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Decisione

52.2005.215

rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo e che continua a frequentare occasionalmente il

26 luglio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 hanno cessato di vivere

insieme il 19 maggio 2004, quando il marito si è

trasferito presso la madre in via __________ a __________.

Dopo un breve ripresa della vita in comune di

qualche giorno, essi si sono nuovamente separati. Il 13 luglio 2004 il marito

della ricorrente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________

di essere tornato a vivere presso la madre e di considerare il suo matrimonio

oramai naufragato, la convivenza con la consorte non essendo più possibile.

L'ulteriore asserita riconciliazione

avvenuta all'inizio del mese di agosto 2004 e notificata al Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato il 26 dello stesso mese da R__________, è poi

stata smentita dallo stesso il 26 novembre 2004 con uno scritto alla medesima

autorità.

Allo scopo di chiarire definitivamente la

situazione matrimoniale dei coniugi RI 1, in fase istruttoria il Governo ha

incaricato la Polizia cantonale di accertare se essi vivevano ancora separati.

Orbene, con rapporto d'esecuzione 10 maggio

2005, essa ha rilevato quanto segue:

"(...) abbiamo provveduto ad esperire i

necessari accertamenti atti a determinare la reale convivenza dei coniugi RI 1.

Sabato 07.05.2005, ore 1100, dopo numerosi tentativi, si riusciva ad entrare

nell'alloggio di __________, via __________.

La RI 1, su

nostra richiesta, ci autorizzava ad entrare nell'appartamento, composto da un

locale (sala/camera da letto), una toilette ed un piccolo cucinino. Sottolineiamo

che all'interno era sola, non erano presenti altre persone. La stessa ci

permetteva di guardare all'interno dell'unico armadio come pure negli altri

locali. Si poteva così accertare che tutto quanto c'era sul posto, vestiti ed

oggetti vari, appartenevano alla donna.

Cose che

potessero essere di proprietà di un uomo, quali: vestiti, rasoio, dopobarba,

profumi, spazzolino da denti, scarpe, pantofole o altro non sono stati trovati

o meglio non erano in luogo. Deduzione logica nessuna persona di sesso

maschile vive in questo appartamento.

A nostra precisa

domanda ha risposto che il marito risiede da sua madre in via __________ a __________,

però, sempre a suo dire, di tanto in tanto si trasferisce da lei, a dipendenza

dell'andamento della loro relazione.

Osservazioni:

Possiamo comunque

Considerandi

asserire in tutta tranquillità che l'appartamento è occupato unicamente da una

donna e più precisamente dalla RI 1."

4.2

Da quanto precede, risulta pertanto che

la cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e R__________, avvenuta circa

un anno fa, dura tuttora e che essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno

la propria vita autonomamente. Non si può pertanto ritenere che la loro

separazione, al di là dei loro incontri sporadici a partire dalla separazione

avvenuta nel maggio 2004, sia provvisoria.

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

4.3

L'insorgente lamenta il fatto che il

Governo avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni del marito e le

avrebbe impedito, da una parte di presenziare al suo interrogatorio e dall'altra

di procedere a un'ulteriore audizione per controinterrogarlo, dolendosi in

sostanza della violazione del suo diritto di essere sentita.

Il diritto di essere sentito, garantito

dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), assicura all'interessato il

diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che

sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare

all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi

a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7

giugno 1996 in re Moretti).

A ben ben guardare però, le dichiarazioni

rilasciate dal marito nel corso dell'interrogatorio di polizia erano state prese

in considerazione dal Consiglio di Stato solo per verificare se vi erano indizi

sufficienti di matrimonio fittizio. Ora, ritenuto che la questione

dell'esistenza di un matrimonio contratto allo scopo di eludere le prescrizioni

in materia di diritto degli stranieri è stata lasciata aperta dall'autorità

inferiore, le critiche sollevate su questo punto dall'insorgente cadono nel

vuoto.

5.

RI 1

risiede stabilmente da meno di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va

quindi considerato di brevissima durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami

sociali, culturali e famigliari (tra cui i figli B__________ e J__________) in

Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente

in Svizzera all'età di 30 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non

le pone alcun problema di riadattamento.

La sua attività di cameriera che svolge in

Svizzera a metà tempo è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non

costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel

presente ambito.

In questo senso, la decisione impugnata è pure

rispettosa del principio della proporzionalità.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b

n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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