52.2005.22
trasformazione di un edificio destinato a rivendita autoaccessori in negozio di generi alimentari
18 luglio 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2005.22
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, TRAM
Titolo:
trasformazione di un edificio destinato a rivendita autoaccessori in negozio di generi alimentari
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
CONFORMITÀ DI ZONA
INQUINAMENTO FONICO
art. 11 cpv. 2 LPAMB
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 7 OIF
art. 9 OIF
Incarto n.
52.2005.22
Lugano
18 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2005 di
RI 1, ,
RI 2, ,
entrambi patrocinati da: avv.
PA 1, ,
contro
la decisione 11 gennaio 2005 (n. 92) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 27 agosto 2004 rilasciata dal municipio di Caslano a CO 1 per
trasformare un edificio destinato a rivendita autoaccessori in un negozio di
generi alimentari della catena Denner;
viste le risposte:
- 1 febbraio 2005 di CO 1;
- 3 febbraio 2005 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
- 14 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 18 febbraio 2005 del
municipio di Caslano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 marzo
2004 CO 1 ha chiesto al municipio di Caslano il permesso di trasformare un
edificio (part. 714), situato nella zona residenziale estensiva R2, da negozio
di autoaccessori in negozio di alimentari (satellite Denner). L'intervento
prevedeva anche la costruzione di 19 posteggi esterni.
La domanda ha suscitato svariate
opposizioni, fra cui quella dei qui ricorrenti RI 1 e RI 2, comproprietari di
una casa d'abitazione situata sul fondo contermine (part. 1562), che reputavano
l'attività del negozio incompatibile con la funzione residenziale della zona, in
quanto foriera di traffico e di immissioni foniche.
Lo studio fonico, chiesto all'istante dal
Dipartimento del territorio, ha preventivato un aumento del traffico di 800
movimenti veicolari, che non avrebbe comunque determinato un superamento dei
valori limite d'esposizione al rumore. L'autorità cantonale ha quindi preavvisato
favorevolmente la domanda di costruzione.
Con risoluzione 23 agosto 2004 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e RI 2.
Il Governo ha ritenuto che si trattasse di
un negozio di dimensioni ridotte, destinato soprattutto a soddisfare le
esigenze degli abitanti della zona circostante. Condividendo la tesi del municipio,
l'ha quindi considerato conforme alla funzione della zona residenziale estensiva
R2.
Dal profilo della compatibilità ambientale,
l'Esecutivo cantonale ha confermato il pieno rispetto delle esigenze poste
dall'OIF, escludendo che le immissioni foniche prodotte dal traffico indotto superassero
Fatti
i valori limite.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente
alla licenza edilizia.
Gli insorgenti contestano la natura molesta
dell'attività svolta e di conseguenza la conformità della stessa con la funzione
della zona residenziale. A loro giudizio, il controverso shopping center,
con i 19 posteggi previsti, oltre ad essere indirizzato ad una clientela che
travalica i confini comunali, provocherebbe un aumento del traffico locale e
dell'inquinamento fonico.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del
territorio, entrambi senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e il beneficiario della controversa licenza. Delle argomentazioni addotte
si dirà - se necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo confinante con
quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza esperire il sopralluogo richiesto dagli insorgenti (art. 18
PAmm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dalla documentazione annessa
(fotografie, piani). La visita in luogo non appare dunque atta a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Conformità
di zona
2.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici e
impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata
alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di
zona). Come rileva il Consiglio di Stato, riproducendo la giurisprudenza
costante di questo tribunale, la norma sancisce il principio della conformità
di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la cui destinazione
si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.
La funzione assegnata dai piani di
utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da norme di attuazione
che definiscono concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.
Al fine di assicurare una protezione generale e preventiva contro le
immissioni, le disposizioni di PR che definiscono la funzione delle singole
zone limitano spesso la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo
riferimento anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle
attività che vi vengono esercitate. In questi casi, l'esame del requisito della
conformità di zona implica necessariamente anche una valutazione delle
ripercussioni derivanti all'ambiente circostante da un determinato genere d'insediamento.
Questa valutazione, pur toccando questioni di natura ambientale disciplinate
dalla LPAmb, deve comunque rimanere circoscritta all'ambito pianificatorio. In
pratica, deve limitarsi a stabilire in modo astratto e secondo criteri
oggettivi, se le ripercussioni ambientali solitamente ingenerate da un
determinato tipo d'insediamento sono conformi alla funzione attribuita alla zona.
Le zone residenziali sono essenzialmente
riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa
destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma di natura accessoria,
subordinata alla funzione residenziale. Negozi di quartiere ed esercizi
pubblici risultano conformi alla destinazione della zona residenziale, soltanto
nella misura in cui siano commisurati alle effettive esigenze dei suoi abitanti
(cfr. DTF 117 Ib 147, consid. 5b; RDAT II-2002 N. 77, I-1997 N. 29, I-1995 N.
35).
2.2
La zona edificabile di Caslano è
suddivisa in otto zone. Oltre al nucleo (NV) ed al centro di nuova formazione
(CNF) sono previste quattro zone definite residenziali (R5, R3, R2 e R2S), una
zona mista (ZM4) ed una zona artigianale/industriale (AR/IN). La destinazione
delle diverse zone è definita in modo chiaro e preciso soltanto per la zona
mista ZM4 (art. 56 NAPR) e per la zona artigianale/industriale AR/IN (art. 57
NAPR). Per le zone residenziali fa invece stato l'indicazione data dal titolo
marginale della relativa norma, integrata dalla prescrizione del tipo di
molestia ammesso, rispettivamente vietato. Da questo profilo, va in particolare
rilevato che in tutte le zone residenziali sono vietate le attività moleste. Nella
zona residenziale R2, a differenza delle altre due zone residenziali R3 ed R5,
sono inoltre vietate anche le attività poco moleste. Nella zona residenziale R2
sono quindi ammesse soltanto le attività non moleste, mentre nelle altre due zone
R3 ed R5 possono essere insediate anche le attività poco moleste.
Analogamente alla maggior parte degli
ordinamenti pianificatori di altri comuni, l’art. 13 NAPR definiva:
- non moleste le attività che non hanno ripercussioni
sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare,
- poco moleste le attività in cui il lavoro si svolge
solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata
nel tempo;
- moleste le attività con ripercussioni marcate.
Questa definizione è stata abrogata nel
1993, in occasione dell'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore alle
singole zone.
L’art. 13 NAPR, recante il titolo marginale molestia,
dispone ora soltanto che valgono come direttiva e raccomandazione le disposizioni
della tabella Suddivisione preventiva delle attività per zone, dimensione degli
stabili, compatibilità ambientale allegata al presente articolo. Questa
tabella si limita tuttavia a stabilire in modo dettagliato quali attività
lavorative possono essere inserite nelle tre diverse categorie di zone (AR/IN,
ZM e R) previste dal PR. Non definisce, in particolare, i diversi livelli di
molestia, che le norme delle singole zone continuano ad utilizzare per precisarne
la funzione, ovvero la destinazione degli insediamenti ammissibili.
Anche se la definizione dei gradi di
molestia contenuta nell'art. 13 NAPR è stata soppressa, il municipio deve di
conseguenza ulteriormente operare le necessarie distinzioni, fondate sul tipo e
sull'entità delle immissioni derivanti dalle attività esplicate dai singoli
insediamenti. Nelle zone residenziali R2, R3 ed R5 esso deve continuare a
distinguere tra le attività non moleste, insediabili nelle tre zone,
quelle poco moleste, ammissibili soltanto nelle zone R3 e R5, e quelle moleste,
bandite da tutte le zone. Nell'interpretazione di questi concetti giuridici
indeterminati, in mancanza di contrarie indicazioni da parte delle NAPR, deve
per forza riallacciarsi alla suddivisione tradizionale, generalmente riconosciuta,
che era prevista anche dalla definizione soppressa.
Anche dopo la soppressione della definizione
dei gradi di molestia, sono quindi ulteriormente da considerare:
- non moleste le attività che non ingenerano
ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare,
- poco moleste le attività che producono immissioni
occasionali, compatibili con la funzione residenziale e
- moleste le attività che determinano immissioni più marcate,
inconciliabili con la destinazione abitativa.
In conclusione, si deve ritenere che la zona
R2 di Caslano sia essenzialmente riservata all'abitazione ed alle attività accessorie
alla funzione residenziale. L'indicazione della tabella (cfr. pos. 1.2.3.), che
nelle zone residenziali R ammette uffici, bar e ristoranti e negozi, non
è atta a sovvertire questa conclusione. Tali attività del settore terziario possono
comunque essere insediate nella zona R2 soltanto nella misura in cui non
ingenerano ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare.
2.3
In concreto, il municipio ha ritenuto
che il controverso negozio satellite Denner fosse conforme alla funzione
della zona residenziale estensiva R2. Per satellite Denner si intende
generalmente un piccolo negozio destinato ad assicurare, soprattutto nelle zone
rurali, un approvvigionamento capillare dei prodotti commerciati da questo
operatore della cosiddetta grande distribuzione. Questo genere di empori è
stato concepito allo scopo specifico di assicurare la sopravvivenza dei piccoli
negozi di prodotti alimentari ed altri beni di consumo , permettendo al consumatore
di coprire il suo fabbisogno quotidiano senza doversi recare nei centri urbani
per fare i suoi acquisti (www.denner.ch/ it/satelliten/satelliten.html).
Lo stabilimento in discussione, con una
superficie di vendita di 254 mq, non può tuttavia essere considerato alla
stregua di un negozio destinato ad acquisti per il consumo giornaliero degli abitanti
delle zone immediatamente circostanti. Benché la sua posizione, eccentrica
rispetto alla zona residenziale intensiva, lo destini a soddisfare in primo
luogo le necessità quotidiane degli abitanti delle zone residenziali limitrofe
(R2 e R2S), esso si ripropone in effetti di richiamare la stessa clientela che
fa capo all'attuale sede, situata a lato della strada cantonale Magliaso-Ponte
Tresa. Stando alle indicazioni dello stesso resistente, pur essendo raggiungibile
soltanto attraverso strade di raccolta (via C__________, via I__________) o di
quartiere (via V__________, via C__________), esso determinerà un traffico
supplementare di ben 800 movimenti veicolari al giorno. Previsione, questa, che
permette di escludere che l'attività del negozio possa essere ancora
considerata non molesta ai sensi del significato che viene comunemente
attribuito a questo grado di molestia.
Non si può invero negare che una simile mole
di traffico produca immissioni che non rientrano manifestamente più nel
concetto di ripercussioni sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dall'abitare.
Pur tenendo conto della latitudine di giudizio, che deve essere riconosciuta al
municipio nell'interpretazione del diritto autonomo comunale, la conclusione da
questi tratta non appare ragionevolmente sostenibile. È ben vero che le
dimensioni del negozio sono piuttosto contenute, per cui la varietà e la quantità
di prodotti offerti sarebbero limitate. L'approntamento di 19 posteggi e le
previsioni relative al volume del traffico indotto stanno tuttavia chiaramente
ad indicare che il negozio non è concepito soltanto per soddisfare le esigenze
degli abitanti del quartiere, ma si ripropone di richiamare clienti anche da
zone più discoste, ingenerando con la sua attività ripercussioni quantomeno poco
moleste, siccome superiori a quelle normalmente connesse alla funzione
abitativa. È in effetti evidente che nessun insediamento residenziale di
dimensioni analoghe a quelle del negozio è in grado di provocare un volume di
traffico simile a quello preventivato dallo stesso resistente per il
controverso stabilimento.
Ne discende che la trasformazione non può
essere autorizzata, perché contraria all'art. 56 cpv. 4 NAPR, che bandisce le
attività poco moleste dalla zona residenziale estensiva R2.
3.
Compatibilità
ambientale
3.1
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente,
le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella
misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e
dalle possibilità economiche. Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo,
precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni
dell’autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in
modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori
di pianificazione. L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato
sostanzialmente non deve (a) comportare il superamento dei valori limite d’immissione
a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico, (b)
rispettivamente, quando detti valori sono già superati, non deve provocare, a
causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere
risanato, immissioni foniche percettibilmente (Δ > 0.5 dB A) più
elevate (art. 9 OIF).
La costruzione di impianti fissi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Il valore di
pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di
sensibilità (GS) II è pari a 55 dB (A) di giorno (art. 43 e 44 OIF; allegato
3). Il valore limite di immissione (VLI), di giorno, è invece di 60 dB (A).
3.2
Nell'evenienza concreta, il perito ha
ritenuto che il traffico totale dovuto dall'esercizio del nuovo negozio sommato
al traffico attuale, valutato - in assenza di prescrizioni svizzere - secondo
la normativa germanica DIN 18'005, ammonterà a 800 spostamenti di veicoli
leggeri al giorno. Ha inoltre indicato che in base allo studio "Bayerisches
Landesamt für Umweltschutz" per un centro commerciale, come quello in disamina,
si dovrebbero computare circa 84 spostamenti/ora. Per il calcolo in esame ha
però preso in considerazione i valori massimi. Facendo riferimento all'affluenza
dell'attuale negozio Denner di Caslano, situato vicino alla strada cantonale, e
quantificando una percentuale di 90% della clientela che giunge in autovettura,
il perito ha stimato 405 veicoli/giorno, corrispondenti a circa 100 spostamenti/ora.
In considerazione della distanza tra la
fonte di rumore e il punto d'immissione più favorevole ai ricorrenti (circa 33
m) il livello sonoro di valutazione (Lr) relativo alle manovre di posteggio
è stato valutato in 52.6 dB(A). Per quanto attiene alle manovre di posteggio il
limite di 55 dB(A) fissato dall'OIF è quindi rispettato.
Per quanto attiene al traffico indotto, il
perito ha anzitutto stabilito gli attuali livelli di valutazione del rumore
(Lr) come segue:
TGM
Lr
via C__________
1400.
64.0
via C__________
620.
56.9
via I__________
700.
58.0
via V__________
414.
55.7
Fondandosi su questa premessa, ha poi ipotizzato
che il traffico indotto totale dal nuovo negozio (800 movimenti al giorno) si ripartirebbe
sulle quattro strade d'accesso come segue: 50% via I__________, 20% via C__________,
20% via C__________, 10% via V__________.
Ha quindi dedotto i seguenti aumenti del
livello di valutazione del rumore:
TGM indotto
Δ Lr
Lr
via __________
160.
0.47
64.4
via __________
160.
1.00
57.9
via I__________
400.
1.96
59.0
via V__________
80.
0.77
56.7
Da questi valori emerge chiaramente che, per
quanto attiene a via C__________, via Industria e via V__________, il traffico
indotto non comporta un superamento del VLI delle zone con GS II (60 dB-A di
giorno). L'aumento è percettibile, perché supera la soglia di 0.5 dB (A). Esso
è tuttavia riferito a impianti del traffico che non devono essere risanati
perché non determinano alcun superamento dei VLI (art. 16 LPAmb; 13 OIF).
L’art. 9 OIF è quindi rispettato.
Per quanto attiene invece a via C__________,
già attualmente il VLI è superato (Lr = 64.0 dB (A)). L'aumento causato dal
traffico indotto del negozio (0.47 dB (A)) è tuttavia insignificante in quanto
inferiore alla soglia di percettibilità. Anche in questo caso le condizioni
poste dall'art. 9 OIF risultano pertanto ossequiate.
Un aumento dal 20 al 30% della percentuale
di maggior traffico preventivata per questa strada, che costituisce il
collegamento principale con l'abitato di Caslano, non porterebbe a diversa
conclusione.
Dal profilo della legislazione ambientale, l'intervento
appare dunque conforme al diritto.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, annullando la licenza
e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del divieto di
insediare attività poco moleste nella zona residenziale R2.
La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 11, 12, 16, 25 LPAmb; 7, 9, 13
OIF; 21 LE; 13, 54, 58 NAPR di Caslano; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 11 gennaio 2005 (n. 92) del
Consiglio di Stato;
1.2.
la licenza edilizia 27 agosto 2004 rilasciata
dal municipio di Caslano al resistente.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del resistente, che rifonderà ai ricorrenti
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona;
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio, 3003 Berna.
terzi implicati
1. Marco Pelagatti,
6987 Caslano,
1 patrocinata da: avv. Marco Lombardi, 6780
Airolo,
2. Municipio
di Caslano, 6987 Caslano,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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