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Decisione

52.2005.217

revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, quando ha già allacciato una nuova relazione sentimentale con un a

18 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il 20

ottobre 2001, la cittadina polacca RI 1 (1978) è entrata in Svizzera unitamente

alla figlia RI 2 (1997) per convolare a nozze e vivere insieme al cittadino

elvetico V__________ (1965).

Il

matrimonio è stato celebrato l'8 febbraio 2002 a C__________. A seguito del matrimonio,

ella ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato,

l'ultima volta fino al 19 ottobre 2005.

Anche RI

2 è stata posta al beneficio di un'identica autorizza- zione di soggiorno nell'ambito

del ricongiungimento familiare. La famiglia si è insediata dapprima a C__________,

poi a B__________.

b) Con

decreto d'accusa 26 luglio 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________

a una multa di fr. 300.- per vie di

fatto e

minaccia nei confronti della moglie (fatti avvenuti l'8 luglio 2004).

A seguito

di un ulteriore alterco, nel settembre 2004 i coniugi RI 1 hanno cessato la

comunione domestica. Nell'ottobre 2004, RI 1 si è trasferita con la figlia a Ca__________

presso G__________, con il quale intrattiene attual- mente una relazione

sentimentale, informando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni che, non appena ottenuto il divorzio, essi sarebbero

convolati a nozze. L'11 novembre 2004, il Pretore di __________ ha auto-

rizzato i coniugi RI 1 a vivere separati.

Con

decreto d'accusa 6 dicembre 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________

a 51 giorni di arresto, sospesi condi- zionalmente con un periodo di prova di 1

anno, per vie di fatto

nei

confronti della moglie commessi tra il 31 agosto e il 1° set- tembre 2004.

B. Il 9 marzo

2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il

permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, a sua figlia RI 2, fissando loro un

termi- ne con scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio can-

tonale.

In

sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era

stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel

corso del mese di settembre 2004, della vita in comune con il marito,

considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione

sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio in maniera

manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,

7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

Il 31

marzo 2005, i coniugi RI 1 hanno inoltrato alla Pretura di __________ un'azione

di divorzio su richiesta comune.

C. Con

giudizio 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.

Il

Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso

all'interessata e a sua figlia per i motivi addotti dal di- partimento,

soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine era tutto sommato

esigibile.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tri-

bunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il

rinnovo del loro permesso di dimora.

RI 1

afferma di aver cessato la comunio- ne domestica nel settembre 2004 a causa dei

continui maltrat- tamenti subìti dal marito, che ella ha querelato e per cui

egli è stato condannato a due riprese. Rileva che il comportamento as- sunto

dal marito ha addirittura costretto in un primo tempo a sua figlia al

collocamento momentaneo presso Casa S. Elisabetta a Lugano.

In

siffatte circostanze non si può considerare che ella invochi il vincolo

matrimoniale in maniera manifestamente abusiva.

Sostiene

inoltre di essere ben integrata professionalmente e di avere mantenuto sempre

una buona condotta durante il suo sog- giorno in Svizzera e rileva di non avere

più legami con il suo paese d'origine, i suoi genitori e una delle sue due

sorelle viven- do ormai in Italia mentre un'altra è coniugata e risiede nel

nostro paese.

In ogni

caso, soggiunge la ricorrente, sostiene di avere diritto a un nuovo permesso

per poter vivere insieme al suo nuovo com- pagno.

Infine,

rileva che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri sulla libera circo- lazione delle persone (ALC) sarà

esteso prossimamente alla Po- lonia, ciò che le conferirà il diritto di

risiedere nel nostro paese indipendentemente dall'esistenza di un vincolo

matrimoniale. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inol- trati avverso le decisioni del Consiglio

di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate

con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 letto a

LALPS).

1.2. In

concreto, il 9 marzo 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI

1 valido fino al 19 ottobre 2005.

Contro

questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso

di diritto amministrativo al Tribunale federa- le (v. art. 101 letto d in

relazione con l'art. 100 cpv. 1 letto b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la

competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata

dall'insorgente è da- ta.

1.3. Il

gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone

senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Non è

infatti necessario richiamare dal Ministero pubblico gli atti dei due procedimenti

penali a carico di V__________ per accerta- re le violenze subìte da RI 1, ritenuto

che i relativi decreti d'accusa sono già agli atti e l'esame degli incarti non

apporterebbero comunque a questo tribunale ulteriori ele- menti di rilievo per

il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge stra- niero di un

cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga

del

permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma -

non sussiste se il matrimonio è stato contrat- to per eludere le prescrizioni

in materia di dimora e domicilio de- gli stranieri, segnatamente quelle sulla

limitazione del loro effetti- vo.

Per

costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un de- terminato

istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che

il

medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In

relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un

cittadino svizzero si richiama ad un ma- trimonio che sussiste solo a livello

formale, unicamente per otte- nere il rilascio o il rinnovo di un permesso di

soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla

norma in que- stione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel

formula- re l'art. 7 LDDS, il legislatore hai volontariamente omesso di far

dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comu- ne e rimangano uniti dal vincolo

matrimoniale soltanto per ragio- ni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49,

consid. 5a e rif.).

2.2

L'art. 9 cpv. 2 letto b LDDS dispone che il permesso di dimo- ra può essere revocato,

tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della

sua concessione.

Gli

impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e

le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,

si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

3.

In

concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 20 ottobre 2001 allo scopo di sposarsi

con il cittadino elvetico V__________ e vivere con lo stesso nel nostro paese.

Celebrate le nozze l'8 febbraio 2002, ella ha quindi ottenuto un permesso di

dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 19 ottobre 2005. Nel settembre

2004, dopo diversi litigi, i coniugi hanno cessato definitivamente di vivere

insieme.

Il 26

luglio 2004, V__________ è stato condannato dal Sostituto procuratore per vie

di fatto e minaccia nei confronti della moglie,

il 6

dicembre 2004 nuovamente per vie di fatto.

Ora,

sapere se il comportamento assunto dal marito possa inci- dere sul destino del

permesso di dimora della moglie può rima- nere indeciso. Bisogna infatti

considerare che dall'ottobre 2004 RI 1 abita insieme a RI 2 a Ca__________

presso G__________, con il quale intrattiene una relazione sen- timentale ed

intende convolare a nozze non appena sarà pro- nunciato il divorzio da V__________.

In

siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente

solo dal Iato formale, si può ritenere che ella si ap- pelli al proprio

matrimonio con l'attuale marito al solo scopo di poter continuare a risiedere

in Svizzera. La posizione della ricor- rente non merita pertanto alcuna tutela

sul piano giuridico, in quanto, come correttamente rilevato dal Governo,

manifesta- mente abusiva.

4.

Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento di revo- ca pronunciato dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1

RI 1

risiede da circa tre anni e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi

considerato ancora

di breve

durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali

e

culturali e senz'altro ancora alcuni familiari in Polonia, dove è nata e

cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v.

curriculum vitae 7 gennaio 2002).

Per

questi motivi, il suo rientro i patria non le pone alcun pro- blema di

riadattamento.

Il fatto

che i suoi genitori e una sorella vivano in Italia non per- mette quindi di

sovvertire tali conclusioni. Essendo cittadina co- munitaria, non è peraltro

escluso che possa ottenere un'autoriz- zazione di soggiorno nella vicina

Penisola.

Inoltre

la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto

una conseguenza dell'unione coniugale e

non

costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel

presente ambito.

Il fatto

che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno

nel nostro paese non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più

favorevole.

4.2

Per

quanto concerne il permesso di soggiorno di RI 2 (1997), esso dipende da quello

della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la

decisione impugnata non co- stituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e

figlia.

Inoltre

ella è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo

eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

5.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, alla

figlia RI 2.

6.

Visto

quanto precede, RI 1 non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare

intatta e vissuta ai sen- si dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio

permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più stata vi- ta

familiare. Ella non può invocare in questa sede l'applicazione dell'art. 8 CEDU

nemmeno per ottenere un nuovo permesso a seguito della sua attuale relazione

con G__________: con il ri- corso non sono infatti ammesse nuove domande (art.

63.

cpv. 2 PAmm).

Inoltre

non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità sospen- da la propria decisione

per evitare il suo allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e

consentirle in seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.

Infine,

in quanto cittadina polacca, la ricorrente non beneficia di un diritto autonomo

di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratri- ce ai sensi dell'ALC, in

quanto il menzionato Accordo non è an- cora stato esteso alla Repubblica di

Polonia.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

Con

l'emanazione della presente decisione, la domanda di con- cessione dell'effetto

sospensivo al gravame diviene priva di og- getto (art. 47 PAmm).

Tassa e spesa di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d

OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

8 CEDU;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico delle ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministra- tivo al Tribunale

federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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