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Decisione

52.2005.22

trasformazione di un edificio destinato a rivendita autoaccessori in negozio di generi alimentari

18 luglio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente

alla licenza edilizia.

Gli insorgenti contestano la natura molesta

dell'attività svolta e di conseguenza la conformità della stessa con la funzione

della zona residenziale. A loro giudizio, il controverso shopping center,

con i 19 posteggi previsti, oltre ad essere indirizzato ad una clientela che

travalica i confini comunali, provocherebbe un aumento del traffico locale e

dell'inquinamento fonico.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del

territorio, entrambi senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e il beneficiario della controversa licenza. Delle argomentazioni addotte

si dirà - se necessario - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo confinante con

quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza esperire il sopralluogo richiesto dagli insorgenti (art. 18

PAmm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge chiaramente dalla documentazione annessa

(fotografie, piani). La visita in luogo non appare dunque atta a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Conformità

di zona

2.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici e

impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata

alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di

zona). Come rileva il Consiglio di Stato, riproducendo la giurisprudenza

costante di questo tribunale, la norma sancisce il principio della conformità

di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la cui destinazione

si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.

La funzione assegnata dai piani di

utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da norme di attuazione

che definiscono concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.

Al fine di assicurare una protezione generale e preventiva contro le

immissioni, le disposizioni di PR che definiscono la funzione delle singole

zone limitano spesso la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo

riferimento anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle

attività che vi vengono esercitate. In questi casi, l'esame del requisito della

conformità di zona implica necessariamente anche una valutazione delle

ripercussioni derivanti all'ambiente circostante da un determinato genere d'insediamento.

Questa valutazione, pur toccando questioni di natura ambientale disciplinate

dalla LPAmb, deve comunque rimanere circoscritta all'ambito pianificatorio. In

pratica, deve limitarsi a stabilire in modo astratto e secondo criteri

oggettivi, se le ripercussioni ambientali solitamente ingenerate da un

determinato tipo d'insediamento sono conformi alla funzione attribuita alla zona.

Le zone residenziali sono essenzialmente

riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa

destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma di natura accessoria,

subordinata alla funzione residenziale. Negozi di quartiere ed esercizi

pubblici risultano conformi alla destinazione della zona residenziale, soltanto

nella misura in cui siano commisurati alle effettive esigenze dei suoi abitanti

(cfr. DTF 117 Ib 147, consid. 5b; RDAT II-2002 N. 77, I-1997 N. 29, I-1995 N.

35).

2.2

La zona edificabile di Caslano è

suddivisa in otto zone. Oltre al nucleo (NV) ed al centro di nuova formazione

(CNF) sono previste quattro zone definite residenziali (R5, R3, R2 e R2S), una

zona mista (ZM4) ed una zona artigianale/industriale (AR/IN). La destinazione

delle diverse zone è definita in modo chiaro e preciso soltanto per la zona

mista ZM4 (art. 56 NAPR) e per la zona artigianale/industriale AR/IN (art. 57

NAPR). Per le zone residenziali fa invece stato l'indicazione data dal titolo

marginale della relativa norma, integrata dalla prescrizione del tipo di

molestia ammesso, rispettivamente vietato. Da questo profilo, va in particolare

rilevato che in tutte le zone residenziali sono vietate le attività moleste. Nella

zona residenziale R2, a differenza delle altre due zone residenziali R3 ed R5,

sono inoltre vietate anche le attività poco moleste. Nella zona residenziale R2

sono quindi ammesse soltanto le attività non moleste, mentre nelle altre due zone

R3 ed R5 possono essere insediate anche le attività poco moleste.

Analogamente alla maggior parte degli

ordinamenti pianificatori di altri comuni, l’art. 13 NAPR definiva:

- non moleste le attività che non hanno ripercussioni

sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare,

- poco moleste le attività in cui il lavoro si svolge

solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata

nel tempo;

- moleste le attività con ripercussioni marcate.

Questa definizione è stata abrogata nel

1993, in occasione dell'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore alle

singole zone.

L’art. 13 NAPR, recante il titolo marginale molestia,

dispone ora soltanto che valgono come direttiva e raccomandazione le disposizioni

della tabella Suddivisione preventiva delle attività per zone, dimensione degli

stabili, compatibilità ambientale allegata al presente articolo. Questa

tabella si limita tuttavia a stabilire in modo dettagliato quali attività

lavorative possono essere inserite nelle tre diverse categorie di zone (AR/IN,

ZM e R) previste dal PR. Non definisce, in particolare, i diversi livelli di

molestia, che le norme delle singole zone continuano ad utilizzare per precisarne

la funzione, ovvero la destinazione degli insediamenti ammissibili.

Anche se la definizione dei gradi di

molestia contenuta nell'art. 13 NAPR è stata soppressa, il municipio deve di

conseguenza ulteriormente operare le necessarie distinzioni, fondate sul tipo e

sull'entità delle immissioni derivanti dalle attività esplicate dai singoli

insediamenti. Nelle zone residenziali R2, R3 ed R5 esso deve continuare a

distinguere tra le attività non moleste, insediabili nelle tre zone,

quelle poco moleste, ammissibili soltanto nelle zone R3 e R5, e quelle moleste,

bandite da tutte le zone. Nell'interpretazione di questi concetti giuridici

indeterminati, in mancanza di contrarie indicazioni da parte delle NAPR, deve

per forza riallacciarsi alla suddivisione tradizionale, generalmente riconosciuta,

che era prevista anche dalla definizione soppressa.

Anche dopo la soppressione della definizione

dei gradi di molestia, sono quindi ulteriormente da considerare:

- non moleste le attività che non ingenerano

ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare,

- poco moleste le attività che producono immissioni

occasionali, compatibili con la funzione residenziale e

- moleste le attività che determinano immissioni più marcate,

inconciliabili con la destinazione abitativa.

In conclusione, si deve ritenere che la zona

R2 di Caslano sia essenzialmente riservata all'abitazione ed alle attività accessorie

alla funzione residenziale. L'indicazione della tabella (cfr. pos. 1.2.3.), che

nelle zone residenziali R ammette uffici, bar e ristoranti e negozi, non

è atta a sovvertire questa conclusione. Tali attività del settore terziario possono

comunque essere insediate nella zona R2 soltanto nella misura in cui non

ingenerano ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare.

2.3

In concreto, il municipio ha ritenuto

che il controverso negozio satellite Denner fosse conforme alla funzione

della zona residenziale estensiva R2. Per satellite Denner si intende

generalmente un piccolo negozio destinato ad assicurare, soprattutto nelle zone

rurali, un approvvigionamento capillare dei prodotti commerciati da questo

operatore della cosiddetta grande distribuzione. Questo genere di empori è

stato concepito allo scopo specifico di assicurare la sopravvivenza dei piccoli

negozi di prodotti alimentari ed altri beni di consumo , permettendo al consumatore

di coprire il suo fabbisogno quotidiano senza doversi recare nei centri urbani

per fare i suoi acquisti (www.denner.ch/ it/satelliten/satelliten.html).

Lo stabilimento in discussione, con una

superficie di vendita di 254 mq, non può tuttavia essere considerato alla

stregua di un negozio destinato ad acquisti per il consumo giornaliero degli abitanti

delle zone immediatamente circostanti. Benché la sua posizione, eccentrica

rispetto alla zona residenziale intensiva, lo destini a soddisfare in primo

luogo le necessità quotidiane degli abitanti delle zone residenziali limitrofe

(R2 e R2S), esso si ripropone in effetti di richiamare la stessa clientela che

fa capo all'attuale sede, situata a lato della strada cantonale Magliaso-Ponte

Tresa. Stando alle indicazioni dello stesso resistente, pur essendo raggiungibile

soltanto attraverso strade di raccolta (via C__________, via I__________) o di

quartiere (via V__________, via C__________), esso determinerà un traffico

supplementare di ben 800 movimenti veicolari al giorno. Previsione, questa, che

permette di escludere che l'attività del negozio possa essere ancora

considerata non molesta ai sensi del significato che viene comunemente

attribuito a questo grado di molestia.

Non si può invero negare che una simile mole

di traffico produca immissioni che non rientrano manifestamente più nel

concetto di ripercussioni sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dall'abitare.

Pur tenendo conto della latitudine di giudizio, che deve essere riconosciuta al

municipio nell'interpretazione del diritto autonomo comunale, la conclusione da

questi tratta non appare ragionevolmente sostenibile. È ben vero che le

dimensioni del negozio sono piuttosto contenute, per cui la varietà e la quantità

di prodotti offerti sarebbero limitate. L'approntamento di 19 posteggi e le

previsioni relative al volume del traffico indotto stanno tuttavia chiaramente

ad indicare che il negozio non è concepito soltanto per soddisfare le esigenze

degli abitanti del quartiere, ma si ripropone di richiamare clienti anche da

zone più discoste, ingenerando con la sua attività ripercussioni quantomeno poco

moleste, siccome superiori a quelle normalmente connesse alla funzione

abitativa. È in effetti evidente che nessun insediamento residenziale di

dimensioni analoghe a quelle del negozio è in grado di provocare un volume di

traffico simile a quello preventivato dallo stesso resistente per il

controverso stabilimento.

Ne discende che la trasformazione non può

essere autorizzata, perché contraria all'art. 56 cpv. 4 NAPR, che bandisce le

attività poco moleste dalla zona residenziale estensiva R2.

3.

Compatibilità

ambientale

3.1

Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente,

le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella

misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e

dalle possibilità economiche. Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo,

precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni

dell’autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista

tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in

modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori

di pianificazione. L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato

sostanzialmente non deve (a) comportare il superamento dei valori limite d’immissione

a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico, (b)

rispettivamente, quando detti valori sono già superati, non deve provocare, a

causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere

risanato, immissioni foniche percettibilmente (Δ > 0.5 dB A) più

elevate (art. 9 OIF).

La costruzione di impianti fissi è

autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole

i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Il valore di

pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di

sensibilità (GS) II è pari a 55 dB (A) di giorno (art. 43 e 44 OIF; allegato

3). Il valore limite di immissione (VLI), di giorno, è invece di 60 dB (A).

3.2

Nell'evenienza concreta, il perito ha

ritenuto che il traffico totale dovuto dall'esercizio del nuovo negozio sommato

al traffico attuale, valutato - in assenza di prescrizioni svizzere - secondo

la normativa germanica DIN 18'005, ammonterà a 800 spostamenti di veicoli

leggeri al giorno. Ha inoltre indicato che in base allo studio "Bayerisches

Landesamt für Umweltschutz" per un centro commerciale, come quello in disamina,

si dovrebbero computare circa 84 spostamenti/ora. Per il calcolo in esame ha

però preso in considerazione i valori massimi. Facendo riferimento all'affluenza

dell'attuale negozio Denner di Caslano, situato vicino alla strada cantonale, e

quantificando una percentuale di 90% della clientela che giunge in autovettura,

il perito ha stimato 405 veicoli/giorno, corrispondenti a circa 100 spostamenti/ora.

In considerazione della distanza tra la

fonte di rumore e il punto d'immissione più favorevole ai ricorrenti (circa 33

m) il livello sonoro di valutazione (Lr) relativo alle manovre di posteggio

è stato valutato in 52.6 dB(A). Per quanto attiene alle manovre di posteggio il

limite di 55 dB(A) fissato dall'OIF è quindi rispettato.

Per quanto attiene al traffico indotto, il

perito ha anzitutto stabilito gli attuali livelli di valutazione del rumore

(Lr) come segue:

TGM

Lr

via C__________

1400.

64.0

via C__________

620.

56.9

via I__________

700.

58.0

via V__________

414.

55.7

Fondandosi su questa premessa, ha poi ipotizzato

che il traffico indotto totale dal nuovo negozio (800 movimenti al giorno) si ripartirebbe

sulle quattro strade d'accesso come segue: 50% via I__________, 20% via C__________,

20% via C__________, 10% via V__________.

Ha quindi dedotto i seguenti aumenti del

livello di valutazione del rumore:

TGM indotto

Δ Lr

Lr

via __________

160.

0.47

64.4

via __________

160.

1.00

57.9

via I__________

400.

1.96

59.0

via V__________

80.

0.77

56.7

Da questi valori emerge chiaramente che, per

quanto attiene a via C__________, via Industria e via V__________, il traffico

indotto non comporta un superamento del VLI delle zone con GS II (60 dB-A di

giorno). L'aumento è percettibile, perché supera la soglia di 0.5 dB (A). Esso

è tuttavia riferito a impianti del traffico che non devono essere risanati

perché non determinano alcun superamento dei VLI (art. 16 LPAmb; 13 OIF).

L’art. 9 OIF è quindi rispettato.

Per quanto attiene invece a via C__________,

già attualmente il VLI è superato (Lr = 64.0 dB (A)). L'aumento causato dal

traffico indotto del negozio (0.47 dB (A)) è tuttavia insignificante in quanto

inferiore alla soglia di percettibilità. Anche in questo caso le condizioni

poste dall'art. 9 OIF risultano pertanto ossequiate.

Un aumento dal 20 al 30% della percentuale

di maggior traffico preventivata per questa strada, che costituisce il

collegamento principale con l'abitato di Caslano, non porterebbe a diversa

conclusione.

Dal profilo della legislazione ambientale, l'intervento

appare dunque conforme al diritto.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, annullando la licenza

e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del divieto di

insediare attività poco moleste nella zona residenziale R2.

La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 11, 12, 16, 25 LPAmb; 7, 9, 13

OIF; 21 LE; 13, 54, 58 NAPR di Caslano; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 11 gennaio 2005 (n. 92) del

Consiglio di Stato;

1.2.

la licenza edilizia 27 agosto 2004 rilasciata

dal municipio di Caslano al resistente.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico del resistente, che rifonderà ai ricorrenti

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona;

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del

paesaggio, 3003 Berna.

terzi implicati

1. Marco Pelagatti,

6987 Caslano,

1 patrocinata da: avv. Marco Lombardi, 6780

Airolo,

2. Municipio

di Caslano, 6987 Caslano,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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