52.2005.215
rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo e che continua a frequentare occasionalmente il
26 luglio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2005.215
Data decisione, Autorità:
26.07.2005, TRAM
Titolo:
rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo e che continua a frequentare occasionalmente il marito di nazionalità elvetica
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO DI DIMORA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2005.215
Lugano
26 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 giugno 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 31 maggio 2005 (n. 2699) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 luglio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del Consiglio
di Stato,
- 6 luglio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina brasiliana RI 1 (1972) è entrata in Svizzera il 22 maggio 2003 e si è
sposata il 22 settembre 2003 a __________ con il cittadino elvetico R__________
(1957).
A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto
un permesso di dimora valido fino al 21 settembre 2004.
La ricorrente è madre di B__________ e J__________,
nati da precedenti relazioni e rimasti a vivere nel loro paese d'origine.
B. a) Il 15 maggio 2004 i coniugi RI 1 hanno sottoscritto un contratto di
locazione per un appartamento composto da un locale e
mezzo situato in via __________ a __________.
Interrogata dalla Polizia cantonale l'8
giugno 2004, RI 1 ha dichiarato che il 19 maggio 2004 suo marito si era trasferito
presso la madre in via __________ a __________.
Il 13 luglio 2004, dopo alcuni giorni di
convivenza con la moglie, il marito della ricorrente ha informato l'Ufficio
regionale degli stranieri di __________ di essere tornato a vivere presso la
madre e che il suo matrimonio era oramai naufragato, la convivenza insieme alla
consorte non essendo più possibile.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
21 luglio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30
settembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.
Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per
il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di maggio 2004, della vita in
comune con il marito senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal
modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per
continuare a soggiornare nel nostro paese.
La decisione è stata resa sulla base degli art.
4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 9 ODDS.
C. a) Contro
la predetta decisione dipartimentale, il 30 agosto 2004 RI 1 è insorta davanti
al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora.
Ha sostenuto di avere ricomposto la
comunione coniugale all'inizio di agosto, rilevando che il 26 dello stesso mese
suo marito aveva già informato il dipartimento dell'avvenuta riconciliazione.
b) Il 26 novembre 2004, R__________ ha
informato il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che, contrariamente a
quanto aveva comunicato nella sua missiva del 26 agosto, egli non viveva insieme
alla moglie.
c) Con giudizio 31 maggio 2005, il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1.
Esperita l'istruttoria tramite la Polizia
cantonale, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che i coniugi RI 1 continuavano a vivevano
separati come aveva permesso di accertare un'ispezione effettuata nell'appartamento
di via __________.
Il Governo ha quindi ritenuto che vi fossero
gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata per i motivi
addotti dal dipartimento, considerando esigibile il suo rientro in Brasile dove
vivono i suoi due figli.
Ha per contro lasciata aperta la questione a
sapere se il matrimonio contratto dai coniugi RI 1 fosse di natura fittizia
sulla base di diversi indizi emersi in tal senso nell'ambito del loro interrogatorio
di polizia.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli
atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
In sostanza, la ricorrente censura la
violazione del suo diritto di essere sentita.
Si duole del fatto che il Governo avrebbe
fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni rilasciate dal consorte nel
corso del suo interrogatorio di polizia al quale ella non ha potuto presenziare.
Critica inoltre l'Esecutivo cantonale per non
aver dato seguito alla sua successiva richiesta di controinterrogare il marito
formulata in occasione delle sue osservazioni sulle risultanze istruttorie
esperite.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 risulta sempre sposata con
il cittadino elvetico R__________. Di conseguenza ella ha, in linea di
principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso
sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in appresso, l'audizione del
marito della ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di
matrimonio fittizio emersi in fase istruttoria in occasione dell'interrogatorio
dei coniugi RI 1 (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno in
favore dell'interessata per vivere stabilmente nel nostro paese, la loro differenza
di età, la celerità nel deposito della promessa nuziale e nella celebrazione
del matrimonio, il fatto che il marito nato e cresciuto a __________ abbia incaricato
uno sconosciuto quale testimone di nozze e non sia stato in grado di fornire le
generalità di quello della moglie, l'assenza di invitati al matrimonio, la loro
breve convivenza dopo le nozze, l'ignoranza di elementi essenziali della vita
di ciascuno), ha in sostanza risolto di respingere l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
rilevando che quest'ultima commetteva un chiaro abuso di diritto nell'invocare
un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.
3. L'art. 7 cpv.
1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto -
soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è
stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli
stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati
a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
4. 4.1. In
concreto, il 22 settembre 2003 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito
del suo matrimonio con il cittadino elvetico R__________.
Fatti
I coniugi RI 1 hanno cessato di vivere
insieme il 19 maggio 2004, quando il marito si è
trasferito presso la madre in via __________ a __________.
Dopo un breve ripresa della vita in comune di
qualche giorno, essi si sono nuovamente separati. Il 13 luglio 2004 il marito
della ricorrente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________
di essere tornato a vivere presso la madre e di considerare il suo matrimonio
oramai naufragato, la convivenza con la consorte non essendo più possibile.
L'ulteriore asserita riconciliazione
avvenuta all'inizio del mese di agosto 2004 e notificata al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato il 26 dello stesso mese da R__________, è poi
stata smentita dallo stesso il 26 novembre 2004 con uno scritto alla medesima
autorità.
Allo scopo di chiarire definitivamente la
situazione matrimoniale dei coniugi RI 1, in fase istruttoria il Governo ha
incaricato la Polizia cantonale di accertare se essi vivevano ancora separati.
Orbene, con rapporto d'esecuzione 10 maggio
2005, essa ha rilevato quanto segue:
"(...) abbiamo provveduto ad esperire i
necessari accertamenti atti a determinare la reale convivenza dei coniugi RI 1.
Sabato 07.05.2005, ore 1100, dopo numerosi tentativi, si riusciva ad entrare
nell'alloggio di __________, via __________.
La RI 1, su
nostra richiesta, ci autorizzava ad entrare nell'appartamento, composto da un
locale (sala/camera da letto), una toilette ed un piccolo cucinino. Sottolineiamo
che all'interno era sola, non erano presenti altre persone. La stessa ci
permetteva di guardare all'interno dell'unico armadio come pure negli altri
locali. Si poteva così accertare che tutto quanto c'era sul posto, vestiti ed
oggetti vari, appartenevano alla donna.
Cose che
potessero essere di proprietà di un uomo, quali: vestiti, rasoio, dopobarba,
profumi, spazzolino da denti, scarpe, pantofole o altro non sono stati trovati
o meglio non erano in luogo. Deduzione logica nessuna persona di sesso
maschile vive in questo appartamento.
A nostra precisa
domanda ha risposto che il marito risiede da sua madre in via __________ a __________,
però, sempre a suo dire, di tanto in tanto si trasferisce da lei, a dipendenza
dell'andamento della loro relazione.
Osservazioni:
Possiamo comunque
Considerandi
asserire in tutta tranquillità che l'appartamento è occupato unicamente da una
donna e più precisamente dalla RI 1."
4.2
Da quanto precede, risulta pertanto che
la cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e R__________, avvenuta circa
un anno fa, dura tuttora e che essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno
la propria vita autonomamente. Non si può pertanto ritenere che la loro
separazione, al di là dei loro incontri sporadici a partire dalla separazione
avvenuta nel maggio 2004, sia provvisoria.
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,
svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
4.3
L'insorgente lamenta il fatto che il
Governo avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni del marito e le
avrebbe impedito, da una parte di presenziare al suo interrogatorio e dall'altra
di procedere a un'ulteriore audizione per controinterrogarlo, dolendosi in
sostanza della violazione del suo diritto di essere sentita.
Il diritto di essere sentito, garantito
dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), assicura all'interessato il
diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che
sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi
a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7
giugno 1996 in re Moretti).
A ben ben guardare però, le dichiarazioni
rilasciate dal marito nel corso dell'interrogatorio di polizia erano state prese
in considerazione dal Consiglio di Stato solo per verificare se vi erano indizi
sufficienti di matrimonio fittizio. Ora, ritenuto che la questione
dell'esistenza di un matrimonio contratto allo scopo di eludere le prescrizioni
in materia di diritto degli stranieri è stata lasciata aperta dall'autorità
inferiore, le critiche sollevate su questo punto dall'insorgente cadono nel
vuoto.
5.
RI 1
risiede stabilmente da meno di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va
quindi considerato di brevissima durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami
sociali, culturali e famigliari (tra cui i figli B__________ e J__________) in
Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente
in Svizzera all'età di 30 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non
le pone alcun problema di riadattamento.
La sua attività di cameriera che svolge in
Svizzera a metà tempo è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non
costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel
presente ambito.
In questo senso, la decisione impugnata è pure
rispettosa del principio della proporzionalità.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b
n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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