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Decisione

52.2005.214

formazione di un camino

28 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 aprile 2004 il CO 2 ha rilasciato a CO 1 una licenza edilizia

per la ristrutturazione e la sopraelevazione degli stabili al mappale __________

RF, sito nel centro storico cittadino (settore risanamento conservativo).

Nel corso dei lavori, i resistenti hanno

realizzato un camino interno non previsto dalla licenza edilizia, dotato di un

comignolo sporgente per 80 cm dal colmo del tetto del blocco abitativo sub. D

del succitato fondo. Il 28 settembre 2004 hanno presentato domanda in sanatoria

per la formazione del menzionato manufatto.

RI 1,

proprietario della confinante particella no. __________ RFD di __________, si è

opposto al rilascio dell’autorizzazione per la posa del suddetto camino in

quanto fonte di immissioni moleste di fumo.

B. A seguito

del preavviso favorevole 15 ottobre 2004 della Sezione per la protezione

dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), il 3 dicembre 2004, l’esecutivo

comunale ha rilasciato ai resistenti la licenza in sanatoria relativa alla

ristrutturazione e sopraelevazione degli stabili al mappale n__________ RF, ivi

compresa la formazione del comignolo peraltro già edificato.

C. a) Il 15

dicembre 2004, contro la predetta risoluzione municipale, RI 1 è insorto presso

il CO 4, sostenendo che la canna fumaria sarebbe abusiva e contraria alle

prescrizioni ambientali. Inoltre si sarebbe trattato di una modifica sostanziale

incompatibile con le regole comunali sulla conservazioni degli immobili nel

comparto storico.

b) Con

decisione 31 maggio 2005 il CO 4 ha respinto il gravame. Esperito il sopralluogo

il Governo ha ritenuto il camino conforme alle norme del piano particolareggiato

del centro storico di __________. L’Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto ossequiate

le prescrizioni vigenti in materia di protezione dell’ambiente e dell’aria e ha

rilevato che le immissioni di fumo non sarebbero eccessive.

D. Avverso il

predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. Il ricorrente

sostanzialmente fa valere le censure già proposte al CO 4, in particolare la

violazione delle norme ambientali, atteso che le emissioni di fumo dal

comignolo sarebbero eccessive. Inoltre a mente del ricorrente il camino

disattenderebbe le NAPP-CS di __________ in quanto intervento sostanziale non

dovuto a provate esigenze tecniche o di nuovo utilizzo compatibile con lo

stabile.

E. All’accoglimento

del gravame si oppone il CO 4, senza formulare osservazioni. Ad analoga

conclusione giungono i resistenti CO 1. La sezione per la protezione dell’aria,

dell’acqua e del suolo riconferma il proprio preavviso positivo con le precisazioni

che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito. Il municipio di Locarno

si riconferma nelle osservazioni formulate in sede governativa.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e

personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo, (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla scorta degli atti acquisiti senza che si renda

necessaria un’ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Un’installazione di evacuazione dei fumi prodotti da un camino a legna

collocato in una casa d’abitazione costituisce un impianto stazionario ai sensi

degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, cui torna applicabile la

legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico.

Giusta l’art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli

inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da limitare

con misure applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente,

tale limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo

consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle

possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2

LPAmb). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per casi che

non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art.

12.

cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle

emissioni concretizzano il principio di cui all’art. 11 LPAmb, stabilendo in

maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed

economicamente sostenibili e pertanto proporzionati (cfr, Schraden/Loretan,

Kommentar zum USG, ad art. 11, n. 34b; URP 1994 p. 179).

In materia di inquinamento atmosferico, l’art.

6.

cpv. 1 OIAt dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere

captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della

loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.

Il capoverso seguente dell’art. 6 OIAt, prescrizione relativa alle modalità di

costruzione ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb, soggiunge che le

emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini

o condotte di scarico.

Per quanto riguarda i camini, l’art. 36 cpv.

3.

OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la competenza di emanare disposizioni

esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l’Ufficio federale

dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le

Raccomandazioni concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti del 15

dicembre 1989 (Raccomandazioni). Le stesse non hanno forza di legge. Esse esprimono

tuttavia principi che riflettono l’opinione di esperti del ramo

sull’interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e

pertinenti per le autorità preposte all’applicazione del diritto (cfr. BVR 1993

p. 218, consid. 3c; UFAFP; Promemoria 20 ottobre 2000 sull’altezza minima dei

camini per impianti a combustione di piccole dimensioni, n. 3). Per gli

impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra 32 delle Raccomandazioni

prevede che lo sbocco del camino deve superare di almeno 0.5 m la parte più

alta dell’edificio (p. es. il colmo).

2.2

Oltre ai disposti in materia di igiene dell’aria, i camini devono rispettare

pure le normative sulla polizia del fuoco. Determinante, logicamente, è sempre

la più severa delle due prescrizioni (cifra 13 Raccomandazioni). Sulla base

dell’art. 41d LE e soprattutto sul nuovo tenore dell’art. 44c RLE, in questo

ambito si applicano le norme emanate dall’Associazione degli istituti cantonali

di assicurazione antincendio. Queste stabiliscono che i condotti dei fumi

devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla copertura del tetto in

modo che i gas di combustione vengano evacuati completamente all’esterno e non

possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici o le gronde dei tetti. A tale

scopo, se i camini e le condutture sono sistemati ad una distanza inferiore a 3

m da parti di costruzioni più alte, essi vanno costruiti fin sopra il tetto più

alto. [cifra 6.8 cpv. 1 e 2 Direttiva antincendio – Impianti termotecnici

(DAI-IT)]. L’appendice di quest’ultima prevede inoltre che per evitare un

eccesso di emissioni, la fuoriuscita dei gas combustibili deve avvenire al di

fuori dell’area delle turbolenze dell’edificio servito all’impianto. Di regola,

nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal colmo del

tetto più alto.

3.

In

concreto, il camino a legna litigioso, comprensivo di comignolo, è

un’installazione fissa inserita in modo durevole nella costruzione e

costituisce quindi un impianto stazionario nuovo secondo l’art. 7 cpv. 7 LPAmb

in relazione con l’art. 2 cpv. 1 OIAt, interamente assoggettato all’ossequio

della limitazione delle emissioni fissate dalle norme ambientali (DTF 126 II

366.

consid. 2b; STF 1A.132/2003). Esso presenta un coperchio a tronco di

cono-lamellare ed è situato sul tetto del blocco abitativo sub. D del mappale

n. 484 RF, sporgendo, da quel che risulta dai piani presentati, per almeno 80

cm dal colmo del tetto. Il medesimo dista almeno 8.20 m dalla facciata

dell’edificio di proprietà del ricorrente, il quale comunque sovrasta il

camino.

Dal

sopralluogo esperito il 3 maggio 2005 dal __________, emerge che quando il

camino è a pieno regime e spira una brezza il fumo emesso è percepibile nei

locali di proprietà del ricorrente che si affacciano su di esso.

Inoltre è stato rilevato che il sistema di

copertura della canna fumaria non è idoneo per una corretta dispersione delle

immissioni e si è pertanto proposto di utilizzare un sistema migliore, quale

una sfera rotante o una mitra girevole. Quest’ultimo aspetto è stato ribadito

in sede di risposta dalla SPAAS.

4.

Dal

profilo delle Raccomandazioni e delle DAI-IT, il manufatto litigioso risulta,

visto quanto suesposto, perfettamente conforme. Anche la SPAAS ha preavvisato

favorevolmente la costruzione. È pur vero che dal sopralluogo si è riscontrata

la percezione di fumo nei locali direttamente affacciati sul camino, nonostante

non si sia approfondita la questione a sapere se queste immissioni fossero o

meno eccessive.

Ciò può

però restare indeciso dal momento che la SPAAS, malgrado il proprio preavviso

favorevole, ha chiaramente indicato che vi sono ancora degli accorgimenti

tecnici (copertura del fumaiolo con una sfera rotante o una mitra girevole)

idonei a migliorare la dispersione delle emissioni.

A questo proposito, occorre ribadire che le

prescrizioni generali in ambito ambientale impongono comunque alle autorità di

limitare le emissioni alla fonte nella misura massima consentita dal progresso

tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche,

indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2

LPAmb; STF 1A.132/2003 in re A.; STF 1A.251/1993 in re DFI; RDAT II-1995 N.

67).

Ne consegue che, indipendentemente dal

rispetto dei valori limite di emissione, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto

tener conto delle migliorie proposte volte a limitare la emissioni alla fonte.

La SPAAS non indica nelle sue prese di posizioni se questi accorgimenti siano o

meno attuabili dal punto di vista tecnico ed economico anche se verosimilmente,

atteso che riguardano solo la copertura del fumaiolo, sembrerebbe adempiuto

pure questo requisito.

Il fatto di aver soprasseduto a questo

aspetto, risulta pertanto contrario alle prescrizione generali di protezione

dell’ambiente, in particolare all’art. 11 cpv. 1 LPAmb (cfr. anche art. 6 cpv.

1.

OIAt)

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la

decisione impugnata annullata. L’incarto è ritornato al Consiglio di Stato

affinché confermi la licenza edilizia in questione sottoponendola alla condizione

che, previo accertamento sulla sua attuabilità tecnica ed economica, l’attuale

copertura del fumaiolo venga sostituita con un sistema più idoneo (sfera

rotante o mitra girevole), al fine di limitare al massimo le emissioni di fumo

dal medesimo.

5.

Relativamente

alle censure inerenti la conformità del manufatto litigioso con le NAPP-CS di

Locarno, va premesso che il comune gode di autonomia in materia di

pianificazione del territorio (RDAT II-1998, N. 16). Ciò gli conferisce una

notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il Tribunale cantonale

amministrativo non può quindi sostituire il proprio potere di apprezzamento a

quello dell’autorità inferiore: deve limitarsi ad esaminare se la decisione di

quest’ultima non configuri una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso

o dell’eccesso di potere (RDAT I-1995 N. 32).

L’abuso di potere è dato qualora la

decisione risulti arbitraria, ossia appaia come insostenibile, in

contraddizione manifesta con la situazione effettiva (Adelio Scolari,

Commentario alla legge edilizia, N. 968 e seg.).

Giusta

l’art. 11 NAPP-CS di Locarno “negli edifici è ammesso unicamente un risanamento

conservativo. Non può essere effettuata nessuna modifica sostanziale delle

strutture interne principali, dei materiali di facciata e della volumetria, ad

eccezione di limitati cambiamenti dovuti a provate esigenze tecniche o di nuovo

utilizzo compatibile con lo stabile, e salvo per il ricupero di valori storici

e architettonici dell’edificio, manomessi da interventi successivi”.

Il ricorrente sostiene che la formazione del

camino in questione rientri nel novero delle modifiche sostanziali. A torto.

Infatti, l’apprezzamento del municipio in relazione al manufatto litigioso non

appare insostenibile, ritenuto che il medesimo non incide in modo radicale sulla

sostanza edilizia esistente e non modifica l’identità qualitativa

dell’edificio. Pertanto, nemmeno a giudizio di questo tribunale, la formazione

del camino può essere valutata come modifica sostanziale.

Di conseguenza questa lagnanza non può qui

trovare accoglimento.

Le altre censure inerenti la rinuncia alla

costruzione del camino da parte dei resistenti, il suo utilizzo e la necessità

dell’accordo del vicino, esulano dall’oggetto del litigio e non sono pertinenti

in un caso come il presente rilevando dal diritto privato.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il

giudizio governativo. L’incarto è retrocesso all’Esecutivo cantonale affinché

confermi la licenza edilizia sottoponendola alla condizione di cui al

considerando 4.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

resistenti, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato da un

legale iscritto nel registro degli avvocati, un’indennità per ripetibili (art.

28.

e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 21, 41d

LE; 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell’UFAFP concernenti l’altezza

minima dei camini sui tetti; cifra 6.8 Direttiva antincendio – impianti termotecnici;

3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto .

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 31 maggio 2005, n. 2700, del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato,

affinché proceda come ai considerandi.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti CO

1 in solido, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente fr. 800.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine

di 30 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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