).
Deve inoltre essere mantenuta o riproposta la
forma originaria del tetto (...)
Con novella entrata in vigore il 27
aprile 2004, la norma è stata completata con un capoverso che esclude
ampliamenti o aggiunte su edifici meritevoli di conservazione, riservati i
casi in cui la conservazione dell'edificio ne rende manifestamente impossibile
la trasformazione.
b) la trasformazione, la demolizione e ricostruzione
degli edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore
storico-artistico o ambientale.
Sulle singole possibilità di trasformazione, di
demolizione e ricostruzione il municipio deciderà caso per caso.
Le
nuove volumetrie dovranno di regola rispettare gli allineamenti originari e le
contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno inserirsi adeguatamente nel
tessuto urbano.
L'altezza
dovrà essere commisurata a quella degli edifici adiacenti. Nella composizione
delle facciate si dovrà tenere conto del rapporto di pieni e vuoti. (....)
Fatti
I
tetti dovranno essere a falde; la pendenza dovrà adeguarsi a quella dei tetti
vicini, ma non essere inferiore al 40% (...). Deroghe alle precedenti
disposizioni sui tetti potranno essere concesse dal municipio per casi
particolari.
Le
distanze da rispettare sono:
-
da un fondo: in confine o a m
1.50;
-
verso un edificio senza
aperture: in contiguità o a m 3.00
-
verso un edificio con
aperture: m 4.00
c)
Nuove costruzioni, nelle
aree libere di contorno alle parti edilizie originarie solo se esse
costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo
stesso sedime.
Per
le nuove volumetrie valgono le disposizioni della lettera b.
Con emendamento entrato in vigore
il 27 aprile 2004 l'art. 30 NAPR è stato completato con una disposizione che
concede al municipio la possibilità di autorizzare in via eccezionale anche
ampliamenti, nei casi in cui l'intervento concorra al ripristino di
tipologie originarie del luogo.
3.2. I diversi tipi di intervento edilizio sono definiti dall'art.
5 cpv. 8 - 11 NAPR come segue:
Riattamento (cpv. 8)
Risanamento di un edificio
senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione
Trasformazione (cpv. 9)
Risanamento di un edificio
con cambiamento di destinazione senza ampliamenti
Ricostruzione (cpv. 10)
Ripristino di un edificio
demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti
Ampliamento (cpv. 11)
Aumento della volumetria di
un edificio esistente
4. 4.1. Ai fini del
presente giudizio occorre anzitutto stabilire se l'edificio in discussione
presenti elementi di valore storico o ambientale e soggiaccia pertanto alla
disciplina retta dall'art. 30
lett. a NAPR, o se invece possa essere oggetto degli interventi previsti dalle
altre disposizioni di tale norma, in quanto funzionalmente non abitabile e
completamente sprovvisto di elementi di valore storico-artistico o ambientale.
Il PR non indica in dettaglio quali edifici del nucleo
presentino elementi di valore storico o ambientale. Con scelta discutibile dal
profilo della legittimità delle restrizioni che ne derivano, l'individuazione
degli edifici meritevoli di conservazione è lasciata al municipio, chiamato a
decidere caso per caso.
In concreto, l'esecutivo comunale ha ritenuto che l'edificio
da ristrutturare non presenti elementi di valore storico o ambientale. La decisione
appare sostenibile. Nell'edificio, risalente verosimilmente alla fine dell'ottocento
e versante in cattivo stato di conservazione, non è in effetti riscontrabile
alcun elemento che permetta di attribuirgli una rilevanza storica. Nemmeno la resistente
è in grado di indicarne. Dal profilo ambientale, l'immobile non presenta d'altro
canto connotazioni particolari che possano giustificare un vincolo di mantenimento.
Assieme all'edificio della resistente esso è soltanto l'ultimo tassello del
nucleo su quel versante. Non presenta tuttavia pregi architettonici od urbanistici
tali da rendere necessaria la sua conservazione. La sua inabitabilità è peraltro
palese. Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta
al municipio tanto nell'individuazione del contenuto normativo della nozione
giuridica indeterminata di elemento di valore storico od ambientale, quanto
nell'interpretazione del diritto autonomo comunale, la deduzione, sostanzialmente
avallata dal Consiglio di Stato, resiste alle critiche della vicina opponente. Nelle
circostanze concrete, non si può in particolare sostenere che proceda da un'interpretazione
lesiva del diritto, in quanto fondata su considerazioni non pertinenti o
comunque altrimenti insostenibili, del concetto su cui si fonda l'art. 30 lett.
a NAPR per distinguere gli edifici meritevoli
di conservazione da quelli che possono invece essere demoliti e ricostruiti.
Ben si può dunque ammettere che l'intervento sfugga all'obbligo
di conservazione sancito dalla norma in esame.
4.2. In concreto, tanto i ricorrenti, quanto il Consiglio di
Stato hanno configurato l'intervento alla stregua di una di demolizione, seguita
da una ricostruzione abbinata ad un ampliamento. Il municipio ha ritenuto soddisfatti
i presupposti per autorizzare l'aumento della volumetria. Il Consiglio di Stato
ha invece escluso in modo apodittico che il significativo ampliamento
orizzontale dell'edificio demolito e ricostruito rientri nei limiti di un ripristino
di tipologie originarie del luogo. Tale concetto non è solo indeterminato,
ma nebuloso.
I materiali legislativi, in particolare il rapporto di
pianificazione, permettono soltanto di stabilire che la possibilità di
autorizzare ampliamenti degli edifici esistenti è stata introdotta al precipuo
scopo di allentare la rigida disciplina dell'art. 30 lett. b NAPR; norma, che -
permettendo soltanto trasformazioni e ricostruzioni, ossia interventi che per
definizione escludono gli ampliamenti (art. 5 cpv. 9 e 10 NAPR) - imponeva in
definitiva il mantenimento delle volumetrie preesistenti. L'interpretazione
letterale del concetto non permette di trarre conclusioni certe. La riserva dei
casi in cui l'intervento concorra al ripristino di tipologie originarie del
luogo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere soltanto
gli ampliamenti che contribuiscono a ristabilire le forme caratteristiche delle
costruzioni del nucleo. Considerata la mancanza di specificità della sostanza
edilizia presente nel nucleo, questa ipotesi interpretativa non è tuttavia di
particolare utilità per la soluzione del caso.
Stando così le cose, ci si deve per forza rassegnare a verificare
che la decisione del municipio di autorizzare l'ampliamento non contraddica l'incerto
significato che può essere attribuito alla norma. Trattandosi anche in questo
caso di interpretare nozioni giuridiche indeterminate del diritto autonomo
comunale, il tribunale deve rispettare la latitudine di giudizio che l'art. 30
lett. b NAPR riserva all'autorità decidente, limitandosi a censurare le interpretazioni
lesive del diritto, in quanto fondate su considerazioni prive di ragioni
oggettive, estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.
Orbene, tenuto conto della situazione concreta dell'edificio
da ristrutturare e delle particolarità dell'intervento, la tesi del municipio non
appare insostenibile laddove reputa che l'ampliamento concorra al ripristino
di tipologie originarie del luogo. Nell'incertezza del quadro normativo di
riferimento, non appare in effetti fuori luogo affermare che l'aggiunta contribuisca
a valorizzare l'aspetto del nucleo su questo versante, sottolineando le caratteristiche
originarie delle preesistenze. L'ampliamento è invero consistente sia per
rapporto alla superficie occupata, quasi doppia, sia per rapporto alla
volumetria, che aumenterebbe del 60%. La definizione dell'ampliamento, data
dall'art. 5 cpv. 11 NAPR, non stabilisce tuttavia alcun limite al rapporto tra
l'aggiunta e le preesistenze. Non subordina, in particolare, la nozione di ampliamento
alla condizione di mantenere l'identità quantitativa dell'edificio da ampliare.
Né un simile limite può essere dedotto dall'art. 30 lett. b NAPR. Le
conclusioni tratte dal municipio non travalicano dunque i limiti della latitudine
di giudizio che questa norma del diritto autonomo comunale gli riserva nell'interpretazione
del requisito al quale è subordinata l'ammissibilità degli ampliamenti.
Ne discende che da questo profilo, la decisione del Consiglio
di Stato non può essere confermata.
4.3. Nella misura in cui si voglia ritenere che gli
ampliamenti non debbano sovvertire l'identità dell'opera preesistente, l'aumento
della volumetria andrebbe comunque autorizzato in base all'art. 30 lett. c
NAPR, che ammette nuove costruzioni nelle aree libere di contorno alle parti
edilizie originarie se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione
esistente sullo stesso sedime. Verso sudest e verso sudovest, il terreno circostante
l'edificio esistente costituisce in effetti un'area libera di contorno ad una
parte edilizia originaria, che in quanto tale può essere utilizzata per una
nuova costruzione, rispettivamente per un'aggiunta, che deve essere configurata
come nuova costruzione, siccome travalicante dal profilo quantitativo i limiti
attribuiti dalla giurisprudenza alla nozione di ampliamento.
L'ulteriore requisito posto dalla norma in discussione è
soddisfatto, poiché l'aggiunta costituisce indubitabilmente un prolungamento
organico dell'edificazione esistente. Anche se la facciata sudest non è
perfettamente in linea con la facciata adiacente dello stabile della
resistente, si può tutto sommato ammettere che le nuove volumetrie rispettino
gli allineamenti originari e si inseriscano convenientemente nel tessuto del
nucleo (cfr. lett. b, richiamata dalla lett. c dell'art. 30 NAPR).
Anche da questo punto di vista, la decisione del Consiglio di
Stato non resiste alla critica.
4.4. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la pendenza delle
falde del tetto (35%), prevista dal progetto in esame, non potesse essere
autorizzata siccome contraria alla pendenza minima (40%) prescritta dall'art. 30
lett. b NAPR. Una deroga sarebbe esclusa, poiché la situazione dello stabile da
ristrutturare non presenterebbe alcunché di eccezionale.
La pendenza del tetto è stata fissata all'unico scopo di
armonizzarla con quella dell'edificio della resistente, in ossequio all'obbligo
di adeguamento sancito dalla norma suddetta. Nulla impediva invero di
rispettare la pendenza minima prescritta innalzando il colmo del tetto di una
ventina di centimetri. Il risultato sarebbe tuttavia stato urtante per il
comune senso estetico.
In tali circostanze, non appare fuori luogo ammettere che si
tratti di un caso particolare suscettibile di giustificare la concessione di
una deroga.
Anche su questa difformità denunciata dall'opponente, del tutto
marginale e comunque insuscettibile di giustificare un annullamento della
licenza in quanto facilmente emendabile attraverso l'imposizione di clausole
accessorie, il giudizio del Consiglio di Stato non può dunque essere condiviso.
5. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il
giudizio governativo impugnato e ripristinando la controversa licenza.
La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze
sono poste carico della resistente secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 5, 30 NAPR di Mezzovico-Vira; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2692) è annullata;
1.2. la
licenza edilizia 15 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Mezzovico-Vira al
ricorrente RI 1 per ristrutturare ed ampliare un edificio del nucleo (part. __________)
è confermata.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.- al comune di Mezzovico-Vira
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario