52.2005.217
revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, quando ha già allacciato una nuova relazione sentimentale con un a
18 luglio 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.217
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, TRAM
Titolo:
revoca di un permesso di dimora a una cittadina straniera che invoca il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, quando ha già allacciato una nuova relazione sentimentale con un altro uomo
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
art. 10 cpv. 3 ODDS
Incarto n.
52.2005.217
Lugano
18 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 giugno 2005 di
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la risoluzione 31 maggio 2005 (n. 2707) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la deci- sione 9 marzo 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 28 giugno 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 20
ottobre 2001, la cittadina polacca RI 1 (1978) è entrata in Svizzera unitamente
alla figlia RI 2 (1997) per convolare a nozze e vivere insieme al cittadino
elvetico V__________ (1965).
Il
matrimonio è stato celebrato l'8 febbraio 2002 a C__________. A seguito del matrimonio,
ella ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 19 ottobre 2005.
Anche RI
2 è stata posta al beneficio di un'identica autorizza- zione di soggiorno nell'ambito
del ricongiungimento familiare. La famiglia si è insediata dapprima a C__________,
poi a B__________.
b) Con
decreto d'accusa 26 luglio 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________
a una multa di fr. 300.- per vie di
fatto e
minaccia nei confronti della moglie (fatti avvenuti l'8 luglio 2004).
A seguito
di un ulteriore alterco, nel settembre 2004 i coniugi RI 1 hanno cessato la
comunione domestica. Nell'ottobre 2004, RI 1 si è trasferita con la figlia a Ca__________
presso G__________, con il quale intrattiene attual- mente una relazione
sentimentale, informando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni che, non appena ottenuto il divorzio, essi sarebbero
convolati a nozze. L'11 novembre 2004, il Pretore di __________ ha auto-
rizzato i coniugi RI 1 a vivere separati.
Con
decreto d'accusa 6 dicembre 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________
a 51 giorni di arresto, sospesi condi- zionalmente con un periodo di prova di 1
anno, per vie di fatto
nei
confronti della moglie commessi tra il 31 agosto e il 1° set- tembre 2004.
B. Il 9 marzo
2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il
permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, a sua figlia RI 2, fissando loro un
termi- ne con scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio can-
tonale.
In
sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era
stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel
corso del mese di settembre 2004, della vita in comune con il marito,
considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione
sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,
7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
Il 31
marzo 2005, i coniugi RI 1 hanno inoltrato alla Pretura di __________ un'azione
di divorzio su richiesta comune.
C. Con
giudizio 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.
Il
Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso
all'interessata e a sua figlia per i motivi addotti dal di- partimento,
soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine era tutto sommato
esigibile.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tri-
bunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rinnovo del loro permesso di dimora.
RI 1
afferma di aver cessato la comunio- ne domestica nel settembre 2004 a causa dei
continui maltrat- tamenti subìti dal marito, che ella ha querelato e per cui
egli è stato condannato a due riprese. Rileva che il comportamento as- sunto
dal marito ha addirittura costretto in un primo tempo a sua figlia al
collocamento momentaneo presso Casa S. Elisabetta a Lugano.
In
siffatte circostanze non si può considerare che ella invochi il vincolo
matrimoniale in maniera manifestamente abusiva.
Sostiene
inoltre di essere ben integrata professionalmente e di avere mantenuto sempre
una buona condotta durante il suo sog- giorno in Svizzera e rileva di non avere
più legami con il suo paese d'origine, i suoi genitori e una delle sue due
sorelle viven- do ormai in Italia mentre un'altra è coniugata e risiede nel
nostro paese.
In ogni
caso, soggiunge la ricorrente, sostiene di avere diritto a un nuovo permesso
per poter vivere insieme al suo nuovo com- pagno.
Infine,
rileva che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri sulla libera circo- lazione delle persone (ALC) sarà
esteso prossimamente alla Po- lonia, ciò che le conferirà il diritto di
risiedere nel nostro paese indipendentemente dall'esistenza di un vincolo
matrimoniale. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inol- trati avverso le decisioni del Consiglio
di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 letto a
LALPS).
1.2. In
concreto, il 9 marzo 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI
1 valido fino al 19 ottobre 2005.
Contro
questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federa- le (v. art. 101 letto d in
relazione con l'art. 100 cpv. 1 letto b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la
competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata
dall'insorgente è da- ta.
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone
senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è
infatti necessario richiamare dal Ministero pubblico gli atti dei due procedimenti
penali a carico di V__________ per accerta- re le violenze subìte da RI 1, ritenuto
che i relativi decreti d'accusa sono già agli atti e l'esame degli incarti non
apporterebbero comunque a questo tribunale ulteriori ele- menti di rilievo per
il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge stra- niero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del
permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma -
non sussiste se il matrimonio è stato contrat- to per eludere le prescrizioni
in materia di dimora e domicilio de- gli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effetti- vo.
Per
costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un de- terminato
istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che
il
medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In
relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un
cittadino svizzero si richiama ad un ma- trimonio che sussiste solo a livello
formale, unicamente per otte- nere il rilascio o il rinnovo di un permesso di
soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla
norma in que- stione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel
formula- re l'art. 7 LDDS, il legislatore hai volontariamente omesso di far
dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comu- ne e rimangano uniti dal vincolo
matrimoniale soltanto per ragio- ni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49,
consid. 5a e rif.).
2.2
L'art. 9 cpv. 2 letto b LDDS dispone che il permesso di dimo- ra può essere revocato,
tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della
sua concessione.
Gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3.
In
concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 20 ottobre 2001 allo scopo di sposarsi
con il cittadino elvetico V__________ e vivere con lo stesso nel nostro paese.
Celebrate le nozze l'8 febbraio 2002, ella ha quindi ottenuto un permesso di
dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 19 ottobre 2005. Nel settembre
2004, dopo diversi litigi, i coniugi hanno cessato definitivamente di vivere
insieme.
Il 26
luglio 2004, V__________ è stato condannato dal Sostituto procuratore per vie
di fatto e minaccia nei confronti della moglie,
il 6
dicembre 2004 nuovamente per vie di fatto.
Ora,
sapere se il comportamento assunto dal marito possa inci- dere sul destino del
permesso di dimora della moglie può rima- nere indeciso. Bisogna infatti
considerare che dall'ottobre 2004 RI 1 abita insieme a RI 2 a Ca__________
presso G__________, con il quale intrattiene una relazione sen- timentale ed
intende convolare a nozze non appena sarà pro- nunciato il divorzio da V__________.
In
siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente
solo dal Iato formale, si può ritenere che ella si ap- pelli al proprio
matrimonio con l'attuale marito al solo scopo di poter continuare a risiedere
in Svizzera. La posizione della ricor- rente non merita pertanto alcuna tutela
sul piano giuridico, in quanto, come correttamente rilevato dal Governo,
manifesta- mente abusiva.
4.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento di revo- ca pronunciato dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1
RI 1
risiede da circa tre anni e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi
considerato ancora
di breve
durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali
e
culturali e senz'altro ancora alcuni familiari in Polonia, dove è nata e
cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v.
curriculum vitae 7 gennaio 2002).
Per
questi motivi, il suo rientro i patria non le pone alcun pro- blema di
riadattamento.
Il fatto
che i suoi genitori e una sorella vivano in Italia non per- mette quindi di
sovvertire tali conclusioni. Essendo cittadina co- munitaria, non è peraltro
escluso che possa ottenere un'autoriz- zazione di soggiorno nella vicina
Penisola.
Inoltre
la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto
una conseguenza dell'unione coniugale e
non
costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel
presente ambito.
Il fatto
che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno
nel nostro paese non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più
favorevole.
4.2
Per
quanto concerne il permesso di soggiorno di RI 2 (1997), esso dipende da quello
della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la
decisione impugnata non co- stituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e
figlia.
Inoltre
ella è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo
eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, alla
figlia RI 2.
6.
Visto
quanto precede, RI 1 non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare
intatta e vissuta ai sen- si dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio
permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più stata vi- ta
familiare. Ella non può invocare in questa sede l'applicazione dell'art. 8 CEDU
nemmeno per ottenere un nuovo permesso a seguito della sua attuale relazione
con G__________: con il ri- corso non sono infatti ammesse nuove domande (art.
63.
cpv. 2 PAmm).
Inoltre
non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità sospen- da la propria decisione
per evitare il suo allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e
consentirle in seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.
Infine,
in quanto cittadina polacca, la ricorrente non beneficia di un diritto autonomo
di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratri- ce ai sensi dell'ALC, in
quanto il menzionato Accordo non è an- cora stato esteso alla Repubblica di
Polonia.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Con
l'emanazione della presente decisione, la domanda di con- cessione dell'effetto
sospensivo al gravame diviene priva di og- getto (art. 47 PAmm).
Tassa e spesa di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d
OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
8 CEDU;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico delle ricorrenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministra- tivo al Tribunale
federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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