52.2005.214
formazione di un camino
28 settembre 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.214
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
formazione di un camino
EMISSIONI
IMMISSIONI
INQUINAMENTO
art. 41 let. d LE
art. 7 LPAMB
art. 11 LPAMB
art. 12 LPAMB
art. 36 OIAT
art. 44 let. c RLE
Incarto n.
52.2005.214
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 giugno 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 31 maggio 2005 (n. 2700) del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 3 dicembre 2004 con cui il municipio di Locarno ha rilasciato a CO
1 l’autorizzazione alla formazione di un camino al mappale n. 484 RF di tale
comune;
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del CO 4;
- 1. luglio 2005 del CO 3;
- 25 agosto 2005 del CO 2;
- 26 agosto 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7 aprile 2004 il CO 2 ha rilasciato a CO 1 una licenza edilizia
per la ristrutturazione e la sopraelevazione degli stabili al mappale __________
RF, sito nel centro storico cittadino (settore risanamento conservativo).
Nel corso dei lavori, i resistenti hanno
realizzato un camino interno non previsto dalla licenza edilizia, dotato di un
comignolo sporgente per 80 cm dal colmo del tetto del blocco abitativo sub. D
del succitato fondo. Il 28 settembre 2004 hanno presentato domanda in sanatoria
per la formazione del menzionato manufatto.
RI 1,
proprietario della confinante particella no. __________ RFD di __________, si è
opposto al rilascio dell’autorizzazione per la posa del suddetto camino in
quanto fonte di immissioni moleste di fumo.
B. A seguito
del preavviso favorevole 15 ottobre 2004 della Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), il 3 dicembre 2004, l’esecutivo
comunale ha rilasciato ai resistenti la licenza in sanatoria relativa alla
ristrutturazione e sopraelevazione degli stabili al mappale n__________ RF, ivi
compresa la formazione del comignolo peraltro già edificato.
C. a) Il 15
dicembre 2004, contro la predetta risoluzione municipale, RI 1 è insorto presso
il CO 4, sostenendo che la canna fumaria sarebbe abusiva e contraria alle
prescrizioni ambientali. Inoltre si sarebbe trattato di una modifica sostanziale
incompatibile con le regole comunali sulla conservazioni degli immobili nel
comparto storico.
b) Con
decisione 31 maggio 2005 il CO 4 ha respinto il gravame. Esperito il sopralluogo
il Governo ha ritenuto il camino conforme alle norme del piano particolareggiato
del centro storico di __________. L’Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto ossequiate
le prescrizioni vigenti in materia di protezione dell’ambiente e dell’aria e ha
rilevato che le immissioni di fumo non sarebbero eccessive.
D. Avverso il
predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. Il ricorrente
sostanzialmente fa valere le censure già proposte al CO 4, in particolare la
violazione delle norme ambientali, atteso che le emissioni di fumo dal
comignolo sarebbero eccessive. Inoltre a mente del ricorrente il camino
disattenderebbe le NAPP-CS di __________ in quanto intervento sostanziale non
dovuto a provate esigenze tecniche o di nuovo utilizzo compatibile con lo
stabile.
E. All’accoglimento
del gravame si oppone il CO 4, senza formulare osservazioni. Ad analoga
conclusione giungono i resistenti CO 1. La sezione per la protezione dell’aria,
dell’acqua e del suolo riconferma il proprio preavviso positivo con le precisazioni
che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito. Il municipio di Locarno
si riconferma nelle osservazioni formulate in sede governativa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla scorta degli atti acquisiti senza che si renda
necessaria un’ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Un’installazione di evacuazione dei fumi prodotti da un camino a legna
collocato in una casa d’abitazione costituisce un impianto stazionario ai sensi
degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, cui torna applicabile la
legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico.
Giusta l’art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli
inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da limitare
con misure applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente,
tale limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo
consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle
possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2
LPAmb). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per casi che
non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art.
12.
cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle
emissioni concretizzano il principio di cui all’art. 11 LPAmb, stabilendo in
maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed
economicamente sostenibili e pertanto proporzionati (cfr, Schraden/Loretan,
Kommentar zum USG, ad art. 11, n. 34b; URP 1994 p. 179).
In materia di inquinamento atmosferico, l’art.
6.
cpv. 1 OIAt dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere
captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della
loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.
Il capoverso seguente dell’art. 6 OIAt, prescrizione relativa alle modalità di
costruzione ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb, soggiunge che le
emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini
o condotte di scarico.
Per quanto riguarda i camini, l’art. 36 cpv.
3.
OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la competenza di emanare disposizioni
esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l’Ufficio federale
dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le
Raccomandazioni concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti del 15
dicembre 1989 (Raccomandazioni). Le stesse non hanno forza di legge. Esse esprimono
tuttavia principi che riflettono l’opinione di esperti del ramo
sull’interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e
pertinenti per le autorità preposte all’applicazione del diritto (cfr. BVR 1993
p. 218, consid. 3c; UFAFP; Promemoria 20 ottobre 2000 sull’altezza minima dei
camini per impianti a combustione di piccole dimensioni, n. 3). Per gli
impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra 32 delle Raccomandazioni
prevede che lo sbocco del camino deve superare di almeno 0.5 m la parte più
alta dell’edificio (p. es. il colmo).
2.2
Oltre ai disposti in materia di igiene dell’aria, i camini devono rispettare
pure le normative sulla polizia del fuoco. Determinante, logicamente, è sempre
la più severa delle due prescrizioni (cifra 13 Raccomandazioni). Sulla base
dell’art. 41d LE e soprattutto sul nuovo tenore dell’art. 44c RLE, in questo
ambito si applicano le norme emanate dall’Associazione degli istituti cantonali
di assicurazione antincendio. Queste stabiliscono che i condotti dei fumi
devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla copertura del tetto in
modo che i gas di combustione vengano evacuati completamente all’esterno e non
possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici o le gronde dei tetti. A tale
scopo, se i camini e le condutture sono sistemati ad una distanza inferiore a 3
m da parti di costruzioni più alte, essi vanno costruiti fin sopra il tetto più
alto. [cifra 6.8 cpv. 1 e 2 Direttiva antincendio – Impianti termotecnici
(DAI-IT)]. L’appendice di quest’ultima prevede inoltre che per evitare un
eccesso di emissioni, la fuoriuscita dei gas combustibili deve avvenire al di
fuori dell’area delle turbolenze dell’edificio servito all’impianto. Di regola,
nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal colmo del
tetto più alto.
3.
In
concreto, il camino a legna litigioso, comprensivo di comignolo, è
un’installazione fissa inserita in modo durevole nella costruzione e
costituisce quindi un impianto stazionario nuovo secondo l’art. 7 cpv. 7 LPAmb
in relazione con l’art. 2 cpv. 1 OIAt, interamente assoggettato all’ossequio
della limitazione delle emissioni fissate dalle norme ambientali (DTF 126 II
366.
consid. 2b; STF 1A.132/2003). Esso presenta un coperchio a tronco di
cono-lamellare ed è situato sul tetto del blocco abitativo sub. D del mappale
n. 484 RF, sporgendo, da quel che risulta dai piani presentati, per almeno 80
cm dal colmo del tetto. Il medesimo dista almeno 8.20 m dalla facciata
dell’edificio di proprietà del ricorrente, il quale comunque sovrasta il
camino.
Dal
sopralluogo esperito il 3 maggio 2005 dal __________, emerge che quando il
camino è a pieno regime e spira una brezza il fumo emesso è percepibile nei
locali di proprietà del ricorrente che si affacciano su di esso.
Inoltre è stato rilevato che il sistema di
copertura della canna fumaria non è idoneo per una corretta dispersione delle
immissioni e si è pertanto proposto di utilizzare un sistema migliore, quale
una sfera rotante o una mitra girevole. Quest’ultimo aspetto è stato ribadito
in sede di risposta dalla SPAAS.
4.
Dal
profilo delle Raccomandazioni e delle DAI-IT, il manufatto litigioso risulta,
visto quanto suesposto, perfettamente conforme. Anche la SPAAS ha preavvisato
favorevolmente la costruzione. È pur vero che dal sopralluogo si è riscontrata
la percezione di fumo nei locali direttamente affacciati sul camino, nonostante
non si sia approfondita la questione a sapere se queste immissioni fossero o
meno eccessive.
Ciò può
però restare indeciso dal momento che la SPAAS, malgrado il proprio preavviso
favorevole, ha chiaramente indicato che vi sono ancora degli accorgimenti
tecnici (copertura del fumaiolo con una sfera rotante o una mitra girevole)
idonei a migliorare la dispersione delle emissioni.
A questo proposito, occorre ribadire che le
prescrizioni generali in ambito ambientale impongono comunque alle autorità di
limitare le emissioni alla fonte nella misura massima consentita dal progresso
tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche,
indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2
LPAmb; STF 1A.132/2003 in re A.; STF 1A.251/1993 in re DFI; RDAT II-1995 N.
67).
Ne consegue che, indipendentemente dal
rispetto dei valori limite di emissione, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto
tener conto delle migliorie proposte volte a limitare la emissioni alla fonte.
La SPAAS non indica nelle sue prese di posizioni se questi accorgimenti siano o
meno attuabili dal punto di vista tecnico ed economico anche se verosimilmente,
atteso che riguardano solo la copertura del fumaiolo, sembrerebbe adempiuto
pure questo requisito.
Il fatto di aver soprasseduto a questo
aspetto, risulta pertanto contrario alle prescrizione generali di protezione
dell’ambiente, in particolare all’art. 11 cpv. 1 LPAmb (cfr. anche art. 6 cpv.
1.
OIAt)
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la
decisione impugnata annullata. L’incarto è ritornato al Consiglio di Stato
affinché confermi la licenza edilizia in questione sottoponendola alla condizione
che, previo accertamento sulla sua attuabilità tecnica ed economica, l’attuale
copertura del fumaiolo venga sostituita con un sistema più idoneo (sfera
rotante o mitra girevole), al fine di limitare al massimo le emissioni di fumo
dal medesimo.
5.
Relativamente
alle censure inerenti la conformità del manufatto litigioso con le NAPP-CS di
Locarno, va premesso che il comune gode di autonomia in materia di
pianificazione del territorio (RDAT II-1998, N. 16). Ciò gli conferisce una
notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il Tribunale cantonale
amministrativo non può quindi sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell’autorità inferiore: deve limitarsi ad esaminare se la decisione di
quest’ultima non configuri una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso
o dell’eccesso di potere (RDAT I-1995 N. 32).
L’abuso di potere è dato qualora la
decisione risulti arbitraria, ossia appaia come insostenibile, in
contraddizione manifesta con la situazione effettiva (Adelio Scolari,
Commentario alla legge edilizia, N. 968 e seg.).
Giusta
l’art. 11 NAPP-CS di Locarno “negli edifici è ammesso unicamente un risanamento
conservativo. Non può essere effettuata nessuna modifica sostanziale delle
strutture interne principali, dei materiali di facciata e della volumetria, ad
eccezione di limitati cambiamenti dovuti a provate esigenze tecniche o di nuovo
utilizzo compatibile con lo stabile, e salvo per il ricupero di valori storici
e architettonici dell’edificio, manomessi da interventi successivi”.
Il ricorrente sostiene che la formazione del
camino in questione rientri nel novero delle modifiche sostanziali. A torto.
Infatti, l’apprezzamento del municipio in relazione al manufatto litigioso non
appare insostenibile, ritenuto che il medesimo non incide in modo radicale sulla
sostanza edilizia esistente e non modifica l’identità qualitativa
dell’edificio. Pertanto, nemmeno a giudizio di questo tribunale, la formazione
del camino può essere valutata come modifica sostanziale.
Di conseguenza questa lagnanza non può qui
trovare accoglimento.
Le altre censure inerenti la rinuncia alla
costruzione del camino da parte dei resistenti, il suo utilizzo e la necessità
dell’accordo del vicino, esulano dall’oggetto del litigio e non sono pertinenti
in un caso come il presente rilevando dal diritto privato.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il
giudizio governativo. L’incarto è retrocesso all’Esecutivo cantonale affinché
confermi la licenza edilizia sottoponendola alla condizione di cui al
considerando 4.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
resistenti, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato da un
legale iscritto nel registro degli avvocati, un’indennità per ripetibili (art.
28.
e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 21, 41d
LE; 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell’UFAFP concernenti l’altezza
minima dei camini sui tetti; cifra 6.8 Direttiva antincendio – impianti termotecnici;
3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto .
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 31 maggio 2005, n. 2700, del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato,
affinché proceda come ai considerandi.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti CO
1 in solido, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente fr. 800.- a titolo di
ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster