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Decisione

52.2005.219

Trasformazione parziale di un'autofficina ubicata in zona artigianale in centro commerciale

15 settembre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________

è proprietario di due fondi contermini (n. 13 e 1391 RFD), ubicati nella zona

artigianale Ar di __________. La RI 1 vi esercitava la propria attività economica,

rivolta in particolare alla vendita di automobili, pezzi di ricambio ed

accessori quale concessionaria del marchio Volvo, e alla gestione di un'officina

meccanica destinata alla riparazione e alla manutenzione di autoveicoli. L'autocentro

occupava in particolare il fabbricato principale, posto a cavallo tra i due

fondi (mapp. 13 sub B e F, mapp. 1391 sub B) e suddiviso in particolare nelle

seguenti superfici (denominate in base al piano n. 684/dc/04, agli atti):

A1-A5) stazione di benzina e chiosco __________ (A1) 286

mq

B1) vendita automobili 345

mq

servizio post vendita e vendita automobili 118

mq

C1) preparazione vendita automobili 393

mq

D1) servizio post vendita automobili 380

mq

E1) servizio vendita ricambi 215

mq

F1-F8) vendita (F1) e officina (F4) pneumatici __________ 550

mq

G) ricezione automobili coperta 317

mq

Cessata

la propria attività, la ricorrente ha locato lo stabile alla

__________ SA, titolare di una nota catena svizzera di centri commerciali specializzati

nella vendita al dettaglio di una vasta gamma di articoli ad uso domestico di

largo consumo (alimentari, indumenti, articoli sportivi, profumi e cosmetici,

mobili, ecc.). Il 22 novembre 2004 l'insorgente ha quindi chiesto al municipio

di __________ il permesso di trasformare il suddetto fabbricato per consentire

alla conduttrice l'insediamento del nuovo punto vendita. L'intervento prevede di

chiudere con una vetrata la ricezione coperta G e di riunirla ai locali B1, C1-D1

ed E1 in un'unica superficie commerciale di 1'750 mq, previa demolizione delle

pareti interne.

L'autorità dipartimentale ha preavvisato

favorevolmente il progetto, subordinandone la realizzazione a numerose

condizioni. Il 24 febbraio 2005 il municipio ha invece negato alla ricorrente

la licenza edilizia richiesta. Richiamandosi all'art. 48 NAPR di __________,

che nella zona artigianale (Ar) vieta i negozi con superfici espositive e di

vendita superiori ai mq 500, ha ritenuto che il cambiamento di destinazione non

potesse essere autorizzato.

B. Contro la

suddetta risoluzione municipale la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio del permesso

edilizio, subordinatamente alla condizione che gli spazi C1, D1 e E1, non vengano

utilizzati a scopo di vendita, salvo ulteriori 500 mq.

Con

giudizio 31 maggio 2005 il Governo ha respinto il ricorso, rilevando in sostanza

che nel caso concreto non erano realizzati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza

federale per esaminare a posteriori la costituzionalità dell'art. 48 NAPR. Né

l'insorgente avrebbe invocato una modifica delle circostanze, tale da giustificare

un riesame in questo senso.

L'Esecutivo

cantonale ha quindi escluso che la tutela delle situazioni acquisite potesse

essere estesa all'intervento edilizio dedotto in licenza. Sebbene la ricorrente

fosse autorizzata ad esercitare la propria attività economica su di una

superficie superiore al limite di 500 mq previsto dalla normativa comunale,

l'insediamento del nuovo centro commerciale costituirebbe comunque un

cambiamento di destinazione. Non potrebbe dunque beneficiare in particolare nemmeno

dell'eccezione prevista dall'art. 72 LALPT; norma che, a determinate condizioni,

consente di ampliare e migliorare la produttività di edifici e impianti

divenuti non conformi alla funzione della zona d'ubicazione.

C. Contro il

predetto giudizio governativo la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza

edilizia richiesta; subordinatamente, chiede che venga accertato che le

superfici A1-A5 (corrispondenti all'attuale distributore di benzina e al chiosco

Avia), B1, C2, F1-F8 (corrispondenti al centro di vendita e montaggio

pneumatici __________) e G possano continuare ad essere utilizzate quali spazi

di vendita.

Censurati

gli accertamenti operati dal Consiglio di Stato circa la reale estensione delle

superfici già in passato utilizzate a fini commerciali, la ricorrente denuncia anche

in questa sede l'incostituzionalità dell'art. 48 NAPR, facendo riferimento ad

una decisione emanata dal Tribunale federale il 29 ottobre 1992 (parz. pubbl. in:

ZBl 1993 p. 425 ss) in un caso, a suo dire, del tutto analogo. La massima

istanza giudiziaria avrebbe allora stabilito che il divieto generalizzato di

realizzare superfici di vendita superiori ai 500 mq viola la garanzia della

proprietà e la libertà economica. Con riferimento alle condizioni specifiche stabilite

dalla giurisprudenza federale, l'insorgente sostiene di poter esigere il

controllo costituzionale dell'art. 48 NAPR. In concreto, sarebbe infatti intervenuto

un cambiamento della situazione giuridica, determinato proprio dal precedente

giurisprudenziale citato, emanato successivamente all'approvazione della

suddetta normativa comunale. Sarebbe inoltre mutata la situazione di fatto: l'avanzamento

del cantiere Alptransit comporterebbe entro pochi anni la chiusura dell'accesso

dei fondi in questione alla strada cantonale, imponendo la prevista

ridefinizione dell'autocentro, che vivrebbe notoriamente di traffico. D'altra

parte, la limitazione alle superfici di vendita prevista dall'art. 48 NAPR non terrebbe

conto dell'evoluzione intervenuta nel settore delle vendite al dettaglio, sempre

più spesso organizzate in appositi centri dotati di grandi superfici commerciali.

La nuova

attività non configurerebbe comunque alcun cambiamento di destinazione; analogamente

a quella svolta in precedenza sarebbe infatti caratterizzata dalla

compravendita di prodotti. In questo senso, anche gli spazi precedentemente utilizzati

come autofficina andrebbero considerati alla stregua di una superficie di vendita,

siccome del tutto subordinati all'attività di compravendita di automobili svolta

dalla ricorrente. Benché in contrasto con l'art. 48 NAPR, il progettato centro

commerciale beneficerebbe pertanto della tutela delle situazioni acquisite sull'intera

superficie dedotta in licenza.

Qualora la

nuova attività si configurasse quale cambiamento di destinazione limitatamente

ai locali sinora adibiti ad autofficina (C1, D1, E1), essa andrebbe in ogni

caso autorizzata quale ampliamento ai sensi dell'art. 72 LALPT, in quanto non

ne deriverebbero ulteriori ripercussioni ambientali. In via subordinata, l'esercizio

della nuova attività commerciale andrebbe autorizzato limitatamente alle

superfici A, B1, C2, F e G, già in precedenza impiegate a scopo di esposizione

e di vendita.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che, analogamente al Dipartimento

del territorio, non formula particolari osservazioni. Anche il CO 1 chiede la

reiezione del gravame, con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 21 LE. La legittimazione della RI 1, debitamente autorizzata da __________

quale proprietario dei fondi in esame, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove invocate dalla ricorrente

(audizione di __________ in qualità di ex-direttore dell'autocentro, perizia

sul traffico veicolare indotto dalla nuova attività, sopralluogo) non appaiono

in effetti in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio. La situazione dell'oggetto dell'intervento emerge

chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale per

conoscenza diretta.

Il sopralluogo permetterebbe soltanto di

accertare che l'intervento in discussione è già stato realizzato a dispetto

dell'effetto sospensivo del ricorso.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 48 NAPR di __________ la zona artigianale (Ar) è destinata all'edificazione

di costruzioni a carattere artigianale poco molesto o non molesto, nonché a

stabili a carattere commerciale (cpv. 1). Sono ammesse unicamente le abitazioni

destinate al personale di sorveglianza (cpv. 2). Oltre a definire gli usuali

parametri edilizi (cpv. 3-7), la superficie minima da mantenere a prato (cpv.

9), le disposizioni applicabili ai posteggi (cpv. 10) ed il grado di

sensibilità al rumore (cpv. 11), la norma dispone che sono vietati i negozi

con superfici espositive e di vendita superiori ai mq 500 (cpv. 8).

Con

riferimento ad una decisione emanata dal Tribunale federale (STF 29.10.1992,

parz. pubbl. in ZBl 1993 p. 425 ss), la ricorrente lamenta l'incostituzionalità

di tale limitazione di superficie in quanto lesiva della libertà economica e

della garanzia della proprietà.

Secondo costante giurisprudenza, pertinentemente ripresa nel giudizio governativo

impugnato, i piani di utilizzazione, ed in particolare i piani delle zone,

costituiscono istituti giuridici peculiari, cui si applicano talora i principi

riferiti alle norme generali ed astratte, tal altra quelli inerenti alle

decisioni concrete. Per principio, le disposizioni che formano parte integrante

del piano delle zone, definendone concretamente i contenuti, ne seguono le sorti;

analogamente a quanto vale per le decisioni concrete, possono essere contestate

soltanto nell'ambito della procedura concernente la loro adozione,

rispettivamente la modifica del piano. La costituzionalità di tali normative può

eccezionalmente essere esaminata nel caso concreto di applicazione (segnatamente

in occasione del rilascio della licenza edilizia), soltanto se al momento

dell'adozione del piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente

conto delle limitazioni impostegli, se la procedura non gli ha offerto in

quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure

se viene fatto valere che a seguito di una modifica delle circostanze o del diritto

di rango superiore è venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo tempo

giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della proprietà.

La corte federale ha precisato che sono escluse dal controllo costituzionale a

posteriori soltanto le disposizioni intrinsecamente connesse con il piano di

utilizzazione, che determinano cioè il genere, la natura e la misura dell'utilizzazione

cartograficamente illustrata. Possono invece essere esaminate posteriormente

nel caso concreto le normative che si riallacciano alla situazione personale

dell'interessato o la cui portata prescinde dalle singole zone di utilizzazione

(DTF 116 Ia 207 ss, consid. 3b) p. 211; 106 Ia 383 ss, consid. 3b) p. 387; DTF

119.

Ib 480 ss, consid. 5c) p. 486; 127 I 103 ss, consid. 6a) e b) p. 105; STF

7.7

, consid. 10c), parz. pubbl. in RDAT II-1999 n. 62; STF 5.9.1997, inc.

n.1P.193/1997 e 1P.195/1997, consid. 3, parz. pubbl. in ZBl 1999 p. 218 ss; Haller/Karlen,

Rechtsschutz im Raumplanungs- und Baurecht, p. 44; Hänni, Planungs-, Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, p. 517 s).

2.2

L'art.

48.

NAPR stabilisce i parametri edilizi vigenti nella zona artigianale (indici

di sfruttamento, altezza, distanze, superficie verde minima, oneri relativi ai

posteggi, grado di sensibilità al rumore) l'entità delle utilizzazioni ivi ammesse

(edifici a carattere commerciale ed amministrativo), vietando in particolare

l'insediamento di attività commerciali esercitate su superfici di vendita e di

esposizione superiori a 500 mq. Si tratta dunque di una normativa sprovvista di

carattere generale ed astratto. Sebbene sia rivolta ad un numero imprecisato di

proprietari, essa è infatti intrinsecamente correlata al piano delle zone e definisce

con precisione i contenuti delle utilizzazioni consentite sui singoli fondi ubicati

nella zona artigianale. La ricorrente sottolinea a questo proposito che la

medesima limitazione di superficie è prevista anche all'interno della zona

commerciale ZC (cfr. art. 46 NAPR). Sarebbe perciò di fatto vietata su tutto il

territorio comunale qualsiasi attività organizzata in centri commerciali, che necessitano

notoriamente di superfici superiori ai 500 mq. Ora, quand'anche così fosse (cfr.

tuttavia in proposito art. 47 NAPR, che nella zona residenziale-commerciale RC3

non prevede tale restrizione), si rileva che una norma d'applicazione al piano

regolatore non assume valenza di norma generale ed astratta a dipendenza della

sua estensione territoriale. La vecchia giurisprudenza federale in tal senso è

stata infatti da tempo abbandonata (DTF 108 Ib 121 ss, consid. 4b p.

122; cfr. sull'argomento anche Tschannen/Zimmerli, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2a ed., N. 22 ad § 37). Determinante, nel caso concreto, è

che __________, proprietario dei mapp. 13 e 1391 RFD di __________,

attribuiti dall'attuale PR alla zona artigianale, non si è a suo tempo opposto

all'adozione dell'art. 48 NAPR (approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione 15 dicembre 1992), benché fosse evidentemente in grado di valutare

con precisione il pregiudizio che la controversa limitazione di superficie gli

avrebbe potuto arrecare. Tanto più che a quel tempo egli era già presidente del

consiglio di amministrazione della RI 1.

Contrariamente

a quanto assume l'insorgente, la citata decisione del Tribunale federale (ZBl

1993.

p. 425 ss) non costituisce del resto una modifica del diritto di rango

superiore, che consenta di ritenere modificati i presupposti, che avevano a suo

tempo giustificato l'adozione dell'art. 48 NAPR. Appoggiandosi a questa decisione,

la ricorrente lamenta peraltro soltanto che il suo interesse individuale legato

allo sfruttamento commerciale del fondo sarebbe in concreto preponderante

rispetto a quello pubblico teso ad impedire l'insediamento di vaste superfici

di vendita all'interno della zona artigianale. Tale censura è però tardiva, in

quanto andava presentata in occasione dell'approvazione della controversa

normativa comunale (v. consid. 2 p. 6).

Infine,

nemmeno il preteso mutamento della situazione di fatto, consente di rimettere

in discussione la costituzionalità dell'art. 48 NAPR. In particolare, la possibile

chiusura dell'accesso alla strada cantonale riconducibile al cantiere __________

pregiudica semmai gli interessi privati della ricorrente, rispettivamente

quelli della nuova conduttrice. Non consente invece di ritenere mutato

l'interesse pubblico che aveva a suo tempo giustificato l'adozione della controversa

limitazione delle superfici di vendita. Nemmeno il fatto che le vendite vengano

sempre più spesso organizzate in appositi centri commerciali di grandi

dimensioni consente di ritenere che sia venuto meno l'interesse dei cittadini

di __________ ad impedirne la realizzazione nella zona Ar.

La

costituzionalità dell'art. 48 NAPR non può quindi più essere esaminata nel caso

concreto. Conseguentemente, tale normativa è applicabile alla presente

fattispecie, ritenuto che i fondi in oggetto sono ubicati nella zona

artigianale Ar.

3.

3.1. In

virtù della garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., intesa come

tutela delle situazioni acquisite, le costruzioni legittimamente realizzate possono

essere mantenute anche nel caso in cui vengano a trovarsi in contrasto con il

diritto edilizio entrato in vigore in epoca successiva (cfr. art. 39 RLE). La garanzia

costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all'opera

edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione. Edifici o

impianti la cui destinazione non è più conforme alla funzione prevista per la

zona di utilizzazione in cui sorgono possono quindi per principio essere

conservati ed ulteriormente utilizzati. La garanzia costituzionale della

proprietà non si estende tuttavia ai cambiamenti di destinazione, suscettibili

di mantenere o di incrementare i momenti di contrasto con il diritto vigente.

Fuori delle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici o

impianti senza, rispettivamente con lavori di trasformazione è disciplinato dalla

legislazione federale sulla pianificazione del territorio (cfr. art. 24a e 24c

LPT). All'interno del perimetro edificabile, è compito dei cantoni regolamentare

la natura e l'estensione dei cambiamenti di destinazione in contrasto con il

diritto vigente (cfr. Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige

Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, Zurigo 2003).

3.2

Giusta l'art. 72 cpv. 1 LALPT edifici o impianti la cui destinazione non è

conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono essere

conservati. Sono autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili. Ampliamenti

e migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente autorizzati

a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di

utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2). Nel

caso in cui il contrasto con la destinazione della zona sia grave e non

diversamente sanabile, può essere eccezionalmente ordinata la cessazione

dell'attività (art. 72 cpv. 4 LALPT; cfr. Scolari, op. cit., II. ed, n. 520 ad

art. 70 LALPT). La nozione di ampliamento ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 LALPT non

include tuttavia il cambiamento di destinazione (STA 29.5.1992 in re

comune di S., consid. 4.2., parz. pubbl. in RDAT II-1992 n. 39; STA 6.3.1998 in

re comune di P., consid. 2.3.). Diversamente dalla disciplina vigente fuori

delle zone edificabili (art. 24a e 24c LPT) e da quella prevista in

altri ordinamenti edilizi cantonali (cfr. § 357 cpv. 1 Gesetz über die

Raumplanung und das öffentliche Baurecht del cantone di Zurigo (PBG; OS 700.1);

cfr. sull'argomento anche Willi, op. cit., p. 111 ss), la legislazione edilizia

ticinese non consente quindi che la destinazione di edifici o impianti possa

essere modificata, mantenendo o inasprendo il contrasto con il diritto vigente.

3.3

Con il concetto di

"destinazione" si intende generalmente quell'insieme di caratteristiche

che definiscono l'identità di una costruzione dal profilo della sua utilizzazione.

Costituiscono la destinazione quegli aspetti qualitativi che permettono di

identificare un'opera edilizia attraverso lo scopo per il quale viene edificata.

Alla destinazione il diritto pianificatorio attribuisce

particolare rilevanza. In ossequio al principio della conformità di zona,

sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può infatti

essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione

prevista per la zona di utilizzazione, ossia per opere edilizie la cui destinazione

si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona in cui sono

ubicati.

Il concetto di "destinazione", in quanto riferito

alle costruzioni, è però diverso dal concetto di "funzione" al quale

viene fatto capo in ambito pianificatorio per caratterizzare le singole zone di

utilizzazione. Pur essendo entrambi volti a definire le finalità relative

all'uso del territorio, rispettivamente della costruzione, i due concetti non

sono sostanzialmente identici. La funzione delle zone di utilizzazione si

limita infatti a definire in modo generico la tipologia degli insediamenti

ammissibili nei diversi comparti in cui è suddiviso il territorio. Opera

distinzioni in base a semplici categorie di possibili utilizzazioni. La

destinazione delle costruzioni precisa invece lo scopo specifico perseguito

dalla singola opera edilizia nel quadro della funzione fissata dalla zona in

cui è ubicata, definendone esattamente le modalità ed i limiti di utilizzazione

autorizzata (STA 17.9.2002 in re L., consid. 2.1.)

3.4

Per cambiamento di destinazione

rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una

modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto

esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento

delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 in re C.; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22

n. 12; Scolari, op. cit., n. 16 ad art. 39 LE; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau N. 2 d ad § 150; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher

Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 ss). Alla luce

del concetto di "destinazione" illustrato al considerando precedente,

sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le

modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono

in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi

dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata (STA 17.09.2002 in re

L).

4.4.1

Nell'evenienza concreta, la prevista utilizzazione del fabbricato

quale punto vendita della __________ SA è di per sé compatibile con la funzione

attribuita alla zona d'ubicazione dei fondi in questione, ritenuto che nel

comparto Ar, accanto allo svolgimento di attività artigianali è consentito anche

quello di attività commerciali, incentrate cioè sulla compravendita di beni

mobili. Controversa è tuttavia la questione di sapere se in virtù della tutela

delle situazioni acquisite, rispettivamente dell'art. 72 LALPT, gli spazi sinora

riservati all'attività dell'autofficina (C1, D1 e E1) e alla ricezione coperta

(G) possano essere integralmente trasformati in superfici di vendita e di

esposizione, benché la loro superficie complessiva oltrepassi il limite di 500

mq previsto dall'art. 48 NAPR.

4.2

La ricorrente era autorizzata ad

esercitare sui mappali in questione la propria attività economica comprendente

la vendita di automobili, pezzi di ricambio ed accessori come pure la gestione

di un'autofficina. La nuova attività consisterebbe per contro nella vendita al

dettaglio di una vasta gamma di articoli domestici di largo consumo

(alimentari, indumenti, articoli sportivi, profumi e cosmetici, mobili, ecc.). Ora,

come questo tribunale ha già avuto modo di rilevare in una recente sentenza

confermata dal Tribunale federale (STA 9.11.2000 in re D. SA; STF 11.4.2001,

inc. n.1P.804/2000, consid. 2, parz. pubbl. in RDAT II-2001 n. 30, consid.

3c/bb) e ripresa nel giudizio impugnato, l'esercizio di un'autofficina non è

equiparabile ad un'attività commerciale, poiché non è incentrato sulla

compravendita di beni, bensì sulla fornitura di un servizio. Ne ha quindi

negato la conformità per rapporto alla zona d'ubicazione, che oltre all'uso abitativo

consentiva in specie l'insediamento di contenuti commerciali. Se un'autofficina

non è compatibile con una zona a carattere commerciale, si deve però a maggior

ragione dedurre che la sua trasformazione in una superficie commerciale adibita

alla compravendita di articoli di ogni genere costituisce un cambiamento di

destinazione. Come più sopra illustrato, la destinazione delle

costruzioni specifica infatti ulteriormente lo scopo perseguito dalla singola opera

edilizia nel quadro della funzione attribuita alla sua zona d'ubicazione.

L'utilizzazione

dell'autofficina (C1 e D1) per la prevista attività di vendita al dettaglio si

configura pertanto come un cambiamento di destinazione. In questo senso è dunque

irrilevante il fatto che essa fosse economicamente subordinata alla vendita di

automobili, accessori e pezzi di ricambio. È inoltre irrilevante che fosse

compatibile con la zona artigianale Ar.

Analogamente,

costituisce cambiamento di destinazione anche la trasformazione in superficie

di vendita del locale E1. Denominato servizio vendita ricambi, esso era

evidentemente subordinato all'attività dell'autofficina. Tale deduzione non

viene di per sé contestata ed è peraltro confermata dalla relazione tecnica in

atti, che include espressamente questo locale negli spazi adibiti alla manutenzione

delle autovetture. A maggior ragione rappresenta un cambiamento di destinazione

la conversione del piazzale coperto antistante l'autofficina (G), già per il

fatto che tale superficie all'aperto verrebbe completamente chiusa con una vetrata

ed inglobata nel vasto spazio commerciale coperto dedotto in licenza. Non si

può in effetti negare che - al pari degli altri -anche questo intervento

costituisce un cambiamento delle modalità di utilizzazione degli spazi sopra

indicati, atto a sovvertirne in maniera apprezzabile l'identità dal profilo

qualitativo. I previsti cambiamenti di destinazione non possono pertanto

beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, né di quella prevista dall'art.

72.

LALPT.

Il

rimanente spazio oggetto della domanda di costruzione (B1), sinora utilizzato

per l'esposizione e la vendita, rispettivamente per il servizio dopo vendita, ammonta

a 463 mq. Limitatamente a tale esigua superficie, la prevista trasformazione in

locale commerciale è comunque conforme al diritto comunale. Non è quindi

necessario stabilire se essa costituisca ugualmente un cambiamento di

destinazione.

Considerato

quanto precede, le conversione delle superfici precedentemente utilizzate dalla

ricorrente nell'ambito della sua attività economica (B1, C1, C2, D1, E1, G) in

spazi di esposizione e di vendita potrebbe dunque semmai essere autorizzata limitatamente

ad un'area di 500 mq. Alla luce di questa sostanziale restrizione, l'intervento

dedotto in licenza non può dunque essere autorizzato. Resta comunque riservato

il diritto della ricorrente di presentare una nuova domanda di costruzione, che

tenga conto delle limitazione appena illustrate.

La

domanda ricorsuale presentata in via subordinata davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(v. consid. C) è essenzialmente diversa rispetto a quella formulata a titolo

eventuale davanti alla precedente istanza ricorsuale (v. consid. B). Al

riguardo basta rilevare che le superfici C1 e G non possono essere utilizzate

come superfici di vendita, perché sinora non erano destinate a questo scopo:

una (C1) era adibita ad attività artigianali (autofficina), l'altra (G) è

invece uno spazio aperto, escluso dal computo della superficie utile lorda

(SUL) ai sensi dell'art. 38 LE. Le superfici A ed F non formavano oggetto della

domanda di costruzione. Resta la superficie B1, che previo inoltro di una nuova

domanda di costruzione potrà in linea di massima continuare ad essere

utilizzata per la vendita nella misura in cui sua superficie,tenuto conto di

quella già utilizzata per la vendita, non superi il limite di 500 mq.

5.

In esito a quanto precede, il ricorso va dunque respinto, confermando

la risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato.

La tassa di giustizia e le spese,

commisurate al lavoro occasionato a questa corte, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 22, 24a, 24c LPT; 72 LALPT;

21 LE; 39 RLE; 46, 47, 48 NAPR di __________; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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