52.2005.219
Trasformazione parziale di un'autofficina ubicata in zona artigianale in centro commerciale
15 settembre 2005Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2005.219
Data decisione, Autorità:
15.09.2005, TRAM
Titolo:
Trasformazione parziale di un'autofficina ubicata in zona artigianale in centro commerciale
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 72 LALPT
Incarto n.
52.2005.219
Lugano
15 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 31 maggio 2005 (n. 2702) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro la
risoluzione 24 febbraio 2005 con cui il CO 1 le ha negato il permesso
edilizio per il cambiamento di destinazione dei fabbricati posti sui fondi n.
13 e 1391 RFD di __________ in zona artigianale (insediamento di un centro
commerciale in luogo di un centro per la vendita e la manutenzione di
automobili);
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 5 luglio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 22 luglio 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. __________
è proprietario di due fondi contermini (n. 13 e 1391 RFD), ubicati nella zona
artigianale Ar di __________. La RI 1 vi esercitava la propria attività economica,
rivolta in particolare alla vendita di automobili, pezzi di ricambio ed
accessori quale concessionaria del marchio Volvo, e alla gestione di un'officina
meccanica destinata alla riparazione e alla manutenzione di autoveicoli. L'autocentro
occupava in particolare il fabbricato principale, posto a cavallo tra i due
fondi (mapp. 13 sub B e F, mapp. 1391 sub B) e suddiviso in particolare nelle
seguenti superfici (denominate in base al piano n. 684/dc/04, agli atti):
A1-A5) stazione di benzina e chiosco __________ (A1) 286
mq
B1) vendita automobili 345
mq
servizio post vendita e vendita automobili 118
mq
C1) preparazione vendita automobili 393
mq
D1) servizio post vendita automobili 380
mq
E1) servizio vendita ricambi 215
mq
F1-F8) vendita (F1) e officina (F4) pneumatici __________ 550
mq
G) ricezione automobili coperta 317
mq
Cessata
la propria attività, la ricorrente ha locato lo stabile alla
__________ SA, titolare di una nota catena svizzera di centri commerciali specializzati
nella vendita al dettaglio di una vasta gamma di articoli ad uso domestico di
largo consumo (alimentari, indumenti, articoli sportivi, profumi e cosmetici,
mobili, ecc.). Il 22 novembre 2004 l'insorgente ha quindi chiesto al municipio
di __________ il permesso di trasformare il suddetto fabbricato per consentire
alla conduttrice l'insediamento del nuovo punto vendita. L'intervento prevede di
chiudere con una vetrata la ricezione coperta G e di riunirla ai locali B1, C1-D1
ed E1 in un'unica superficie commerciale di 1'750 mq, previa demolizione delle
pareti interne.
L'autorità dipartimentale ha preavvisato
favorevolmente il progetto, subordinandone la realizzazione a numerose
condizioni. Il 24 febbraio 2005 il municipio ha invece negato alla ricorrente
la licenza edilizia richiesta. Richiamandosi all'art. 48 NAPR di __________,
che nella zona artigianale (Ar) vieta i negozi con superfici espositive e di
vendita superiori ai mq 500, ha ritenuto che il cambiamento di destinazione non
potesse essere autorizzato.
B. Contro la
suddetta risoluzione municipale la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio del permesso
edilizio, subordinatamente alla condizione che gli spazi C1, D1 e E1, non vengano
utilizzati a scopo di vendita, salvo ulteriori 500 mq.
Con
giudizio 31 maggio 2005 il Governo ha respinto il ricorso, rilevando in sostanza
che nel caso concreto non erano realizzati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza
federale per esaminare a posteriori la costituzionalità dell'art. 48 NAPR. Né
l'insorgente avrebbe invocato una modifica delle circostanze, tale da giustificare
un riesame in questo senso.
L'Esecutivo
cantonale ha quindi escluso che la tutela delle situazioni acquisite potesse
essere estesa all'intervento edilizio dedotto in licenza. Sebbene la ricorrente
fosse autorizzata ad esercitare la propria attività economica su di una
superficie superiore al limite di 500 mq previsto dalla normativa comunale,
l'insediamento del nuovo centro commerciale costituirebbe comunque un
cambiamento di destinazione. Non potrebbe dunque beneficiare in particolare nemmeno
dell'eccezione prevista dall'art. 72 LALPT; norma che, a determinate condizioni,
consente di ampliare e migliorare la produttività di edifici e impianti
divenuti non conformi alla funzione della zona d'ubicazione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza
edilizia richiesta; subordinatamente, chiede che venga accertato che le
superfici A1-A5 (corrispondenti all'attuale distributore di benzina e al chiosco
Avia), B1, C2, F1-F8 (corrispondenti al centro di vendita e montaggio
pneumatici __________) e G possano continuare ad essere utilizzate quali spazi
di vendita.
Censurati
gli accertamenti operati dal Consiglio di Stato circa la reale estensione delle
superfici già in passato utilizzate a fini commerciali, la ricorrente denuncia anche
in questa sede l'incostituzionalità dell'art. 48 NAPR, facendo riferimento ad
una decisione emanata dal Tribunale federale il 29 ottobre 1992 (parz. pubbl. in:
ZBl 1993 p. 425 ss) in un caso, a suo dire, del tutto analogo. La massima
istanza giudiziaria avrebbe allora stabilito che il divieto generalizzato di
realizzare superfici di vendita superiori ai 500 mq viola la garanzia della
proprietà e la libertà economica. Con riferimento alle condizioni specifiche stabilite
dalla giurisprudenza federale, l'insorgente sostiene di poter esigere il
controllo costituzionale dell'art. 48 NAPR. In concreto, sarebbe infatti intervenuto
un cambiamento della situazione giuridica, determinato proprio dal precedente
giurisprudenziale citato, emanato successivamente all'approvazione della
suddetta normativa comunale. Sarebbe inoltre mutata la situazione di fatto: l'avanzamento
del cantiere Alptransit comporterebbe entro pochi anni la chiusura dell'accesso
dei fondi in questione alla strada cantonale, imponendo la prevista
ridefinizione dell'autocentro, che vivrebbe notoriamente di traffico. D'altra
parte, la limitazione alle superfici di vendita prevista dall'art. 48 NAPR non terrebbe
conto dell'evoluzione intervenuta nel settore delle vendite al dettaglio, sempre
più spesso organizzate in appositi centri dotati di grandi superfici commerciali.
La nuova
attività non configurerebbe comunque alcun cambiamento di destinazione; analogamente
a quella svolta in precedenza sarebbe infatti caratterizzata dalla
compravendita di prodotti. In questo senso, anche gli spazi precedentemente utilizzati
come autofficina andrebbero considerati alla stregua di una superficie di vendita,
siccome del tutto subordinati all'attività di compravendita di automobili svolta
dalla ricorrente. Benché in contrasto con l'art. 48 NAPR, il progettato centro
commerciale beneficerebbe pertanto della tutela delle situazioni acquisite sull'intera
superficie dedotta in licenza.
Qualora la
nuova attività si configurasse quale cambiamento di destinazione limitatamente
ai locali sinora adibiti ad autofficina (C1, D1, E1), essa andrebbe in ogni
caso autorizzata quale ampliamento ai sensi dell'art. 72 LALPT, in quanto non
ne deriverebbero ulteriori ripercussioni ambientali. In via subordinata, l'esercizio
della nuova attività commerciale andrebbe autorizzato limitatamente alle
superfici A, B1, C2, F e G, già in precedenza impiegate a scopo di esposizione
e di vendita.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che, analogamente al Dipartimento
del territorio, non formula particolari osservazioni. Anche il CO 1 chiede la
reiezione del gravame, con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 21 LE. La legittimazione della RI 1, debitamente autorizzata da __________
quale proprietario dei fondi in esame, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove invocate dalla ricorrente
(audizione di __________ in qualità di ex-direttore dell'autocentro, perizia
sul traffico veicolare indotto dalla nuova attività, sopralluogo) non appaiono
in effetti in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio. La situazione dell'oggetto dell'intervento emerge
chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale per
conoscenza diretta.
Il sopralluogo permetterebbe soltanto di
accertare che l'intervento in discussione è già stato realizzato a dispetto
dell'effetto sospensivo del ricorso.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 48 NAPR di __________ la zona artigianale (Ar) è destinata all'edificazione
di costruzioni a carattere artigianale poco molesto o non molesto, nonché a
stabili a carattere commerciale (cpv. 1). Sono ammesse unicamente le abitazioni
destinate al personale di sorveglianza (cpv. 2). Oltre a definire gli usuali
parametri edilizi (cpv. 3-7), la superficie minima da mantenere a prato (cpv.
9), le disposizioni applicabili ai posteggi (cpv. 10) ed il grado di
sensibilità al rumore (cpv. 11), la norma dispone che sono vietati i negozi
con superfici espositive e di vendita superiori ai mq 500 (cpv. 8).
Con
riferimento ad una decisione emanata dal Tribunale federale (STF 29.10.1992,
parz. pubbl. in ZBl 1993 p. 425 ss), la ricorrente lamenta l'incostituzionalità
di tale limitazione di superficie in quanto lesiva della libertà economica e
della garanzia della proprietà.
Secondo costante giurisprudenza, pertinentemente ripresa nel giudizio governativo
impugnato, i piani di utilizzazione, ed in particolare i piani delle zone,
costituiscono istituti giuridici peculiari, cui si applicano talora i principi
riferiti alle norme generali ed astratte, tal altra quelli inerenti alle
decisioni concrete. Per principio, le disposizioni che formano parte integrante
del piano delle zone, definendone concretamente i contenuti, ne seguono le sorti;
analogamente a quanto vale per le decisioni concrete, possono essere contestate
soltanto nell'ambito della procedura concernente la loro adozione,
rispettivamente la modifica del piano. La costituzionalità di tali normative può
eccezionalmente essere esaminata nel caso concreto di applicazione (segnatamente
in occasione del rilascio della licenza edilizia), soltanto se al momento
dell'adozione del piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente
conto delle limitazioni impostegli, se la procedura non gli ha offerto in
quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure
se viene fatto valere che a seguito di una modifica delle circostanze o del diritto
di rango superiore è venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo tempo
giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della proprietà.
La corte federale ha precisato che sono escluse dal controllo costituzionale a
posteriori soltanto le disposizioni intrinsecamente connesse con il piano di
utilizzazione, che determinano cioè il genere, la natura e la misura dell'utilizzazione
cartograficamente illustrata. Possono invece essere esaminate posteriormente
nel caso concreto le normative che si riallacciano alla situazione personale
dell'interessato o la cui portata prescinde dalle singole zone di utilizzazione
(DTF 116 Ia 207 ss, consid. 3b) p. 211; 106 Ia 383 ss, consid. 3b) p. 387; DTF
119.
Ib 480 ss, consid. 5c) p. 486; 127 I 103 ss, consid. 6a) e b) p. 105; STF
7.7
, consid. 10c), parz. pubbl. in RDAT II-1999 n. 62; STF 5.9.1997, inc.
n.1P.193/1997 e 1P.195/1997, consid. 3, parz. pubbl. in ZBl 1999 p. 218 ss; Haller/Karlen,
Rechtsschutz im Raumplanungs- und Baurecht, p. 44; Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, p. 517 s).
2.2
L'art.
48.
NAPR stabilisce i parametri edilizi vigenti nella zona artigianale (indici
di sfruttamento, altezza, distanze, superficie verde minima, oneri relativi ai
posteggi, grado di sensibilità al rumore) l'entità delle utilizzazioni ivi ammesse
(edifici a carattere commerciale ed amministrativo), vietando in particolare
l'insediamento di attività commerciali esercitate su superfici di vendita e di
esposizione superiori a 500 mq. Si tratta dunque di una normativa sprovvista di
carattere generale ed astratto. Sebbene sia rivolta ad un numero imprecisato di
proprietari, essa è infatti intrinsecamente correlata al piano delle zone e definisce
con precisione i contenuti delle utilizzazioni consentite sui singoli fondi ubicati
nella zona artigianale. La ricorrente sottolinea a questo proposito che la
medesima limitazione di superficie è prevista anche all'interno della zona
commerciale ZC (cfr. art. 46 NAPR). Sarebbe perciò di fatto vietata su tutto il
territorio comunale qualsiasi attività organizzata in centri commerciali, che necessitano
notoriamente di superfici superiori ai 500 mq. Ora, quand'anche così fosse (cfr.
tuttavia in proposito art. 47 NAPR, che nella zona residenziale-commerciale RC3
non prevede tale restrizione), si rileva che una norma d'applicazione al piano
regolatore non assume valenza di norma generale ed astratta a dipendenza della
sua estensione territoriale. La vecchia giurisprudenza federale in tal senso è
stata infatti da tempo abbandonata (DTF 108 Ib 121 ss, consid. 4b p.
122; cfr. sull'argomento anche Tschannen/Zimmerli, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2a ed., N. 22 ad § 37). Determinante, nel caso concreto, è
che __________, proprietario dei mapp. 13 e 1391 RFD di __________,
attribuiti dall'attuale PR alla zona artigianale, non si è a suo tempo opposto
all'adozione dell'art. 48 NAPR (approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione 15 dicembre 1992), benché fosse evidentemente in grado di valutare
con precisione il pregiudizio che la controversa limitazione di superficie gli
avrebbe potuto arrecare. Tanto più che a quel tempo egli era già presidente del
consiglio di amministrazione della RI 1.
Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, la citata decisione del Tribunale federale (ZBl
1993.
p. 425 ss) non costituisce del resto una modifica del diritto di rango
superiore, che consenta di ritenere modificati i presupposti, che avevano a suo
tempo giustificato l'adozione dell'art. 48 NAPR. Appoggiandosi a questa decisione,
la ricorrente lamenta peraltro soltanto che il suo interesse individuale legato
allo sfruttamento commerciale del fondo sarebbe in concreto preponderante
rispetto a quello pubblico teso ad impedire l'insediamento di vaste superfici
di vendita all'interno della zona artigianale. Tale censura è però tardiva, in
quanto andava presentata in occasione dell'approvazione della controversa
normativa comunale (v. consid. 2 p. 6).
Infine,
nemmeno il preteso mutamento della situazione di fatto, consente di rimettere
in discussione la costituzionalità dell'art. 48 NAPR. In particolare, la possibile
chiusura dell'accesso alla strada cantonale riconducibile al cantiere __________
pregiudica semmai gli interessi privati della ricorrente, rispettivamente
quelli della nuova conduttrice. Non consente invece di ritenere mutato
l'interesse pubblico che aveva a suo tempo giustificato l'adozione della controversa
limitazione delle superfici di vendita. Nemmeno il fatto che le vendite vengano
sempre più spesso organizzate in appositi centri commerciali di grandi
dimensioni consente di ritenere che sia venuto meno l'interesse dei cittadini
di __________ ad impedirne la realizzazione nella zona Ar.
La
costituzionalità dell'art. 48 NAPR non può quindi più essere esaminata nel caso
concreto. Conseguentemente, tale normativa è applicabile alla presente
fattispecie, ritenuto che i fondi in oggetto sono ubicati nella zona
artigianale Ar.
3.
3.1. In
virtù della garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., intesa come
tutela delle situazioni acquisite, le costruzioni legittimamente realizzate possono
essere mantenute anche nel caso in cui vengano a trovarsi in contrasto con il
diritto edilizio entrato in vigore in epoca successiva (cfr. art. 39 RLE). La garanzia
costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all'opera
edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione. Edifici o
impianti la cui destinazione non è più conforme alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione in cui sorgono possono quindi per principio essere
conservati ed ulteriormente utilizzati. La garanzia costituzionale della
proprietà non si estende tuttavia ai cambiamenti di destinazione, suscettibili
di mantenere o di incrementare i momenti di contrasto con il diritto vigente.
Fuori delle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici o
impianti senza, rispettivamente con lavori di trasformazione è disciplinato dalla
legislazione federale sulla pianificazione del territorio (cfr. art. 24a e 24c
LPT). All'interno del perimetro edificabile, è compito dei cantoni regolamentare
la natura e l'estensione dei cambiamenti di destinazione in contrasto con il
diritto vigente (cfr. Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige
Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, Zurigo 2003).
3.2
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LALPT edifici o impianti la cui destinazione non è
conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono essere
conservati. Sono autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili. Ampliamenti
e migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente autorizzati
a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di
utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2). Nel
caso in cui il contrasto con la destinazione della zona sia grave e non
diversamente sanabile, può essere eccezionalmente ordinata la cessazione
dell'attività (art. 72 cpv. 4 LALPT; cfr. Scolari, op. cit., II. ed, n. 520 ad
art. 70 LALPT). La nozione di ampliamento ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 LALPT non
include tuttavia il cambiamento di destinazione (STA 29.5.1992 in re
comune di S., consid. 4.2., parz. pubbl. in RDAT II-1992 n. 39; STA 6.3.1998 in
re comune di P., consid. 2.3.). Diversamente dalla disciplina vigente fuori
delle zone edificabili (art. 24a e 24c LPT) e da quella prevista in
altri ordinamenti edilizi cantonali (cfr. § 357 cpv. 1 Gesetz über die
Raumplanung und das öffentliche Baurecht del cantone di Zurigo (PBG; OS 700.1);
cfr. sull'argomento anche Willi, op. cit., p. 111 ss), la legislazione edilizia
ticinese non consente quindi che la destinazione di edifici o impianti possa
essere modificata, mantenendo o inasprendo il contrasto con il diritto vigente.
3.3
Con il concetto di
"destinazione" si intende generalmente quell'insieme di caratteristiche
che definiscono l'identità di una costruzione dal profilo della sua utilizzazione.
Costituiscono la destinazione quegli aspetti qualitativi che permettono di
identificare un'opera edilizia attraverso lo scopo per il quale viene edificata.
Alla destinazione il diritto pianificatorio attribuisce
particolare rilevanza. In ossequio al principio della conformità di zona,
sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può infatti
essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione, ossia per opere edilizie la cui destinazione
si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona in cui sono
ubicati.
Il concetto di "destinazione", in quanto riferito
alle costruzioni, è però diverso dal concetto di "funzione" al quale
viene fatto capo in ambito pianificatorio per caratterizzare le singole zone di
utilizzazione. Pur essendo entrambi volti a definire le finalità relative
all'uso del territorio, rispettivamente della costruzione, i due concetti non
sono sostanzialmente identici. La funzione delle zone di utilizzazione si
limita infatti a definire in modo generico la tipologia degli insediamenti
ammissibili nei diversi comparti in cui è suddiviso il territorio. Opera
distinzioni in base a semplici categorie di possibili utilizzazioni. La
destinazione delle costruzioni precisa invece lo scopo specifico perseguito
dalla singola opera edilizia nel quadro della funzione fissata dalla zona in
cui è ubicata, definendone esattamente le modalità ed i limiti di utilizzazione
autorizzata (STA 17.9.2002 in re L., consid. 2.1.)
3.4
Per cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una
modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto
esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento
delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 in re C.; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22
n. 12; Scolari, op. cit., n. 16 ad art. 39 LE; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau N. 2 d ad § 150; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 ss). Alla luce
del concetto di "destinazione" illustrato al considerando precedente,
sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le
modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono
in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi
dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata (STA 17.09.2002 in re
L).
4.4.1
Nell'evenienza concreta, la prevista utilizzazione del fabbricato
quale punto vendita della __________ SA è di per sé compatibile con la funzione
attribuita alla zona d'ubicazione dei fondi in questione, ritenuto che nel
comparto Ar, accanto allo svolgimento di attività artigianali è consentito anche
quello di attività commerciali, incentrate cioè sulla compravendita di beni
mobili. Controversa è tuttavia la questione di sapere se in virtù della tutela
delle situazioni acquisite, rispettivamente dell'art. 72 LALPT, gli spazi sinora
riservati all'attività dell'autofficina (C1, D1 e E1) e alla ricezione coperta
(G) possano essere integralmente trasformati in superfici di vendita e di
esposizione, benché la loro superficie complessiva oltrepassi il limite di 500
mq previsto dall'art. 48 NAPR.
4.2
La ricorrente era autorizzata ad
esercitare sui mappali in questione la propria attività economica comprendente
la vendita di automobili, pezzi di ricambio ed accessori come pure la gestione
di un'autofficina. La nuova attività consisterebbe per contro nella vendita al
dettaglio di una vasta gamma di articoli domestici di largo consumo
(alimentari, indumenti, articoli sportivi, profumi e cosmetici, mobili, ecc.). Ora,
come questo tribunale ha già avuto modo di rilevare in una recente sentenza
confermata dal Tribunale federale (STA 9.11.2000 in re D. SA; STF 11.4.2001,
inc. n.1P.804/2000, consid. 2, parz. pubbl. in RDAT II-2001 n. 30, consid.
3c/bb) e ripresa nel giudizio impugnato, l'esercizio di un'autofficina non è
equiparabile ad un'attività commerciale, poiché non è incentrato sulla
compravendita di beni, bensì sulla fornitura di un servizio. Ne ha quindi
negato la conformità per rapporto alla zona d'ubicazione, che oltre all'uso abitativo
consentiva in specie l'insediamento di contenuti commerciali. Se un'autofficina
non è compatibile con una zona a carattere commerciale, si deve però a maggior
ragione dedurre che la sua trasformazione in una superficie commerciale adibita
alla compravendita di articoli di ogni genere costituisce un cambiamento di
destinazione. Come più sopra illustrato, la destinazione delle
costruzioni specifica infatti ulteriormente lo scopo perseguito dalla singola opera
edilizia nel quadro della funzione attribuita alla sua zona d'ubicazione.
L'utilizzazione
dell'autofficina (C1 e D1) per la prevista attività di vendita al dettaglio si
configura pertanto come un cambiamento di destinazione. In questo senso è dunque
irrilevante il fatto che essa fosse economicamente subordinata alla vendita di
automobili, accessori e pezzi di ricambio. È inoltre irrilevante che fosse
compatibile con la zona artigianale Ar.
Analogamente,
costituisce cambiamento di destinazione anche la trasformazione in superficie
di vendita del locale E1. Denominato servizio vendita ricambi, esso era
evidentemente subordinato all'attività dell'autofficina. Tale deduzione non
viene di per sé contestata ed è peraltro confermata dalla relazione tecnica in
atti, che include espressamente questo locale negli spazi adibiti alla manutenzione
delle autovetture. A maggior ragione rappresenta un cambiamento di destinazione
la conversione del piazzale coperto antistante l'autofficina (G), già per il
fatto che tale superficie all'aperto verrebbe completamente chiusa con una vetrata
ed inglobata nel vasto spazio commerciale coperto dedotto in licenza. Non si
può in effetti negare che - al pari degli altri -anche questo intervento
costituisce un cambiamento delle modalità di utilizzazione degli spazi sopra
indicati, atto a sovvertirne in maniera apprezzabile l'identità dal profilo
qualitativo. I previsti cambiamenti di destinazione non possono pertanto
beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, né di quella prevista dall'art.
72.
LALPT.
Il
rimanente spazio oggetto della domanda di costruzione (B1), sinora utilizzato
per l'esposizione e la vendita, rispettivamente per il servizio dopo vendita, ammonta
a 463 mq. Limitatamente a tale esigua superficie, la prevista trasformazione in
locale commerciale è comunque conforme al diritto comunale. Non è quindi
necessario stabilire se essa costituisca ugualmente un cambiamento di
destinazione.
Considerato
quanto precede, le conversione delle superfici precedentemente utilizzate dalla
ricorrente nell'ambito della sua attività economica (B1, C1, C2, D1, E1, G) in
spazi di esposizione e di vendita potrebbe dunque semmai essere autorizzata limitatamente
ad un'area di 500 mq. Alla luce di questa sostanziale restrizione, l'intervento
dedotto in licenza non può dunque essere autorizzato. Resta comunque riservato
il diritto della ricorrente di presentare una nuova domanda di costruzione, che
tenga conto delle limitazione appena illustrate.
La
domanda ricorsuale presentata in via subordinata davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(v. consid. C) è essenzialmente diversa rispetto a quella formulata a titolo
eventuale davanti alla precedente istanza ricorsuale (v. consid. B). Al
riguardo basta rilevare che le superfici C1 e G non possono essere utilizzate
come superfici di vendita, perché sinora non erano destinate a questo scopo:
una (C1) era adibita ad attività artigianali (autofficina), l'altra (G) è
invece uno spazio aperto, escluso dal computo della superficie utile lorda
(SUL) ai sensi dell'art. 38 LE. Le superfici A ed F non formavano oggetto della
domanda di costruzione. Resta la superficie B1, che previo inoltro di una nuova
domanda di costruzione potrà in linea di massima continuare ad essere
utilizzata per la vendita nella misura in cui sua superficie,tenuto conto di
quella già utilizzata per la vendita, non superi il limite di 500 mq.
5.
In esito a quanto precede, il ricorso va dunque respinto, confermando
la risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato.
La tassa di giustizia e le spese,
commisurate al lavoro occasionato a questa corte, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 22, 24a, 24c LPT; 72 LALPT;
21 LE; 39 RLE; 46, 47, 48 NAPR di __________; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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